D.L. 30-10-1995 n. 451


Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivit di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1995, n. 255 e convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 1995, n. 563 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 giugno 1995, n. 266, e del D.L. 28 agosto 1995, n. 365.

Epigrafe

Premessa

1.

2.

3.

4.


D.L. 30 ottobre 1995, n. 451 (1).

Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivit di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1995, n. 255 e convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 1995, n. 563 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 giugno 1995, n. 266, e del D.L. 28 agosto 1995, n. 365.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessit ed urgenza di utilizzare, ad integrazione delle Forze di polizia gi dislocate sul territorio, contingenti di Forze armate in attivit di controllo dell'immigrazione clandestina lungo le coste pugliesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

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1. 1. A decorrere dal 1 luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attivit di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attivit sono attribuite le funzioni e le indennit rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalit indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.

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(2) Riportato al n. A/XC.


2. 1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attivit di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalit e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalit di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non richiesto il previo parere del Consiglio di Stato (4).

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(3) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(4) Per il regolamento, vedi il D.M. 2 gennaio 1996, n. 233, riportato al n. A/CXIV-bis.


3. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, valutato in lire 5.097 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.823 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 1.274 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sar presentato alle Camere per la conversione in legge.