D.M. 2-1-1996 n. 233


Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: ÇDisposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivitˆ di controllo della frontiera marittima nella regione PugliaÈ.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1996, n. 100.

D.M. 2 gennaio 1996, n. 233 (1).

Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451 (2), convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: ÇDisposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivitˆ di controllo della frontiera marittima nella regione PugliaÈ.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1996, n. 100.

(2) Riportato al n. A/CXIV.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 recante: ÇDisposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivitˆ di controllo della frontiera marittima nella regione PugliaÈ;

Visto il comma 1 dell'art. 2 del suddetto decreto-legge che autorizza a sostenere oneri per l'effettuazione di interventi straordinari a carattere umanitario in favore di gruppi di stranieri in stato di indigenza limitatamente al tempo necessario alla loro identificazione o alla loro espulsione nonchŽ per l'eventuale istituzione, lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi, di tre centri di accoglienza;

Visto, inoltre, il successivo comma 3 del citato art. 2 che prevede che i criteri e le modalitˆ di utilizzo e di erogazione dei fondi in questione siano determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi in deroga alle disposizioni vigenti in materia di preventivo parere del Consiglio di Stato;

Sentita la regione Puglia, limitatamente a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con la nota n. 18361/70 in data 21 novembre 1995;

Adotta il seguente regolamento:

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1. Destinatari e durata degli interventi.

1. Per fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione di non regolaritˆ e privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, sono finanziati interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione o espulsione.

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2. Istituzione di centri di accoglienza.

1. I tre centri di accoglienza, nella regione Puglia, previsti dall'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 (2) sono istituiti nell'ambito dei comuni di seguito indicati:

1) Brindisi;

2) Lecce;

3) Otranto.

Qualora se ne ravvisi la necessitˆ, in relazione al modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione competente e compatibilmente con le dotazioni di bilancio, pu˜ disporre con proprio provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura, anche temporanea, di quelle esistenti.

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(2) Riportato al n. A/CXIV.


3. Attuazione e tipologia degli interventi.

1. Gli interventi di cui all'art. 1 e l'attivazione e la gestione delle strutture di cui all'art. 2 sono disposti dalle prefetture interessate e realizzati dagli enti locali, appositamente individuati, che dovranno provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietˆ sociale. Gli interventi medesimi, ove ritenuto utile o necessario, sono attuati direttamente dalle prefetture anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati.

2. Nelle attivitˆ di cui all'art. 1 sono ricomprese le spese per l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonchŽ oneri per vitto, vestiario, trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie.

3. Per la concreta attivazione dei centri di accoglienza destinati all'alloggio e al sostentamento degli stranieri di cui all'art. 1 e per altre indispensabili forme di assistenza, i prefetti individuano le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze, utilizzando - ove possibile, se immediatamente funzionali e previo parere del Ministero delle finanze - beni immobili di proprietˆ dello Stato, che sono conferiti in uso gratuito per servizio governativo dall'amministrazione demaniale al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (3).

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(3) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilitˆ generale dello Stato.


4. Procedure finanziarie e contabili.

1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli interventi, nei limiti delle somme iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate all'emergenza. Sono altres“ autorizzati rimborsi diretti a favore di altre amministrazioni dello Stato nonchŽ di enti pubblici anche territoriali o soggetti privati che siano stati richiesti di concorso nell'effettuazione degli interventi medesimi.

2. Qualora non vi provvedano direttamente, le prefetture assumeranno formali intese con gli enti locali sugli interventi da attuare e sugli oneri finanziari da sostenere. A seguito dell'assunzione di apposita delibera da parte degli enti medesimi, le prefetture provvederanno ad erogare i corrispondenti fondi.

3. Ai fini della rendicontazione delle somme liquidate, gli enti locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dal completamento dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attivitˆ svolte e sulle spese sostenute.

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