Anzitutto un grazie a tutti per essersi interessati allarticolo.

Vorrei ribadire, come daltra parte ha colto perfettamente Lara Olivieri, che ho provato a individuare la ratio legis in un tentativo del legislatore di approcciare un fenomeno nel suo complesso, ossia in generale.

Il mio sforzo di individuare nella tutela dello sfruttamento dei migranti il fondamento teorico della norma ha molteplici ragioni ( a tal proposito non ho mai dubitato, anche senza conoscere gli atti parlamentari, della casualit del risultato finale). Infatti riportare il comma 6 nellalveo dei precedenti commi comporta una serie di vantaggi:

1.     evitare che la norma rimanga senza una ampia giustificazione giuridica, lasciando in tal modo spazio a interpretazioni di qualsiasi genere, soprattutto di natura restrittiva, anche basate sui lavori parlamentari. Questi ultimi, come nota Briguglio, dimostrano come le intenzioni iniziali del legislatore (che per fortuna non sono affatto vincolanti) fossero di gran lunga pi circoscritte, abbracciando una gamma di possibilit molto pi ridotte di quelle prospettabili secondo nella mia lettura. Questultima infatti permette di individuare il fondamento nella commissione di un illecito penale (punito o meno con una detenzione) in senso ampio, senza richiedere un affidamento in prova o addirittura un affidamento precedente;

2.     con la mia lettura si riafferma che lo strumento , la pari di quanto accade per i commi precedenti, un fondamentale e oramai indiscusso mezzo per tutelare i diritti fondamentali della persona e al contempo (seppur in ordine secondario) i valori dellordine pubblico. In qualche modo, si utilizza per il comma 6 tutta lazione di saldatura con le istituzioni fatta per il permesso art.18 (salvo riparlare delle distorsioni che ci ha causato a livello nazionale e internazionale). Pi in generale, affermare la identit di ratio con lart.18 primi commi, consente una chiamata ad relationem di tutta la disciplina di questultimo, compresa di regolamento di attuazione, circolari e applicazione amministrativa. Il pericolo semmai opposto: senza lidentit di ratio si potrebbe obiettare che per questo strumento mancano ancora tutte le norma applicative, dunque inapplicabile;

3.     affermare che il legislatore vuole tutelare una categoria di soggetti (tutti coloro i quali hanno commesso un reato da minore) in quanto teoricamente possibili vittime di violenza o grave sfruttamento ci consente di giustificare il diritto ad accedere a un Programma di Protezione sociale oltre che di ottenere un permesso di soggiorno. Quindi non solo diritto al permesso, ma diritto al programma: ossia ospitalit, strutture, consulenza legale, supporto psicologico, ecc.;

4.     di conseguenza, il bando annuale dellarticolo 18 che spende i 5 milioni di euro annuali risulta claudicante e dunque rettificabile. Non per essere eccessivamente pragmatico, ma se in Italia si sono rilasciati migliaia e migliaia di permessi art.18 (primi commi), si sono sviluppate decine e decine di associazioni che si occupano prevalentemente di questo, a fronte di una quasi assenza di applicazione del 6 comma, evidentemente i finanziamenti influiscono;

5.     di conseguenza, si riesce a risolvere uno dei problemi pratici pi grossi, ossia lospitalit di chi nel frattempo divenuto maggiorenne e non ha la retta pagata n dal comune n dal CGM;

6.     con la mia lettura si giustifica lapplicazione del c.d. doppio binario dellart.18 (forse laspetto pi interessante e studiato), ossia la possibilit di lasciare che siano i servizi sociali o le associazioni a prendere liniziativa di avviare il percorso e richiedere il permesso senza che sia assolutamente necessario il parere del magistrato. Si svincola il percorso e il permesso dalliniziativa e dallapprovazione giudiziaria e si riconosce allassociazionismo un ruolo fondamentale e indipendente. Tutto questo impensabile se non ci si collega alla struttura dellart.18 primi commi nella sua complessit;

7.     da un punto di vista pi generale, riportare lo strumento nellalveo dello sfruttamento dei migranti contribuisce a sdoganare lart.18 dallo sfruttamento sessuale e a restituirgli lampiezza dovuta, contribuendo in tal modo a quel percorso che vuole porre al centro della tutela lo sfruttamento dei migranti tout court. Lart 18 (se liberato dalla pietistica e spesso scaltra retorica dello sfruttamento sessuale delle donne trafficate) pu divenire un importante strumento di contrasto allo sfruttamento istituzionale dei migranti, ossia a quella integrazione subalterna dei migranti sancita dal legislatore e allegramente accondiscenda da una ampia maggioranza dei cittadini.

 

Detto in altri termini, non voglio difendere linterpretazione data solo per il gusto di farlo, come se fossi uno di quei discettatori che alacremente con le loro sottili querelle hanno caratterizzato i nostri studi.

Anzi, capisco la tua preoccupazione, che sottende una neppure nascosta pigrizia mentale delle istituzione, nonch una certa malafede demistificata dalla retorica del ruolo.

Il pericolo che venga deliberatamente o colposamente travisata la richiesta di presupposti esiste effettivamente.

