REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sezione Prima ter ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7911/2003, proposto da BINI Adrienne Marie, rappresentata e difesa dallavv. Salvatore Antonio Napoli, presso il cui studio elettivamente domiciliata In Roma, Via C. Morin n. 1;

contro

la Prefettura e la Questura di Roma, rappresentate e difese dallAvvocatura generale dello Stato;

per lannullamento

del decreto 26 aprile 2004 del Prefetto di Roma, di rigetto della domanda di regolarizzazione avanzata dal ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva dellAmministrazione e gli atti dalla stessa depositati in data 8 giugno 2005;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla Camera di Consiglio del 7 luglio 2005, fissata ai sensi dellarticolo 9 secondo comma della legge 21 luglio 2000 n. 205, il relatore Luigi Tosti e udito altres lavv. Napoli per il ricorrente;

Valutata la completezza del contraddittorio e dellistruttoria e ritenuta lesistenza dei presupposti per emettere sentenza in forma semplificata;

Considerato che il ricorso ha ad oggetto un provvedimento di rigetto della domanda di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario, ai sensi dellarticolo 33 comma settimo della legge 30 luglio 2002 n. 189, trattandosi di straniera segnalata per motivi ostativi allingresso nel territorio italiano;

Rilevato, dallesposizione del ricorso e delle difese dellAmministrazione, che la ragione ostativa va individuata in una segnalazione Schengen dellAutorit tedesca;

Visti gli atti depositati dalla difesa della ricorrente in data 25 novembre 2004, dai quali risulta che la competente Autorit del Bundesstadt di Bonn, pur stigmatizzando il comportamento della ricorrente che si era introdotta  illegalmente nel territorio italiano in vigenza della segnalazione, ha fissato, su richiesta della straniera, al 22 luglio 2003 la scadenza dellefficacia del provvedimento di espulsione emesso il 20 ottobre 1989;

Ritenuta linsufficienza del suddetto atto ad invalidare il provvedimento prefettizio di diniego della regolarizzazione, stante  la preclusione di legge esistente alla data di verifica dei requisiti prescritti nonch a quella successiva di presentazione della domanda di regolarizzazione;

Ritenuto infatti che la legge sulla emersione del lavoro irregolare impone, in armonia con gli impegni assunti dallItalia con la ratifica della Convenzione di Schengen, di non consentire la sanatoria di posizioni illegalmente maturate in violazione del divieto di ingresso in altri Paesi aderenti di stranieri gi espulsi da uno degli Stati membri;

Considerato che le disposizioni dellart. 1, comma 8, della legge 222/2002 e quelle analoghe dellarticolo 33 della legge n. 189/2002 prevedono che, di fronte ad un provvedimento di espulsione dellAutorit italiana, la regolarizzazione rigettata salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento, in presenza di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale (revoca peraltro esclusa in presenza di alcune circostanze ostative, indicate nella stessa disposizione); mentre prevedono la reiezione per coloro i quali risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, senza consentire di tener conto delle predette circostanze a fronte delle espulsioni disposte da altro Stato;

Ritenuto quindi che, in forza della Convenzione di Schengen, resa esecutiva in Italia con legge 388/1993, uno Stato contraente non pu dare soggiorno ad uno straniero che risulti espulso da un altro Stato contraente, in quanto:

il Testo Unico approvato con d.lgs. 286/1998, prevede che lingresso nel territorio dello Stato comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen;

la predetta Convenzione, allart. 96, stabilisce (comma 1) che I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti [nel Sistema dInformazione Schengen) in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese, nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorit amministrative o dai competenti organi giurisdizionali;

Considerato che le norme interne del 2002 sulla regolarizzazione non fanno che esplicitare la rilevanza preclusiva che una simile circostanza assume ai fini della regolarizzazione della posizione del lavoratore straniero. Pertanto, come gi precisato in giurisprudenza (TAR Umbria 7 novembre 2004 n. 765), la diversa valenza preclusiva (nel senso dellautomaticit) attribuita al provvedimento di espulsione di uno Stato estero, rispetto a quello disposto dallAutorit italiana, non appare ingiustificata, essendo la diretta conseguenza del fatto che soltanto dei provvedimenti italiani la legge pu prevedere la revocabilit, disponendo a tal fine una specifica valutazione discrezionale. Eventuali vizi di legittimit della segnalazione effettuata dallo Stato estero non possono essere giudicati in questa sede, ma devono essere fatti valere davanti alla giurisdizione di quello stato (cfr. in tal senso, su una fattispecie analoga, TAR Umbria, 18 marzo 1999, n. 208), come precisato anche dallarticolo 111 della Convenzione;

Ritenuto che le norme sulla regolarizzazione, per il loro carattere eccezionale, non si prestano alla configurazione di censure (anche di rilevanza costituzionale) di eccesso di potere per disparit di trattamento, quando le situazioni poste a confronto non siano obiettivamente identiche;

Ritenuto altres che il divieto di sanatoria posto nei riguardi dello straniero segnalato da altro Stato aderente alla Convenzione appare rispettoso degli impegni assunti dallo Stato italiano e non lesivo di principi di rilevanza costituzionale;

Ritenuta altres la ragionevolezza della scelta del legislatore di escludere in ogni caso luso della facolt di interpellare lo Stato che aveva effettuato la segnalazione, sempre in considerazione del carattere eccezionale della normativa sulla regolarizzazione, che riguarda stranieri comunque entrati illegalmente nel territorio italiano;

Ritenuto che la facolt di revoca dellespulsione, peraltro prevista, diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente, in entrambi i testi normativi sulla regolarizzazione si riferisce chiaramente alle sole espulsioni decretate dallo Stato italiano  e non anche a quelle disposte da altro Stato aderente alla Convenzione;

Rilevata la manifesta infondatezza delle altre censure dedotte e lirrilevanza, per quanto gi detto, della cancellazione della segnalazione a carico della ricorrente, avvenuta successivamente alla data di verifica dei requisiti per la sanatoria;

Ritenuto quindi di respingere il ricorso;

Ritenuto tuttavia che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sezione Prima Terrespinge il ricorso proposto come in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit amministrativa.

Cos deciso a Roma, add  7 luglio 2005, in Camera di Consiglio, con lintervento dei Magistrati:

Luigi            TOSTI                               Presidente Estensore

Salvatore       MEZZACAPO                  Consigliere   

Maria Ada     RUSSO                            Referendario