TRIBUNALE
DI LUCCA
Ricorso ex art. 30 comma 6 D.L.vo 286/98
Il sottoscritto A. D. nato a B. (Romania) il
21.11.65 ed ivi residente rappresentato e difeso dallAvv. Cinzia Tiziana
Pedonese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Viareggio
(LU) Via Zanardelli n. 100 giusta delega in calce al presente atto
PREMESSO CHE
in data
13/11/03 veniva formulata nel suo interesse istanza ex art. 31 comma 3 D.L.vo
286/98 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze (doc. 1);
con decreto
del 01.06.04, del quale listante aveva effettiva conoscenza solo in data
11.02.05, il Tribunale per i Minorenni di Firenze pronunciando nellinteresse
dei minori A. M. e M., autorizzava la permanenza in Italia del padre per il
periodo di anni due a decorrere dalla comunicazione del provvedimento,
dichiarando, altres, per lo stesso, il diritto di ottenere il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi familiari e di esercitare le facolt a questo connesse,
ai sensi dellart. 30 c. 2 D. L.vo 286/98, ivi compresa la facolt di svolgere attivit lavorativa (doc.
2);
in data
14.03.05 formulava, pertanto, domanda di rilascio di permesso di soggiorno
dinanzi alla Questura di Lucca la quale provvedeva a consegnare una ricevuta in
cui, come motivo del soggiorno, era indicata la dicitura cure mediche (doc. 3);
il 31.03
seguente, quindi, ritirava il proprio titolo di soggiorno per cure mediche
anzich per motivi familiari (doc. 4) come decretato dal Tribunale per i Minorenni di
Firenze, tanto premesso, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 30 comma 6
D. L.vo 286/86,
Come anticipato il ricorrente ha
azionato la procedura prevista dallart. 31 comma 3 D.L.vo 286/98 la quale,
comՏ noto, attribuisce una speciale competenza al Tribunale per i Minorenni di
Firenze.
Tale organo, ovviamente sempre e
solo nellinteresse dei minori stranieri presenti sul territorio, pu
autorizzare la permanenza in Italia del genitore e, altres, il suo diritto ad
un permesso di soggiorno per motivi familiari che come tale gli consenta lo
svolgimento di attivit lavorativa.
E ci, naturalmente, nellottica
del mantenimento del figlio o dei figli minori.
Il Tribunale, quindi, ha emesso
un decreto nei termini anzidetti autorizzando la permanenza del Sig. A. ed il
suo diritto di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari con le
facolt ad esso connesse.
Cos, tuttavia non stato.
La Questura di Lucca ha completamente
disatteso il provvedimento del Tribunale rilasciando un permesso di soggiorno
per cure mediche che, comՏ noto, non consente lo svolgimento di alcun tipo di
attivit lavorativa.
Ci, con tutta probabilit, alla
luce delle modifiche apportate dal D.P.R. 334/2004 allart. 11 D.P.R. 394/1999.
Occorre sottolineare che in
Italia oltre ai figli minori Mihai, di anni 15 (iscritto sul permesso di
soggiorno della madre) e Mihaela di anni 17 (in possesso di permesso di
soggiorno proprio doc. 5), vive ed in possesso di regolare permesso di
soggiorno la moglie del ricorrente, A. A. (doc. 6).
Questultima, stante linsufficienza del reddito prodotto in qualit
di badante non ha potuto inoltrare la procedura di
ricongiungimento: di tale circostanza, peraltro, ha fatto menzione anche
nellistanza dinanzi al Tribunale per i Minorenni.
Proprio in virt del ruolo
centrale della figura paterna, anche ai fini del sostentamento materiale dei
figli minori, il Tribunale si pronunciato per una tipologia di permesso quale
quello per motivi familiari.
Purtroppo, inutilmente, alla luce del successivo svolgimento della
procedura dinanzi alla Questura di Lucca.
In via
preliminare deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario e la
competenza di questo Tribunale.
Il
procedimento ex art. 30 comma 6 D. Lgs 286/98, infatti, trova applicazione non
solo avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e il
rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ma anche
contro tutti gli altri provvedimenti dellautorit amministrativa in materia
di diritti allunit familiare.
Nel caso in
esame, il provvedimento adottato dalla Questura di Lucca il 31.03.05, limitando in maniera espressa il
contenuto del decreto del Tribunale per i Minorenni di cui in premessa, rientra
senza alcun dubbio nella categoria dei provvedimenti dettati in materia di
diritto allunit familiare di cui alla norma citata.
1)
sulla necessaria ottemperanza al decreto del Tribunale per i Minorenni
da parte della p.a.
La Questura di Lucca, nel corso di un incontro con lo scrivente, ha motivato il mancato rilascio facendo
leva sulla presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
in data successiva rispetto allentrata in vigore del regolamento attuativo.
