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Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 luglio 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 143

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

allesercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per laccertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 4  

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Art. 49, comma 8, della legge 488/99.  Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 452, del 21.12.2000.

Assegno di maternit a carico dello Stato, concesso ed erogato dallINPS.

Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

Per ogni figlio nato dal 2 luglio 2000 o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 2 luglio 2000, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, aventi determinati requisiti lavorativi o assicurativi, eventualmente anche pregressi, riconosciuto, a carico dello Stato, un assegno, erogato dallINPS, di importo pari a lire 3.000.000, rivalutabili ogni anno a partire dal 2001.

In alcune situazioni lassegno riconoscibile anche al padre o adottante o affidatario.

 

PREMESSA

 

Come comunicato con il msg. n. 742 del 27.7.2000, lart. 49, comma 8, della legge n. 488 del 23.12.99 ha previsto -per ogni figlio nato dal 2 luglio 2000 o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 2 luglio 2000- lerogazione alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, aventi determinati requisiti lavorativi o assicurativi, eventualmente anche pregressi (v. par. A), di un assegno ( dora in avanti denominato, per la sua immediata identificazione e distinzione da altre analoghe provvidenze, assegno di maternit dello Stato) di importo intero (pari a . 3.000.000 per il 2000 ) nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternit, ovvero di importo pari alla quota differenziale se la prestazione complessiva di maternit in godimento inferiore a . 3.000.000 (v. par. C).

 

  Lassegno (intero o in quota differenziale) posto a carico dello Stato ed concesso ed erogato dallINPS anche qualora i requisiti lavorativi siano stati conseguiti presso datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternit allINPS.

 

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 452, del 21 dicembre 2000, (pubblicato sulla G.U. n. 81 del 6.4.2001 ed entrato in vigore il 7 aprile) stato emanato il regolamento di attuazione (allegato 1) sulla base del quale, pertanto, si impartiscono le seguenti disposizioni.

 

Si precisa, comunque, che i richiami legislativi riportati nella presente circolare con riferimento alla legge n. 1204/1971 e ad altre disposizioni normative in materia di maternit, sono quelli contenuti nel suddetto Decreto; gli stessi devono ora intendersi operati con riferimento alle corrispondenti disposizioni del T.U. sulla maternit e sulla paternit (Decreto n. 151 del 26.3.2001, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.4.2001 Suppl. ordinario n. 93).         

 

 

             A)      SOGGETTI RICHIEDENTI. 

 

            A seconda dei casi e dei requisiti posseduti (v. punti 1, 2, 3 e 4), lassegno pu essere richiesto da uno dei seguenti soggetti:

 

-       madre, anche adottante

-       padre, anche adottante

-       affidataria preadottiva

-       affidatario preadottivo

-       adottante non coniugato

-       coniuge della madre adottante o della affidataria preadottiva

-       affidatario/a (non preadottivo/a) in caso di non riconoscibilit o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

           

 

1.     REQUISITI GENERALI

 

            Tutti i soggetti sopra indicati devono risultare:

 

a)     residenti in Italia;

b)    cittadini italiani o di uno Stato dellUnione Europea, ovvero in possesso della carta di soggiorno, se cittadini extracomunitari.

 

La residenza nel territorio dello Stato italiano deve essere posseduta al momento della nascita del bambino o dellingresso in famiglia del minore adottivo o in affidamento preadottivo (1).

 

La cittadinanza italiana o di uno Stato dellUnione Europea, ovvero il possesso della carta di soggiorno per gli extracomunitari, devono sussistere al momento della domanda di assegno.

 

La carta di soggiorno, di cui allart.9 del D. Lgs n. 286/1998, da non confondere con il permesso di soggiorno, rilasciata dal Questore su richiesta dello straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni e con un reddito sufficiente per s e per la sua famiglia.

 

Per il rilascio della carta di soggiorno ai familiari di chi gi titolare della stessa e per il rilascio della carta alla cittadina extracomunitaria coniugata con un italiano, non sono richiesti i requisiti di cui al citato art. 9 del D.Lgs. 286/98 (tra cui la residenza in Italia da almeno 5 anni).

 

Il possesso della carta di soggiorno (autocertificabile, secondo la nuova normativa, con una dichiarazione, da allegare alla domanda di assegno, contenente tutti i dati e le notizie essenziali esistenti sulla carta; naturalmente, in alternativa, possibile presentare la fotocopia della carta stessa) un requisito previsto, al momento della domanda di assegno, anche per il figlio, se il genitore richiedente lassegno suddetto la possiede (v. par. B, punto 1).                      

 

Peraltro, se al momento della domanda di assegno, la carta di soggiorno non stata ancora rilasciata, pu essere provvisoriamente fornita dichiarazione relativa alla richiesta della carta stessa (o fornita copia della richiesta); in tal caso il pagamento dellassegno viene sospeso, cos come il termine di 120 gg. previsto per lerogazione da parte dellINPS (v. par. F). Lavvenuto rilascio della carta di soggiorno va comunque dichiarato allINPS (la carta, come detto, pu essere fornita in copia). Se la data del rilascio molto tardiva rispetto alla domanda di assegno, le Sedi dovranno accertare presso la Questura competente la sussistenza dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno al momento della domanda di assegno allINPS.

                              

 

2.     REQUISITI ULTERIORI PER LA MADRE (anche adottante o donna affidataria).

 

Se sussistono, in aggiunta a quelli generali di cui al punto 1 (residenza al momento della nascita o delladozione/affidamento e cittadinanza italiana o comunitaria o carta di soggiorno al momento della domanda), gli ulteriori requisiti di seguito descritti, lassegno pu essere richiesto dalla:

           

2.1    Donna lavoratrice che, alla data del parto o dellingresso del bambino in famiglia, ha una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternit in corso di godimento (ovvero di diritto al godimento della prestazione alla data suddetta) e pu far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi precedenti il parto o leffettivo ingresso, nella sua famiglia anagrafica, del bambino in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

 

La norma si riferisce alla donna che ha un rapporto di lavoro in atto alla data del parto o dellingresso del bambino in famiglia, eventi per i quali ha diritto ad un trattamento economico, previdenziale o non (v. successivo cpv.) per astensione obbligatoria di maternit (v. ultimo e penultimo capoverso del presente punto 2.1).

 

Ai trattamenti previdenziali di maternit sono equiparati, in virt di quanto previsto dallart. 13, 2 comma, della legge 1204/71, i trattamenti economici dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti pubblici. Sono altres equiparati i trattamenti economici corrisposti dai datori di lavoro non tenuti al versamento allINPS dei contributi di maternit.

 

I 3 mesi di contribuzione, da reperire tra i 18 e i 9 mesi precedenti levento (parto o ingresso in famiglia), devono riferirsi ad una attivit lavorativa subordinata o parasubordinata per la quale sia stata versata o sia dovuta la contribuzione di maternit. (Per lattivit relativa ad A.S.U./L.P.U., v. punto 2.2, ultimo cpv.).

 

In particolare, a seconda dellattivit lavorativa, tre mesi di contribuzione corrispondono a:

 

-        90 giorni di attivit lavorativa per i lavoratori retribuiti a giornata;

-        13 settimane di attivit lavorativa per i lavoratori retribuiti a settimana;

-        24 ore (di lavoro alla settimana), moltiplicato per 13 settimane, per i lavoratori retribuiti ad ore (si applicano, infatti, i criteri di calcolo vigenti per i lavoratori domestici, di cui al D.P.R. 31.12.71, n. 1403, come modificato dal D.L. n. 463/83, art. 7, 6 comma, convertito nella legge n. 638/83, che ha elevato da 12 a 24 ore settimanali il numero di ore lavorative valide per laccreditamento di un contributo settimanale);

-      3 mensilit della contribuzione dello 0,5% (prevista dallart. 59 della legge 449/97) per le lavoratrici autonome (c.d. parasubordinate)  iscritte alla gestione separata, da reperire nei 12 mesi che precedono i due anteriori alla data del parto (v. D.M. del 27.5.98 e circ. n. 47 del 1.3.1999).

        

Ai 3 mesi di attivit lavorativa subordinata soggetta alla contribuzione di maternit sono equiparati i periodi di attivit lavorativa subordinata svolta presso le pubbliche amministrazioni nonch di quella svolta alle dipendenze dei datori di lavoro non tenuti al versamento allINPS del contributo di maternit.

