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DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n.144

DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n.144
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
(Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27-7-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli strumenti di  prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche alla  luce dei recenti gravissimi episodi con l'introduzione   di  ulteriori misure  preventive  e  sanzionatorie, nonche' di idonei dispositivi operativi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i   Ministri degli affari   esteri,   delle comunicazioni, per l'innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo

  1.  All'articolo  18-bis  della  legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili  di  livello almeno  provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento  di indagini  in  materia  di  terrorismo,  nonche' agli ufficiali  di polizia giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli del  Corpo  della  guardia  di finanza, limitatamente  agli aspetti connessi  al  finanziamento  del terrorismo, al fine di acquisire dai detenuti  o  dagli  internati informazioni utili per la prevenzione e repressione  dei  delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.»;
    b) al  comma  2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel comma  1» sono  sostituite dalle seguenti: «Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis».

     
Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi

  1.  Anche  fuori  dei  casi  di  cui  al  capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo   1991,   n. 82,  e  successive modificazioni,  e  di  cui all'articolo  18  del  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina   dell'immigrazione   e norme sulla  condizione  dello straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n.  286  del 1998», e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia,  di  indagini  o  di  un procedimento relativi a delitti commessi  per finalita'  di  terrorismo,  anche internazionale, o di eversione  dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la permanenza  nel territorio dello Stato  dello  straniero che abbia offerto  all'autorita'  giudiziaria  o  agli organi  di  polizia una collaborazione   avente   le   caratteristiche  di  cui al  comma  3 dell'articolo  9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore, anche   su   segnalazione   del  Procuratore  della Repubblica,  dei responsabili  di  livello almeno provinciale delle Forze di polizia o dei Servizi  informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale permesso  di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
  2.  Con  la  segnalazione  di  cui  al  comma  1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi   indicate,  con particolare  riferimento  alla rilevanza  del contributo offerto dallo straniero.
  3.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del presente articolo puo' essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica.  Esso  e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita'  dello  stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri  organi  di  cui  al comma  1  o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
  4.  Per  quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
  5.   Quando   la  collaborazione  offerta  ha  avuto  straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici  alla vita  o  all'incolumita'  delle persone o per la concreta  riduzione  delle conseguenze  dannose  o  pericolose degli attentati  stessi,  allo  straniero puo' essere concessa la carta di soggiorno,  anche  in  deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

     
Art. 3.
Nuove  norme  in  materia di espulsioni degli stranieri
per motivi di prevenzione del terrorismo

  1.  Oltre  a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto puo' disporre, informando preventivamente  il  Ministro dell'interno, l'espulsione dello   straniero appartenente   ad  una  delle  categorie  di  cui all'articolo 18  della  legge 22 maggio  1975,  n.  152,  o  nei cui confronti  vi  sono  fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel   territorio  dello  Stato  possa  in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
  2.   Nei   casi  di  cui  al  comma  1,  l'espulsione  e'  eseguita immediatamente,  salvo  che si  tratti di persona detenuta, anche in deroga alle  disposizioni  del  comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione  dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui al  comma  5-bis  del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi  di  espulsione  di  cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
  3.  Il  prefetto  puo'  altresi' omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione  di  cui  all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo  n.  286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno,  quando  sussistono  le  condizioni  per  il rilascio  del permesso  di  soggiorno  di cui all'articolo 2, ovvero quando  sia  necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione  di  attivita' terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle   indagini   o   delle attivita' informative  dirette  alla individuazione  o  alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalita' di terrorismo.
  4.  Contro  i  decreti  di  espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio.
  5.  Quando  nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli  di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286  del  1998  la decisione  dipende dalla cognizione di atti per i quali  sussiste  il  segreto d'indagine  o  il  segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello   stesso   non possono   essere comunicati   al   tribunale amministrativo.  Qualora  la  sospensione  si protragga per un tempo superiore  a  due  anni,  il tribunale amministrativo puo' fissare un termine  entro  il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi  per  la  decisione o a revocare il provvedimento impugnato.
Decorso  il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.
  7.  All'articolo  13  del  decreto  legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies e' soppresso.

