D.M. 2-1-1996 n. 233
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: ÇDisposizioni
urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivitˆ di
controllo della frontiera marittima nella regione PugliaÈ.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1996, n. 100.
D.M. 2 gennaio 1996, n. 233 (1).
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L.
30 ottobre 1995, n. 451 (2), convertito dalla L.
29 dicembre 1995, n. 563, concernente: ÇDisposizioni urgenti per
l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivitˆ di controllo della
frontiera marittima nella regione PugliaÈ.
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(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1996, n. 100.
(2)
Riportato al n. A/CXIV.
IL MINISTRO
DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL
TESORO
Visto il decreto-legge
30 ottobre 1995, n. 451 recante: ÇDisposizioni urgenti per l'ulteriore
impiego del personale delle Forze armate in attivitˆ di controllo della
frontiera marittima nella regione PugliaÈ;
Visto il comma 1 dell'art. 2 del suddetto
decreto-legge che autorizza a sostenere oneri per l'effettuazione di interventi
straordinari a carattere umanitario in favore di gruppi di stranieri in stato
di indigenza limitatamente al tempo necessario alla loro identificazione o alla
loro espulsione nonchŽ per l'eventuale istituzione, lungo la frontiera
marittima delle coste pugliesi, di tre centri di accoglienza;
Visto, inoltre, il successivo comma 3 del citato
art. 2 che prevede che i criteri e le modalitˆ di utilizzo e di erogazione dei
fondi in questione siano determinati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi in deroga alle disposizioni
vigenti in materia di preventivo parere del Consiglio di Stato;
Sentita la regione Puglia, limitatamente a quanto
disposto dal comma 1 dell'art. 2;
Visto l'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri effettuata con la nota n. 18361/70 in data 21 novembre 1995;
Adotta il seguente regolamento:
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1. Destinatari e durata degli interventi.
1. Per fronteggiare situazioni di emergenza che
coinvolgono gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio
nazionale in condizione di non regolaritˆ e privi di qualsiasi mezzo di
sostentamento, sono finanziati interventi straordinari a carattere
assistenziale, alloggiativo ed igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario
alla loro identificazione o espulsione.
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2. Istituzione di centri di accoglienza.
1. I tre centri di accoglienza, nella regione
Puglia, previsti dall'art. 2 del decreto-legge
30 ottobre 1995, n. 451 (2) sono istituiti
nell'ambito dei comuni di seguito indicati:
1) Brindisi;
2) Lecce;
3) Otranto.
Qualora se ne ravvisi la necessitˆ, in relazione al
modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione
competente e compatibilmente con le dotazioni di bilancio, pu˜ disporre con
proprio provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per
l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura,
anche temporanea, di quelle esistenti.
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(2)
Riportato al n. A/CXIV.
3. Attuazione e tipologia degli interventi.
1. Gli interventi di cui all'art. 1 e l'attivazione
e la gestione delle strutture di cui all'art. 2 sono disposti dalle prefetture
interessate e realizzati dagli enti locali, appositamente individuati, che
dovranno provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni
di volontariato e cooperative di solidarietˆ sociale. Gli interventi medesimi,
ove ritenuto utile o necessario, sono attuati direttamente dalle prefetture
anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati.
2. Nelle attivitˆ di cui all'art. 1 sono ricomprese
le spese per l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di
strutture destinate alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonchŽ oneri
per vitto, vestiario, trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie.
3. Per la concreta attivazione dei centri di
accoglienza destinati all'alloggio e al sostentamento degli stranieri di cui
all'art. 1 e per altre indispensabili forme di assistenza, i prefetti
individuano le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in
base alle esigenze, utilizzando - ove possibile, se immediatamente funzionali e
previo parere del Ministero delle finanze - beni immobili di proprietˆ dello
Stato, che sono conferiti in uso gratuito per servizio governativo
dall'amministrazione demaniale al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (3).
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(3)
Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilitˆ generale dello
Stato.
4. Procedure finanziarie e contabili.
1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria
degli interventi, nei limiti delle somme iscritte nell'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, sono disposte aperture di
credito a favore dei prefetti delle province interessate all'emergenza. Sono
altres“ autorizzati rimborsi diretti a favore di altre amministrazioni dello
Stato nonchŽ di enti pubblici anche territoriali o soggetti privati che siano
stati richiesti di concorso nell'effettuazione degli interventi medesimi.
2. Qualora non vi provvedano direttamente, le
prefetture assumeranno formali intese con gli enti locali sugli interventi da
attuare e sugli oneri finanziari da sostenere. A seguito dell'assunzione di
apposita delibera da parte degli enti medesimi, le prefetture provvederanno ad
erogare i corrispondenti fondi.
3. Ai fini della rendicontazione delle somme
liquidate, gli enti locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture
competenti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o
dal completamento dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attivitˆ
svolte e sulle spese sostenute.
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