TRIBUNALE DI LUCCA

Ricorso ex art. 30 comma 6 D.L.vo 286/98

Il sottoscritto A. D. nato a B. (Romania)  il 21.11.65 ed ivi residente rappresentato e difeso dallAvv. Cinzia Tiziana Pedonese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Viareggio (LU) Via Zanardelli n. 100 giusta delega in calce al presente atto

PREMESSO CHE

             in data 13/11/03 veniva formulata nel suo interesse istanza ex art. 31 comma 3 D.L.vo 286/98 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze (doc. 1);

             con decreto del 01.06.04, del quale listante aveva effettiva conoscenza solo in data 11.02.05, il Tribunale per i Minorenni di Firenze pronunciando nellinteresse dei minori A. M. e M., autorizzava la permanenza in Italia del padre per il periodo di anni due a decorrere dalla comunicazione del provvedimento, dichiarando, altres, per lo stesso, il diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di esercitare le facolt a questo connesse, ai sensi dellart. 30 c. 2 D. L.vo 286/98, ivi compresa la facolt  di svolgere attivit lavorativa (doc. 2);

             in data 14.03.05 formulava, pertanto, domanda di rilascio di permesso di soggiorno dinanzi alla Questura di Lucca la quale provvedeva a consegnare una ricevuta in cui, come motivo del soggiorno, era indicata  la dicitura cure mediche (doc. 3);

             il 31.03 seguente, quindi, ritirava il proprio titolo di soggiorno per cure mediche anzich per motivi familiari (doc. 4) come decretato dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, tanto premesso, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 30 comma 6 D. L.vo 286/86,  

PROPONE RICORSO

dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale per i seguenti

MOTIVI.

IN FATTO

Come anticipato il ricorrente ha azionato la procedura prevista dallart. 31 comma 3 D.L.vo 286/98 la quale, comՏ noto, attribuisce una speciale competenza al Tribunale per i Minorenni di Firenze.

Tale organo, ovviamente sempre e solo nellinteresse dei minori stranieri presenti sul territorio, pu autorizzare la permanenza in Italia del genitore e, altres, il suo diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari che come tale gli consenta lo svolgimento di attivit lavorativa.

E ci, naturalmente, nellottica del mantenimento del figlio o dei figli minori.

Il Tribunale, quindi, ha emesso un decreto nei termini anzidetti autorizzando la permanenza del Sig. A. ed il suo diritto di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari con le facolt ad esso connesse.

Cos, tuttavia non stato.

La Questura di Lucca ha completamente disatteso il provvedimento del Tribunale rilasciando un permesso di soggiorno per cure mediche che, comՏ noto, non consente lo svolgimento di alcun tipo di attivit lavorativa.

Ci, con tutta probabilit, alla luce delle modifiche apportate dal D.P.R. 334/2004 allart. 11  D.P.R. 394/1999.

Occorre sottolineare che in Italia oltre ai figli minori Mihai, di anni 15 (iscritto sul permesso di soggiorno della madre) e Mihaela di anni 17 (in possesso di permesso di soggiorno proprio doc. 5), vive ed in possesso di regolare permesso di soggiorno la moglie del ricorrente, A. A. (doc. 6).

Questultima, stante linsufficienza del reddito prodotto in qualit di badante  non ha potuto  inoltrare la procedura di ricongiungimento: di tale circostanza, peraltro, ha fatto menzione anche nellistanza dinanzi al Tribunale per i Minorenni.

Proprio in virt del ruolo centrale della figura paterna, anche ai fini del sostentamento materiale dei figli minori, il Tribunale si pronunciato per una tipologia di permesso quale quello per motivi familiari.

Purtroppo, inutilmente, alla luce del successivo svolgimento della procedura dinanzi alla Questura di Lucca.

IN DIRITTO

In via preliminare deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza di questo Tribunale.

Il procedimento ex art. 30 comma 6 D. Lgs 286/98, infatti, trova applicazione non solo avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e il rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ma anche contro tutti gli altri provvedimenti dellautorit amministrativa in materia di diritti allunit familiare.

Nel caso in esame, il provvedimento adottato dalla Questura di Lucca il 31.03.05,  limitando in maniera espressa il contenuto del decreto del Tribunale per i Minorenni di cui in premessa, rientra senza alcun dubbio nella categoria dei provvedimenti dettati in materia di diritto allunit familiare di cui alla norma citata.

1)  sulla necessaria ottemperanza al decreto del Tribunale per i Minorenni da parte della p.a.

