DECRETO LEGISLATIVO
30 maggio 2005,
n.140
Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del
27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2003 che ha delegato il
Governo a recepire la citata direttiva 2003/9/CE, compresa
nell'elenco di cui all'allegato A della medesima legge;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni,
nonche' il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, cosi' come
integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative
all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello
status di rifugiato nel territorio nazionale.
2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono
operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del
decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della
direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla
cooperazione in ambito comunitario.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «richiedente asilo»: lo straniero richiedente il
riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati,
modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa
esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea e l'apolide;
c) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status
di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati,
modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa
esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
d) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
e) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli
anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
f) «familiare»: i soggetti per i quali e' previsto il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: «testo unico», che si trovano nel territorio nazionale al
momento della presentazione della domanda di asilo.
Art. 3.
Informazione
1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: «regolamento»
provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla
presentazione, all'informazione sulle condizioni di accoglienza del
richiedente asilo, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di
cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.
Art. 4.
Documentazione
1. Quando non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo,
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, di seguito denominato: «decreto-legge», la questura rilascia,
entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un
attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente
asilo, nonche', entro venti giorni dalla presentazione della domanda,
il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di
attuazione del testo unico.
2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al
medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di
richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel
centro di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3,
comma 2, del regolamento.
3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano
l'identita' del richiedente asilo.
Art. 5.
Misure di accoglienza
1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione
ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture
in cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni
del regolamento.
2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di
soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una
qualita' di vita adeguata per la salute e per il sostentamento
proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari,
alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di
cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi,
e' effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in
base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti
dalla direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4,
comma 3, del testo unico.
4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e'
garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato
la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma
2, del testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio
nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente
nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre
dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.
5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento
della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi
assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della
domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge
29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione,
adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n.
233.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della
comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in
caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della
domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul
territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo
in cui non gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli
consentano il lavoro.
Art. 6.
Accesso all'accoglienza
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente
asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per
i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione,
al momento della presentazione della domanda, di essere privo di
mezzi sufficienti di sussistenza.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene
trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma
1, valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del Capo del Dipartimento per liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti
all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei
rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge.
3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2,
l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle
strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n.
451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo
strettamente necessario all'individuazione del centro di cui al
citato comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.
4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede
all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche
avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro
stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.
5. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e'
subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella
struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che puo' essere
disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza
che ospita il richiedente.
6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e' comunicato, a
cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla
Questura, nonche' alla Commissione territoriale e costituisce il
luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della
notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di
riconoscimento dello status di rifugiato, nonche' alle procedure
relative all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. E' nella
facolta' del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al
proprio difensore o consulente legale.
7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di cui ai
commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga
il contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del
decreto-legge. L'erogazione del contributo e' limitata al tempo
strettamente necessario ad acquisire la disponibilita' presso un
centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio
eletto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo
eroga.
8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza
e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7.
Competenza delle Commissioni territoriali
1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai
richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, e' la Commissione territoriale nella cui
circoscrizione territoriale e' collocato il centro individuato per
l'accoglienza.
2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e' trasmessa
alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei
casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo
l'articolo 12, comma 2, del regolamento.
Art. 8.
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze dei
richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone
vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali
e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di
accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari,
stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione
con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure
assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico,
finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.
3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e
dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono
attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo
portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure
assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue
specifiche esigenze.
4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata, secondo
il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente
locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere
specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non
accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo.
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle
risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione
internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa
Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i
familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi e'
svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della
assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
richiedente asilo.
Art. 9.
Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza
1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza
temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo
unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che
garantiscono:
a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;
b) la possibilita' di comunicare con i parenti, gli avvocati,
nonche' con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati, di seguito denominato «ACNUR», ed i
rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11
del regolamento.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui
territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui
all'articolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi
sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualita'
dei servizi erogati.
3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una
formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di
assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai
dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri
di permanenza temporanea e assistenza e dall'articolo 8 del
regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all'articolo l-sexies
del decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le
associazioni o gli enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al
fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.
Art. 10.
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento, i
richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono iscritti, a cura del
gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del testo unico.
2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di
identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori
richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti
all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico.
Art. 11.
Lavoro e formazione professionale
1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata
entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non
possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di
soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi
e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione
della procedura di riconoscimento.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non
puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in particolare,
nei seguenti casi:
a) presentazione di documenti e certificazioni false relative
alla sua identita' o nazionalita' o, comunque, attinenti agli
elementi della domanda di asilo;
b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per
l'accertamento della sua identita' o nazionalita';
c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione
sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo
del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.
4. Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai sensi
del comma 1, puo' continuare ad usufruire delle condizioni di
accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi
dell'articolo 1-sexies del decreto-legge, nel centro assegnato e a
condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore del
servizio di accoglienza determina l'entita' e le modalita' di
riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente
e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non
costituisce corrispettivo del servizio ed e' utilizzato per il
pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente
che lo versa.
5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di
formazione professionale, eventualmente previsti dal programma
dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.
Art. 12.
Revoca delle misure di accoglienza
1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di
accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio
motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero
abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo,
senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione
sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;
c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;
d) accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di
mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;
e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di
accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero
comportamenti gravemente violenti.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del
centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o
l'abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il
richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle
Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone,
con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal
richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il
ripristino e' disposto soltanto se la mancata presentazione o
l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del
centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale
revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.
4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha
effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo
6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al
Tribunale amministrativo regionale competente.
5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera
d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che
ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure
precedentemente erogate.
Art. 13.
Disposizioni finanziarie
1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi 2
e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge e'
aumentata, per l'anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal
2006, di euro 17.731.000.
2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e' autorizzata
la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di euro
124.800 a decorrere dal 2006.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a
decorrere dall'anno 2006, si provvede:
per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo
delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la quota
destinata al processo normativo comunitario; i predetti importi sono
versati, per ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si
provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del
formulario, di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del
decreto-legge, con le disposizioni del presente decreto. La
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, esprime il suo parere nel termine di cui
all'articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si
prevede la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per
la presentazione delle domande di contributo, relative all'anno 2005,
da parte degli enti locali, a carico del Fondo nazionale per le
politiche ed i servizi dell'asilo. Per gli anni successivi, la
ripartizione del Fondo avviene secondo le modalita' ed i tempi
previsti dal decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato
articolo l-sexies del decreto-legge.
5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato
nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, e' fissato, anche in deroga al
limite dell'80 per cento previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2,
del decreto-legge, entro un limite massimo individuato annualmente,
con riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a persona,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 e'
adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si
applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di
soggiorno, la cui domanda di asilo e' pendente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non e'
applicabile l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge,
l'accoglienza e' disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui
all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge e nei limiti della
disponibilita' gia' finanziata prima della data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 15.
Norme finali
1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5, il
presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Pisanu, Ministro dell'interno
Fini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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22.07.2005
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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15:19:12
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