DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n.140
Attuazione  della  direttiva  2003/9/CE  che  stabilisce norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del
27  gennaio  2003,  recante norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2003 che ha delegato il
Governo   a   recepire   la   citata  direttiva  2003/9/CE,  compresa
nell'elenco di cui all'allegato A della medesima legge;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni,
nonche'  il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n.  39,  cosi' come
integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n.  303,  recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure  per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,  del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle
finanze;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

                              Finalita'

  1.  Il  presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative
all'accoglienza  degli  stranieri richiedenti il riconoscimento dello
status di rifugiato nel territorio nazionale.
  2.  Il  presente  decreto  non  si applica nell'ipotesi in cui sono
operative  le  misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del
decreto  legislativo  7 aprile  2003, n. 85, recante attuazione della
direttiva  2001/55/CE,  relativa  alla  concessione  della protezione
temporanea  in  caso  di  afflusso  massiccio  di  sfollati  ed  alla
cooperazione in ambito comunitario.

      
                  Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea (GUUE).

          Note alle premesse:

              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva 2003/9/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          6 febbraio 2003, n. L 31.
              - La  legge 31 ottobre 2003, n. 306 reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2003.». - L'art. 1 cosi recita:
              «Art.   1  (Delega   al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1. Il  Governo  e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato.».
              - Il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca:
          «Testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello
          straniero.».
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          31 agosto  1999, n. 394 reca: «Regolamento recante norme di
          attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
              - La  legge 28 febbraio 1990, n. 39, reca: «Conversione
          in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
          1989,  n.  416,  recante  norme urgenti in materia di asilo
          politico,   di   ingresso   e   soggiorno   dei   cittadini
          extracomunitari   e   di   regolarizzazione  dei  cittadini
          extracomunitari  ed  apolidi  gia'  presenti nel territorio
          dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.».
              - La legge 30 luglio 2002, n. 189, reca: «Modifica alla
          normativa in materia di immigrazione e di asilo».
              - Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          16 settembre 2004, n. 303, reca: «Regolamento relativo alle
          procedure   per   il   riconoscimento   dello   status   di
          rifugiato.».
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri».

          Note all'art. 1.
              -  Il  decreto  legislativo  7 aprile 2003, n. 85 reca:
          «Attuazione   della   direttiva  2001/55/CE  relativa  alla
          concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
          massiccio  di  sfollati  ed  alla  cooperazione  in  ambito
          comunitario».
              - La  direttiva 2001/55 e' pubblicata in GUCE n. L. 212
          del 7 agosto 2001.

      
                               Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
    a) «richiedente    asilo»:    lo    straniero    richiedente   il
riconoscimento  dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione
di  Ginevra  del  28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati,
modificata  dal  protocollo  di  New  York  del 31 gennaio 1967, resa
esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
    b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea e l'apolide;
    c) «domanda  di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status
di  rifugiato  presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione
di  Ginevra  del  28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati,
modificata  dal  protocollo  di  New  York  del 31 gennaio 1967, resa
esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
    d) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
    e) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli
anni  diciotto,  che  si  trova,  per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
    f) «familiare»:   i   soggetti   per   i  quali  e'  previsto  il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico
di  cui  al  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: «testo unico», che si trovano nel territorio nazionale al
momento della presentazione della domanda di asilo.

      
                  Note all'art. 2.
              - La  legge  24 luglio  1954,  n. 72 reca: «Ratifica ed
          esecuzione  della  Convenzione  relativa  allo  statuto dei
          rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.».
              L'art.  29  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, citato nelle premesse, recita:
              «Art.    29   (Ricongiungimento   familiare). - 1.   Lo
          straniero  puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
          familiari:
                a) coniuge non legalmente separato;
                b) figli  minori  a  carico, anche del coniuge o nati
          fuori  del  matrimonio,  non  coniugati  ovvero  legalmente
          separati,   a  condizione  che  l'altro  genitore,  qualora
          esistente,   abbia  dato  il  suo  consenso;  b-bis)  figli
          maggiorenni  a  carico,  qualora  non  possano  per ragioni
          oggettive  provvedere  al proprio sostentamento a causa del
          loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
                c) genitori  a carico qualora non abbiano altri figli
          nel  Paese  di  origine  o  di  provenienza ovvero genitori
          ultrasessantacinquenni   qualora   gli  altri  figli  siano
          impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
          motivi di salute;
                d) [parenti  entro  il terzo grado, a carico, inabili
          al lavoro, secondo la legislazione italiana].
              2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
          figli  di  eta'  inferiore  a  18 anni. I minori adottati o
          affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
              3.  Salvo  che si tratti di rifugiato, lo straniero che
          richiede    il    ricongiungimento   deve   dimostrare   la
          disponibilita':
                a) di  un  alloggio  che rientri nei parametri minimi
          previsti  dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
          residenziale  pubblica,  ovvero,  nel  caso di un figlio di
          eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
          del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
          effettivamente dimorera';
                b)  di un reddito annuo derivante da fonti lecite non
          inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si
          chiede  il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
          ricongiungimento   di   due  o  tre  familiari,  al  triplo
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
          ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della
          determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
          annuo   complessivo   dei   familiari   conviventi  con  il
          richiedente.
              4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
          titolare  di  carta  di soggiorno o di un visto di ingresso
          per  lavoro  subordinato relativo a contratto di durata non
          inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
          ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
          i   quali  e'  possibile  attuare  il  ricongiungimento,  a
          condizione  che  ricorrano i requisiti di disponibilita' di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3.
              5.  Oltre  a  quanto previsto dall'art. 28, comma 2, e'
          consentito  l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o
          comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare
          il ricongiungimento.
              6.  Salvo  quanto  disposto  dall'art.  4,  comma 6, e'
          consentito   l'ingresso,  per  ricongiungimento  al  figlio
          minore  regolarmente  soggiornante  in Italia, del genitore
          naturale  che  dimostri,  entro  un  anno  dall'ingresso in
          Italia,  il  possesso  dei  requisiti  di disponibilita' di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3.
              7.   La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento
          familiare,   corredata   della   prescritta  documentazione
          compresa   quella   attestante  i  rapporti  di  parentela,
          coniugio  e  la  minore  eta',  autenticata  dall'autorita'
          consolare  italiana, e' presentata allo sportello unico per
          l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio territoriale
          del   Governo   competente  per  il  luogo  di  dimora  del
          richiedente,  la quale ne rilascia copia contrassegnata con
          timbro  datario  e  sigla  del  dipendente  incaricato  del
          ricevimento.    L'ufficio,   verificata,   anche   mediante
          accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
          requisiti   di   cui   al   presente  articolo,  emette  il
          provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego
          del nulla osta.
              8.  Trascorsi  novanta giorni dalla richiesta del nulla
          osta,  l'interessato  puo'  ottenere  il  visto di ingresso
          direttamente  dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
          italiane,   dietro   esibizione   della  copia  degli  atti
          contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da
          cui  risulti la data di presentazione della domanda e della
          relativa documentazione.
              9.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
          rilasciano  altresi'  il  visto  di ingresso al seguito nei
          casi previsti dal comma 5.».