Quello che, tuttavia, ha totalmente trascurato di considerare la
data di deposito dellistanza di autorizzazione alla permanenza dinanzi al
Tribunale per i Minorenni e, a fortiori, la data del provvedimento emesso da suddetta
autorit.
ComՏ facilmente intuibile entrambe sono molto antecedenti rispetto
allentrata in vigore del regolamento: nessuna rilevanza, pertanto, pu darsi
al momento in cui il Sig. A. si presentato dinanzi alla Questura unicamente
per formalizzare una richiesta alla quale era gi stato autorizzato da altra
autorit, a ci preposta dallo stesso testo unico in materia.
La pubblica amministrazione, quindi, non pu sindacare il contenuto
del provvedimento autorizzativo emesso dal Tribunale per i Minorenni ed
tenuta ad ottemperarvi eseguendo le prescrizioni in esso contenute.
Qualora la questura non rilasci il permesso di soggiorno o, come nel
caso in esame, lo rilasci per cure mediche e quindi senza autorizzazione al
lavoro, sar il giudice ordinario ad ordinare il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi familiari.
In tal senso si espresso il Tribunale di Firenze con decreto del
21/07/03 (in Diritto Immigrazione e Cittadinanza anno VI n. 1 2004 - doc. 7) affrontando una situazione nella quale,
come nel caso di specie, a fronte di autorizzazione del Tribunale per i
Minorenni e conseguente accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di esercitare le
facolt a questo connesse, la Questura ha rilasciato un permesso motivato da
ragioni di salute e non di famiglia : Ritiene il giudicante che la
Questura fosse tenuta ad adempiere alle prescrizioni del Tribunale per i
Minorenni di Firenze senza poter in alcun modo sindacare le statuizioni del
medesimo.
Tale conclusione suffragata, in primo luogo, dal tenore
letterale della norma laddove dispone che i provvedimenti del Tribunale
debbano essere comunicati al Questore per gli adempimenti.
Inoltre essa deriva dal sistema delineato dal legislatore nel
punto in cui consente al Tribunale per i Minorenni di autorizzare la permanenza
del familiare anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico. Con tale espressione si , infatti,
inteso attribuire a tale organo giudiziario un potere del tutto sganciato dalle
altre condizioni dettate dalla legge in questione e, quindi, a maggior ragione
dai diversi convincimenti dellamministrazione obbligata a rilasciare il
permesso di soggiorno.
Lart. 31, lo si ricorda, non stato in alcun modo intaccato dalla
legge di modifica n. 189 del 30
luglio 2002: il legislatore, a quanto pare, ne ha compreso il valore e la
finalit lasciandone immutata l originaria formulazione.
Un atto di normazione secondaria quale il D.P.R. 334/2004, chiamato a
dare attuazione al testo unico a seguito delle modifiche, ha inciso
pesantemente (e ci a dir poco bizzarro) sulla concreta applicazione di un
articolo che, al contrario, il
legislatore non aveva mutato.
Per questi motivi si insiste sin dora affinch sia disposto il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del
ricorrente.
2) Sulla disapplicazione dellart. 11 comma 1
lett. c) quinquies D.P.R.
334/2004 in relazione agli artt. 30, 2 e 3 della carta costituzionale
Qualora il giudicante ritenesse applicabile anche al caso di specie
il D.P.R. 334/2004, sar opportuno analizzare la norma onde rilevarne
leventuale contrariet alla legge.
Come detto, al Sig. A. stato rilasciato un permesso di soggiorno
per cure mediche in linea con la nuova previsione del regolamento di
attuazione.
Larticolo 11 comma 1 lett c) quinquies D.P.R. 334/ 2004, anzidetto, prevede il rilascio
del permesso di soggiorno per cure mediche a favore del genitore di minore
che si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 31, comma 3, del testo unico.
La tipologia di
permesso indicata dal nuovo regolamento non consente, comՏ noto, lo
svolgimento di alcun tipo di attivit lavorativa: questo, comՏ prevedibile
comporta un grave nocumento al minore stante limpossibilit di provvedere al
mantenimento del medesimo da parte del genitore.
Una tale scelta
normativa appare manifestamente illogica: da un lato si consente al genitore di
permanere sul territorio al fine di assistere il minore, dallaltro non gli si
consente in alcun modo di svolgere attivit lavorativa.
Il superiore
interesse del fanciullo, preso in considerazione non solo dalla nostra
Costituzione e dalla normativa in materia di immigrazione ma, altres, da fonti
di diritto internazionale quali la Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva dalla l. 176/91,
viene completamente disatteso impedendo al genitore di adempiere al proprio
diritto dovere di mantenimento.
