INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

 

 

ZANOTTI Al Ministro dellinterno e al Ministro della salute Per sapere Premesso che:

 

il nuovo art. 11, comma 1, lettera c-quinquies,  DPR 1999/394 come modificato dal DPR 2004/334 (regolamento di attuazione del D.Lgs 1998/286), per la prima volta, denomina il permesso di soggiorno a favore del familiare di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 31 comma 3,  D.Lgs 1998/286, quale permesso di soggiorno per cure mediche;

a causa del nuovo nome assegnato dalla normativa regolamentare al permesso di soggiorno ex art. 31 comma 3,  D.Lgs 1998/286, la Questura, che rilascia il permesso in forza della autorizzazione alla permanenza decretata dal Tribunale per i minorenni, tratta il permesso ex art. 31, comma 3,  come un permesso di soggiorno per cure mediche, e ritiene che al suo titolare non sia consentito svolgere attivit di lavoro;

correlativamente, trattando il permesso ex art. 31,  comma 3,  D.Lgs 286/98,  come un permesso per cure mediche, e non pi per motivi di famiglia, la Azienda USL non procede alla iscrizione obbligatoria al SSN del nucleo familiare, che deve provvedere a pagare per intero tutte le cure mediche;

a causa del nuovo nome assegnato dalla normativa regolamentare al permesso di soggiorno ex art. 31,  comma 3, D.Lgs 1998/286, esso si trasforma da strumento predisposto dal legislatore per tutelare linteresse superiore di minori particolarmente sfortunati e bisognosi di assistenza, in un meccanismo pessimo,  addirittura beffardo, dato che il titolare di tale permesso, da un lato, autorizzato dal Tribunale a permanere in Italia proprio per poter prestare assistenza al minore, ma nel contempo, dallaltro lato, impossibilitato a  procurarsi lecitamente i mezzi necessari per farlo  e di poter fruire di quelle prestazioni sanitarie in ragione della quali, tra le altre, si giustifica la sua stessa permanenza in Italia;

il permesso di soggiorno rilasciato ai genitori di minori autorizzati alla permanenza ex art. 31,  comma 3,  D.Lgs 1998/286, ha natura di permesso per motivi di famiglia, ulteriore rispetto ai permessi di soggiorno per motivi familiari contemplati nellart. 30 del citato D.Lgs. Esso infatti previsto nel Titolo IV del T.U., che si occupa di "diritto all'unit familiare e tutela dei minori";

il dato qualificativo del suddetto titolo di soggiorno lunit familiare nellinteresse del minore, non le cure mediche. Infatti lautorizzazione allingresso o alla permanenza dei genitori ex art. 31 comma 3,  D.Lgs 1998/286, concessa per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore, e non invece solamente per cure mediche: la sua evidente e dichiarata funzione quella di garantire lo sviluppo psicofisico del minore, attraverso il mantenimento dellunit dei rapporti familiari;

la fonte di legge primaria che disciplina tale autorizzazione al soggiorno, lart. 31, comma 3 citato, rimasto immutato sia nella sua formulazione sia quanto alla sua collocazione nel D.Lgs 1998/286;

ai sensi dellart. 30, comma 2,  D.Lgs 1998/286, il permesso di soggiorno per motivi familiari consente, tra laltro, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo. Conseguentemente, in applicazione dellart. 12, comma 2,  disp. prel. c.c. e dei principi costituzionali e sovranazionali  -ribaditi dallo stesso art. 31 nella parte in cui si richiama allo sviluppo psicofisico del minore e dallart. 28, nella parte in cui attribuisce carattere di priorit al superiore interesse del fanciullo-  anche il permesso di soggiorno rilasciato ex art. 31,  comma 3 T.U. consente laccesso al lavoro;

in adempimento al dettato costituzionale (art. 2, 3, 32 Cost.) lautorizzazione alla permanenza dello straniero ex art. 31,  comma 3, D.Lgs 1998/286,  non risulta subordinata alla dimostrazione della disponibilit da parte del familiare di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, ovvero di un determinato reddito e perci non pu precludere la possibilit di svolgere in Italia attivit lavorativa regolare, per procurarsi lecitamente i detti mezzi di sussistenza, limitatamente al tempo previsto  della permanenza in Italia.

l'autorizzazione giurisdizionale alla permanenza dello straniero ex art. 31, comma 3, D.Lgs 286/98, (ed il conseguente permesso) titolo completamente diverso dallo "specifico visto di ingresso e relativo permesso di soggiorno per cure mediche concesso dalla Questura ex art. 36,  D.Lgs 286/98. Lo dimostrano: a) la diversa autorit competente ad emettere il rispettivo provvedimento autorizzativo: nellun caso il Tribunale per i Minorenni, nellaltro la Questura; b) la diversa collocazione sistematica nel corpo normativo: nellun caso il titolo IV intitolato diritto allunit familiare e tutela dei minori, nellaltro il titolo V intitolato disposizioni in materia sanitaria, nonch di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale; c) la diversit dellinteresse protetto: nellun caso lo sviluppo psicofisico del minore, nellaltro la necessit di cure mediche; d) la diversit dei soggetti tutelati: nellun caso il minore, che persona diversa dal richiedente il permesso, nellaltro il richiedente il permesso;

ai sensi dellart. 34 comma 1,  D.Lgs 1998/286, gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari hanno lobbligo di iscrizione al Servizio Sanitario nazionale. Conseguentemente, anche il permesso di soggiorno rilasciato ai genitori di minore ex art. 31 comma 3 D.Lgs 1998/286 comporta lobbligo di iscrizione al Servizio Sanitario nazionale;

in adempimento al dettato costituzionale (art. 32 Cost.) il D.Lgs 1998/286 prevede che a tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano sia assicurata lassistenza sanitaria: a coloro che sono regolarmente soggiornanti ex art. 34  D.Lgs; a coloro che non sono in regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno ex art. 35 stesso D.Lgs. Tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano, dunque, hanno diritto di ricevere una tessera sanitaria: la tessera sanitaria ordinaria per  i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;  la tessera STP per  gli stranieri che non sono in regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno. Conseguentemente, i titolari di un regolare titolo di soggiorno in forza di un provvedimento emesso dallautorit giudiziaria ex art. 31 comma 3, hanno diritto ad essere iscritti al Servizio Sanitario nazionale, ad avere la relativa tessera sanitaria, ed a fruire delle prestazioni sanitarie erogate, limitatamente al tempo in cui autorizzata la loro permanenza ex art. 34, D.Lgs 1998/286 -:

quali iniziative si intendano assumere per chiarire a tutti gli Enti interessati che il permesso di soggiorno a favore del familiare di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 31 comma 3, D.Lgs 1998/286, che lart. 11 comma 1 lettera c-quinquies DPR 1999/394 come modificato dal DPR 2004/334 denomina quale permesso di soggiorno per cure mediche,  ricade ad ogni effetto sotto la disciplina lart. 6 D.Lgs 286/98 e del corrispondente art. 14 DPR 1999/394, i quali affermano che il titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari ha diritto di svolgere attivit di lavoro, e ricade altres sotto la disciplina dellart. 34 D.Lgs 286/98, che prevede liscrizione obbligatori al SSN.

 

 

11 luglio 2005*