      
                               Art. 3.
                            Informazione

  1.   La   questura   che  riceve  la  domanda  di  asilo  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre  2004,  n.  303,  di  seguito  denominato: «regolamento»
provvede,  entro  un  termine  non  superiore a quindici giorni dalla
presentazione,  all'informazione  sulle condizioni di accoglienza del
richiedente  asilo,  con la consegna all'interessato dell'opuscolo di
cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.

      
                  Note all'art. 3.
              - L'art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, recita:
                «Art.  2 (Istruttoria della domanda di riconoscimento
          dello  status  di  rifugiato). - 1. L'ufficio di polizia di
          frontiera  che  riceve la domanda d'asilo prende nota delle
          generalita'  fornite  dal  richiedente  asilo, lo invita ad
          eleggere   domicilio   e,  purche'  non  sussistano  motivi
          ostativi,   lo  autorizza  a  recarsi  presso  la  questura
          competente  per  territorio, alla quale trasmette, anche in
          via  informatica, la domanda redatta su moduli prestampati.
          Ove  l'ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel
          luogo  di ingresso sul territorio nazionale, si intende per
          tale  l'ufficio  di  questura  territorialmente competente.
          Alle  operazioni prende parte, ove possibile, un interprete
          della   lingua   del   richiedente.  Nei  casi  in  cui  il
          richiedente   e'   una  donna,  alle  operazioni  partecipa
          personale femminile.
              2.  La  questura, ricevuta la domanda di asilo, che non
          ritenga  irricevibile  ai  sensi  dell'art. 1, comma 4, del
          decreto,   redige   un   verbale  delle  dichiarazioni  del
          richiedente,   su   appositi   modelli   predisposti  dalla
          Commissione  nazionale, a cui e' allegata la documentazione
          eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale
          sottoscritto  e della documentazione allegata e' rilasciata
          copia al richiedente.
              3.  Salvo quanto previsto dall'art. 1-ter, comma 5, del
          decreto,    la    questura   avvia   le   procedure   sulla
          determinazione  dello  Stato  competente per l'esame di una
          domanda  di  asilo  presentata  in  uno  degli Stati membri
          dell'Unione europea.
              4.  Il  questore,  quando ricorrono le ipotesi previste
          dall'art.   1-bis   del   decreto,   dispone   l'invio  del
          richiedente  asilo  nel  centro  di identificazione ovvero,
          unicamente  quando ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1-bis,
          comma  2, lettera b), del decreto, nel centro di permanenza
          temporanea  e  assistenza.  Negli  altri  casi  rilascia un
          permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino
          alla  definizione  della  procedura di riconoscimento dello
          status   di  rifugiato  presso  la  competente  Commissione
          territoriale.
              5.  Qualora  la richiesta di asilo sia presentata da un
          minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende
          il   procedimento,   da'   immediata   comunicazione  della
          richiesta  al  Tribunale  per  i minorenni territorialmente
          competente  ai  fini dell'adozione dei provvedimenti di cui
          agli  articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche' di
          quelli  relativi  all'accoglienza  del  minore e informa il
          Comitato  per  i  minori  stranieri presso il Ministero del
          lavoro   e   delle  politiche  sociali.  Il  tutore,  cosi'
          nominato,  conferma  la domanda di asilo e prende immediato
          contatto  con  la  competente questura per la riattivazione
          del  procedimento.  In  attesa  della  nomina  del  tutore,
          l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla
          pubblica  autorita'  del  Comune ove si trova. I minori non
          accompagnati  non  possono  in alcun caso essere trattenuti
          presso   i   centri  di  identificazione  o  di  permanenza
          temporanea.
              6.   La  questura  consegna  al  richiedente  asilo  un
          opuscolo  redatto  dalla  Commissione  nazionale secondo le
          modalita' di cui all'art. 4, in cui sono spiegati:
                a) le  fasi  della  procedura  per  il riconoscimento
          dello status di rifugiato;
                b) i  principali  diritti  e  doveri  del richiedente
          asilo durante la sua permanenza in Italia;
                c) le  prestazioni  sanitarie e di accoglienza per il
          richiedente asilo e le modalita' per richiederle;
                d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e
          delle  principali  organizzazioni di tutela dei rifugiati e
          dei richiedenti asilo;
                e) le  modalita' di iscrizione del minore alla scuola
          dell'obbligo,     l'accesso    ai    servizi    finalizzati
          all'accoglienza  del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi
          di sostentamento, erogati dall'ente locale, le modalita' di
          accesso   ai   corsi   di   formazione  e  riqualificazione
          professionale, la cui durata non puo' essere superiore alla
          durata della validita' del permesso di soggiorno.».

      
                               Art. 4.
                           Documentazione

  1.  Quando  non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo,
ai  sensi  dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39,  di  seguito  denominato:  «decreto-legge», la questura rilascia,
entro  tre  giorni  dalla presentazione della domanda, al medesimo un
attestato  nominativo,  che  certifica la sua qualita' di richiedente
asilo, nonche', entro venti giorni dalla presentazione della domanda,
il   permesso   di   soggiorno   per   richiesta  di  asilo,  di  cui
all'articolo 11,  comma  1,  lettera  a),  del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  recante regolamento di
attuazione del testo unico.
  2.  Quando  e'  disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai
sensi  dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al
medesimo  un  attestato  nominativo, che certifica la sua qualita' di
richiedente  asilo  presente nel centro di identificazione ovvero nel
centro di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3,
comma 2, del regolamento.
  3.  Le  attestazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  certificano
l'identita' del richiedente asilo.

