(Sergio Ferraiolo 20/06/2005)

Patologia del fenomeno immigrazione: espulsioni, centri di permanenza temporanea, divieto di reingresso.

Non in discussione il diritto dello Stato di allontanare lo straniero che contravviene alle norme sul soggiorno. E necessario, per, che la risposta dello Stato sia proporzionata alloffesa ricevuta.

            Il sistema individuato dalla normativa vigente improntata a rassicurare il cittadino dal pericolo costituito dallo straniero prevede una rigorosa disciplina del soggiorno che sanziona ogni violazione con il massimo della pena, ossia lespulsione (art. 13), laccompagnamento coatto alla frontiera (art. 13, comma 4), il divieto decennale di reingresso (art. 13, comma 14), assistiti, nella gran parte dei casi, dal trattenimento amministrativo per un massimo di sessanta giorni nei Centri di permanenza temporanea (art. 14, comma 1). Quando il massimo della pena non pu essere irrogato perch non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito lespulsione o il respingimento (art. 13, comma 5-bis), lo straniero diffidato a lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni con la sanzione penale (art. 13, comma 5-ter), in caso di inottemperanza, dellarresto da sei mesi ad un anno o con la reclusione da uno a quattro anni a seconda che lespulsione sia stata decisa per mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero per ingresso clandestino.

            Anche questo sistema pi volte sanzionato dalla Corte costituzionale - visto esclusivamente dalla parte dello Stato e non prende mai in considerazione la possibile attivit collaborativa dello straniero, salvo poi a scaricargli addosso, con un reato di permanenza irregolare, la propria inefficienza nel ricondurlo nel suo Paese.

            Questo costoso sistema[1] si rivela per inefficace, in quanto riesce ad allontanare effettivamente meno del 60% degli espulsi.

 

            Visto che il soggiorno in un Centro di permanenza temporanea (CPT) costa circa sessanta euro al giorno (quindi 3600 euro per 60 giorni), senza contare il costo amministrativo per polizia ed impiegati che sorvegliano e lavorano per il CPT e che laccompagnamento coatto alla frontiera ha i suoi rilevanti costi, potrebbe essere opportuno esplorare altri scenari che rendano appetibile per lo straniero lasciare il nostro Paese quando espulsi.

            Un primo sistema potrebbe essere quello delluso graduale del divieto di reingresso, sulla scia di quanto gi previsto dalla seconda parte dellart. 14, comma 14, per lo straniero che collabora nel rientro in patria.

            Potrebbe essere addirittura economicamente conveniente annullare il divieto di reingresso, pagare il biglietto di rientro ed anche elargire una piccola somma di denaro per lo straniero che decide di tornare autonomamente in patria rispetto ai costi del trattenimento per sessanta giorni e del rimpatrio coatto con la scorta di polizia.

            Ovviamente varrebbe il principio della sospensione condizionale; le sanzioni conseguenti allespulsione verrebbero sospese per la prima espulsione. Il divieto di reingresso sarebbe mantenuto nella pi ampia misura insieme allaccompagnamento coatto per eventuali recidive.

            La collaborazione dello straniero potr essere ricercata anche aumentando gradatamente la pressione sanzionatoria fra laccertamento della posizione irregolare e la materiale espulsione. A titolo meramente esemplificativo si potrebbe andare dal minimo grado di pressione sanzionatoria che potrebbe essere il non prendere alcun provvedimento per lo straniero che rientra in Patria entro dieci giorni dalla contestazione al massimo grado del divieto di reingresso per 10 anni allo straniero che rifiuta di fornire collaborazione dopo sessanta giorni di permanenza in un CPT.

           

 

 

 

Trattenimento nei Centri di permanenza (art. 14):

Listituzione della detenzione amministrativa, disposta senza che sia stato commesso alcun reato, stata vivacemente contestata al tempo della Turco-Napoletano in quanto sconosciuta nel nostro ordinamento.

            Ma che sia sconosciuta non significa che sia contraria. Bene o male i Centri di permanenza temporanea (CPT) hanno superato la prova della Corte costituzionale e la detenzione senza reato non neppure vietata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali.

            Essa, infatti, allart. 5, comma 1, lettera f) consente la detenzione di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio o contro la quale in corso un procedimento di espulsione o di estradizione. E che si tratti di ipotesi di detenzione in assenza di reato fornita dalla lettera c) del medesimo articolo che tratta proprio la fattispecie del reato.

            Limportante, sia per il nostro sistema, che per quello disegnato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo, il sistema delle garanzie e della convalida del trattenimento da parte dellAutorit giudiziaria.

            Comunque, anche se la compatibilit con il nostro sistema non in discussione, la privazione della libert in assenza di reato ripugna e la sua sussistenza va accettata se essa efficace per lespulsione di chi non vuole essere espulso.

            Innanzitutto essi sono necessari per lidentificazione degli espellendi che non hanno o hanno dolosamente distrutto i documenti. Ma il procedimento identificativo non si limita allaccertamento dellidentit personale. Spesso si dimentica che il riconoscimento degli stranieri non solo lattribuzione ad essi di una identit certa, ma anche del rilascio del lasciapassare da parte delle autorit consolari del Paese di provenienza, rilascio che, spesso soggetto a ritardi politici.

Oltre a rendere pi umana la permanenza degli espellendi, sar opportuno prosciugarne il bacino di utenza per tornare alla sostanza della formulazione dellart. 14, comma 1, del Testo Unico immigrazione Quando non possibile eseguire con immediatezza lespulsione mediante laccompagnamento alla frontiera.

Innanzitutto dovr essere evitato nel modo pi assoluto che nei CPT vengano ospitati i detenuti alla fine della pena. Il loro riconoscimento e lapprontamento dei vettori dovr essere effettuato quando essisono ancore negli istituti penitenziari.

Oltre agli stranieri espulsi a causa del mancato rinnovo del permesso di soggiorno (disposizione gi presente nellart.13, comma 5) si potrebbe evitare il trattenimento per gli stranieri la cui identit sia certa e che accettino di uscire volontariamente dal Paese in cambio di una riduzione del divieto di reingresso o che vogliano utilizzare forme di rimpatrio assistito come gi supra indicato.

Prendendo spunto dalle conclusioni alle quali arriva la Corte dei Conti nella citata relazione, visto che lallungamento dei tempi di trattenimento voluto dalla Bossi-Fini non si rivelato efficace, potrebbe essere opportuno tornare al trattenimento massimo di trenta giorni voluto dalla Turco-Napolitano.

In conclusione, il trattenimento nei CPT dovrebbe essere riservato agli espellendi di identit non certa e che abbiano dimostrato di non voler lasciare volontariamente il territorio nazionale.



[1] Vedasi in proposito la Relazione della Corte dei Conti sullimmigrazione 2004, pubblicata il 3 maggio 2005 e rinvenibile sul sito www.corteconti.it.