DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n.140
Attuazione  della  direttiva  2003/9/CE  che  stabilisce norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del
27  gennaio  2003,  recante norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2003 che ha delegato il
Governo   a   recepire   la   citata  direttiva  2003/9/CE,  compresa
nell'elenco di cui all'allegato A della medesima legge;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni,
nonche'  il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n.  39,  cosi' come
integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n.  303,  recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure  per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,  del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle
finanze;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

                              Finalita'

  1.  Il  presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative
all'accoglienza  degli  stranieri richiedenti il riconoscimento dello
status di rifugiato nel territorio nazionale.
  2.  Il  presente  decreto  non  si applica nell'ipotesi in cui sono
operative  le  misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del
decreto  legislativo  7 aprile  2003, n. 85, recante attuazione della
direttiva  2001/55/CE,  relativa  alla  concessione  della protezione
temporanea  in  caso  di  afflusso  massiccio  di  sfollati  ed  alla
cooperazione in ambito comunitario.

      
                               Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
    a) «richiedente    asilo»:    lo    straniero    richiedente   il
riconoscimento  dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione
di  Ginevra  del  28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati,
modificata  dal  protocollo  di  New  York  del 31 gennaio 1967, resa
esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
    b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea e l'apolide;
    c) «domanda  di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status
di  rifugiato  presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione
di  Ginevra  del  28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati,
modificata  dal  protocollo  di  New  York  del 31 gennaio 1967, resa
esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
    d) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
    e) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli
anni  diciotto,  che  si  trova,  per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
    f) «familiare»:   i   soggetti   per   i  quali  e'  previsto  il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico
di  cui  al  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: «testo unico», che si trovano nel territorio nazionale al
momento della presentazione della domanda di asilo.

      
                               Art. 3.
                            Informazione

  1.   La   questura   che  riceve  la  domanda  di  asilo  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre  2004,  n.  303,  di  seguito  denominato: «regolamento»
provvede,  entro  un  termine  non  superiore a quindici giorni dalla
presentazione,  all'informazione  sulle condizioni di accoglienza del
richiedente  asilo,  con la consegna all'interessato dell'opuscolo di
cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.

      
                               Art. 4.
                           Documentazione

  1.  Quando  non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo,
ai  sensi  dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39,  di  seguito  denominato:  «decreto-legge», la questura rilascia,
entro  tre  giorni  dalla presentazione della domanda, al medesimo un
attestato  nominativo,  che  certifica la sua qualita' di richiedente
asilo, nonche', entro venti giorni dalla presentazione della domanda,
il   permesso   di   soggiorno   per   richiesta  di  asilo,  di  cui
all'articolo 11,  comma  1,  lettera  a),  del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  recante regolamento di
attuazione del testo unico.
  2.  Quando  e'  disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai
sensi  dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al
medesimo  un  attestato  nominativo, che certifica la sua qualita' di
richiedente  asilo  presente nel centro di identificazione ovvero nel
centro di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3,
comma 2, del regolamento.
  3.  Le  attestazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  certificano
l'identita' del richiedente asilo.

      
                               Art. 5.
                        Misure di accoglienza

  1.  Il  richiedente  asilo  inviato  nel  centro di identificazione
ovvero  nel  centro  di  permanenza  temporanea e assistenza ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture
in  cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni
del regolamento.
  2.   Il  richiedente  asilo,  cui  e'  rilasciato  il  permesso  di
soggiorno,  che  risulta  privo  di mezzi sufficienti a garantire una
qualita'  di  vita  adeguata  per  la  salute  e per il sostentamento
proprio  e  dei  propri  familiari, ha accesso, con i suoi familiari,
alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.
  3.  La  valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di
cui  al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi,
e'  effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in
base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti
dalla  direttiva  del  Ministro  dell'interno, di cui all'articolo 4,
comma 3, del testo unico.
  4.  L'accesso  alle  misure  di  accoglienza  di  cui al comma 2 e'
garantito  a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato
la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma
2,   del   testo   unico,  decorrente  dall'ingresso  nel  territorio
nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente
nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre
dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.
  5.  L'accesso  alle  misure  di accoglienza e' disposto dal momento
della  presentazione  della  domanda  di  asilo. Eventuali interventi
assistenziali  e  di  soccorso,  precedenti  alla presentazione della
domanda  di  asilo,  sono  attuati  a  norma  delle  disposizioni del
decreto-legge   30 ottobre  1995,  n.  451,  convertito  dalla  legge
29 dicembre  1995,  n. 563, e del relativo regolamento di attuazione,
adottato  con  decreto  del  Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n.
233.
  6.  Le  misure  di  accoglienza  hanno  termine  al  momento  della
comunicazione  della  decisione  sulla  domanda  di  asilo,  ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in
caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della
domanda   d'asilo,   il  ricorrente  autorizzato  a  soggiornare  sul
territorio  nazionale  ha accesso all'accoglienza solo per il periodo
in  cui  non  gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11,
comma  1,  ovvero  nel  caso  in  cui  le  condizioni fisiche non gli
consentano il lavoro.