      
                  Note all'art. 4.
              -  Per la legge 28 febbraio 1990, n. 39, vedi note alle
          premesse.
              - L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 agosto  1999,  n.  394,  citato  nelle  premesse,  cosi'
          recita:
                «Art.     11     (Rilascio     del     permesso    di
          soggiorno). - 1. Il  permesso  di  soggiorno e' rilasciato,
          quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata
          indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per
          uno dei seguenti altri motivi:
                a) per  richiesta  di  asilo,  per  la  durata  della
          procedura occorrente, e per asilo;
                b) per  emigrazione  in un altro Paese, per la durata
          delle procedure occorrenti;
                c) per  acquisto  della cittadinanza o dello stato di
          apolide,  a  favore  dello  straniero  gia' in possesso del
          permesso  di  soggiorno per altri motivi, per la durata del
          procedimento di concessione o di riconoscimento;
                c-bis)   per   motivi   di  giustizia,  su  richiesta
          dell'Autorita'  giudiziaria,  per  la durata massima di tre
          mesi  prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la
          presenza  dello  straniero  sul  territorio  nazionale  sia
          indispensabile  in relazione a procedimenti penali in corso
          per  uno  dei  reati  di  cui  all'art.  380  del codice di
          procedura  penale,  nonche'  per  taluno dei delitti di cui
          all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
                c-ter)  per  motivi  umanitari,  nei casi di cui agli
          articoli 5,  comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo
          parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
          dello    status    di    rifugiato    ovvero   acquisizione
          dall'interessato  di  documentazione  riguardante  i motivi
          della  richiesta  relativi  ad oggettive e gravi situazioni
          personali   che   non   consentono  l'allontanamento  dello
          straniero dal territorio nazionale;
                c-quater)  per  residenza  elettiva  a  favore  dello
          straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
                c-quinquies)  per  cure mediche a favore del genitore
          di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 31,
          comma 3, del testo unico;
                c-sexies)  per integrazione del minore, nei confronti
          dei  minori che si trovino nelle condizioni di cui all'art.
          32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del
          Comitato  per  i  minori  stranieri, di cui all'art. 33 del
          testo unico.
              1-bis.  Allo  straniero, entrato in Italia per prestare
          lavoro  stagionale,  che  si  trova nelle condizioni di cui
          all'art.  5, comma 3-ter, del testo unico, e' rilasciato un
          permesso  di  soggiorno  triennale,  con  l'indicazione del
          periodo di validita' per ciascun anno. Il suddetto permesso
          di soggiorno e' immediatamente revocato se lo straniero non
          si  presenta  all'ufficio  di  frontiera esterna al termine
          della  validita'  annuale  e  alla  data prevista dal visto
          d'ingresso  per  il  rientro nel territorio nazionale. Tale
          visto  d'ingresso  e'  concesso  sulla  base del nullaosta,
          rilasciato ai sensi dell'art. 38-bis.
              2.   Il   permesso   di   soggiorno  e'  rilasciato  in
          conformita'  al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno
          2002,  del Consiglio, di istituzione di un modello uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi  e  contiene  l'indicazione  del  codice  fiscale. Il
          permesso  di  soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno di cui
          all'art.  17,  rilasciati  in  formato elettronico, possono
          altresi' contenere i soli dati biometrici individuati dalla
          normativa.   A   tale   fine,   con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   sono   determinate   le   modalita'   di
          comunicazione,    in   via   telematica,   dei   dati   per
          l'attribuzione  allo  straniero  del  codice  fiscale e per
          l'utilizzazione  dello  stesso  codice  come identificativo
          dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei
          lavoratori   extracomunitari.   Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno  sono  stabilite  le modalita' di consegna del
          permesso di soggiorno.
              2-bis.  La  questura,  sulla  base  degli  accertamenti
          effettuati,  procede  al rilascio del permesso di soggiorno
          per  motivi  di  lavoro  o  di  ricongiungimento familiare,
          dandone  comunicazione,  tramite procedura telematica, allo
          Sportello    unico    che    provvede   alla   convocazione
          dell'interessato  per la successiva consegna del permesso o
          dell'eventuale diniego, di cui all'art. 12, comma 1.
              3.  La  documentazione  attestante l'assolvimento degli
          obblighi  in materia sanitaria di cui all'art. 34, comma 3,
          del  testo  unico deve essere esibita al momento del ritiro
          del permesso di soggiorno.».
              - L'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 settembre  2004,  n.  303,  citato nelle premesse, cosi'
          recita:
                «Art.     3     (Trattenimento     del    richiedente
          asilo). - 1. Il  provvedimento  con  il  quale  il questore
          dispone   l'invio  del  richiedente  asilo  nei  centri  di
          identificazione      e'      sinteticamente      comunicato
          all'interessato  secondo  le  modalita'  di cui all'art. 4.
          Nelle  ipotesi  di trattenimento, previste dall'art. 1-bis,
          comma  1,  del  decreto,  il  provvedimento  stabilisce  il
          periodo  massimo  di  permanenza nel centro del richiedente
          asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni.
              2.   Al   richiedente   asilo  inviato  nel  centro  e'
          rilasciato,  a cura della questura, un attestato nominativo
          che  certifica  la sua qualita' di richiedente lo status di
          rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel
          centro di permanenza temporanea e assistenza.
              3.   Con  la  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  il
          richiedente asilo e' altresi' informato:
                a) della  possibilita'  di contattare l'ACNUR in ogni
          fase della procedura;
                b) della   normativa   del  presente  regolamento  in
          materia di visite e di permanenza nel centro.
              4.  Allo  scadere del periodo previsto per la procedura
          semplificata ai sensi dell'art. 1-ter del decreto e qualora
          la  stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del
          termine   previsto   al   comma  1,  o,  comunque,  cessata
          l'esigenza   che   ha  imposto  il  trattenimento  previsto
          dall'art.   1-bis,   comma 1,   del   decreto,  al  momento
          dell'uscita  dal  centro  e'  rilasciato all'interessato un
          permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino
          alla  definizione  della  procedura di riconoscimento dello
          status   di  rifugiato  presso  la  competente  Commissione
          territoriale.».

      
                               Art. 5.
                        Misure di accoglienza

  1.  Il  richiedente  asilo  inviato  nel  centro di identificazione
ovvero  nel  centro  di  permanenza  temporanea e assistenza ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture
in  cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni
del regolamento.
  2.   Il  richiedente  asilo,  cui  e'  rilasciato  il  permesso  di
soggiorno,  che  risulta  privo  di mezzi sufficienti a garantire una
qualita'  di  vita  adeguata  per  la  salute  e per il sostentamento
proprio  e  dei  propri  familiari, ha accesso, con i suoi familiari,
alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.
  3.  La  valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di
cui  al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi,
e'  effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in
base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti
dalla  direttiva  del  Ministro  dell'interno, di cui all'articolo 4,
comma 3, del testo unico.
  4.  L'accesso  alle  misure  di  accoglienza  di  cui al comma 2 e'
garantito  a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato
la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma
2,   del   testo   unico,  decorrente  dall'ingresso  nel  territorio
nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente
nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre
dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.
  5.  L'accesso  alle  misure  di accoglienza e' disposto dal momento
della  presentazione  della  domanda  di  asilo. Eventuali interventi
assistenziali  e  di  soccorso,  precedenti  alla presentazione della
domanda  di  asilo,  sono  attuati  a  norma  delle  disposizioni del
decreto-legge   30 ottobre  1995,  n.  451,  convertito  dalla  legge
29 dicembre  1995,  n. 563, e del relativo regolamento di attuazione,
adottato  con  decreto  del  Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n.
233.
  6.  Le  misure  di  accoglienza  hanno  termine  al  momento  della
comunicazione  della  decisione  sulla  domanda  di  asilo,  ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in
caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della
domanda   d'asilo,   il  ricorrente  autorizzato  a  soggiornare  sul
territorio  nazionale  ha accesso all'accoglienza solo per il periodo
in  cui  non  gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11,
comma  1,  ovvero  nel  caso  in  cui  le  condizioni fisiche non gli
consentano il lavoro.