In particolare,
lo stesso Tribunale per i Minorenni che, nel provvedimento emesso in favore
del ricorrente (ed in altri antecedenti- docc. 8/9), sottolinea come non debba essere preclusa al
familiare la possibilit di svolgere in Italia attivit lavorativa regolare
proprio al fine di procurarsi i mezzi di sussistenza.
Quindi,
prosegue ancora il Giudice Relatore, ove il rilascio dellautorizzazione in
esame risultasse realmente subordinato alla dimostrazione di disponibilit
economiche da parte del familiare ovvero del minore, ci rappresenterebbe
unevidente violazione degli artt. 2 e 3 Cost., posto che leffettivit della
garanzia costituzionale del riconoscimento di uno dei diritti inviolabili
delluomo, risulterebbe, di fatto, irragionevolmente condizionata (o per meglio
dire limitata) dalla sussistenza o meno di adeguate condizioni economiche e
sociali dei portatori degli interessi sottesi ai diritti medesimi. Ci a tacere
dellevidente irragionevolezza sotto il profilo della ingiustificata
disparit di trattamento di una legge che tale limitazione dovesse consentire
od imporre, atteso che i diritti del minore quali riconosciuti, tra laltro,
dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dal D. Lgs 286/98
risulterebbero di fatto non azionabili e non tutelabili se non per i minori
abbienti
Il superiore
interesse del minore a non essere separato dal genitore, pu dirsi effettivo
nella misura in cui al genitore non abbiente sia consentito di svolgere
regolare attivit lavorativa, esercitando ed adempiendo, ad un tempo, il proprio
diritto dovere di mantenere i figli.
Diversamente
ragionando - ovvero richiedendo al genitore di disporre di adeguate condizioni
economiche che gli consentano il sostentamento senza lavorare si creerebbe
uningiustificata disparit di trattamento tra i minori abbienti in grado di
godere della permanenza dei genitori e minori non abbienti che ne sarebbero
esclusi.
Latto di
normazione secondaria in esame, per concludere, suscita seri dubbi circa la sua
conformit allart. 3
della Carta Costituzionale e con il principio di uguaglianza in esso
solennemente sancito, ma, altres, allart. 2 che individua e garantisce i
diritti inviolabili della persona e 30 che sancisce, tra laltro, il diritto
dovere di mantenere i figli.
Alla luce di
queste considerazioni si chiede che, in via subordinata, il Tribunale di Lucca
nella persona del giudice designato Voglia disapplicare lart.11 comma 1 lettera c) D.P.R. 334/2004 stante la violazione degli artt. 2, 3 e
30 Cost.
***
Per linsieme dei motivi addotti il sottoscritto difensore, previa
fissazione delludienza di comparizione delle parti dinanzi a s con
concessione del termine per la notifica del presente ricorso e decreto alla
Questura di Lucca in persona del Questore pro tempore chiede che il Tribunale di Lucca, nella
persona del Giudice designato
in via
principale ordinare alla Questura competente di provvedere senza indugio al
rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del
ricorrente ed in ottemperanza al decreto del Tribunale per i Minorenni di
Firenze emesso in data 01.06.04;
in via
subordinata, laddove ritesse applicabile anche al caso di specie il D.P.R.
334/2004, previa disapplicazione dellart.11 comma 1 lett. c) quinquies D.P.R. 334/2004 stante la dedotta contrariet
alla legge, ordinare alla Questura
competente di provvedere senza indugio al rilascio di un permesso di soggiorno
per motivi familiari in favore del ricorrente.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.
In via istruttoria
Si offrono in comunicazione i documenti richiamati nel corpo
dellatto.
Con ogni pi ampia riserva a fronte della costituzione di
controparte.
Ai sensi e per gli effetti di
cui alla L. 488/99 si dichiara che il presente procedimento esente dal
pagamento del contributo unificato.
Con ossequio.
Viareggio,
27.06.2005
Il sottoscritto
A. D. nato a B. (Romania) il
21.11.65 ed ivi residente delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e
grado del presente giudizio lAvv. Cinzia Tiziana Pedonese conferendole ogni e
pi ampia facolt di legge, compresa quella di transigere, rinunciare agli atti
e farsi sostituire, eleggendo domicilio nel suo studio sito in Viareggio (LU)
Via Zanardelli n. 100
Inoltre, ricevute le informative
di cui agli artt. 7 e 13 D. Lgs 196/03, dichiara di rilasciare espresso
consenso ai sensi e per gli effetti di cui allart. 23 del citato decreto.
Infine, autorizza il difensore
alluso dei dati personali e sensibili comunicati, anche con documenti forniti
per la presente causa ed alla successiva loro archiviazione presso lo studio
del medesimo.
Ad ogni effetto di legge.
Lucca, 30.03.05
A. D.
Avv. Cinzia Tiziana Pedonese