     
Art. 4.
Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa

  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'  delegare i direttori dei  Servizi informativi  e  di  sicurezza  di  cui  agli articoli 4  e  6 della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione  per svolgere  le attivita' di cui all'articolo 226 delle  disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice   di  procedura  penale, approvate  con decreto  legislativo 28 luglio  1989,  n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione    di    attivita'    terroristiche o di   eversione dell'ordinamento costituzionale.
  2.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' richiesta al Procuratore generale della  Corte  di cassazione,  che  provvede direttamente o attraverso un suo sostituto appositamente designato.

     
Art. 5.
Unita' antiterrorismo

  1.  Per  le  esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti  ai  delitti  di  terrorismo  di  rilevante  gravita', il Ministro dell'interno  costituisce  apposite  unita'  investigative interforze,   formate da  esperti  ufficiali  e  agenti  di  polizia giudiziaria  delle  Forze  di polizia, individuati secondo criteri di specifica  competenza  tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi  e  le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
  2.  Quando  procede  a  indagini  per delitti di cui al comma 1, il pubblico ministero  si  avvale  di regola delle Unita' investigative interforze di cui al medesimo comma.

     
Art. 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e   fino al  31 dicembre 2007,  e'  sospesa  l'applicazione  delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita' amministrativa che  prescrivono  o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi,   esclusi   comunque i contenuti delle  comunicazioni  e limitatamente  alle  informazioni  che consentono  la tracciabilita' degli  accessi  e  dei  servizi,  debbono  essere conservati fino al 31 dicembre  2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o   di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al pubblico,  fatte  salve  le  disposizioni  vigenti  che  prevedono un periodo di conservazione  ulteriore. I dati del traffico conservati oltre  i  limiti previsti  dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno  2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le  finalita'  del  presente decreto,  salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
  2.  All'articolo  55,  comma  7,  del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n. 259,  le  parole: «dell'attivazione  del  servizio»  sono sostituite  dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica   (S.I.M.).   Le predette  imprese  adottano  tutte  le necessarie  misure  affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici  riportati su un documento di identita', nonche' del tipo, del   numero   e   della   riproduzione   del documento  presentato dall'acquirente  ed  assicurano  il  corretto  trattamento dei  dati acquisiti».
  3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  dopo  le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «,inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;
    b) al  comma  1,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mentre, per  le  medesime finalita',  i  dati  relativi al traffico telematico, esclusi comunque  i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi»;
    c) al  comma  2,  dopo  le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «,inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;
    d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi»;
    e) al  comma  3,  le  parole:  «giudice  su  istanza del pubblico ministero o»  sono sostituite dalle  seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»;
    f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis.  Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini preliminari,  quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare   grave   pregiudizio  alle  indagini, il  pubblico ministero,  anche su  richiesta  del difensore dell'indagato e delle altre  parti private, puo' disporre  l'acquisizione  dei  dati con decreto  motivato,  che  va  comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto  del  pubblico  ministero  non  viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.».
  4.  Con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio  dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono definiti  le  modalita' ed i tempi di attuazione della previsione di cui  al   comma  3,  lettere  a) e c),  anche  in  relazione  alla determinazione  e  allocazione dei  relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.

     
Art. 7.
Integrazione  della disciplina amministrativa
degli esercizi pubblici di telefonia e internet