      
                  Note all'art. 5.
              - L'art.  4,  comma  3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  25 luglio  1998, n. 286, citato nelle premesse,
          cosi' recita:
                «Art.    4    (Ingresso    nel    territorio    dello
          Stato). - (Omissis).
              3.  Ferme  restando  le disposizioni di cui all'art. 3,
          comma  4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
          l'adesione  a specifici accordi internazionali, consentira'
          l'ingresso   nel  proprio  territorio  allo  straniero  che
          dimostri  di  essere  in  possesso di idonea documentazione
          atta  a  confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
          nonche'   la   disponibilita'   di   mezzi  di  sussistenza
          sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
          per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
          il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
          sono  definiti  con apposita direttiva emanata dal Ministro
          dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
          di  programmazione  di  cui  all'art.  3,  comma  1. Non e'
          ammesso  in  Italia  lo  straniero  che  non  soddisfi tali
          requisiti  o  che sia considerato una minaccia per l'ordine
          pubblico  o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
          i   quali   l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi  per  la
          soppressione  dei  controlli  alle  frontiere  interne e la
          libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
          anche  a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
          sensi  dell'art.  444  del  codice di procedura penale, per
          reati  previsti  dall'art.  380, commi 1 e 2, del codice di
          procedura    penale   ovvero   per   reati   inerenti   gli
          stupefacenti,  la  liberta'  sessuale,  il  favoreggiamento
          dell'immigrazione     clandestina    verso    l'Italia    e
          dell'emigrazione  clandestina dall'Italia verso altri Stati
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla  prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
          o di minori da impiegare in attivita' illecite.
              Omissis.».
              -  L'art.  5,  comma 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica  25 luglio  1998, n. 286, citato nelle premesse,
          cosi' recita:
                «Art. 5 (Permesso di soggiorno). - Omissis.
              2.  Il  permesso  di  soggiorno  deve essere richiesto,
          secondo   le   modalita'   previste   nel   regolamento  di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si  trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
          territorio  dello  Stato  ed e' rilasciato per le attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
          modalita'  di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
          motivi  di  turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di  culto  nonche'  ai soggiorni in case di cura, ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze.
              Omissis.».
              -  Il  decreto-legge  30 ottobre  1995,  n.  451, reca:
          «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale
          delle   Forze   armate  in  attivita'  di  controllo  della
          frontiera marittima nella regione Puglia.».
              - Il  decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996,
          n.  233 reca: «Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del
          decreto-legge  30 ottobre  451,  convertito  dalla legge 29
          dicembre  1995,  n. 563, concernente: «Disposizioni urgenti
          per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in
          attivita'  di  controllo  della  frontiera  marittima nella
          regione Puglia.».
              - L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 settembre  2004,  n.  303,  citato nelle premesse, cosi'
          recita:
                «Art.  17  (Autorizzazione a permanere sul territorio
          nazionale  in pendenza di ricorso giurisdizionale). - 1. Il
          richiedente  asilo  che  ha presentato ricorso al tribunale
          puo'  chiedere  al  prefetto,  competente  ad  adottare  il
          provvedimento  di  espulsione,  di  essere  autorizzato, ai
          sensi  dell'art.  1-ter,  comma 6, del decreto, a permanere
          sul  territorio  nazionale  fino alla data di decisione del
          ricorso.  In  tal  caso  il  richiedente  e' trattenuto nel
          centro  di  permanenza temporanea ed assistenza, secondo le
          disposizioni di cui all'art. 14 del testo unico.
              2.  La  richiesta  dell'autorizzazione a permanere deve
          essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in
          relazione  a  fatti  sopravvenuti,  che  comportino gravi e
          comprovati   rischi   per   l'incolumita'   o  la  liberta'
          personale,  successivi  alla  decisione  della  Commissione
          territoriale  ed  a  gravi motivi personali o di salute che
          richiedono  la  permanenza  dello  straniero sul territorio
          dello  Stato. L'autorizzazione e' concessa qualora sussista
          l'interesse  a  permanere  sul territorio dello Stato ed il
          prefetto  non  rilevi  il  concreto pericolo che il periodo
          d'attesa   della   decisione   del   ricorso  possa  essere
          utilizzato dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione del
          provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
              3.  La  decisione del prefetto e' adottata entro cinque
          giorni  dalla  presentazione in forma scritta e motivata ed
          e'  comunicata  all'interessato nelle forme di cui all'art.
          4.  In  caso  di accoglimento, il prefetto definisce con il
          provvedimento  le  modalita'  di permanenza sul territorio,
          anche  disponendo  il  trattenimento  dello straniero in un
          centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.
              4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio
          dello  Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno
          di  durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel
          caso  che  il prefetto ritenga che persistono le condizioni
          che  hanno  consentito  l'autorizzazione  a  permanere  sul
          territorio nazionale.».

      
                               Art. 6.
                       Accesso all'accoglienza

  1.  Nelle  ipotesi  di  cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente
asilo,  ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per
i  propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione,
al  momento  della  presentazione  della  domanda, di essere privo di
mezzi sufficienti di sussistenza.
  2.  La  Prefettura  -  Ufficio  territoriale del Governo, cui viene
trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma
1,  valutata,  l'insufficienza  dei  mezzi  di  sussistenza, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento  per  liberta'  civili  e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti
all'interno  del  sistema  di  protezione dei richiedenti asilo e dei
rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge.
  3.  In  caso  d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2,
l'accoglienza  e'  disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle
strutture  allestite  ai  sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n.
451,  convertito  dalla  legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo
strettamente  necessario  all'individuazione  del  centro  di  cui al
citato  comma.  In  tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.
  4.  La  Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo provvede
all'invio   del   richiedente   nella  struttura  individuata,  anche
avvalendosi  dei  mezzi  di trasporto messi a disposizione dal centro
stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.
  5.  L'accoglienza  e'  disposta  nella  struttura individuata ed e'
subordinata   all'effettiva   residenza  del  richiedente  in  quella
struttura,  salvo  il  trasferimento in altro centro, che puo' essere
disposto,   per   motivate   ragioni,   dalla  Prefettura  -  Ufficio
territoriale  del  Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza
che ospita il richiedente.
  6.  L'indirizzo  della  struttura  di accoglienza, e' comunicato, a
cura  della  Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo, alla
Questura,  nonche'  alla  Commissione  territoriale  e costituisce il
luogo  di  residenza  del  richiedente,  valevole  agli effetti della
notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di
riconoscimento  dello  status  di  rifugiato,  nonche' alle procedure
relative all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. E' nella
facolta'  del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al
proprio difensore o consulente legale.
  7.  Nei  casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di cui ai
commi  2  e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga
il  contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del
decreto-legge.  L'erogazione  del  contributo  e'  limitata  al tempo
strettamente  necessario  ad  acquisire  la  disponibilita' presso un
centro  di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio
eletto  alla  Prefettura  -  Ufficio  territoriale del Governo che lo
eroga.
  8.  Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza
e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

