Interrogazione a risposta
scritta
Al Ministro degli Interni,
al Ministro della Salute
Per sapere premesso che:
-
la
modifica apportata di recente all'art. 11 del DPR 394/1999, dal DPR 334/2004,
dispone che al destinatario del provvedimento di cui all'art. 31, comma 3, T.U.
sia rilasciato un permesso per "cure mediche" Decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004 n. 334, Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al DPR 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione
(pubblicato sulla G.U. n. 33 del 10 febbraio 2005, S.O. n. 17), allart. 11
comma 1 lettera c-quinquies;
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tale tipologia del permesso di soggiorno per
cure mediche non esaustiva delle motivazioni per cui i Tribunali dei Minori
concedono ai sensi dellart. 31 c. 3 del D. Lgs n. 286/98 lautorizzazione alla
permanenza in Italia al fine di garantire assistenza al minore da parte del
genitore sprovvisto di permesso di soggiorno e cio quando vengono ritenuti
sussistenti gravi motivi connessi allet e al benessere psicologico dei
minori che permettano di autorizzare anche in deroga alle altre disposizioni
del suddetto Decreto Legislativo tale permanenza per un periodo determinato;
-
non
si capisce come possano i genitori nelle condizioni giuridiche richiamate al momento di richiesta del rinnovo del
permesso di soggiorno per cure mediche
presentare una documentazione idonea alla sua reiterazione;
-
a causa di questa normativa si creata
una situazione di insicurezza rispetto alla possibilit di esercitare un
attivit lavorativa e conseguentemente di esercitare il diritto/dovere di
fornire i mezzi di sostentamento alla famiglia e ai figli in maniera legale e
legittima;
-
non
e' consentita l'iscrizione ai cittadini stranieri titolari di permesso di
soggiorno per motivi di cura allAssistenza Sanitaria Nazionale, per effetto di
quanto disposto dall'art.36 del T.U.", cosa peraltro verificatasi a Lecco
nei giorni scorsi ai signori QoKai ( Ndue il capofamiglia, Drita la consorte e
per i loro figli Sandrina di 11
anni , Florjan di 9 ed Eroina di
7)
-
lassistenza
sanitaria viene concessa anche per i minori con affidamento amministrativo di
cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 o
"giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche
con affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge;
-
la
circolare del Ministero della Sanit del 24/3/2000 elenca, interpretando le
disposizioni del Testo unico, le categorie di stranieri per i quali vige
l'obbligo di iscrizione al SSN. In particolare, definisce: - la categoria degli
stranieri titolari di un permesso per motivi familiari come quelli che ricadono
sotto la disciplina di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del T.U., - la
categoria degli stranieri titolari di un permesso per asilo umanitario come
quelli che ricadono sotto la disciplina di cui agli articoli 18 (comma 1
soggiorno per motivi di protezione sociale), 19 (comma 2 lettere a) e d):
divieto di espulsione e di respingimento di minori di anni diciotto e di donne
in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi), 20
(comma 1: misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) e 40
(comma 1: stranieri ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano
altro titolo all'assicurazione obbligatoria o all'erogazione di prestazioni
sanitarie) del T.U., evidentemente
non si sono inclusi i destinatari di un provvedimento
ex art. 31, comma 3, in questa seconda categoria perch li si riteneva inseriti
nella prima;
-
pi
sotto, nella stessa circolare si precisa che "non e' consentita
l'iscrizione ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per
motivi di cura, per effetto di quanto disposto dall'art. 36 del T.U." Anche qui, evidentemente il riferimento
(coerente con le disposizioni all'epoca vigenti) agli stranieri che fanno
ingresso in Italia per ricevere cure mediche (previa copertura delle spese
corrispondenti);
-
in
mancanza di un aggiornamento dei contenuti della circolare citata, lo straniero
cos autorizzato a soggiornare in Italia (con un tipo di soggiorno per molti
aspetti assimilabile a quello per motivi familiari o per asilo umanitario)
viene escluso dall'iscrizione obbligatoria al SSN, restandogli anche preclusa
quella facoltativa.
quali iniziative si intendano assumere per garantire la
possibilit di esercitare attivit lavorativa regolare ai genitori dei minori
presenti in Italia grazie alle norme sopra citate;
quali iniziative si intendano assumere per evitare un
diverso trattamento tra minori con affidamento amministrativo o giudiziario
e quelli presenti nel territorio nazionale per effetto dell art. 31, comma 3,
del testo unico in materia di Assistenza Sanitaria Nazionale, rispetto a quelli
residenti con i genitori autorizzati dal Tribunale dei minori al fine di
garantire assistenza agli stessi da parte della madre e/o del padre sprovvisto
di permesso di soggiorno;
se non consideri necessario emanare e richiedere la
formulazione da parte del Ministero della Salute di una circolare che chiarisca
alle Questure, agli Sportelli Unici, allINPS e alle ASL e a tutti gli Enti
interessati, gli aspetti critici della norma oggetto della presente
interrogazione a tutela delle situazioni in cui linteresse dei minori deve
essere tutelato in via prioritaria, e in cui dovrebbero essere forniti gli
strumenti giuridici per garantire una vita dignitosa alle famiglie interessate
dai provvedimenti richiamati.
7 luglio 2005
On.
Antonio Rusconi