      
                               Art. 6.
                       Accesso all'accoglienza

  1.  Nelle  ipotesi  di  cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente
asilo,  ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per
i  propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione,
al  momento  della  presentazione  della  domanda, di essere privo di
mezzi sufficienti di sussistenza.
  2.  La  Prefettura  -  Ufficio  territoriale del Governo, cui viene
trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma
1,  valutata,  l'insufficienza  dei  mezzi  di  sussistenza, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento  per  liberta'  civili  e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti
all'interno  del  sistema  di  protezione dei richiedenti asilo e dei
rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge.
  3.  In  caso  d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2,
l'accoglienza  e'  disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle
strutture  allestite  ai  sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n.
451,  convertito  dalla  legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo
strettamente  necessario  all'individuazione  del  centro  di  cui al
citato  comma.  In  tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.
  4.  La  Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo provvede
all'invio   del   richiedente   nella  struttura  individuata,  anche
avvalendosi  dei  mezzi  di trasporto messi a disposizione dal centro
stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.
  5.  L'accoglienza  e'  disposta  nella  struttura individuata ed e'
subordinata   all'effettiva   residenza  del  richiedente  in  quella
struttura,  salvo  il  trasferimento in altro centro, che puo' essere
disposto,   per   motivate   ragioni,   dalla  Prefettura  -  Ufficio
territoriale  del  Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza
che ospita il richiedente.
  6.  L'indirizzo  della  struttura  di accoglienza, e' comunicato, a
cura  della  Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo, alla
Questura,  nonche'  alla  Commissione  territoriale  e costituisce il
luogo  di  residenza  del  richiedente,  valevole  agli effetti della
notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di
riconoscimento  dello  status  di  rifugiato,  nonche' alle procedure
relative all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. E' nella
facolta'  del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al
proprio difensore o consulente legale.
  7.  Nei  casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di cui ai
commi  2  e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga
il  contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del
decreto-legge.  L'erogazione  del  contributo  e'  limitata  al tempo
strettamente  necessario  ad  acquisire  la  disponibilita' presso un
centro  di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio
eletto  alla  Prefettura  -  Ufficio  territoriale del Governo che lo
eroga.
  8.  Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza
e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

      
                               Art. 7.
              Competenza delle Commissioni territoriali

  1.  Competente  a  conoscere  delle  domande d'asilo presentate dai
richiedenti   ammessi   alle   misure   di   accoglienza,   ai  sensi
dell'articolo 5,  comma  2,  e' la Commissione territoriale nella cui
circoscrizione  territoriale  e'  collocato il centro individuato per
l'accoglienza.
  2.  La  documentazione  relativa  alla domanda d'asilo e' trasmessa
alla  Commissione  territoriale  competente ai sensi del comma 1, nei
casi  in  cui  quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo
l'articolo 12, comma 2, del regolamento.

      
                               Art. 8.
      Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

  1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze dei
richiedenti  asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone
vulnerabili  quali  minori,  disabili,  anziani,  donne  in  stato di
gravidanza,  genitori  singoli con figli minori, persone per le quali
e'  stato  accertato  che  hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
  2.  Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di
accoglienza   delle   persone  portatrici  di  esigenze  particolari,
stabiliti  dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione
con  la  ASL  competente  per  territorio,  che  garantiscono  misure
assistenziali   particolari  ed  un  adeguato  supporto  psicologico,
finalizzato  all'esigenze  della persona, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.
  3.  Nell'ambito  del  sistema di protezione dei richiedenti asilo e
dei  rifugiati,  di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono
attivati  servizi  speciali  di  accoglienza  per i richiedenti asilo
portatori  di  esigenze  particolari,  che tengano conto delle misure
assistenziali  da  garantire  alla  persona  in  relazione  alle  sue
specifiche esigenze.
  4.  L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata, secondo
il  provvedimento  del  Tribunale  dei  minorenni, ad opera dell'ente
locale.  Nell'ambito  dei  servizi  del  sistema  di  protezione  dei
richiedenti  asilo  e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge,   gli   enti   locali  interessati  possono  prevedere
specifici   programmi   di   accoglienza   riservati  ai  minori  non
accompagnati,  richiedenti  asilo  e  rifugiati, che partecipano alla
ripartizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i servizi
dell'asilo.
  5.  Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle
risorse  disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo,  sentito  il  Comitato per i minori, con l'Organizzazione
internazionale  delle  migrazioni  (OIM)  ovvero  con  la Croce Rossa
Italiana,  per  l'attuazione  di  programmi  diretti a rintracciare i
familiari  dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi e'
svolta  nel  superiore  interesse  dei  minori  e con l'obbligo della
assoluta   riservatezza,   in  modo  da  tutelare  la  sicurezza  del
richiedente asilo.