      
                  Note all'art. 6.
              -  Per  il  decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  146,
          convertito  dalla  legge 28 febbraio 1990, n. 39, vedi note
          alle premesse. L'art. 1-sexies, cosi' recita:
                «Art. 1-sexies (Sistema di protezione per richiedenti
          asilo  e  rifugiati). - 1.  Gli  enti  locali  che prestano
          servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
          alla  tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di
          altre  forme  di  protezione  umanitaria possono accogliere
          nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
          di  mezzi  di  sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
          ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
              2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto   legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  provvede
          annualmente,  e  nei  limiti delle risorse del Fondo di cui
          all'art.  1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
          accoglienza  di  cui  al  comma  1, in misura non superiore
          all'80  per  cento  del  costo  complessivo di ogni singola
          iniziativa territoriale.
              3.  In  fase  di prima attuazione, il decreto di cui al
          comma 2:
                a) stabilisce  le  linee guida e il formulario per la
          presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
          verifica   della   corretta  gestione  dello  stesso  e  le
          modalita' per la sua eventuale revoca;
                b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
          Fondo  di  cui  all'art.  1-septies,  la  continuita' degli
          interventi  e  dei  servizi gia' in atto, come previsti dal
          Fondo europeo per i rifugiati;
                c) determina,  nei  limiti  delle risorse finanziarie
          del  Fondo  di  cui  all'art.  1-septies, le modalita' e la
          misura  dell'erogazione di un contributo economico di prima
          assistenza  in favore del richiedente asilo che non rientra
          nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
          accolto  nell'ambito  dei  servizi di accoglienza di cui al
          comma 1.
              4.  Al  fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
          di  protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
          straniero  con  permesso  umanitario di cui all'art. 18 del
          testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di  cui al decreto legislativo 25 luglio 1998. n. 286, e di
          facilitare  il  coordinamento,  a  livello  nazionale,  dei
          servizi   di   accoglienza   territoriali,   il   Ministero
          dell'interno   attiva,   sentiti  l'Associazione  nazionale
          comuni  italiani  (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
          informazione,   promozione,   consulenza,   monitoraggio  e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza  di  cui  al  comma 1.  Il servizio centrale e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
              5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
                a) monitorare   la   presenza   sul   territorio  dei
          richiedenti  asilo,  dei  rifugiati  e  degli stranieri con
          permesso umanitario;
                b) creare  una banca dati degli interventi realizzati
          a  livello  locale  in  favore  dei richiedenti asilo e dei
          rifugiati;
                c) favorire  la  diffusione  delle informazioni sugli
          interventi;
                d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
          nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
                e) promuovere  e  attuare,  d'intesa con il Ministero
          degli  affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio attraverso
          l'Organizzazione  internazionale  per le migrazioni o altri
          organismi,   nazionali   o   internazionali,   a  carattere
          umanitario.
              6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
          centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'art. 1-septies».
              - Per  il  decreto-legge  30 ottobre 1995, n. 451, vedi
          note all'art. 5.
              - L'art.  9,  comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica   16 settembre   2004,   n.  303,  citato  nelle
          premesse, cosi' recita:
                «2.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 1-ter,
          comma  4,  del  decreto, e' consentita, purche' compatibile
          con  l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e
          previa  comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal
          centro  dalle  ore  otto  alle ore venti, nei confronti dei
          richiedenti  asilo  che  non  versino  nelle ipotesi di cui
          all'art. 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a),
          del  decreto.  Il  competente  funzionario prefettizio puo'
          rilasciare al richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui
          all'art. 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a),
          del  decreto,  permessi temporanei di allontanamento per un
          periodo  di  tempo  diverso  o superiore a quello indicato,
          secondo  le  disposizioni  stabilite  ai sensi dell'art. 8,
          comma  3,  per  rilevanti e comprovati motivi personali, di
          salute  o  di  famiglia  o  per comprovati motivi attinenti
          all'esame  della  domanda di riconoscimento dello status di
          rifugiato.    L'allontanamento   deve,   comunque,   essere
          compatibile  con  i  tempi della procedura semplificata. Il
          diniego e' motivato e comunicato all'interessato secondo le
          modalita' di cui all'art. 4.
              (Omissis)».

      
                               Art. 7.
              Competenza delle Commissioni territoriali

  1.  Competente  a  conoscere  delle  domande d'asilo presentate dai
richiedenti   ammessi   alle   misure   di   accoglienza,   ai  sensi
dell'articolo 5,  comma  2,  e' la Commissione territoriale nella cui
circoscrizione  territoriale  e'  collocato il centro individuato per
l'accoglienza.
  2.  La  documentazione  relativa  alla domanda d'asilo e' trasmessa
alla  Commissione  territoriale  competente ai sensi del comma 1, nei
casi  in  cui  quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo
l'articolo 12, comma 2, del regolamento.

      
                  Nota all'art. 7.
              - L'art.  12, comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica   16 settembre   2004,   n.  303,  citato  nelle
          premesse, cosi' recita:
                «Art.    12    (Individuazione    delle   Commissioni
          territoriali). (Omissis).
              2.  Competente a conoscere delle domande presentate dai
          richiedenti  asilo presenti nei centri di identificazione o
          nei  centri  di  permanenza  temporanea  e assistenza e' la
          Commissione    territoriale    nella   cui   circoscrizione
          territoriale  e'  collocato  il centro. Negli altri casi e'
          competente  la  Commissione  nella  cui  circoscrizione  e'
          presentata la domanda.
              (Omissis)».

      
                               Art. 8.
      Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

  1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze dei
richiedenti  asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone
vulnerabili  quali  minori,  disabili,  anziani,  donne  in  stato di
gravidanza,  genitori  singoli con figli minori, persone per le quali
e'  stato  accertato  che  hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
  2.  Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di
accoglienza   delle   persone  portatrici  di  esigenze  particolari,
stabiliti  dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione
con  la  ASL  competente  per  territorio,  che  garantiscono  misure
assistenziali   particolari  ed  un  adeguato  supporto  psicologico,
finalizzato  all'esigenze  della persona, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.
  3.  Nell'ambito  del  sistema di protezione dei richiedenti asilo e
dei  rifugiati,  di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono
attivati  servizi  speciali  di  accoglienza  per i richiedenti asilo
portatori  di  esigenze  particolari,  che tengano conto delle misure
assistenziali  da  garantire  alla  persona  in  relazione  alle  sue
specifiche esigenze.
  4.  L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata, secondo
il  provvedimento  del  Tribunale  dei  minorenni, ad opera dell'ente
locale.  Nell'ambito  dei  servizi  del  sistema  di  protezione  dei
richiedenti  asilo  e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge,   gli   enti   locali  interessati  possono  prevedere
specifici   programmi   di   accoglienza   riservati  ai  minori  non
accompagnati,  richiedenti  asilo  e  rifugiati, che partecipano alla
ripartizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i servizi
dell'asilo.
  5.  Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle
risorse  disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo,  sentito  il  Comitato per i minori, con l'Organizzazione
internazionale  delle  migrazioni  (OIM)  ovvero  con  la Croce Rossa
Italiana,  per  l'attuazione  di  programmi  diretti a rintracciare i
familiari  dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi e'
svolta  nel  superiore  interesse  dei  minori  e con l'obbligo della
assoluta   riservatezza,   in  modo  da  tutelare  la  sicurezza  del
richiedente asilo.