Di conseguenza suggerisco di eliminare i riferimenti ai presupposti della violenza o grave sfruttamento e del pericolo di vita, lasciando tuttavia inalterata lidea che vi sia identit di ratio (come suggerisce Ferraris). Questa allora deve rintracciarsi nel contrasto allo sfruttamento dei migranti, intesi quali categoria a rischio, ove la giovane et (che era minore et al momento della commissione del reato) rappresenta una ulteriore ragione di preoccupazione che fa si che il legislatore invece di richiedere la violenza o grave sfruttamento e del pericolo di vita si limiti ad affermare il principio secondo cui un migrante minore (poi divenuto eventualmente maggiorenne) che commette un reato rappresenta una categoria a rischio, poich o gi inserito o potenzialmente cooptabile in una struttura criminale, tanto pi in quanto destinato alla clandestinit per aver commesso un reato. In altri termini, lo Stato difende, in prima battuta, i valori di libert e autodeterminazione dei giovanissimi in accordo con i principi nazionali e internazionali e, di rimando, la sicurezza pubblica garantendo lintegrazione di soggetti potenzialmente destinati alla commissioni di nuovi reati. I presupposti richiesti sono quelli oggettivi (commissione di un atto penalmente illecito, espiazione di una pena, avvio di un programma), mentre la ratio la difesa dei valori della liberta di categorie a rischio e dellordine pubblico, poich ciascun migrante minorenne che ha commesso un reato non stato adeguatamente accompagnato nel suo percorso di crescita e di autodeterminazione, ovvero obiettivamente divenuto un soggetto facilmente soggiogabile dalla criminalit e dunque destinato ad essere sfruttato e al contempo trasformato in un pericoloso criminale.

La lettura a dirti il vero non mi esalta per niente, ma che vuoi farci!

Tanto premesso (come direbbe un avvocato con tutti i crismi), ribadisco la disponibilit mia e della associazione Diritti Minori a mettere a disposizione il saggio: puoi modificarlo, affiancarlo, approfondirlo o chiedermi di farlo. Io credo molto nelle potenzialit dello strumento, che potrebbe divenire un apripista per una serie di interventi corposi nellaccoglienza dei ragazzi migranti, e tu sei depositaria di una esperienza sicuramente preziosa.

Infine qualche precisazione. Io non credo che i ragazzi che hanno commesso un reato siano stati costretti  a farlo e siano cattivi per questo. Anzi. Credo che non siano cattivi per niente e non abbiano alcun bisogno di essere rieducati. Il passaggio mentale opposto. La violenza e lo sfruttamento dei minori, soprattutto se rientranti nella fantomatica categoria dei non accompagnati, di tipo istituzionale, ossia pianificata dallo Stato che ostacola sistematicamente la loro possibilit di regolarizzarsi e di autodeterminarsi, spingendoli alla offerta di servizi marginali ai cittadini (prostituzione, spaccio ecc.) o alla commissione di piccoli reati contro il patrimonio che soddisfano quel bisogno di allarme sociale che tutti noi sappiamo essere propedeutico a un uso strumentale e fazioso del diritto penale e del controllo sociale in generale. Lart.18, comma 6 serve solo a riequilibrare (in minima parte) la situazione di sfavore voluta e prodotta dallo Stato, attribuendo ai giovani migranti qualche chance in pi di autodeterminazione.

Quanto, allo sportello gestito dentro il carcere, concordo con Ferraris, nel senso che sono anchio contrario alla gratuit. Tuttavia, la mia associazione ha scelto una struttura molto leggera per perseguire le precipue finalit prefissatesi. Lidea quella di istituire servizi innovativi gratuitamente (senza chiedere denaro si fa prima e con pi autonomia), facendo emergere lutilit e la necessit del servizio, in modo da poter successivamente imporre il finanziamento del servizio medesimo a favore di soggetti altri; a questo punto lassociazione fuoriesce dal servizio e si impone come referente e garante per il servizio (sempre gratuitamente, ma a questo punto si tratta di poca roba). Il finanziamento a soggetti terzi, nei nostri progetti, significa finanziamento di singoli soggetti nominati concordemente dai servizi sociali, dagli educatori dellipm e dalle associazioni di settore (che in definitiva esercitano il dovere/diritto di critica sociale), che rappresentino un punto di riferimento sia per i ragazzi sia per gli educatori, i servizi sociali e tutti gli attori esterni, per lattivit non solo di consulenza giuridica ma anche per quella di organizzazione e gestione della rete dei servizi e dei volontari sul territorio. Progetto ambizioso, lo so!

Noi crediamo che vi siano molti pericoli nella gestione diretta e continuativa dei servizi da parte dellassociazionismo, che dovrebbe forse ritagliarsi un ruolo prima di propositore e poi di garante. Certo so che non pu essere sempre cos, ma noi poniamo in essere poche azioni che ci richiedono un impegno tutto sommato sopportabile, cos tutto pi semplice.

Abbiamo anche un protocollo di intesa con il CPA e pensiamo (una volta traghettato lo sportello ad altri) di organizzare una sorta di reperibilit telefonica di un consulente legale in grado di attivare dei mediatori culturali (pagati dal tribunale) e una rete di avvocati socialmente impegnati (questa la parte che si prevede pi ostica per via delle guerre intestine allordine).

 

Ho concluso, seppur con la solita prolissit.

A presto

Salvatore