      
                               Art. 9.
     Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza

  1.  Salvo  per  i  richiedenti  ospitati  nei  centri di permanenza
temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo
unico,   i   richiedenti  asilo  sono  alloggiati  in  strutture  che
garantiscono:
    a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;
    b) la  possibilita'  di  comunicare  con i parenti, gli avvocati,
nonche'  con  i  rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite   per   i  Rifugiati,  di  seguito  denominato  «ACNUR»,  ed  i
rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11
del regolamento.
  2.  La  Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo, nel cui
territorio   e'   collocato   il   centro   di   accoglienza  di  cui
all'articolo 6,  comma  2,  dispone,  anche  avvalendosi  dei servizi
sociali  del  comune, i necessari controlli per accertare la qualita'
dei servizi erogati.
  3.  Le  persone  che  lavorano  nei centri di accoglienza hanno una
formazione  adeguata  alle funzioni che esercitano nelle strutture di
assistenza  e  sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai
dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri
di   permanenza   temporanea   e  assistenza  e  dall'articolo 8  del
regolamento,  sono  ammessi  nei centri, di cui all'articolo l-sexies
del  decreto-legge,  gli  avvocati,  i rappresentanti dell'ACNUR e le
associazioni  o  gli  enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al
fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.

      
                              Art. 10.
            Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 10  del  regolamento,  i
richiedenti  asilo  e  i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui
all'articolo 1-sexies  del  decreto-legge,  sono iscritti, a cura del
gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del testo unico.
  2.  Fatto  salvo  il  periodo di eventuale permanenza nel centro di
identificazione,   comunque  non  superiore  a  tre  mesi,  i  minori
richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti
all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico.

      
                              Art. 11.
                  Lavoro e formazione professionale

  1.  Qualora  la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata
entro  sei  mesi  dalla presentazione della domanda ed il ritardo non
possa   essere  attribuito  al  richiedente  asilo,  il  permesso  di
soggiorno  per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi
e  consente  di  svolgere  attivita' lavorativa fino alla conclusione
della procedura di riconoscimento.
  2.  Il  permesso  di  soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non
puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  3.  Il  ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in particolare,
nei seguenti casi:
    a) presentazione  di  documenti  e  certificazioni false relative
alla  sua  identita'  o  nazionalita'  o,  comunque,  attinenti  agli
elementi della domanda di asilo;
    b) rifiuto    di   fornire   le   informazioni   necessarie   per
l'accertamento della sua identita' o nazionalita';
    c) mancata  presentazione  del  richiedente  asilo  all'audizione
davanti  l'organo  di esame della domanda, nonostante la convocazione
sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo
del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.
  4.  Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai sensi
del  comma 1,  puo'  continuare  ad  usufruire  delle  condizioni  di
accoglienza,     erogate    dai    servizi    attivati    ai    sensi
dell'articolo 1-sexies  del  decreto-legge,  nel centro assegnato e a
condizione  di  contribuire  alle  relative  spese.  Il  gestore  del
servizio  di  accoglienza  determina  l'entita'  e  le  modalita'  di
riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente
e  dei  costi  dell'accoglienza  erogata.  Il  contributo versato non
costituisce  corrispettivo  del  servizio  ed  e'  utilizzato  per il
pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente
che lo versa.
  5.   I   richiedenti   asilo,   inseriti   nei   servizi,   di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di
formazione   professionale,   eventualmente  previsti  dal  programma
dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.