      
                  Nota all'art. 8.
              - L'art.  8,  comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica   16 settembre   2004,   n.  303,  citato  nelle
          premesse, cosi' recita:
              «Art.   8   (Funzionamento). - 1.  Nel  rispetto  delle
          direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale
          del  Governo,  il  direttore  del centro di cui all'art. 7,
          comma   2,   lettera  a)  predispone  servizi  al  fine  di
          assicurare  una  qualita' di vita che garantisca dignita' e
          salute   dei   richiedenti   asilo,   tenendo  conto  delle
          necessita' dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai
          parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di
          particolari  esigenze,  quali  minori,  disabili,  anziani,
          donne  in  stato  di  gravidanza,  persone  che  sono state
          soggette  nel  paese  di origine a discriminazioni, abusi e
          sfruttamento  sessuale.  Ove possibile, dispone, sentito il
          questore,  il  ricovero  in  apposite strutture esterne dei
          disabili e delle donne in stato di gravidanza.
              (Omissis)».

      
                               Art. 9.
     Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza

  1.  Salvo  per  i  richiedenti  ospitati  nei  centri di permanenza
temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo
unico,   i   richiedenti  asilo  sono  alloggiati  in  strutture  che
garantiscono:
    a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;
    b) la  possibilita'  di  comunicare  con i parenti, gli avvocati,
nonche'  con  i  rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite   per   i  Rifugiati,  di  seguito  denominato  «ACNUR»,  ed  i
rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11
del regolamento.
  2.  La  Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo, nel cui
territorio   e'   collocato   il   centro   di   accoglienza  di  cui
all'articolo 6,  comma  2,  dispone,  anche  avvalendosi  dei servizi
sociali  del  comune, i necessari controlli per accertare la qualita'
dei servizi erogati.
  3.  Le  persone  che  lavorano  nei centri di accoglienza hanno una
formazione  adeguata  alle funzioni che esercitano nelle strutture di
assistenza  e  sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai
dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri
di   permanenza   temporanea   e  assistenza  e  dall'articolo 8  del
regolamento,  sono  ammessi  nei centri, di cui all'articolo l-sexies
del  decreto-legge,  gli  avvocati,  i rappresentanti dell'ACNUR e le
associazioni  o  gli  enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al
fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.

      
                  Note all'art. 9.
              - Gli articoli 8 e 11, del decreto del Presidente della
          Repubblica   16 settembre   2004,   n.  303,  citato  nelle
          premesse, cosi' recitano:
                «Art.  8  (Funzionamento). - 1.  Nel  rispetto  delle
          direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale
          del  Governo,  il  direttore  del centro di cui all'art. 7,
          comma   2,   lettera  a)  predispone  servizi  al  fine  di
          assicurare  una  qualita' di vita che garantisca dignita' e
          salute   dei   richiedenti   asilo,   tenendo  conto  delle
          necessita' dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai
          parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di
          particolari  esigenze,  quali  minori,  disabili,  anziani,
          donne  in  stato  di  gravidanza,  persone  che  sono state
          soggette  nel  paese  di origine a discriminazioni, abusi e
          sfruttamento  sessuale.  Ove possibile, dispone, sentito il
          questore,  il  ricovero  in  apposite strutture esterne dei
          disabili e delle donne in stato di gravidanza.
              2.  Il  direttore  del  centro  provvede  a regolare lo
          svolgimento   delle  attivita'  per  assicurare  l'ordinata
          convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei
          richiedenti asilo.
              3.  Il  prefetto  adotta  le disposizioni relative alle
          modalita'  e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e
          quelle  relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal
          centro, prevedendo:
                a) un orario per le visite articolato giornalmente su
          quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;
                b) visite  da  parte  dei rappresentanti dell'ACNUR e
          degli avvocati dei richiedenti asilo;
                e) visite di rappresentanti di organismi e di enti di
          tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'interno
          ai sensi dell'art. 11;
                d) visite  di familiari o di cittadini italiani per i
          quali  vi  e' una richiesta da parte del richiedente asilo,
          previa    autorizzazione   della   prefettura   -   Ufficio
          territoriale del Governo.».
              «Art.  11  (Associazioni  ed  enti  di  tutela). - 1. I
          rappresentanti  delle  associazioni  e degli enti di tutela
          dei  rifugiati, purche' forniti di esperienza, dimostrata e
          maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono
          essere  autorizzati  dal prefetto della provincia in cui e'
          istituito  il  centro  all'ingresso nei locali adibiti alle
          visite,  realizzati  nei centri di identificazione, durante
          l'orario  stabilito.  Il  prefetto concede l'autorizzazione
          che  contiene  l'invito  a  tenere conto della tutela della
          riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.
              2.  Gli  enti  locali  ed  il  servizio centrale di cui
          all'art.  1-sexies,  comma  4, del decreto possono attivare
          nei  centri,  previa  comunicazione  al  prefetto, che puo'
          negare   l'accesso   per   motivate   ragioni,  servizi  di
          insegnamento  della  lingua  italiana,  di  informazione ed
          assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche' di
          informazione   su   programmi   di   rimpatrio  volontario,
          nell'ambito     delle    attivita'    svolte    ai    sensi
          dell'art.1-sexies del decreto.».
              - Per  l'art.  1-sexies,  del  decreto-legge, vedi note
          all'art. 6.

      
                              Art. 10.
            Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 10  del  regolamento,  i
richiedenti  asilo  e  i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui
all'articolo 1-sexies  del  decreto-legge,  sono iscritti, a cura del
gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del testo unico.
  2.  Fatto  salvo  il  periodo di eventuale permanenza nel centro di
identificazione,   comunque  non  superiore  a  tre  mesi,  i  minori
richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti
all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico.