 

Come sopra accennato, la norma riguarda le donne in attivit di lavoro, alle quali, spetta, generalmente, un trattamento economico di maternit, o quale prestazione previdenziale (con qualche limite per le lavoratrici domestiche o parasubordinate che, pur con un rapporto di lavoro in atto, potrebbero non aver raggiunto, al momento dellevento, i requisiti contributivi previsti per la prestazione di maternit) o quale retribuzione a carico del datore di lavoro.

 

Per le donne in attivit di lavoro il riconoscimento dellassegno in misura intera, pertanto, sembra difficilmente ipotizzabile, se non si tratti di parti, adozioni o affidamenti  plurimi.

 

Pi probabile appare lipotesi del riconoscimento della quota differenziale (v. par. C) quando, cio, il trattamento economico erogato direttamente dallINPS o dai datori di lavoro, (compresi quelli non tenuti al versamento dei contributi di maternit allINPS) risulta di importo contenuto, come, ad esempio, per le lavoratrici parasubordinate con mensilit di contribuzione inferiori a 9 (da 9 a 12 mesi spetta infatti una indennit superiore a 3 milioni), ovvero per le lavoratrici a tempo parziale, ecc..

 

2.2    Donna che ha perduto il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di attivit lavorativa per almeno tre mesi, a condizione che il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a tali prestazioni e la data del parto o delleffettivo ingresso in famiglia del bambino non sia superiore a quello di godimento delle suddette prestazioni e comunque non sia superiore a nove mesi (2).

 

Le prestazioni previdenziali o assistenziali il cui diritto sia stato perduto sono state individuate nelle seguenti:

 

a)    prestazioni per A.S.U. o L.P.U.;

b)   indennit di mobilit;   

c)    indennit di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;   

d)   indennit di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria,  

e)    indennit di malattia o di maternit.     

 

Come data della perdita del diritto ad una delle suddette prestazioni va considerata in linea di massima quella corrispondente allultimo giorno di percezione della prestazione.

 

Nel caso in cui la data in questione non sia individuabile, si deve fare riferimento al 1 gennaio dellanno successivo a quello in cui cade levento che ha dato diritto alla prestazione (come ad es. per le prestazioni non erogate a giornata, quali lassegno di parto o di aborto alle lavoratrici parasubordinate) (3).

 

Analogamente si deve fare riferimento al 1 gennaio dellanno successivo a quello per il quale dovuta la prestazione, se questa, pur corrisposta a giornata, non suscettibile, nel suo insieme, di una esatta collocazione temporale (come, ad es. per la indennit di disoccupazione con requisiti ridotti) (4).

 

Si sottolinea che per avere diritto allassegno di maternit non sufficiente il pregresso diritto ad una delle sopraelencate prestazioni previdenziali o assistenziali, ma necessario, come accennato, che lattivit lavorativa che ne ha costituito il presupposto sia stata svolta per almeno 3 mesi, calcolati come da punto 2.1. Nei 3 mesi di attivit va calcolato anche il lavoro prestato nelle attivit socialmente utili (A.S.U.) o nei lavori di pubblica utilit (L.P.U.) (lavori per i quali non prevista la contribuzione), anche qualora sia stata lunica attivit lavorativa svolta.

 

2.3    Donna che durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, a condizione che possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

 

Per il calcolo dei 3 mesi di contribuzione sono applicabili i criteri di cui al punto 2.1.  

 

Con loccasione, mentre si rammenta (v. circ. n. 128 del 5.7.2000) che le dimissioni volontarie, intervenute durante il periodo previsto per il divieto di licenziamento dallart. 2 della legge 1204/71, possono dare titolo, ai sensi dellart. 12 della stessa legge, alla indennit di disoccupazione, si fa presente che lart. 55 del T.U. sulla maternit (articolo sostitutivo del suddetto art. 12 della legge 1204) stabilisce che la stessa disposizione si applica anche nel caso di adozione e affidamento, entro un anno dallingresso del minore in famiglia. Ne consegue che anche le dimissioni volontarie intervenute entro un anno dallingresso del minore nella famiglia adottante o affidataria possono dare titolo alla indennit di disoccupazione. Pertanto, se allinizio dellastensione obbligatoria o del periodo di astensione fruibile nei primi tre mesi dallingresso del bambino in famiglia, la lavoratrice in godimento, anche teorico, della indennit di disoccupazione, la stessa ha diritto alla prestazione di maternit in luogo di quella di disoccupazione (ovviamente il problema non si pone se lastensione inizia entro i 60 giorni corrispondenti al periodo di protezione assicurativa). Se limporto della prestazione di maternit inferiore allimporto intero dellassegno dello Stato, pu essere richiesto il pagamento della quota differenziale.

 

 

3.     REQUISITI ULTERIORI PER IL PADRE (anche adottante, ovvero affidatario o coniuge della donna deceduta).

 

Se sussistono, in aggiunta a quelli generali, di cui al punto 1 (residenza al momento della nascita o delladozione/affidamento e cittadinanza italiana o comunitaria o carta di soggiorno al momento della domanda) gli ulteriori requisiti di seguito descritti, lassegno pu essere richiesto dal:

 

3.1    Padre, in caso di abbandono del figlio da parte della madre, o di affidamento esclusivo del figlio al padre (risultante da provvedimento del giudice) (5), sempre che il padre sia in possesso, al momento dellabbandono o dellaffidamento esclusivo, dei requisiti del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non pi di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attivit di lavoro), e sempre che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

 

a)    al momento della nascita anche la madre sia regolarmente soggiornante e residente in Italia;

b)   il figlio, al momento della domanda, sia stato riconosciuto dal padre;

c)    il  figlio, al momento della domanda, si trovi presso la famiglia anagrafica del padre, sia soggetto alla sua potest e non sia in affidamento presso terzi.

 

In presenza delle suddette condizioni lassegno spetta in via esclusiva al padre e ci anche qualora la madre abbia a suo tempo beneficiato dellassegno o di altra prestazione di maternit (6).

  

3.2 Affidatario preadottivo, nellipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo secondo quanto previsto dallart. 25, 5 comma, della legge n. 184/83, sempre che laffidatario sia in possesso, al momento dellaffidamento, dei requisiti del 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non pi di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attivit di lavoro) e sempre che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: 

 

a)    il minore si trovi, al momento della domanda, presso la famiglia anagrafica dellaffidatario; 

b)   la moglie (ora separata) affidataria non abbia a suo tempo gi usufruito dellassegno. 

 

3.3    Adottante in caso di adozione senza affidamento (v. art. 44, lett. c), della legge n. 184/83), quando intervenga la separazione dei coniugi ai sensi dellart. 25, 5 comma, della legge 184/83, sempre che ladottante sia in possesso, al momento delladozione, dei requisiti del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non pi di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attivit di lavoro) e sempre che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

 

a)    il minore si trovi, al momento della domanda, nella famiglia anagrafica delladottante;

b)   la moglie (ora separata) adottante non abbia a suo tempo gi usufruito dellassegno.

 

3.4   Adottante non coniugato in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dellart. 44, 3 comma, della legge 184/83 (ladozione consentita anche a chi non coniugato, se parente entro il 6 grado del bambino, in caso di perdita, da parte del bambino stesso, dei genitori o in caso di constatata impossibilit di suo affidamento preadottivo), sempre che ladottante non coniugato sia in possesso, al momento delladozione, dei requisiti del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non pi di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attivit di lavoro) e sempre che sussistano congiuntamente  le seguenti condizioni:

 

a)     il minore, al momento della domanda, si trovi nella famiglia anagrafica delladottante non coniugato;

b)    il minore, al momento della domanda, sia soggetto alla potest delladottante non coniugato e non sia in affidamento presso terzi.

 

 

3.5   Padre che ha riconosciuto il neonato o coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso, rispettivamente, della madre o della donna che ha avuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo, sempre che sussistano congiuntamente, al momento della domanda, le seguenti condizioni:

 

a)     regolare soggiorno (compresa anche la carta di soggiorno per gli extracomunitari) e residenza in Italia del padre o coniuge della deceduta;

b)    il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;

c)     il minore sia soggetto alla sua potest;

d)    il minore  non sia in affidamento presso terzi.

e)     la donna deceduta non abbia a suo tempo gi usufruito dellassegno.

 

Non sono necessari per il padre o coniuge di cui si tratta i requisiti del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti ) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non pi di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attivit di lavoro), requisiti da ritenere richiesti, invece, per la madre o donna decedute.