      
                              Art. 12.
                 Revoca delle misure di accoglienza

  1.  Il  prefetto  della  provincia  in  cui  ha  sede  il centro di
accoglienza  di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio
motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
    a) mancata  presentazione  presso la struttura individuata ovvero
abbandono  del  centro di accoglienza da parte del richiedente asilo,
senza  preventiva  motivata  comunicazione  alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo competente;
    b) mancata  presentazione  del  richiedente  asilo  all'audizione
davanti  l'organo  di esame della domanda, nonostante la convocazione
sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;
    c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;
    d) accertamento  della  disponibilita'  del  richiedente asilo di
mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;
    e) violazione  grave  o  ripetuta  delle  regole  del  centro  di
accoglienza  da  parte  del  richiedente  asilo, ivi ospitato, ovvero
comportamenti gravemente violenti.
  2.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1, lettera a), il gestore del
centro  e'  tenuto  a  comunicare,  immediatamente, alla Prefettura -
Ufficio   territoriale   del   Governo  la  mancata  presentazione  o
l'abbandono  del  centro  da  parte del richiedente asilo. Qualora il
richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle
Forze  dell'ordine  o al centro di assegnazione, il prefetto dispone,
con  decisione  motivata,  sulla  base  degli  elementi  addotti  dal
richiedente,  l'eventuale  ripristino delle misure di accoglienza. Il
ripristino  e'  disposto  soltanto  se  la  mancata  presentazione  o
l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.
  3.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1, lettera e), il gestore del
centro  deve  trasmettere  alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo  una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale
revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.
  4.  Il  provvedimento  di  revoca  delle  misure  di accoglienza ha
effetto  dal  momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo
6,  comma 6. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al
Tribunale amministrativo regionale competente.
  5.  Nell'ipotesi  di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera
d),  il  richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che
ha  provveduto  all'accoglienza,  i  costi  sostenuti  per  le misure
precedentemente erogate.

      
                              Art. 13.
                      Disposizioni finanziarie

  1.  Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi 2
e  7,  la  dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo   di   cui  all'articolo 1-septies  del  decreto-legge  e'
aumentata,  per  l'anno  2005,  di  euro 8.865.500 e, a decorrere dal
2006, di euro 17.731.000.
  2.  Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e' autorizzata
la  spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di euro
124.800 a decorrere dal 2006.
  3.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in  euro  8.927.900  per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a
decorrere dall'anno 2006, si provvede:
    per  gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo
delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie,  di  cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la quota
destinata  al processo normativo comunitario; i predetti importi sono
versati,  per  ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello
Stato  per  essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
    a    decorrere    dall'anno    2008,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 11,  comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468,  e  successive  modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottarsi entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  si
provvede   all'eventuale  armonizzazione  delle  linee  guida  e  del
formulario,  di  cui  all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del
decreto-legge,   con   le   disposizioni  del  presente  decreto.  La
Conferenza  Unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  esprime  il suo parere nel termine di cui
all'articolo 5,  comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si
prevede la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per
la presentazione delle domande di contributo, relative all'anno 2005,
da  parte  degli  enti  locali,  a  carico del Fondo nazionale per le
politiche  ed  i  servizi  dell'asilo.  Per  gli  anni successivi, la
ripartizione  del  Fondo  avviene  secondo  le  modalita'  ed i tempi
previsti  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno, di cui al citato
articolo l-sexies del decreto-legge.
  5.  Il  sostegno  finanziario per le misure di accoglienza, erogato
nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  del  Fondo nazionale per le
politiche  e  i  servizi  dell'asilo,  e' fissato, anche in deroga al
limite  dell'80  per  cento previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2,
del  decreto-legge,  entro un limite massimo individuato annualmente,
con  riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a persona,
con  decreto  del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  che  per  gli  anni 2005 e 2006 e'
adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  6.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio   degli  oneri  di  cui  al  presente  decreto  ai  fini
dell'adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui
all'articolo 11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468,
ovvero    delle    misure    correttive   da   assumere,   ai   sensi
dell'articolo 11,  comma  3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli  eventuali  decreti  adottati  ai  sensi dell'articolo 7, secondo
comma,  n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,  corredati da
apposite relazioni illustrative.

      
                              Art. 14.
                      Disposizioni transitorie

  1.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si
applicano   anche  ai  richiedenti  asilo  titolari  di  permesso  di
soggiorno,  la  cui domanda di asilo e' pendente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  2.  Per  i  richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non e'
applicabile    l'articolo 1-bis,    comma   2,   del   decreto-legge,
l'accoglienza e' disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di
protezione    per    richiedenti    asilo   e   rifugiati,   di   cui
all'articolo 1-sexies  del  medesimo decreto-legge e nei limiti della
disponibilita'  gia' finanziata prima della data di entrata in vigore
del presente decreto.

      
                              Art. 15.
                            Norme finali

  1.  Fatto  salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5, il
presente   decreto  entra  in  vigore  novanta  giorni  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  La Malfa, Ministro per le politiche
                                     comunitarie
                                  Pisanu, Ministro dell'interno
                                  Fini, Ministro degli affari esteri
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle
                                     politiche sociali
                                  Siniscalco,  Ministro dell'economia
                                     e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

      

22.07.2005
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
15:19:12