      
                  Note all'art. 10.
              - Gli   articoli 34,   comma   1   e  38,  del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n 286, citato nelle premesse,
          cosi' recitano:
              «Art.  34  (Assistenza  per  gli  stranieri iscritti al
          Servizio  sanitario nazionale). (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
          art.  32). - 1.  Hanno  l'obbligo di iscrizione al servizio
          sanitario  nazionale e hanno parita' di trattamento e piena
          uguaglianza  di  diritti  e  doveri  rispetto  ai cittadini
          italiani   per  quanto  attiene  all'obbligo  contributivo,
          all'assistenza  erogata  in  Italia  dal servizio sanitario
          nazionale e alla sua validita' temporale:
                a) gli   stranieri   regolarmente   soggiornanti  che
          abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o
          di   lavoro  autonomo  o  siano  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento;
                b) gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  o  che
          abbiano  chiesto  il  rinnovo  del titolo di soggiorno, per
          lavoro   subordinato,   per  lavoro  autonomo,  per  motivi
          familiari,  per  asilo  politico, per asilo umanitario, per
          richiesta  di  asilo, per attesa adozione, per affidamento,
          per acquisto della cittadinanza.
              Omissis.».
              «Art.   38   (Istruzione  degli  stranieri.  Educazione
          interculturale).  (Legge  6  marzo  1998, n. 40, art. 36) -
          (Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5). - 1.
          I  minori  stranieri  presenti sul territorio sono soggetti
          all'obbligo  scolastico;  ad  essi  si  applicano  tutte le
          disposizioni  vigenti in materia di diritto all'istruzione,
          di  accesso  ai  servizi  educativi, di partecipazione alla
          vita della comunita' scolastica.
              2.  L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita
          dallo  Stato,  dalle  Regioni  e  dagli  enti  locali anche
          mediante  l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
          l'apprendimento della lingua italiana.
              3.  La  comunita'  scolastica  accoglie  le  differenze
          linguistiche  e culturali come valore da porre a fondamento
          del  rispetto  reciproco,  dello  scambio  tra le culture e
          della   tolleranza;   a  tale  fine  promuove  e  favorisce
          iniziative   volte  alla  accoglienza,  alla  tutela  della
          cultura  e  della  lingua d'origine e alla realizzazione di
          attivita' interculturali comuni.
              4.  Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono
          realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
          e  di  una  programmazione territoriale integrata, anche in
          convenzione  con  le  associazioni  degli stranieri, con le
          rappresentanze   diplomatiche  o  consolari  dei  Paesi  di
          appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
              5.  Le  istituzioni  scolastiche,  nel  quadro  di  una
          programmazione  territoriale  degli interventi, anche sulla
          base  di  convenzioni  con  le  Regioni  e gli enti locali,
          promuovono:
              a) l'accoglienza  degli  stranieri  adulti regolarmente
          soggiornanti    mediante    l'attivazione   di   corsi   di
          alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
                b) la  realizzazione  di  un'offerta culturale valida
          per  gli  stranieri  adulti  regolarmente  soggiornanti che
          intendano  conseguire  il  titolo  di  studio  della scuola
          dell'obbligo;
                c) la  predisposizione  di percorsi integrativi degli
          studi  sostenuti  nel  paese  di  provenienza  al  fine del
          conseguimento  del  titolo  dell'obbligo  o  del diploma di
          scuola secondaria superiore;
                d) la  realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
          italiana;
                e) la  realizzazione di corsi di formazione anche nel
          quadro  di  accordi  di  collaborazione  internazionale  in
          vigore per l'Italia.
              6.  Le  regioni,  anche  attraverso  altri enti locali,
          promuovono   programmi   culturali  per  i  diversi  gruppi
          nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole
          superiori  o  istituti  universitari. Analogamente a quanto
          disposto  per  i  figli  dei  lavoratori comunitari e per i
          figli  degli  emigrati italiani che tornano in Italia, sono
          attuati  specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e
          cultura di origine.
              7.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate
          le  disposizioni  di  attuazione  del  presente  capo,  con
          specifica indicazione:
                a) delle  modalita'  di  realizzazione  di  specifici
          progetti  nazionali  e  locali, con particolare riferimento
          all'attivazione  di  corsi  intensivi  di  lingua  italiana
          nonche'  dei  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale  ispettivo,  direttivo  e docente delle scuole di
          ogni  ordine  e  grado  e dei criteri per l'adattamento dei
          programmi di insegnamento;
                b) dei  criteri  per  il riconoscimento dei titoli di
          studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai
          fini  dell'inserimento  scolastico,  nonche'  dei criteri e
          delle  modalita'  di  comunicazione  con  le famiglie degli
          alunni   stranieri,   anche   con  l'ausilio  di  mediatori
          culturali qualificati;
                c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle
          classi  degli  stranieri  provenienti  dall'estero,  per la
          ripartizione  degli  alunni  stranieri  nelle  classi e per
          l'attivazione   di   specifiche   attivita'   di   sostegno
          linguistico;
                d) dei  criteri  per  la stipula delle convenzioni di
          cui ai commi 4 e 5.».
              - Per  l'art.  1-sexies,  del  decreto-legge, vedi note
          all'art. 6.

      
                              Art. 11.
                  Lavoro e formazione professionale

  1.  Qualora  la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata
entro  sei  mesi  dalla presentazione della domanda ed il ritardo non
possa   essere  attribuito  al  richiedente  asilo,  il  permesso  di
soggiorno  per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi
e  consente  di  svolgere  attivita' lavorativa fino alla conclusione
della procedura di riconoscimento.
  2.  Il  permesso  di  soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non
puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  3.  Il  ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in particolare,
nei seguenti casi:
    a) presentazione  di  documenti  e  certificazioni false relative
alla  sua  identita'  o  nazionalita'  o,  comunque,  attinenti  agli
elementi della domanda di asilo;
    b) rifiuto    di   fornire   le   informazioni   necessarie   per
l'accertamento della sua identita' o nazionalita';
    c) mancata  presentazione  del  richiedente  asilo  all'audizione
davanti  l'organo  di esame della domanda, nonostante la convocazione
sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo
del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.
  4.  Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai sensi
del  comma 1,  puo'  continuare  ad  usufruire  delle  condizioni  di
accoglienza,     erogate    dai    servizi    attivati    ai    sensi
dell'articolo 1-sexies  del  decreto-legge,  nel centro assegnato e a
condizione  di  contribuire  alle  relative  spese.  Il  gestore  del
servizio  di  accoglienza  determina  l'entita'  e  le  modalita'  di
riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente
e  dei  costi  dell'accoglienza  erogata.  Il  contributo versato non
costituisce  corrispettivo  del  servizio  ed  e'  utilizzato  per il
pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente
che lo versa.
  5.   I   richiedenti   asilo,   inseriti   nei   servizi,   di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di
formazione   professionale,   eventualmente  previsti  dal  programma
dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.

      
                  Nota all'art. 11.
              - Per  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge 30 dicembre
          1989, n. 416, citato nelle premesse, vedi note all'art. 6.