  1.  A  decorrere  dal  quindicesimo  giorno successivo alla data di entrata in vigore  del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attivita' consista nel mettere   a  disposizione  del  pubblico, dei  clienti  o  dei  soci apparecchi   terminali utilizzabili  per  le comunicazioni,  anche telematiche,  oppure  in  cui siano installati piu' di tre apparecchi terminali,  deve  chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta  nel caso  di  sola  installazione  di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
  2.  Per  coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1, la licenza deve  essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  La  licenza  si  intende  rilasciata  trascorsi sessanta giorni dall'inoltro  della  domanda.  Si  applicano in quanto compatibili le disposizioni  dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III  del testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in   materia  di sorvegliabilita'  dei  locali adibiti  a  pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da  adottarsi  entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure  che  il  titolare  o  il  gestore di un esercizio in cui si svolgono le attivita' di cui al comma 1 e' tenuto ad osservare per il monitoraggio  delle  operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi  dati,  anche  in deroga  a  quanto  previsto  dal comma 1 dell'articolo  122  e  dal  comma  3  dell'articolo 123  del decreto legislativo  30 giugno  2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva acquisizione   di  dati  anagrafici  riportati  su  un  documento  di identita' dei  soggetti  che utilizzano  postazioni  pubbliche  non vigilate  per comunicazioni  telematiche  ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
  5.  Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il  controllo sull'osservanza  del  decreto  di  cui al  comma  3 e l'accesso  ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto   ai servizi  di  polizia  postale  e  delle comunicazioni.

     
Art. 8.
Integrazione della disciplina  amministrativa
e  delle  attivita' concernenti l'uso di esplosivi

  1.  Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo  regolamento di  esecuzione,  approvato  con  regio decreto 6 maggio  1940,  n.  635,  il Ministro  dell'interno, per specifiche esigenze  di  pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, puo'  disporre,  con  proprio  decreto,  speciali limiti o condizioni all'importazione,   commercializzazione,   trasporto   e impiego  di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
  2.  Le  limitazioni  o  condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche  in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.
  3.  All'articolo  163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo  nulla  osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede,  che  puo'  essere negato  o  revocato  quando ricorrono le circostanze  di  carattere  personale previste  per  il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.».
  4.  La  revoca  del  nulla  osta  e'  comunicata  al  comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
  5.  Dopo  l'articolo  2  della  legge  2 ottobre  1967,  n. 895, e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

  1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento  addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici  o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni  micidiali  e'  punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.».

     
Art. 9.
Integrazione della disciplina amministrativa dell'attivita' di volo

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 731 del codice della navigazione,  dalla legge  2 aprile 1968, n. 518, dalla legge 25 marzo  1985, n.  106,  e  dalle  altre disposizioni di legge o di regolamento   concernenti le  attivita'  di  volo,  esclusi  i  voli commerciali,  ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati  o  altre  forme  di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni  aeronautiche,  il  Ministro dell'interno puo' disporre, con proprio  decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli  abilitativi  civili  comunque denominati e l'ammissione alle attivita'  di  addestramento pratico siano subordinati per un periodo determinato,  non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo   del   questore,   volto   a   verificare l'insussistenza, nei confronti    degli interessati,    di controindicazioni  agli  effetti  della tutela  dell'ordine  e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
  2. Il nulla osta puo' essere altresi' richiesto per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio  delle  attivita'  di  volo  rilasciati  da organismi  esteri  o internazionali,  riconosciuti  dall'ordinamento nazionale,  che  intendono svolgere attivita' di volo nel territorio dello Stato.
  3.  Il  rifiuto  del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni,  delle autorizzazioni  e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento  per l'esercizio  delle  attivita' di volo, nonche' l'inefficacia   nel   territorio dello  Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.

     
Art. 10.
Nuove norme sull'identificazione personale

  1.  All'articolo  349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis.  Se  gli  accertamenti  indicati  dal comma 2 comportano il prelievo di  materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso  dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel   rispetto   della dignita'   personale  del  soggetto,  previa autorizzazione  scritta,  oppure resa  oralmente  e  confermata  per iscritto, del pubblico ministero.».
  2.  All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «non  oltre le  dodici ore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previo  avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le   ventiquattro ore,   nel  caso che  l'identificazione  risulti particolarmente  complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un interprete».
  3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole: «da un imputato all'autorita' giudiziaria», sono inserite le seguenti:  «o  da una  persona  sottoposta  ad indagini alla stessa autorita' o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini».
  4. Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 497-bis.

Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi 
  Chiunque  e'  trovato  in possesso di un documento falso valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  La  pena  di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per  chi fabbrica  o comunque  forma  il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.».

