INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
ZANOTTI Al Ministro
dellinterno e al Ministro della salute Per sapere Premesso
che:
il nuovo art. 11,
comma 1, lettera c-quinquies, DPR
1999/394 come modificato dal DPR 2004/334 (regolamento di attuazione del D.Lgs
1998/286), per la prima volta, denomina il permesso di soggiorno a favore del
familiare di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 31 comma
3, D.Lgs 1998/286, quale permesso
di soggiorno per cure mediche;
a causa del nuovo
nome assegnato dalla normativa regolamentare al permesso di soggiorno ex art.
31 comma 3, D.Lgs 1998/286, la
Questura, che rilascia il permesso in forza della autorizzazione alla
permanenza decretata dal Tribunale per i minorenni, tratta il permesso ex art.
31, comma 3, come un permesso di
soggiorno per cure mediche, e ritiene che al suo titolare non sia consentito
svolgere attivit di lavoro;
correlativamente,
trattando il permesso ex art. 31,
comma 3, D.Lgs 286/98, come un permesso per cure mediche, e non
pi per motivi di famiglia, la Azienda USL non procede alla iscrizione
obbligatoria al SSN del nucleo familiare, che deve provvedere a pagare per
intero tutte le cure mediche;
a causa del nuovo
nome assegnato dalla normativa regolamentare al permesso di soggiorno ex art.
31, comma 3, D.Lgs 1998/286, esso
si trasforma da strumento predisposto dal legislatore per tutelare linteresse
superiore di minori particolarmente sfortunati e bisognosi di assistenza, in un
meccanismo pessimo, addirittura
beffardo, dato che il titolare di tale permesso, da un lato, autorizzato dal
Tribunale a permanere in Italia proprio per poter prestare assistenza al
minore, ma nel contempo, dallaltro lato, impossibilitato a procurarsi lecitamente i mezzi
necessari per farlo e di poter
fruire di quelle prestazioni sanitarie in ragione della quali, tra le altre, si
giustifica la sua stessa permanenza in Italia;
il permesso di
soggiorno rilasciato ai genitori di minori autorizzati alla permanenza ex art.
31, comma 3, D.Lgs 1998/286, ha natura di
permesso per motivi di famiglia, ulteriore rispetto ai permessi di soggiorno per
motivi familiari contemplati nellart. 30 del citato D.Lgs. Esso infatti
previsto nel Titolo IV del T.U., che si occupa di "diritto all'unit
familiare e tutela dei minori";
il dato
qualificativo del suddetto titolo di soggiorno lunit familiare
nellinteresse del minore, non le cure mediche. Infatti lautorizzazione
allingresso o alla permanenza dei genitori ex art. 31 comma 3, D.Lgs 1998/286, concessa per
gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'et e
delle condizioni di salute del minore, e non invece solamente per
cure mediche:
la sua evidente e dichiarata funzione quella di garantire lo sviluppo
psicofisico del minore, attraverso il mantenimento dellunit dei rapporti
familiari;
la fonte di legge
primaria che disciplina tale autorizzazione al soggiorno, lart. 31, comma 3
citato, rimasto immutato sia nella sua formulazione sia quanto alla sua
collocazione nel D.Lgs 1998/286;
ai sensi dellart.
30, comma 2, D.Lgs 1998/286, il
permesso di soggiorno per motivi familiari consente, tra laltro, lo
svolgimento di lavoro subordinato o autonomo. Conseguentemente, in applicazione
dellart. 12, comma 2, disp. prel.
c.c. e dei principi costituzionali e sovranazionali -ribaditi dallo stesso art. 31 nella parte in cui si
richiama allo sviluppo psicofisico del minore e dallart.
28, nella parte in cui attribuisce carattere di priorit al superiore
interesse del fanciullo-
anche il permesso di soggiorno rilasciato ex art. 31, comma 3 T.U. consente laccesso al
lavoro;
in adempimento al
dettato costituzionale (art. 2, 3, 32 Cost.) lautorizzazione alla permanenza
dello straniero ex art. 31, comma
3, D.Lgs 1998/286, non risulta
subordinata alla dimostrazione della disponibilit da parte del familiare di
mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, ovvero di un
determinato reddito e perci non pu precludere la possibilit di svolgere in
Italia attivit lavorativa regolare, per procurarsi lecitamente i detti mezzi
di sussistenza, limitatamente al tempo previsto della permanenza in Italia.
l'autorizzazione
giurisdizionale alla permanenza dello straniero ex art. 31, comma 3, D.Lgs
286/98, (ed il conseguente permesso) titolo completamente diverso dallo
"specifico visto di ingresso e relativo permesso di soggiorno per cure
mediche
concesso dalla Questura ex art. 36,
D.Lgs 286/98. Lo dimostrano: a) la diversa autorit competente ad
emettere il rispettivo provvedimento autorizzativo: nellun caso il Tribunale
per i Minorenni, nellaltro la Questura; b) la diversa collocazione sistematica
nel corpo normativo: nellun caso il titolo IV intitolato diritto allunit
familiare e tutela dei minori, nellaltro il titolo V intitolato disposizioni
in materia sanitaria, nonch di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
pubblica e integrazione sociale; c) la diversit dellinteresse protetto: nellun
caso lo sviluppo psicofisico del minore, nellaltro la necessit di cure
mediche; d) la diversit dei soggetti tutelati: nellun caso il minore, che
persona diversa dal richiedente il permesso, nellaltro il richiedente il
permesso;
ai sensi dellart.
34 comma 1, D.Lgs 1998/286, gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo
di soggiorno per motivi familiari hanno lobbligo di iscrizione al Servizio
Sanitario nazionale. Conseguentemente, anche il permesso di soggiorno
rilasciato ai genitori di minore ex art. 31 comma 3 D.Lgs 1998/286 comporta
lobbligo di iscrizione al Servizio Sanitario nazionale;
in adempimento al
dettato costituzionale (art. 32 Cost.) il D.Lgs 1998/286 prevede che a tutti i
cittadini stranieri presenti sul territorio italiano sia assicurata
lassistenza sanitaria: a coloro che sono regolarmente soggiornanti ex art.
34 D.Lgs; a coloro che non sono in
regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno ex art. 35 stesso
D.Lgs. Tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano, dunque,
hanno diritto di ricevere una tessera sanitaria: la tessera sanitaria ordinaria
per i cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti; la
tessera STP per gli stranieri che
non sono in regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno.
Conseguentemente, i titolari di un regolare titolo di soggiorno in forza di un
provvedimento emesso dallautorit giudiziaria ex art. 31 comma 3, hanno diritto
ad essere iscritti al Servizio Sanitario nazionale, ad avere la relativa
tessera sanitaria, ed a fruire delle prestazioni sanitarie erogate, limitatamente
al tempo in cui autorizzata la loro permanenza ex art. 34, D.Lgs 1998/286 -:
quali iniziative si
intendano assumere per chiarire a tutti gli Enti interessati che il permesso di
soggiorno a favore del familiare di minore che si trovi nelle condizioni di cui
all'art. 31 comma 3, D.Lgs 1998/286, che lart. 11 comma 1 lettera c-quinquies
DPR 1999/394 come modificato dal DPR 2004/334 denomina quale permesso di
soggiorno per cure mediche,
ricade ad ogni effetto sotto la disciplina lart. 6 D.Lgs 286/98 e del
corrispondente art. 14 DPR 1999/394, i quali affermano che il titolare di
permesso di soggiorno per motivi familiari ha diritto di svolgere attivit di
lavoro, e ricade altres sotto la disciplina dellart. 34 D.Lgs 286/98, che
prevede liscrizione obbligatori al SSN.