      
                              Art. 12.
                 Revoca delle misure di accoglienza

  1.  Il  prefetto  della  provincia  in  cui  ha  sede  il centro di
accoglienza  di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio
motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
    a) mancata  presentazione  presso la struttura individuata ovvero
abbandono  del  centro di accoglienza da parte del richiedente asilo,
senza  preventiva  motivata  comunicazione  alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo competente;
    b) mancata  presentazione  del  richiedente  asilo  all'audizione
davanti  l'organo  di esame della domanda, nonostante la convocazione
sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;
    c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;
    d) accertamento  della  disponibilita'  del  richiedente asilo di
mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;
    e) violazione  grave  o  ripetuta  delle  regole  del  centro  di
accoglienza  da  parte  del  richiedente  asilo, ivi ospitato, ovvero
comportamenti gravemente violenti.
  2.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1, lettera a), il gestore del
centro  e'  tenuto  a  comunicare,  immediatamente, alla Prefettura -
Ufficio   territoriale   del   Governo  la  mancata  presentazione  o
l'abbandono  del  centro  da  parte del richiedente asilo. Qualora il
richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle
Forze  dell'ordine  o al centro di assegnazione, il prefetto dispone,
con  decisione  motivata,  sulla  base  degli  elementi  addotti  dal
richiedente,  l'eventuale  ripristino delle misure di accoglienza. Il
ripristino  e'  disposto  soltanto  se  la  mancata  presentazione  o
l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.
  3.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1, lettera e), il gestore del
centro  deve  trasmettere  alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo  una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale
revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.
  4.  Il  provvedimento  di  revoca  delle  misure  di accoglienza ha
effetto  dal  momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo
6,  comma 6. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al
Tribunale amministrativo regionale competente.
  5.  Nell'ipotesi  di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera
d),  il  richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che
ha  provveduto  all'accoglienza,  i  costi  sostenuti  per  le misure
precedentemente erogate.

      
                              Art. 13.
                      Disposizioni finanziarie

  1.  Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi 2
e  7,  la  dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo   di   cui  all'articolo 1-septies  del  decreto-legge  e'
aumentata,  per  l'anno  2005,  di  euro 8.865.500 e, a decorrere dal
2006, di euro 17.731.000.
  2.  Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e' autorizzata
la  spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di euro
124.800 a decorrere dal 2006.
  3.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in  euro  8.927.900  per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a
decorrere dall'anno 2006, si provvede:
    per  gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo
delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie,  di  cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la quota
destinata  al processo normativo comunitario; i predetti importi sono
versati,  per  ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello
Stato  per  essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
    a    decorrere    dall'anno    2008,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 11,  comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468,  e  successive  modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottarsi entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  si
provvede   all'eventuale  armonizzazione  delle  linee  guida  e  del
formulario,  di  cui  all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del
decreto-legge,   con   le   disposizioni  del  presente  decreto.  La
Conferenza  Unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  esprime  il suo parere nel termine di cui
all'articolo 5,  comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si
prevede la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per
la presentazione delle domande di contributo, relative all'anno 2005,
da  parte  degli  enti  locali,  a  carico del Fondo nazionale per le
politiche  ed  i  servizi  dell'asilo.  Per  gli  anni successivi, la
ripartizione  del  Fondo  avviene  secondo  le  modalita'  ed i tempi
previsti  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno, di cui al citato
articolo l-sexies del decreto-legge.
  5.  Il  sostegno  finanziario per le misure di accoglienza, erogato
nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  del  Fondo nazionale per le
politiche  e  i  servizi  dell'asilo,  e' fissato, anche in deroga al
limite  dell'80  per  cento previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2,
del  decreto-legge,  entro un limite massimo individuato annualmente,
con  riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a persona,
con  decreto  del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  che  per  gli  anni 2005 e 2006 e'
adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  6.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio   degli  oneri  di  cui  al  presente  decreto  ai  fini
dell'adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui
all'articolo 11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468,
ovvero    delle    misure    correttive   da   assumere,   ai   sensi
dell'articolo 11,  comma  3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli  eventuali  decreti  adottati  ai  sensi dell'articolo 7, secondo
comma,  n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,  corredati da
apposite relazioni illustrative.

      
                  Nota all'art. 13.
              - L'art.  l-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
          n. 416, citato nelle premesse, cosi' recita:
                «Art.1-septies  (Fondo nazionale per le politiche e i
          servizi  dell'asilo.) - 1.  Ai fini del finanziamento delle
          attivita'  e  degli  interventi  di  cui all'art. 1-sexies,
          presso  il  Ministero  dell'interno,  e' istituito il Fondo
          nazionale  per  le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
          dotazione e' costituita da:
                a) le  risorse  iscritte  nell'unita' previsionale di
          base  4.1.2.5  "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo
          2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
          per  l'anno  2002,  gia'  destinate  agli interventi di cui
          all'art. l-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
                b) le  assegnazioni  annuali  del Fondo europeo per i
          rifugiati,  ivi  comprese quelle gia' attribuite all'Italia
          per  gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
          al  Fondo  di rotazione del Ministero dell'economia e delle
          finanze;
                c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
          da  privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
          da altri organismi dell'Unione europea.
              2.  Le  somme  di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 11,  comma 3,
          lettera  d), 11-ter, comma 7, 11, comma 3, lettera i-quater
          e  7,  secondo  comma,  n. 2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  recante:  «Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio.»
              «Art. 11(Legge finanziaria). - (Omissis).
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                (omissis);
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                (omissis);
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.
              Omissis.».
              «Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle leggi). -
          (Omissis).
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».
            «Art.  7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine.) - (Omissis).
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1 (omissis);
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
                (omissis)».
              - Per  l'art. l-sexies, comma 3, lettera a) e comma 2),
          del  decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416,  vedi note
          all'art. 6.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
          ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
          le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 2028».
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1.  La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».

      
                              Art. 14.
                      Disposizioni transitorie

  1.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si
applicano   anche  ai  richiedenti  asilo  titolari  di  permesso  di
soggiorno,  la  cui domanda di asilo e' pendente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  2.  Per  i  richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non e'
applicabile    l'articolo 1-bis,    comma   2,   del   decreto-legge,
l'accoglienza e' disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di
protezione    per    richiedenti    asilo   e   rifugiati,   di   cui
all'articolo 1-sexies  del  medesimo decreto-legge e nei limiti della
disponibilita'  gia' finanziata prima della data di entrata in vigore
del presente decreto.

      
                  Note all'art. 14.
              - L'art.  1-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
          1989, n. 416, citato nelle premesse, cosi' recita:
              «2.  Il  trattenimento  deve sempre essere disposto nei
          seguenti casi:
                a) a  seguito  della  presentazione di una domanda di
          asilo  presentata dallo straniero fermato per avere eluso o
          tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo,
          o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
                b) a  seguito  della  presentazione di una domanda di
          asilo  da  parte  di  uno straniero gia' destinatario di un
          provvedimento di espulsione o respingimento.».
              - Per  l'art.  1-sexies,  del decreto-legge 30 dicembre
          1989, n. 416, vedi note all'art. 6.

      
                              Art. 15.
                            Norme finali

  1.  Fatto  salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5, il
presente   decreto  entra  in  vigore  novanta  giorni  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  La Malfa, Ministro per le politiche
                                     comunitarie
                                  Pisanu, Ministro dell'interno
                                  Fini, Ministro degli affari esteri
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle
                                     politiche sociali
                                  Siniscalco,  Ministro dell'economia
                                     e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

      

22.07.2005
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
15:20:05