La Questura di Lucca, nel corso di un incontro con lo scrivente,  ha motivato il mancato rilascio facendo leva sulla presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno in data successiva rispetto allentrata in vigore del regolamento attuativo.

Quello che, tuttavia, ha totalmente trascurato di considerare la data di deposito dellistanza di autorizzazione alla permanenza dinanzi al Tribunale per i Minorenni e, a fortiori, la data del provvedimento emesso da suddetta autorit.

ComՏ facilmente intuibile entrambe sono molto antecedenti rispetto allentrata in vigore del regolamento: nessuna rilevanza, pertanto, pu darsi al momento in cui il Sig. A. si presentato dinanzi alla Questura unicamente per formalizzare una richiesta alla quale era gi stato autorizzato da altra autorit, a ci preposta dallo stesso testo unico in materia.

La pubblica amministrazione, quindi, non pu sindacare il contenuto del provvedimento autorizzativo emesso dal Tribunale per i Minorenni ed tenuta ad ottemperarvi eseguendo le prescrizioni in esso contenute.

Qualora la questura non rilasci il permesso di soggiorno o, come nel caso in esame, lo rilasci per cure mediche e quindi senza autorizzazione al lavoro, sar il giudice ordinario ad ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

In tal senso si espresso il Tribunale di Firenze con decreto del 21/07/03 (in Diritto Immigrazione e Cittadinanza anno VI n. 1 2004 - doc. 7) affrontando una situazione nella quale, come nel caso di specie, a fronte di autorizzazione del Tribunale per i Minorenni e conseguente accertamento del diritto della ricorrente di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di esercitare le facolt a questo connesse, la Questura ha rilasciato un permesso motivato da ragioni di salute e non di famiglia : Ritiene il giudicante che la Questura fosse tenuta ad adempiere alle prescrizioni del Tribunale per i Minorenni di Firenze senza poter in alcun modo sindacare le statuizioni del medesimo.

Tale conclusione suffragata, in primo luogo, dal tenore letterale della norma laddove dispone che i provvedimenti del Tribunale debbano essere comunicati al Questore per gli adempimenti.

Inoltre essa deriva dal sistema delineato dal legislatore nel punto in cui consente al Tribunale per i Minorenni di autorizzare la permanenza del familiare anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico. Con tale espressione si , infatti, inteso attribuire a tale organo giudiziario un potere del tutto sganciato dalle altre condizioni dettate dalla legge in questione e, quindi, a maggior ragione dai diversi convincimenti dellamministrazione obbligata a rilasciare il permesso di soggiorno.

Lart. 31, lo si ricorda, non stato in alcun modo intaccato dalla legge di modifica  n. 189 del 30 luglio 2002: il legislatore, a quanto pare, ne ha compreso il valore e la finalit lasciandone immutata l originaria formulazione.

Un atto di normazione secondaria quale il D.P.R. 334/2004, chiamato a dare attuazione al testo unico a seguito delle modifiche, ha inciso pesantemente (e ci a dir poco bizzarro) sulla concreta applicazione di un articolo che, al contrario,  il legislatore non aveva mutato.

Per questi motivi si insiste sin dora affinch sia disposto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente.

2) Sulla disapplicazione dellart. 11 comma 1 lett. c) quinquies D.P.R. 334/2004 in relazione agli artt. 30, 2 e 3 della carta costituzionale

Qualora il giudicante ritenesse applicabile anche al caso di specie il D.P.R. 334/2004, sar opportuno analizzare la norma onde rilevarne leventuale contrariet alla legge.

Come detto, al Sig. A. stato rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche in linea con la nuova previsione del regolamento di attuazione.

Larticolo 11 comma 1 lett c) quinquies D.P.R. 334/ 2004, anzidetto, prevede il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 31, comma 3, del testo unico.

La tipologia di permesso indicata dal nuovo regolamento non consente, comՏ noto, lo svolgimento di alcun tipo di attivit lavorativa: questo, comՏ prevedibile comporta un grave nocumento al minore stante limpossibilit di provvedere al mantenimento del medesimo da parte del genitore.

Una tale scelta normativa appare manifestamente illogica: da un lato si consente al genitore di permanere sul territorio al fine di assistere il minore, dallaltro non gli si consente in alcun modo di svolgere attivit lavorativa.

Il superiore interesse del fanciullo, preso in considerazione non solo dalla nostra Costituzione e dalla normativa in materia di immigrazione ma, altres, da fonti di diritto internazionale quali la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva dalla l. 176/91, viene completamente disatteso impedendo al genitore di adempiere al proprio diritto dovere di mantenimento.   