 

Tuttavia, qualora il padre o il coniuge siano in possesso dei medesimi requisiti previsti per la persona deceduta (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti ovvero perdita del diritto, da non pi di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attivit di lavoro), possono percepire lassegno a proprio titolo, presentando una domanda autonoma, sostitutiva, di quella della donna deceduta, alla stessa Sede INPS dove la donna aveva precedentemente presentato la domanda, ovvero alla Sede territorialmente competente in base allultima residenza della donna, nel caso in cui la stessa non avesse presentato la domanda. 

 

 

4. REQUISITI ULTERIORI PER LAFFIDATARIO/A (NON PREADOTTIVO/A).

 

In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da entrambi i genitori, lassegno pu essere richiesto dal soggetto che, in aggiunta ai requisiti generali ed a quelli del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non pi di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attivit di lavoro), risulti in possesso  dei seguenti ulteriori requisiti:

 

a)     abbia ottenuto in affidamento (ovviamente non preadottivo) il bambino, con provvedimento del giudice;

b)    il neonato si trovi nella sua famiglia anagrafica al momento della domanda di assegno.

                              

 

B)     OGGETTO DELLA TUTELA (SOGGETTI PER I QUALI SI CHIEDE LASSEGNO). 

 

1)  Ogni figlio nato dal 2 luglio 2000 in poi, che sia regolarmente soggiornante e residente in Italia al momento della domanda di assegno.

 

Se il genitore richiedente in possesso della carta di soggiorno, anche il figlio convivente deve essere in possesso della carta di soggiorno, qualora non sia nato in Italia o non sia cittadino di uno Stato dellUnione Europea.

 

2)  Ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento che sia entrato nella famiglia anagrafica del richiedente dal 2 luglio 2000 in poi e che abbia unet non superiore a quella prevista dalla vigente legislazione per la fruizione, da parte delladottante o affidatario, del congedo di maternit (e della relativa indennit pari all80% per 3 mesi) vale a dire, non superiore a 6 anni per i minori italiani e non superiore a 18 anni per i minori di nazionalit straniera.

 

Dalla tutela, peraltro, escluso il minore di cui allart. 44, 1 comma, lett. b), della legge 184/83, e cio il minore adottato dal coniuge quando figlio, anche adottivo, dellaltro coniuge.

 

 

C)    IMPORTO

 

Per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento preadottivo dal 2 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 (per gli anni successivi v. in appresso), limporto intero dellassegno di . 3.000.000 (1548,58).

 

      Come sopra accennato (v. punto 2.1), lassegno spetta in misura intera se non stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternit, oppure in misura ridotta (quota differenziale) se limporto del trattamento economico (previdenziale e non) di maternit inferiore a quello dellassegno (ipotesi, questultima, che comprende, come detto, le situazioni di parto plurimo: il trattamento economico di maternit, infatti, potrebbe essere inferiore, in quanto, a differenza dellassegno, non tiene conto del numero di gemelli, di adottati o affidati contemporaneamente).

 

       Si potrebbe verificare, peraltro, che allatto della concessione dellassegno (intero) non risulti richiesto o erogato per lo stesso evento nessun altro trattamento economico di maternit, ma che ci risulti in un momento successivo.

 

      In tal caso, lassegno dovr essere recuperato, ovviamente con provvedimento debitamente motivato, per limporto intero se lindennit e/o retribuzione superiore, ovvero per la sola somma eccedente la quota differenziale se lindennit e/o retribuzione inferiore.

 

      Precisato quanto sopra, si riportano i seguenti criteri di calcolo della quota differenziale.

 

In tutti i casi, compresi quelli in cui ne pu beneficiare il padre o affidatario o adottante anche non coniugato, la quota differenziale determinata sottraendo dallimporto intero dellassegno moltiplicato per il numero dei figli nati o in affidamento/adozione, il trattamento retributivo o previdenziale di maternit (indennit + trattamento retributivo integrativo dellindennit) erogato per il periodo di astensione obbligatoria (precedente e posteriore al parto, inclusi gli eventuali periodi di prolungamento dellinterdizione anticipata e/o prorogata disposti dalla Direzione provinciale del lavoro), ovvero limporto del trattamento previdenziale e/o retributivo erogato per adozione o affidamento.

 

Quando la quota differenziale spetta al coniuge della donna affidataria o adottante deceduta si ha riguardo sia al trattamento di maternit spettante o percepito dalla donna, sia a quello eventualmente percepito (ovviamente in parte) anche dalluomo richiedente a seguito del decesso della donna. In altri termini dallimporto dellassegno intero si sottrae la somma dei due trattamenti di maternit. Lo stesso criterio si applica alle adozioni di cui allart. 44, 3 comma, della legge 184/83 pronunciate nei confronti di pi adottanti.

 

Dalla quota differenziale si detrae anche lassegno di maternit eventualmente gi concesso dal Comune ai sensi dellart. 66 della legge 448/98 (v. par. D): tanto significa anche che inutile presentare domanda al Comune per lassegno di sua pertinenza quando si acquisita certezza circa il diritto allassegno di pertinenza dellINPS. Al contrario, la domanda di assegno respinta dallINPS per mancanza dei requisiti, sar trasmessa dufficio al Comune competente che la considerer quale richiesta di assegno ex art. 66 della legge 448/98, con data di presentazione uguale a quella della domanda inoltrata allINPS (v. anche par F).

 

Limporto dellassegno in misura intera e limporto della quota differenziale sono determinati con riferimento alla data del parto o dellingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente e sono rivalutati al 1 gennaio di ogni anno sulla base della variazione dellindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dallISTAT.

 

Per le nascite o ingressi in famiglia intervenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2001, pertanto, limporto intero pari a . 3.078.000 ( 1589,65), tenuto conto che lincremento ISTAT per il 2001 risultato pari a 2,6%.

 

 

       D)           ASSEGNO DI MATERNITA DELLO STATO E ALTRE PROVVIDENZE DI MATERNITA.

 

Lassegno di maternit dello Stato, come detto, non cumulabile con lassegno concesso dai Comuni ed erogato dallINPS ai sensi dellart. 66 della legge 448/98. Qualora questultimo risulti essere gi stato concesso o erogato, lassegno di maternit dello Stato potr essere concesso limitatamente alla quota differenziale, sempre che sussistano i necessari requisiti contributivi e lavorativi.

 

Lassegno di maternit dello Stato cumulabile, invece, con analoghe provvidenze di maternit erogate dalle regioni e dagli enti locali e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

 

 

 

 

      E)            DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

 

La domanda per la concessione dellassegno, per la quale va compilato lapposito modulo (MOD.ASS. MAT./Stato) (all. 2), deve essere presentata alla Sede INPS del territorio di residenza del soggetto che chiede la prestazione (con la eccezione prevista in caso di decesso della donna e di domanda autonoma delluomo: v. punto 3.5) nel termine perentorio di 6 mesi, i quali, a seconda del soggetto richiedente, decorrono come di seguito indicato:

 

a)     per  la madre legittima o naturale che ha riconosciuto il figlio: dalla data di nascita del bambino;

b)    per la donna che  ha avuto un minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento: dalla data di ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica;

c)     per ladottante non coniugato: dalla data di ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica;

d)    per il padre che si trova nelle condizioni del punto 3.1 o del punto 3.5, per laffidatario preadottivo e per ladottante che si trovano, rispettivamente, nelle condizioni del punto 3.2 e del punto 3.3, per il coniuge della donna adottante o affidataria che si trova nelle condizioni del punto 3.5, per laffidatario/a non preadottivo/a che si trova nelle condizioni del punto 4: dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna adottante o affidataria.

 

Peraltro, il padre che si trova nelle condizioni del punto 3.1 o del punto 3.5 pu presentare la domanda anche durante il termine concesso alla madre qualora risulti che lassegno spetta a lui in via esclusiva, ovvero sia documentato il decesso della madre. Analoga possibilit prevista per il coniuge che si trova nelle condizioni del punto 3.5, qualora sia documentato il decesso della donna adottante o affidataria.

 

In sede di prima attuazione, la domanda di assegno per gli eventi avvenuti dal 2.7.2000 al 6.4.2001 pu essere presentata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, cio entro il 7 ottobre 2001.

 

Il richiedente tenuto a fornire le dichiarazioni contenute nel modulo di domanda e ad allegare le ulteriori dichiarazioni/autocertificazioni indicate al quadro 6 del modulo stesso, per le domande riguardanti minori in affidamento o in adozione e per quelle relative a casi di abbandono da parte della madre nonch per quelle relative a cittadini extracomunitari (7).

 

Nellipotesi di incapacit di agire del genitore, la domanda e le relative dichiarazioni sono presentate dal legale rappresentante dellincapace.

