Interrogazione a risposta scritta

 

 

Al Ministro degli Interni,

al Ministro della Salute

 

 

Per sapere premesso che:

 

-       la modifica apportata di recente all'art. 11 del DPR 394/1999, dal DPR 334/2004, dispone che al destinatario del provvedimento di cui all'art. 31, comma 3, T.U. sia rilasciato un permesso per "cure mediche"  Decreto del  Presidente della  Repubblica 18 ottobre 2004 n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione (pubblicato sulla G.U. n. 33 del 10 febbraio 2005, S.O. n. 17), allart. 11 comma 1 lettera  c-quinquies;

-       tale  tipologia del permesso di soggiorno per cure mediche non esaustiva delle motivazioni per cui i Tribunali dei Minori concedono ai sensi dellart. 31 c. 3 del D. Lgs n. 286/98 lautorizzazione alla permanenza in Italia al fine di garantire assistenza al minore da parte del genitore sprovvisto di permesso di soggiorno e cio quando vengono ritenuti sussistenti gravi motivi connessi allet e al benessere psicologico dei minori che permettano di autorizzare anche in deroga alle altre disposizioni del suddetto Decreto Legislativo tale permanenza per un periodo determinato;

-       non si capisce come possano i genitori nelle condizioni giuridiche richiamate  al momento di richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche  presentare una documentazione idonea alla sua reiterazione;

-        a causa di questa normativa si creata una situazione di insicurezza rispetto alla possibilit di esercitare un attivit lavorativa e conseguentemente di esercitare il diritto/dovere di fornire i mezzi di sostentamento alla famiglia e ai figli in maniera legale e legittima;

-       non e' consentita l'iscrizione ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura allAssistenza Sanitaria Nazionale, per effetto di quanto disposto dall'art.36 del T.U.", cosa peraltro verificatasi a Lecco nei giorni scorsi ai signori QoKai ( Ndue il capofamiglia, Drita la consorte e per i loro figli  Sandrina di 11 anni , Florjan di 9  ed Eroina di 7)

-       lassistenza sanitaria viene concessa anche per i minori con affidamento amministrativo di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 o "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche con affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge;

-       la circolare del Ministero della Sanit del 24/3/2000 elenca, interpretando le disposizioni del Testo unico, le categorie di stranieri per i quali vige l'obbligo di iscrizione al SSN. In particolare, definisce: - la categoria degli stranieri titolari di un permesso per motivi familiari come quelli che ricadono sotto la disciplina di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del T.U., - la categoria degli stranieri titolari di un permesso per asilo umanitario come quelli che ricadono sotto la disciplina di cui agli articoli 18 (comma 1 soggiorno per motivi di protezione sociale), 19 (comma 2 lettere a) e d): divieto di espulsione e di respingimento di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi), 20 (comma 1: misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) e 40 (comma 1: stranieri ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano altro titolo all'assicurazione obbligatoria o all'erogazione di prestazioni sanitarie) del T.U.,  evidentemente non si sono inclusi i destinatari di un provvedimento
ex art. 31, comma 3, in questa seconda categoria perch li si riteneva inseriti nella prima;

-       pi sotto, nella stessa circolare si precisa che "non e' consentita l'iscrizione ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura, per effetto di quanto disposto dall'art. 36 del T.U."  Anche qui, evidentemente il riferimento (coerente con le disposizioni all'epoca vigenti) agli stranieri che fanno ingresso in Italia per ricevere cure mediche (previa copertura delle spese corrispondenti);

-       in mancanza di un aggiornamento dei contenuti della circolare citata, lo straniero cos autorizzato a soggiornare in Italia (con un tipo di soggiorno per molti aspetti assimilabile a quello per motivi familiari o per asilo umanitario) viene escluso dall'iscrizione obbligatoria al SSN, restandogli anche preclusa quella facoltativa.


                                                               

quali iniziative si intendano assumere per garantire la possibilit di esercitare attivit lavorativa regolare ai genitori dei minori presenti in Italia grazie alle norme sopra citate;

quali iniziative si intendano assumere per evitare un diverso trattamento tra minori con affidamento amministrativo o giudiziario e quelli presenti nel territorio nazionale per effetto dell art. 31, comma 3, del testo unico in materia di Assistenza Sanitaria Nazionale, rispetto a quelli residenti con i genitori autorizzati dal Tribunale dei minori al fine di garantire assistenza agli stessi da parte della madre e/o del padre sprovvisto di permesso di soggiorno;

se non consideri necessario emanare e richiedere la formulazione da parte del Ministero della Salute di una circolare che chiarisca alle Questure, agli Sportelli Unici, allINPS e alle ASL e a tutti gli Enti interessati, gli aspetti critici della norma oggetto della presente interrogazione a tutela delle situazioni in cui linteresse dei minori deve essere tutelato in via prioritaria, e in cui dovrebbero essere forniti gli strumenti giuridici per garantire una vita dignitosa alle famiglie interessate dai provvedimenti richiamati.

7 luglio 2005

 

                                                                                                          On. Antonio Rusconi