In particolare, lo stesso Tribunale per i Minorenni che, nel provvedimento emesso in favore del ricorrente (ed in altri antecedenti- docc. 8/9), sottolinea come non debba essere preclusa al familiare la possibilit di svolgere in Italia attivit lavorativa regolare proprio al fine di procurarsi i mezzi di sussistenza.

Quindi, prosegue ancora il Giudice Relatore, ove il rilascio dellautorizzazione in esame risultasse realmente subordinato alla dimostrazione di disponibilit economiche da parte del familiare ovvero del minore, ci rappresenterebbe unevidente violazione degli artt. 2 e 3 Cost., posto che leffettivit della garanzia costituzionale del riconoscimento di uno dei diritti inviolabili delluomo, risulterebbe, di fatto, irragionevolmente condizionata (o per meglio dire limitata) dalla sussistenza o meno di adeguate condizioni economiche e sociali dei portatori degli interessi sottesi ai diritti medesimi. Ci a tacere dellevidente irragionevolezza sotto il profilo della ingiustificata disparit di trattamento di una legge che tale limitazione dovesse consentire od imporre, atteso che i diritti del minore quali riconosciuti, tra laltro, dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dal D. Lgs 286/98 risulterebbero di fatto non azionabili e non tutelabili se non per i minori abbienti

Il superiore interesse del minore a non essere separato dal genitore, pu dirsi effettivo nella misura in cui al genitore non abbiente sia consentito di svolgere regolare attivit lavorativa, esercitando ed adempiendo, ad un tempo, il proprio diritto dovere di mantenere i figli.

Diversamente ragionando - ovvero richiedendo al genitore di disporre di adeguate condizioni economiche che gli consentano il sostentamento senza lavorare si creerebbe uningiustificata disparit di trattamento tra i minori abbienti in grado di godere della permanenza dei genitori e minori non abbienti che ne sarebbero esclusi.

Latto di normazione secondaria in esame, per concludere, suscita seri dubbi circa la sua conformit  allart.  3  della Carta Costituzionale e con il principio di uguaglianza in esso solennemente sancito, ma, altres, allart. 2 che individua e garantisce i diritti inviolabili della persona e 30 che sancisce, tra laltro, il diritto dovere di mantenere i figli.

Alla luce di queste considerazioni si chiede che, in via subordinata, il Tribunale di Lucca nella persona del giudice designato Voglia disapplicare lart.11 comma 1  lettera c) D.P.R. 334/2004  stante la violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost.

***

Per linsieme dei motivi addotti il sottoscritto difensore, previa fissazione delludienza di comparizione delle parti dinanzi a s con concessione del termine per la notifica del presente ricorso e decreto alla Questura di Lucca in persona del Questore pro tempore chiede che il Tribunale di Lucca, nella persona del Giudice designato

VOGLIA

         in via principale ordinare alla Questura competente di provvedere senza indugio al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente ed in ottemperanza al decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze emesso in data 01.06.04;

         in via subordinata, laddove ritesse applicabile anche al caso di specie il D.P.R. 334/2004, previa disapplicazione dellart.11 comma 1 lett. c) quinquies D.P.R. 334/2004 stante la dedotta contrariet alla legge,  ordinare alla Questura competente di provvedere senza indugio al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.

In via istruttoria

Si offrono in comunicazione i documenti richiamati nel corpo dellatto.

Con ogni pi ampia riserva a fronte della costituzione di controparte.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 si dichiara che il presente procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.

Con ossequio.

Viareggio, 27.06.2005

Avv. Cinzia Tiziana Pedonese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto A. D. nato a B. (Romania)  il 21.11.65 ed ivi residente delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del presente giudizio lAvv. Cinzia Tiziana Pedonese conferendole ogni e pi ampia facolt di legge, compresa quella di transigere, rinunciare agli atti e farsi sostituire, eleggendo domicilio nel suo studio sito in Viareggio (LU) Via Zanardelli n. 100

Inoltre, ricevute le informative di cui agli artt. 7 e 13 D. Lgs 196/03, dichiara di rilasciare espresso consenso ai sensi e per gli effetti di cui allart. 23 del citato decreto.

Infine, autorizza il difensore alluso dei dati personali e sensibili comunicati, anche con documenti forniti per la presente causa ed alla successiva loro archiviazione presso lo studio del medesimo.

Ad ogni effetto di legge.

Lucca, 30.03.05

A. D.

 

E autentica

Avv. Cinzia Tiziana Pedonese