 

 

F) ADEMPIMENTI DELLE SEDI

 

La Sede INPS che ha concesso lassegno tenuta ad erogarlo entro 120 giorni dalla data di presentazione di una regolare domanda corredata della necessaria documentazione. Il termine sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea.

 

Ai fini della concessione e della erogazione, le Sedi dovranno accertare preliminarmente che per lo stesso evento non sia gi stato richiesto, concesso o erogato lassegno dello Stato o altro trattamento economico (indennit e/o retribuzione) di maternit; in caso di assegno indebitamente erogato provvederanno alla revoca del beneficio ed al recupero della corrispondente somma. Dovranno inoltre verificare, con controlli anche a campione, la veridicit delle situazioni dichiarate, in particolare quella familiare, e la sussistenza degli altri requisiti previsti.

 

Nel caso in cui la domanda venga respinta dalla Sede INPS per mancanza dei requisiti previsti, la stessa Sede provveder a trasmetterla dufficio al Comune di residenza del richiedente perch il Comune prenda a riferimento la relativa data di presentazione (e non quella in cui la domanda stata respinta dallINPS) quale data di richiesta di assegno ex art. 66 della legge 448/98.

 

Le Sedi dellINPS, inoltre, sono tenute a fornire ai Comuni, unitamente ad un sufficiente quantitativo di moduli ASS. MAT./Stato, la scheda informativa (all. 3) che i Comuni provvederanno a consegnare agli interessati allatto della iscrizione anagrafica dei minori (conseguente alla nascita o alladozione o allaffidamento preadottivo).

 

Lapprontamento tipografico del modulo di domanda, ASS. MAT./Stato, compresa la pagina con le ricevuta/avvertenze, sar curato dalle Sedi. Dovr essere utilizzato il formato A3 (cm. 29,7 x 42), in modo che il foglio con le prime 4 pagine, ripiegato, assuma le dimensioni del formato A4 (cm. 21 x 29,7). In sostanza, sulla facciata anteriore (da ripiegare) dovranno essere stampate, a sinistra la pag. 4 e a destra la pag. 1, e sulla facciata posteriore a sinistra la pag. 2 e a destra la pag. 3. A parte sar stampato il foglio (formatoA4) contenente la ricevuta e le avvertenze.

 

Come pu rilevarsi dallesemplare consultabile nel sito INTERNET/INTRANET, i riquadri sono variamente colorati. Ovviamente il modulo pu essere stampato da P.C., per singola pagina, in formato A4, utilizzando il file scaricabile dal predetto sito INTERNET/INTRANET.

 

 

       G)         MODALITA PROCEDURALI DI PAGAMENTO

 

Nelle more dellintegrazione della procedura di pagamento diretto delle prestazioni di malattia e maternit, gli assegni dovranno essere pagati con la procedura dei Pagamenti Vari che dovr essere utilizzata osservando le seguenti regole:

-       creare una collezione con il nome ASSMATINPSnn dove nn un elemento variabile a disposizione delloperatore che pu impostare, ad esempio, con il codice della struttura operativa che deve liquidare gli assegni;

-       inizializzare la collezione impostando la causale con la dicitura Assegno di maternit concesso dallINPS (L. 488/99). I campi Nomi/Conti possono essere definiti a piacere;

-       acquisire le posizioni e limporto dellassegno lasciando il campo agg.to archivio fiscale (S/N) impostato ad N.  

 

 

H)     ISTRUZIONI CONTABILI

 

Ai fini della rilevazione contabile dell'assegno per maternit di che trattasi stato istituito il conto GAT 30/50 il quale sar assistito, nellambito della procedura dei flussi di cassa, dalla causale di mod. FL02: 21608 MATERNITA ART. 49 C.8 L.488/99. 

 

Eventuali recuperi della suddetta prestazione dovranno essere imputati al conto GAT 24/41, di nuova istituzione.

 

A tal fine la procedura "recupero crediti per prestazioni" sar aggiornata con il codice di bilancio "86" in corrispondenza del predetto conto GAT 24/41.

 

Gli importi relativi alle partite in questione, che alla fine dellesercizio risultino ancora da definire, verranno imputati, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 eseguita dalla suddetta  procedura, al conto di credito esistente GAT 00/30.

 

Il codice di bilancio di cui sopra cenno dovr essere utilizzato, ovviamente, anche per evidenziare, nellambito del partitario del conto GPA 00/69 e con la denominazione di seguito riportata, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili:

 

86 - Assegno per maternit art. 49, c.8, L.488/99

 

Inoltre, per quanto riguarda le modalit di evidenziazione nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31 di eventuali somme non riscosse dai beneficiari, stato istituito il nuovo codice di bilancio 66  Somme non riscosse dai beneficiari Maternit art. 49, c.8, L.488/99 con il quale le stesse dovranno essere contraddistinte.

 

Le partite in argomento che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire dovranno essere imputate al conto di nuova istituzione GAT 10/38.

 

Nell'allegato n. 4 si riportano i sopra citati conti GAT 10/38, GAT 24/41 e GAT 30/50.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

 

Allegato 2 (documento compresso in formato xls)

 

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Allegato 3 (documento compresso in formato word)

 

 

(1)  Alla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona affidataria equiparata la data di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo. Ci riferito, peraltro, solo ai casi eccezionali in cui il minore non pu essere iscritto nella famiglia anagrafica dellaffidatario per particolari misure di tutela stabilite dalla autorit competente.

(2)  Esempio: una lavoratrice agricola a tempo determinato, non iscritta negli elenchi agricoli del 2000, ha fruito della prestazione di maternit relativa al parto del 15.1.2000, in quanto iscritta negli elenchi del 1999, con un numero di giornate di iscrizione pari a 90 (se fosse stato inferiore a 90 la norma del presente punto 2.2 non sarebbe applicabile).

I periodi di godimento della prestazione sono stati i seguenti:

dal 15.10.99 al 15.3.2000 per astensione obbligatoria;

dal 1.7.2000 al 31.12.2000 per astensione facoltativa.

La data della perdita del diritto alla prestazione di maternit, quindi, il 1.1.2001.

Il periodo totale di godimento della prestazione di maternit nellanno 2000 pari a 8 mesi pi 15 gg..

La data entro la quale pu essere esercitato il diritto allassegno dello Stato (intero o parziale) il 15.9.2001. Pertanto, la lavoratrice in questione ne avrebbe diritto qualora un nuovo parto (o ingresso del bambino in famiglia) avvenisse entro il 15.9.2001.

(3)  Es.: la data del parto di una lavoratrice parasubordinata il 16 luglio 2000; la data di perdita del diritto al relativo assegno di parto il 1.1.2001; il diritto alla percezione dellassegno dello Stato (intero o parziale) pu essere esercitato per un (altro) figlio nato o entrato in famiglia entro il 30 settembre 2001.

(4)  Es.: una lavoratrice si trova in stato di disoccupazione nel corso del 2000; ha diritto alla indennit di disoccupazione con requisiti ridotti, da liquidare, quindi, nel 2001, (indipendentemente, cio, dallultimo giorno di lavoro effettuato nel 2000); la data di perdita del diritto alla indennit di disoccupazione con requisiti ridotti   il 1 gennaio 2001; il diritto allassegno dello Stato esercitabile per i figli nati (o entrati in famiglia) entro il 30 settembre 2001.

(5)  La situazione di abbandono (diversa da quella di non riconoscimento) del figlio da parte della madre e laffidamento esclusivo possono essere dichiarati ai sensi dellart. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dellatto di notoriet): la dichiarazione, da allegare alla domanda, deve contenere tutti i dati e le notizie essenziali per le possibili verifiche dellINPS.

(6)  Considerata la formulazione della norma e tenuto conto che la condizione di non fruizione dellassegno, da parte della madre, stata espressamente prevista soltanto per le situazioni sub 3.2 e 3.3, si ritiene che in caso di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio al padre, questultimo abbia comunque diritto allassegno anche qualora la madre ne abbia fruito in precedenza. Si ritiene, invece, che alla madre non possa essere riconosciuto lassegno dopo che ha abbandonato il figlio o che il figlio sia stato affidato esclusivamente al padre.

(7)  La carta di soggiorno redatta sul mod. 207 bis - P.S. ed contraddistinta da apposita numerazione, preceduta dalla lettera I.; sulla carta stessa prevista anche la trascrizione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno redatto invece sul mod. 207 e presenta un tracciato simile allaltro; lo stesso per privo di numerazione e di codice fiscale.

Pertanto la numerazione della carta dovr essere riportata nella dichiarazione da allegare alla domanda di assegno.


Allegato 1

DECRETO 21 dicembre 2000, n. 452 (Pubblicato sulla G.U. n.81 del 6 aprile 2001)

 

      Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternit e per

      il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22

      dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre

      1998, n. 448.

 

      IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

      di concerto con

      IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

      e con

      IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE

      ECONOMICA

 

      Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

      Visto l'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente

      disposizioni per la riduzione degli oneri sociali e per la tutela della

      maternit;

      Visto, in particolare, il comma 14 del suddetto articolo 49, che

      stabilisce che, con uno o pi decreti del Ministro per la solidariet

      sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale

      e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate

      le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del medesimo

      articolo 49;

      Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

      concernenti assegni per il nucleo familiare e di maternit;

      Visto il decreto del Ministro per la solidariet sociale, di concerto con

      i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del

      bilancio e della programmazione economica, 15 luglio 1999, n. 306, come

      rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

      Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, che detta

      disposizioni regolamentari attuative dei citati articoli 65 e 66 della

      legge n. 448 del 1998;

      Considerato che, ai sensi del citato articolo 49, commi 12, 13 e 14 della

      legge n. 488 del 1999, si rende necessario apportare modificazioni alla

      disciplina prevista nel suddetto decreto del Ministro per la solidariet

      sociale 15 luglio 1999, n. 306, e che opportuno dettare altres

      ulteriori disposizioni al fine di chiarire, precisare ed integrare alcuni

      aspetti della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare e di

      maternit ed assicurare l'uniformit nei procedimenti di concessione dei

      benefici;

      Considerato, altres, che, a norma dell'articolo 10 del decreto

      legislativo del 3 maggio 2000, n. 130, gli assegni per il nucleo familiare

      e di maternit di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998

      continuano ad essere erogati sulla base delle precedenti disposizioni del

      decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti

      attuativi, fino all'emanazione degli atti normativi che ne disciplinano

      l'erogazione in conformit con le disposizioni del citato decreto

      legislativo n. 130 del 2000;

      Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

      legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

      Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva

      per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

      Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.

      DAS/870/UL/648 del 20 dicembre 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17,

      comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

ADOTTA

      il seguente regolamento:

 

 

TITOLO I

CONTRIBUTI DI MATERNITA'

 

Art. 1

(Ridefinizione dei contributi di maternit)

 

1.   Per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di

        previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei

        contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternit

        avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dai Ministeri

        vigilanti.

2.     Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli enti

        presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la

        situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.

3.     Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 14, della legge 23 dicembre 1999,

        n. 488, per le prestazioni di maternit di cui al medesimo articolo 49,

        comma 1, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, terzo

        periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n. 379.

 

TITOLO II

ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS

 

Art. 2

(Disposizioni generali)

1.     L'assegno di maternit di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n.

        488 del 1999 concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o

        in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto

        legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

        L'assegno concesso alle condizioni previste dal citato articolo 49,

        comma 8, della legge n. 488 del 1999 e dal presente Titolo, quando si

        verifica uno dei seguenti casi:

a)         quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi

          forma di tutela previdenziale della maternit e pu far valere almeno

          tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi

          antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3;

b)         quando il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto

          ad una delle prestazioni di cui all'articolo 4, derivanti dallo

          svolgimento per almeno tre mesi di attivit lavorativa, e la data di

          uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo non sia

          superiore a quello del godimento delle suddette prestazioni, e

    comunque non sia superiore a nove mesi;

c)         quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di

          lavoro durante il periodo di gravidanza, pu far valere tre mesi di

          contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti

          ad uno degli eventi di cui al comma 3.

2.     La richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento

        dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in

        affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere

        residente nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno

        dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3.     L'assegno concesso per uno dei seguenti eventi:

a)         per ogni figlio nato in data non anteriore al 2 luglio 2000, che sia

          regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;

          quando la richiesta di assegno formulata da soggetto in possesso

          della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo

          n. 286 del 1998, il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti

          cittadino di uno Stato dell'Unione europea, deve altres essere in

          possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;

b)         per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 2 luglio

          2000, nella famiglia anagrafica del richiedente che lo riceve in

          affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della

          legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, con

          esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b),

          della stessa legge. Il beneficio pu essere concesso se il minore non

          ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione

          senza affidamento i sei anni di et, ai sensi dell'articolo 6, comma

          1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e

          le adozioni internazionali, la maggiore et, ai sensi dell'articolo

          39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del

          1983.

4.     Ai fini della concessione dell'assegno, ai trattamenti previdenziali di

        maternit sono equiparati i trattamenti economici di maternit di cui

        all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e

        successive modificazioni, nonch gli altri trattamenti economici di

        maternit corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei

        contributi di maternit.

5.     Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non

        possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa

        di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti

        dall'autorit competente, all'ingresso del minore nella famiglia

        anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo

        equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto

        affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative

        all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi

        riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli

        atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

6.     L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e pu

        essere cumulato con analoghe provvidenze in favore della maternit

        erogate dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione dell'assegno di

        cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive

        modificazioni. Qualora l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n.

        448 del 1998 sia stato concesso o erogato, l'assegno di cui al presente

        articolo concesso limitatamente alla quota differenziale.

 

Art. 3

(Periodo di contribuzione)

1.     I tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere relativi ad

        attivit lavorativa per la quale sia stata versata o, per i lavoratori

        subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di maternit ai sensi

        delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a giornata si calcolano 90

        giorni di attivit lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a

        settimana, si calcolano 13 settimane di attivit lavorativa retribuita;

        per quelli retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di cui

        al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2.     Per le lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto

        1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, tenute al

        versamento del contributo per la maternit, la tutela previdenziale

        della maternit di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente

        regolamento, si considera in corso di godimento qualora all'interessata

        risultino attribuite le mensilit di contribuzione di cui all'articolo

        1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

        sociale 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24

        luglio 1998, n. 171.

3.     Ai periodi di attivit lavorativa di cui al comma 1 sono equiparati i

        periodi di attivit lavorativa subordinata retribuita dalle pubbliche

        amministrazioni, nonch i periodi di attivit lavorativa subordinata

        retribuita da altri datori di lavoro non tenuti al versamento di

        contributi di maternit.

 

Art. 4

(Individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)

1.     Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono le

        seguenti:

a)    prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilit;

b)   indennit di mobilit;

c)    indennit di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;

d)   indennit di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;

e)    indennit per malattia o maternit.

2.     Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della

        perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1 gennaio

        dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla

        prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a

        quello per il quale dovuta la prestazione.

     

Art. 5

(Concessione dell'assegno di maternit ad altri soggetti)

1.     In luogo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono

        beneficiare dell'assegno, i seguenti soggetti che si trovino in possesso

        di uno dei requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma 1, lettere

        a) e b):

a)    il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente,

          cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno

          ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in

          caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento

          esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti

          regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al

          momento del parto, e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre,

          si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua

          potest e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette

          condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;

b)    l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore

          nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o

          comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo

          9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga

          separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n.

          184 del 1983; l'assegno concesso all'affidatario preadottivo a

          condizione che non sia gi stato concesso alla moglie affidataria

          preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso

          la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica

          anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza

          affidamento;

c)     l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario

          o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del

          decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata

          solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della

          legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la

          famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potest di lui e

          comunque non sia in affidamento presso terzi.

2.     In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto

        il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e

        qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti soggetti,

        l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto

        pu essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha

        riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che

        questi soggetti siano regolarmente soggiornanti e residenti nel

        territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia

        anagrafica e sia soggetto alla loro potest e comunque non sia in

        affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in

        possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per la persona

        deceduta e di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1,

        lettere a) e b), presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni

        effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio

        titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla

        concessione dell'assegno sempre la sede dell'INPS del territorio di

        ultima residenza della persona deceduta.

3.     In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei

        genitori, dell'assegno pu beneficiare il soggetto residente, cittadino

        italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi

        dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione

        che, al momento della nascita del minore, si trovi in possesso dei

        requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente

        regolamento, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento

        del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.

 

Art. 6

(Misura dell'assegno)

1.     L'importo dell'assegno determinato ai sensi dell'articolo 49, commi 8

        e 11, della legge n. 488 del 1999, nella misura corrispondente a quella

        spettante alla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di

        adozione senza affidamento, dell'ingresso del minore nella famiglia

        anagrafica del richiedente.

2.     Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui

        all'articolo 5 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio,

        moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia

        anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza

        affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternit

        spettanti o percepiti dal richiedente per l'intero periodo di astensione

        obbligatoria.

3.     Quando l'assegno richiesto in occasione della nascita del figlio, per

        il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento

        previdenziale o economico di maternit spettante o percepito dalla madre

        anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

4.     Quando l'assegno richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coniuge in

        occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza

        affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo

        anche al trattamento previdenziale o economico di maternit spettanti o

        percepiti dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio

        si applica, altres, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma,

        della legge n. 184 del 1983 pronunciate nei confronti di pi adottanti.

5.     Dalla quota spettante ai sensi del presente articolo detratta la

        misura dell'assegno eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 66

        della legge n. 448 del 1998.

 

Art. 7

(Domanda per la concessione dell'assegno)

1.     La domanda per l'assegno presentata in carta semplice, nel termine

        perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di

        ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve

        in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede

        dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre

        legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio,

        ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo

        o in adozione senza affidamento.

2.     Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e

        3, la domanda presentata alla sede dell'INPS competente per il

        territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo

        comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a

        decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna

        che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza

        affidamento; la domanda pu essere presentata anche durante il termine

        concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso

        ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

3.     Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), la domanda

        presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del

        minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

4.     Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente tenuto a

        dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive

        modificazioni, nonch del decreto del Presidente della Repubblica 20

        ottobre 1998, n. 403, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti

        sulla base di specifica documentazione:

a)   i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno;

b)   l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6 del

     presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici

     di maternit per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione;

c)     l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per

                            l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.

5.     In caso di incapacit di agire, la domanda e la relativa documentazione

        sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per

        conto di lui.

 

Art. 8

(Funzioni dell'INPS)

1.     L'assegno di cui all'articolo 2 concesso ed erogato dall'INPS, previo

        accertamento che il beneficio non sia gi stato concesso o erogato per

        lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data di presentazione di

        regolare domanda corredata della documentazione necessaria. Il termine

        sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS

        predispone i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e

        fornisce ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare

        agli interessati all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in

        detta scheda contenuta, altres, l'informativa di cui all'articolo 10

        della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

2.     L'INPS controlla la veridicit della situazione familiare dichiarata e

        la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento.

        I controlli possono essere effettuati anche a campione.

3.     L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla

        revoca del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a

        far data dal momento dell'indebita corresponsione.

4.     I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti

        possono essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalit di

        interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni. I dati

        sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini

        statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione.

        L'INPS pu comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle

        dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i

        controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonch al fine di

        effettuare i pagamenti.

5.     L'INPS pu effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui

        all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive

        modificazioni ed integrazioni, che eventualmente pervengano all'Istituto

        ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle

        domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti

        in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di

        abbandono, l'esercizio della potest genitoria, le adozioni e gli

        affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformit

        all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le

        operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,

        modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,

        blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione,

        elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con

        l'indicazione scritta dei motivi; l'INPS tenuto a rendere pubblica con

        proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono

        essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei

        dati sensibili pu essere effettuata solo in forma anonima per finalit

        statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.

6.     A valere sulle risorse previste dall'articolo 49, comma 15, della legge

        n. 488 del 1999, il Ministro per la solidariet sociale provvede

        annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini

        dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio

        successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte

        rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli

        assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto

        consuntivo.

 

TITOLO III

ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE CONCESSI DAI COMUNI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI

 

Art. 9

(Disciplina dell'ISE)

1.     Fino all'entrata in vigore di ulteriori disposizioni di adeguamento

        della disciplina degli assegni per il nucleo familiare e di maternit al

        decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, compatibilmente con gli

        equilibri di bilancio programmati, gli assegni di cui agli articoli 65 e

        66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dalla legge 17

        maggio 1999, n. 144, continuano ad essere erogati sulla base della

        previgente disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE),

        di cui il al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ai relativi

        provvedimenti di attuazione.

 

CAPO II

ASSEGNO DI MATERNITA'

 

Art. 10

(Disposizioni generali)

1.     L'assegno di maternit di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del

        1998 concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonch, per

        gli eventi di cui al comma 2, ai soggetti ivi indicati.

2.     A decorrere dal 1 luglio 2000, l'assegno di maternit concesso alle

        donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di

        soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del

        1998, per uno dei seguenti eventi:

a)     per ogni figlio nato in data non anteriore al 1 luglio 2000, che sia

          regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;

          quando la richiesta di assegno formulata da soggetto in possesso

          della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo

          n. 286 del 1998, il figlio che non sia nato in Italia o non risulti

          cittadino di uno Stato dell'Unione europea deve altres essere in

          possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;

b)    per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 1

          luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in

          affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della

          legge n. 184 del 1983, con esclusione del caso di cui all'articolo 44,

          primo comma, lettera b), della stessa legge. Il beneficio pu essere

          concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento

          preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di et, ai

          sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1997, n. 903,

          ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore

          et, ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a), della

          citata legge n. 184 del 1983.

3.     Per gli assegni da concedersi ai sensi del comma 2, la richiedente deve

        essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del

        figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di

        un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza

        affidamento.

4.     L'assegno concesso alle condizioni previste dall'articolo 66 della

        legge n. 448 del 1998 e dal presente Titolo; il figlio o il minore in

        affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento deve essere

        regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

5.     Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non

        possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa

        di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti

        dall'autorit competente, all'ingresso del minore nella famiglia

        anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo

        equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto

        affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative

        all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi

        riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli

        atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

     

Art. 11

(Concessione dell'assegno di maternit ad altri soggetti)

1.     In luogo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, possono

        beneficiare dell'assegno medesimo i seguenti soggetti:

a)     il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente,

          cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno

          ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in

          caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento

          esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti

          regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al

          momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si

          trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua

          potest e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette

          condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;

b)          l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore

          nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o

          comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo

          9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga

          separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n.

          184 del 1983; l'assegno concesso all'affidatario preadottivo a

          condizione che non sia gi stato concesso alla moglie affidataria

          preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso

          la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica

          anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza

          affidamento;

c)           l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario

          o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del

          decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata

          solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della

          legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la

          famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potest di lui e

          comunque non sia in affidamento presso terzi.

2.     In caso di decesso della madre del neonato o, ai sensi dell'articolo 10,

        comma 2, della donna che ha ricevuto il minore in affidamento

        preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non

        sia stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l'assegno che sarebbe

        spettato alla madre o alla donna aventi diritto ai sensi del presente

        Titolo pu essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha

        riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che

        questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello

        Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia

        soggetto alla loro potest e comunque non sia in affidamento presso

        terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei

        medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona

        deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto

        quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo;

        nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione

        dell'assegno sempre il comune di ultima residenza della persona

        deceduta.

3.     In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei

        genitori, dell'assegno pu beneficiare il soggetto residente, cittadino

        italiano o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, comunitario o in

        possesso di carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto

        legislativo n. 286 del 1998, a condizione che si trovi in possesso dei

        requisiti previsti dal presente Titolo, il minore medesimo gli sia stato

        affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia

        anagrafica dell'affidatario.

 

Art. 12

(Indicatore della situazione economica e misura dell'assegno)

1.     Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere

        posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione

        dell'intero nucleo familiare, secondo le prescrizioni del decreto

        legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi decreti attuativi, nonch di

        quanto previsto dal presente regolamento.

2.     I valori previsti dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, relativi

        all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di

        maternit, sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in

        caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi

        dell'articolo 10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella

        famiglia anagrafica del richiedente.

3.     Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui

        all'articolo 11 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio

        complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati

        o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo

        o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o

        economico di maternit complessivamente spettante o percepito dal

        richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.

4.     Quando l'assegno richiesto in occasione della nascita del figlio, per

        il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento

        previdenziale o economico di maternit spettante o percepito dalla madre

        anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

5.     Quando l'assegno richiesto, ai sensi dell'articolo 11, dal coniuge in

        occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza

        affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo

        anche al trattamento previdenziale o economico di maternit spettante o

        percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio

        si applica, altres, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma,

        della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti di pi adottanti.

 

Art. 13

(Domanda per la concessione dell'assegno)

1.     La domanda per l'assegno di maternit presentata al comune di

        residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del

        figlio o, ai sensi dell'articolo 10, dalla data di ingresso del minore

        nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento

        preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o

        dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla

        donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione

        senza affidamento.

2.     Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e commi 2

        e 3, la domanda presentata al comune di residenza del richiedente,

        ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel

        termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine

        concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in

        affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda pu

        essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla

        donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno

        spetti al padre in via esclusiva.

3.     Nel caso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), la domanda

        presentata nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore

        nella famiglia anagrafica dell'adottante.

4.     Nella domanda, il richiedente tenuto a dichiarare, a norma della legge

        n. 15 del 1968, e successive modificazioni, e del DPR n. 403 del 1998,

        salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di

        specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione

        dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali

        di maternit per l'astensione obbligatoria a carico dell'Istituto

        nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale

        per lo stesso evento, nonch l'eventuale presentazione, per lo stesso

        evento, di domanda per l'assegno di maternit di cui all'articolo 49,

        comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

5.     Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i

        trattamenti economici di maternit di cui all'articolo 13, comma 2,

        della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,

        nonch gli altri trattamenti economici di maternit corrisposti da

        datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternit.

6.     Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'articolo 66,

        comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti

        previdenziali o economici di maternit di cui ai commi 4 e 5 del

        presente articolo, il richiedente tenuto a dichiarare, a norma della

        legge n. 15 del 1968 e del DPR n. 403 del 1998, la somma

        complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro

        che tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di

        maternit, ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo.

7.     In caso di incapacit di agire, la domanda e la relativa documentazione

        sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per

        conto di lui.

 

CAPO III

ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI

 

Art. 14

(Disposizioni generali)

1.     Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1 gennaio

        dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65

        della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del

        nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori

        nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato

        successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese

        in cui il requisito si verificato. Il diritto cessa dal primo giorno

        del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito

        relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1 gennaio

        dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31

        marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del

        valore dell'indicatore della situazione economica.

2.     Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli

        adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'articolo 44

        della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai

        genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito

        della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se

        alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia

        anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi

        dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983.

3.     Il richiedente dichiara, a norma della legge n. 15 del 1968, anche

        contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si verificato il

        requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli

        tenuto, altres, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che

        determini la variazione del nucleo familiare.

4.     Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare

        previo accertamento che, in relazione al componenti del nucleo, il

        beneficio non sia gi stato concesso.

     

Art. 15

(Concessione dell'assegno per il nucleo familiare ad altri soggetti)

1.     Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del

        beneficio, stata accertata, ai sensi del decreto del Presidente della

        Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni,

        l'irreperibilit del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del

        procedimento che il richiedente stato escluso dall'esercizio della

        potest genitoria su alcuno dei tre figli minori o nei suoi confronti

        sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice

        civile, il comune, al fine di assicurare l'utilizzo dell'assegno in

        favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, pu provvedere

        in via alternativa alla concessione dell'assegno, che al richiedente

        medesimo sarebbe spettato, in favore di altro componente la famiglia

        anagrafica nella quale si trovano i tre minori, dichiarando il

        richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente gi concesso.

2.     Quando il genitore avente diritto deceduto prima dell'erogazione del

        beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui

        avvenuto il decesso pu essere concesso, in luogo del genitore deceduto,

        su domanda dell'interessato, all'altro genitore dei tre minori

        componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto,

        ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore nella famiglia anagrafica

        del genitore deceduto, ad altro componente la famiglia anagrafica nella

        quale si trovano i tre minori.

   

Art. 16

(Domanda per l'assegno per il nucleo familiare)

1.     La domanda per l'assegno per il nucleo familiare presentata, per ogni

        anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il

        termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il

        quale richiesto il beneficio.

2.     La domanda presentata da uno dei genitori, cittadino italiano

        residente, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi

        figli minori sui quali esercita la potest genitoria e a condizione che

        alcuno dei tre figli minori non risulti in affidamento presso terzi ai

        sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983.

3.     L'esercizio della potest genitoria non richiesto quando il genitore

        non la eserciti a causa delle incapacit disciplinate dagli articoli 414

        e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda presentata dal

        tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.

4.     La domanda pu essere presentata a condizione che i requisiti previsti

        dal presente Titolo siano posseduti dal richiedente al momento della

        presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma

        1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a

        quello per il quale richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai

        requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

5.     Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli

        interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'articolo 65, comma 2,

        della legge n. 448 del 1998.

    

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 17

(Dichiarazione sostitutiva e calcolo dei benefici)

1.     Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la

        dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto

        legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la

        dichiarazione recante l'attestazione provvisoria della predetta

        dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo

        decreto legislativo. Ai fini della determinazione dell'indicatore della

        situazione economica del nucleo familiare, consentito dichiarare

        l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare,

        quando questi nell'anno solare precedente alla presentazione della

        dichiarazione sostitutiva non abbia percepito alcun reddito. Il

        richiedente pu, altres, presentare, unitamente alla domanda di

        assegno, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista

        dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai

        relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della

        situazione economica del nucleo familiare.

2.     Il nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione, dai

        componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto

        del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti

        considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei

        componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2,

        della legge n. 448 del 1998, il nucleo familiare di riferimento per la

        concessione dell'assegno di maternit composto dai suddetti

        componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno

        richiesto.

3.     La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione

        economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998

        per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano

        applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 dei decreto

        legislativo n. 109 dei 1998, effettuata secondo i criteri di calcolo

        di cui all'allegato A.

4.     Nell'allegato A altres specificato il criterio di calcolo uniforme da

        applicare per la concessione dei benefci, comprensivo della valutazione

        del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di

        detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del

        nucleo, di propriet di alcuno dei suoi componenti.

 

Art. 18

(Funzioni dei comuni)

1.     Gli assegni per il nucleo familiare e di maternit di cui al presente

        Titolo sono concessi con provvedimento del comune.

2.     Salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 2, se il richiedente muta la

        residenza prima del provvedimento di concessione, gli atti relativi al

        procedimento di concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza,

        per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso il beneficio

        comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca,

        anche se l'interessato ha mutato residenza.

3.     Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione

        risiede il richiedente considerato "ente erogatore" agli effetti della

        disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 dei

        1998 e dai relativi decreti attuativi.

4.     I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni

        con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta

        compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 17,

        comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie,

        anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.

5.     Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998, i

        comuni provvedono, per l'assegno di maternit, ad informare gli

        interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei

        requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

6.     I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio

        comune, la veridicit della situazione familiare dichiarata, secondo

        quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n.

        109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

7.     I comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente erogare, alla

        revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita

        corresponsione. Il provvedimento di revoca trasmesso all'INPS per le

        conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

    

Art. 19

(Cumulo dei benefici)

1.     Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 non

        costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere

        cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS,

        salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge medesima.

2.     L'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 non spetta

        se stato concesso, per lo stesso evento, l'assegno di cui all'articolo

        49, comma 8, della legge n. 488 del 1999; qualora l'assegno di cui al

        citato articolo 66 sia stato concesso, l'INPS sospende il procedimento

        di erogazione dandone segnalazione al comune per l'adozione del

        conseguente provvedimento di revoca.

   

Art. 20

(Pagamento degli assegni)

1.     Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS,

        attraverso le proprie strutture.

2.     I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso

        istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico

        ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:

a)     l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno:

          cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e

          indirizzo del beneficiario;

b)    la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione

          della pratica del comune concedente il beneficio;

c)     la data della presentazione della domanda;

d)    l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternit;

e)     il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto

          l'assegno;

f)     le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto

          corrente.

3.     I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto

        ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di

        variazioni successivamente intervenute.

4.     L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con

        cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni

        almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

5.     L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di

        maternit, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi

        dal comune. Il relativo importo determinato tenendo conto della misura

        mensile vigente alla data del parto.

6.     In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi

        1 e 2 effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei

        dati da parte del comune.

7.     Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili

        ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee

        strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste

        all'Istituto con modalit tradizionali.

     

Art. 21

(Trattamento dei dati)

1.     I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni sostitutive di cui

        al presente Titolo possono essere scambiati tra i comuni e l'INPS, che

        possono trattarli in relazione alle finalit di interesse pubblico

        perseguite per la concessione degli assegni; i dati sono trattati in

        forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di

        studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. I comuni e l'INPS

        possono comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni

        ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli di

        rispettiva competenza, previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonch al

        fine di effettuare i pagamenti. L'INPS effettua il trattamento a fini

        statistici secondo le indicazioni del Ministro per la solidariet

        sociale, e trasmette a questi i risultati della rilevazione. I risultati

        della rilevazione possono essere resi pubblici ed ulteriormente trattati

        a fini statistici.