     
Art. 11.
Permesso di soggiorno elettronico

  1.  Il  comma  8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
  «8.  Il  permesso  di  soggiorno  e  la  carta  di soggiorno di cui all'articolo   9   sono rilasciati  mediante  utilizzo  di  mezzi  a tecnologia  avanzata  con caratteristiche anticontraffazione conformi ai  modelli  da approvare  con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro per  l'innovazione  e  le tecnologie, in attuazione del regolamento  (CE)  n. 1030/2002  del Consiglio, del 13 giugno  2002,  riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi  di  soggiorno  rilasciati  a cittadini  di Paesi terzi. Il permesso   di  soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno rilasciati in conformita'  ai  predetti  modelli  recano  inoltre  i dati personali previsti,   per   la   carta  di identita'  e  gli  altri  documenti elettronici,  dall'articolo  36  del  testo  unico delle disposizioni legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione amministrativa,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     
Art. 12.
Verifica delle identita' e dei precedenti giudiziari dell'imputato

  1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

«Art. 66-bis.

Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato

  1.  In  ogni  stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini  o l'imputato e' stato segnalato, anche  sotto diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di un  reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale  si  procede,  sono eseguite  le  comunicazioni  all'autorita' giudiziaria   competente   ai fini dell'applicazione  della  legge penale.».

     
Art. 13.
Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo

  1.  All'articolo  380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole:  «non inferiore  nel minimo a cinque anni o nel massimo  a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni».
  2.  All'articolo  381,  comma  2, del codice di procedura penale e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «m-bis)   fabbricazione,   detenzione   o   uso   di  documento  di identificazione  falso previsti  dall'articolo  497-bis  del  codice penale.».
  2.  All'articolo  384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un delitto commesso   per finalita'   di   terrorismo,   anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico»;
    b) al comma 3, le parole: «specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite dalle seguenti:  «specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi,  che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».

     
Art. 14.
Nuove norme in materia di misure di prevenzione

  1.  Il  comma  2  dell'articolo  9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «2.  Se  l'inosservanza  riguarda  gli  obblighi  e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale  con l'obbligo o il divieto di soggiorno,  si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».
  2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' abrogato.
  3.  All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis.  Quando  non  vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato il divieto  di  cui all'articolo  4,  quarto  comma,  della  legge 27 dicembre  1956,  n.  1423;  si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.».
  4.  L'articolo  5  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 5.

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9 della legge 27 dicembre   1956,   n. 1423,   quando   l'inosservanza   concerne l'allontanamento  abusivo  dal luogo in cui e'disposto l'obbligo del soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.».
  5.  All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  «In  ogni  caso  si  procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma,  per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria  puo' procedere  all'arresto  anche  fuori  dei  casi di flagranza.».
  6.  Nel  decreto-legge  12 ottobre  2001,  n.  369, convertito, con modificazioni,  dalla legge  14 dicembre  2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

Congelamento dei beni

  1.   Quando   sulla  base  delle  informazioni  acquisite  a  norma dell'articolo  1  sussistono sufficienti  elementi  per formulare al Comitato per  le  sanzioni  delle Nazioni Unite o ad altro organismo  internazionale competente  proposte  per disporre il congelamento difondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002   del   Consiglio, del 27 maggio   2002,   e  successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere,  nel  frattempo,  dispersi,  occultati  o utilizzati  per il finanziamento  di attivita' terroristiche, il presidente del Comitato di  sicurezza  finanziaria  ne  fa  segnalazione al procuratore della Repubblica  competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.».
  7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
  «Le   disposizioni   di   cui  al  primo  comma,  anche  in  deroga all'articolo   14   della legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e  quelle dell'articolo   22  della  presente  legge  possono essere  altresi' applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le  sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente  per  disporre  il congelamento  di  fondi  o  di risorse economiche,  quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o  le  risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento  di  organizzazioni  o  attivita' terroristiche, anche internazionali.».