2.     Al fine di semplificare le procedure per l'erogazione dei benefici,

        l'INPS predispone e rende disponibile ai comuni il necessario supporto

        informatico per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni e delle

        domande, per il calcolo dei benefici e per la trasmissione dei dati di

        cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11. La procedura di

        calcolo del beneficio resa disponibile previa approvazione della

        Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari

        sociali.

3.     I comuni e l'INPS possono effettuare il trattamento dei dati sensibili,

        di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e

        successive modificazioni ed integrazioni, che ad essi eventualmente

        pervengono ai sensi del presente regolamento, in particolare in

        relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni

        relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero

        concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potest

        genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono

        essere effettuate, in conformit all'articolo 4 del decreto legislativo

        11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione,

        organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto,

        utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le

        operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili

        sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; i comuni e

        l'INPS sono tenuti a rendere pubblica con proprio atto la lista dei

        soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base

        alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei dati sensibili pu essere

        effettuata solo in forma anonima per finalit statistiche, di studio, di

        informazione e di ricerca.

 

Art. 22

(Trasferimento delle risorse all'INPS)

1.     A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448

        del 1998, il Ministro per la solidariet sociale provvede annualmente al

        trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del

        conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del

        pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri

        sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle

        risultanze del proprio conto consuntivo.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 23

(Province autonome di Trento e di Bolzano)

1.     Ai sensi dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli

        assegni per il nucleo familiare e di maternit previsti dagli articoli

        65 e 66 della legge n. 448 del 1998 sono concessi ed erogati, per gli

        aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e

        di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi

        statuti e delle relative norme di attuazione, nell'ambito del livello e

        dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e

        dai relativi regolamenti attuativi.

     

Art. 24

(Efficacia delle disposizioni del regolamento)

1.     Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento abrogato il

        decreto del Ministro per la solidariet sociale 15 luglio 1999, n. 306.

        Sono fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo.

2.     Le disposizioni del Titolo III si applicano, salvo quanto stabilito dai

        commi successivi, anche ai procedimenti di concessione degli assegni per

        il nucleo familiare e di maternit di competenza dei comuni in corso

        alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non

        sia intervenuto il provvedimento di concessione del beneficio ai sensi

        del decreto del Ministro per la solidariet sociale 15 luglio 1999, n.

        306.

3.     Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e 16, comma 2, relative

        ai minori in affidamento presso terzi, si applicano per le domande per

        l'assegno per il nucleo familiare relative all'anno 2001.

4.     L'assegno di maternit di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del

        1998 pu essere richiesto, per i figli nati entro la data del 30 giugno

        2000, dal soggetto, cittadino italiano residente, di cui all'articolo

        11, comma 1, lettera a), e comma 3, alle condizioni ivi previste, sempre

        che l'assegno spetti ai predetti soggetti e non sia gi stato concesso

        alla madre ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in

        vigore del presente regolamento. La domanda presentata al comune di

        residenza del richiedente nel termine perentorio di cui all'articolo 13,

        ovvero, se detto termine spirato, nel termine perentorio di trenta

        giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5.     In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno di maternit, per

        gli eventi di cui agli articoli 2, comma 3, e 10, comma 2, del presente

        regolamento pu essere comunque presentata entro sei mesi dalla data di

        entrata in vigore del presente regolamento.

     

Art. 25

(Entrata in vigore)

1.     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data

        della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

        italiana.

 

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella

      Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'

      fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

      Roma, 21 dicembre 2000

      Il Ministro per la solidariet sociale

      TURCO

      Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

      SALVI

      Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

      VISCO

      Visto, il Guardasigilli: FASSINO

      Registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2001

      Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 36

 

 

      Allegato A

1.     Ai fini della riparametrazione dei valore della situazione economica per

        un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base

        negli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 o per il quale

        debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto

        legislativo n. 109 dei 1998, si procede come segue:

a)     si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del

          decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei

          componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge

          n. 448 del 1998, come denominatore costante per ottenere la nuova

          scala riparametrata;

b)    il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto

          legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti

          effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella

          medesima, diviso per il valore della scala di equivalenza

          corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;

c)     il valore cos ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento al

          centesimo superiore nel caso in cui il millesimo uguale o superiore

          a 5), moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione

          economica del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge

          n. 448 del 1998, come rideterminato per gli anni successivi al 1999

          sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di

          operai e impiegati, secondo le seguenti formule:

           

"assegno per il nucleo familiare:

 

          (valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)* x 36.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)

           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,85

           

 

assegno di maternit:

 

          (valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)* x 50.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,04

 

                        (*) il valore della divisione deve essere arrotondato al centesimo

         

d)    l'assegno concesso, nella misura stabilita dagli articoli 65 e 66

          della legge, se il valore della situazione economica del nucleo

          familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 2,

          non superiore al valore dell'indicatore della situazione economica

          risultante dall'operazione di cui alla lettera c).

2.     Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo

        familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66

        della legge n. 448 del 1998, come riparametrati ai sensi del precedente

        punto 1, calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del

        Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini

        della determinazione del patrimonio del nucleo e della misura degli

        assegni, si osservano i seguenti criteri unificati:

a)     nel patrimonio immobiliare non calcolata l'abitazione di propriet

          nella quale risiede il nucleo familiare;

b)    dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del

          nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al

          patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000;

c)     l'indicatore della situazione patrimoniale (mobiliare e immobiliare)

          assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali;

d)    per la determinazione della misura degli assegni, si osserva la

          seguente procedura di calcolo:

1.     assegno per il nucleo familiare:

                                          A.       indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma

              dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e

              dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella

              misura del venti per cento dei valori patrimoniali

                                          B.       valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per

              il nucleo base

                                          C.         beneficio mensile di legge per intero

                                          D.         parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85

                                         E.         somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e

              maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto

              legislativo n. 109 del 1998)

                                         F.         valore annuo della situazione economica di legge riparametrata =  (E / D)* x B

              (*) valore arrotondato al centesimo

              il beneficio pu essere concesso se il valore di A non superiore

              al valore di F; per la sua determinazione si procede come di

              seguito:

                                          G.         valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno

              in misura intera = F - (26 x C)

                                          H.         beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore di

              A uguale o inferiore al valore di G

                                        I.         beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di

              (F-A)/26, se il valore di A superiore al valore di G

                                         L.         13^ mensilit: indicare il valore di H/12 x numero di mesi per i

              quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile

              concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di I/12 x

              numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di

              assegno mensile concesso in misura ridotta

2.     assegno di maternit:

                                          A.         indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma

              dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e

              dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella

              misura del venti per cento dei valori patrimoniali

                                          B.         valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per

              il nucleo base

                                          C.         beneficio complessivo di legge per intero, moltiplicato per il

              numero figli nati (o affidati o adottati dal 1 luglio 2000)

                                          D.         parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,04

                                         E.         somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e

               maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto

      legislativo n. 109 del 1998)

                                         F.         valore annuo della situazione economica di legge riparametrata =

       (E / D)* x B

                 (*) valore arrotondato al centesimo

                il beneficio pu essere concesso se il valore di A non superiore al valore di F;

                per la sua determinazione si procede come di seguito:

                                          G.         trattamento previdenziale o economico di maternit complessivo gi

               spettante o percepito nel periodo di astensione obbligatoria

                                          H.         beneficio complessivo da attribuire: C - G.

 

 

 


 

Allegato n. 4

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAT 10/38

 

 

Denominazione completa

Debiti per somme non riscosse dai beneficiari per assegno per maternit ai sensi dell'art. 49, comma 8, della legge n. 488/1999

 

 

Denominazione abbreviata

DEB.V/BENEF.ASSEGNO MATERNITA'  ART.49 C.8 L.488/99

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAT 24/41

 

 

Denominazione completa

Entrate varie Recuperi e reintroiti dellassegno per maternit di cui all'art. 49, comma 8, della legge n. 488/1999

 

 

Denominazione abbreviata

E.V.-RECUP.ASSEGNO MATERNITA'  ART.49 C.8 L.488/99

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAT 30/50

 

 

Denominazione completa

Assegno per maternit ai sensi dell'articolo 49, comma 8, della legge n. 488/1999

 

 

Denominazione abbreviata

ASSEGNO PER MATERNITA'  ART.49 C.8 L.488/99