     
Art. 15.
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo

  1.  Dopo  l'articolo  270-ter  del  codice  penale  sono inseriti i seguenti:
  «270-quater.   (Arruolamento  con  finalita'  di  terrorismo  anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola  una  o  piu'  persone per il compimento di atti di violenza  con finalita'  di  terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
  270-quinquies.   (Addestramento   ad  attivita'  con  finalita'  di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui  all'articolo 270-bis,  addestra  o comunque fornisce istruzioni sulla  preparazione  o sull'uso  di  materiali esplosivi, di armi da fuoco  o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o  pericolose,  nonche' di  ogni altra  tecnica  o  metodo  per  il compimento  di atti di violenza con finalita' di terrorismo, anche se rivolti  contro  uno  Stato  estero,  un'istituzione  o un organismo internazionale,  e'  punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.».

     
Art. 16.
Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo

  1. Il primo comma dell'articolo 313 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  «Per  i  delitti  preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-bis terzo  comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di atti   di violenza con  finalita'  di  terrorismo internazionale, 270-quinquies,  limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita'  di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.».
  2.  Dopo l'articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
  «5-bis.  I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i  delitti di  cui  ai seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo  comma,  270-quater,  limitatamente  al compimento  di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale, e 270-quinquies, limitatamente  al  compimento  di atti  di violenza con finalita' di terrorismo internazionale.».

     
Art. 17.
Norme sull'impiego della polizia giudiziaria

  1.  All'articolo  148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il  comma  2  e' sostituito dal seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice puo'  disporre che,  in  caso  di  urgenza,  le notificazioni siano eseguite  dalla  Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.»;
    b) il comma 2-ter e' abrogato.
  2.  All'articolo  151  del codice di procedura penale il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla  polizia giudiziaria  nei  soli  casi  di  atti  di indagine o provvedimenti  che  la stessa  polizia  giudiziaria  e'  delegata  a compiere o e' tenuta ad eseguire.».
  3.  All'articolo  59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «Gli  ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti  a  eseguire  i compiti  a  essi  affidati»  sono inserite le seguenti: «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1».
  4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  20  la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente:
«Citazione a giudizio» e il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Il  pubblico  ministero  cita l'imputato davanti al giudice di pace.»;
    b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «3.  La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario.
  4.  La  citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato,  al  suo  difensore e  alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. Se l'imputato e' gia' assistito da un difensore la notificazione e' eseguita per entrambi depositando le  copie  ad essi destinate presso la locale sede dell'ordine degli avvocati.»;
    c) all'articolo 49, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
  «Citazione a giudizio»;
    d) all'articolo  50,  comma  1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a)  nell'udienza  dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori  onorari  addetti all'ufficio, da personale in quiescenza  da  non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le  funzioni  di ufficiale  di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza  che frequentano il secondo anno della scuola biennale di  specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
  5. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a)  nell'udienza  dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori  onorari  addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da  non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le  funzioni  di ufficiale  di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza  che frequentano il secondo anno della scuola biennale di  specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
  6.  Per  i  procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale  non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     
Art. 18.
Servizi  di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia

  1.  Ferme  restando  le  attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza,  degli organi di polizia e delle altre autorita' eventualmente competenti,  e'  consentito  l'affidamento a  guardie giurate  dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei   porti,  delle  stazioni ferroviarie  e  dei  relativi  mezzi  di trasporto e depositi, delle stazioni  delle  ferrovie  metropolitane  e  dei  relativi mezzi  di trasporto  e  depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto urbano,  per  il  cui  espletamento  non  e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
  2.  Ai  fini  di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  stabilisce,  con proprio  decreto  da  adottarsi  di concerto  con il  Ministro  dell'interno,  le condizioni, gli ambiti funzionali  e  le modalita' per l'affidamento dei servizi predetti, i requisiti  dei  soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle  attrezzature  tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonche' ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attivita' di vigilanza.
  3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il Ministro  dell'economia e delle finanze, per i porti  e  le stazioni  ferroviarie, ovvero con delibera degli organi competenti  per  i luoghi,  le  installazioni  e  i mezzi di rilievo locale, sono  stabiliti gli importi posti a carico dell'utenza quale contributo  alla  copertura  dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

     
Art. 19.
Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta  ufficiale degli atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 27 luglio 2005

                               CIAMPI

Berlusconi, Presidente del  Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Fini, Ministro degli affari esteri
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Siniscalco, Ministro  dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli