Categoria: Giurisprudenza

 

Riferimento:

 

Tipo: Sentenza

 

Numero: 1036

 

Data: 15/04/2005

 

Ente: Tribunale Amm. Regionale Piemonte

 

 

 

 

Estremi della sentenza inserita in archivio

numero: 1036


data: 15/04/2005

proponente : TAR PIEMONTE, Sezione II

oggetto; .

 





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Ð 2^ Sezione Ð ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A

sul ricorso n. 376/2003, proposto da Xhila Nurie, rappresentata e difesa dallÕ avvocato Massimo Pastore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via Juvarra, 10;

contro

il Ministero dellÕInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallÕAvvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale eÕ domiciliato in c.so Stati Uniti, 45;

per lÕannullamento,

previa sospensione dellÕesecuzione,

á       del provvedimento Prot. 830/2002, adottato il 10.10.2002, notificato il 19.12.2202, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato lÕistanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale proposta dalla ricorrente; noncheÕ per lÕannullamento

á       della comunicazione che la straniera non eÕ piuÕ autorizzata a trattenersi sul territorio nazionale dal momento della notifica del suddetto provvedimento




ed, ancora, per lÕannullamento

á       di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e successivi e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore statuizione.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto lÕatto di costituzione in giudizio dellÕamministrazione intimata;

Vista lÕordinanza istruttoria di questa Sezione in data 20/03/2003 n. 345/i/2003, non ottemperata dallÕamministrazione;

Vista la successiva ordinanza in data 26/06/2003 n. 706/i/2003 eseguita dallÕamministrazione in data 04/07/2003;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista lÕordinanza di questa Sezione n. 812 del 10/07/2003, con cui eÕ stata accolta la richiesta della sospensione dellÕesecuzione dellÕimpugnato decreto questorile;

Relatrice la dott.ssa Emanuela Loria e comparsi allÕudienza pubblica del 9 febbraio 2004 per la ricorrente, lÕavv. Pastore e per lÕamministrazione resistente lÕavv. dello Stato Carotenuto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

Il Questore della provincia di Torino, con il provvedimento Prot. 830/2002 in data 10 ottobre 2002, ÒESAMINATI gli atti dÕUfficio dai quali si rileva che la (ricorrente) ha presentato istanza tesa ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari Ð protezione sociale;

TENUTO CONTO del fatto che la straniera in data 16.1.2002 eÕ stata notata in orario serale mentre era in attesa di occasionali clienti con cui prostituirsi, come da comunicazione di personale del Comm.to B. Nizza datata 23.1.2002 e che in data 2.10.2001 eÕ stata altresiÕ denunciata per false attestazioni sullÕidentitaÕ;


PRESO ATTO che la sopra indicata eÕ inosservante al decreto dÕespulsione emesso dal Prefetto di Pescara del 16.3.1995 tuttora valido;


RITENUTO che tali fatti sono certamente incompatibili con le finalitaÕ della legge; CONSIDERATO che non ricorrono Òseri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato ItalianoÓ, che precludano lÕadozione del presente provvedimento; VISTI É, rigettavaÓ lÕistanza di rilascio del permesso di soggiorno
e ÒComunica(va) che la straniera non eÕ piuÕ autorizzata a trattenersi sul Territorio Nazionale dal momento della notifica del presente attoÓ.

Con il gravame in esame, la ricorrente chiede lÕannullamento, previa sospensione dellÕesecuzione, del citato provvedimento del Questore della provincia di Torino e della comunicazione in esso contenuta, per i seguenti motivi:

Violazione di legge in relazione allÕarticolo 18, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dellÕarticolo 27, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, ancora, dellÕarticolo 3, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Difetto di istruttoria.

LÕart. 18 citato prevede, al 1¡ comma, che Òquando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allÕart. 3 della legge 20/02/1958, n. 75,É, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero e emergano concreti pericoli per la sua incolumitaÕ, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unÕassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autoritaÕ, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dellÕorganizzazione criminale di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione socialeÓ, al 2¡ comma, che Òcon la proposta o il parere di cui al co. 1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni per il rilascio, con particolare riferimento alla gravitaÕ ed attualitaÕ del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per lÕefficace contrasto dellÕorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabiliÓ, al 4¡ comma, che Òil permesso É ha la durata di sei mesi e puoÕ essere rinnovato É Esso eÕ revocato in caso di condotta incompatibile con le finalitaÕ dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dellÕente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascioÓ ed, al 5¡ comma, che Òqualora alla scadenza del permesso lÕinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puoÕ essere ulteriormente prorogato o rinnovato É Il permesso É puoÕ essere altresiÕ convertito in permesso di soggiorno di studioÓ.

LÕart. 27 del d.P.R. n. 394/1999 prevede che lÕiniziativa della proposta di rilascio di tale tipo di permesso sia dei servizi sociali o delle associazioni che hanno rilevato la situazione di grave sfruttamento ovvero del Procuratore della Repubblica, nel caso in cui sia iniziato un procedimento penale per fatti di violenza o di grave sfruttamento, nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

Tenuto conto di quanto previsto dalla detta norma il provvedimento del Questore deve contenere la valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste dalla stessa norma e deve essere emesso a seguito dellÕacquisizione del parere del Procuratore della Repubblica ove sia iniziato il procedimento penale e del programma di assistenza e protezione sociale a cui deve avere aderito lo straniero congiuntamente con il responsabile del programma; questÕultimo, a sua volta deve avere accettato gli impegni relativi al programma. SenoncheÕ, nella specie, lÕimpugnato provvedimento questorile risulta non sufficientemente e articolatamente motivato in quanto non si darebbe conto in alcun modo degli esiti della denuncia presentata dalla ricorrente, dei risultati del procedimento penale che ne eÕ scaturito, dei rischi che da tale denuncia possono derivare alla ricorrente in caso di rimpatrio, dellÕeventuale parere espresso dal Procuratore della Repubblica, neÕ si farebbe cenno al programma di protezione sociale attivato dal servizi sociali del comune di Torino, del suo contenuto e dei suoi costi, noncheÕ dellÕadesione dimostrata dalla ricorrente.

Per quanto riguarda, invece, i fatti, ai quali si eÕ riferito lÕimpugnato decreto questorile:

a.     in ordine alla denuncia della ricorrente Òin data 2.10.2004Ó Òper false attestazioni sullÕidentitaÕÓ, essa sarebbe relativa ad un episodio risalente al 1995, accertato in occasione della rilevazione delle impronte digitali cui la ricorrente fu sottoposta allorcheÕ presento la domanda di permesso di soggiorno in questione, per cui la detta denuncia non potrebbe essere idonea a giustificare lÕimpugnato decreto questorile;

b.     in merito al Òdecreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pescara del 16.3.1995Ó, valgono analoghe considerazioni;

c.     in merito alla Òcomunicazione di personale del Comm.to B. Nizza datata 23.1.2002Ó, concernente lÕepisodio, allÕuopo indicato, anchÕessa sarebbe del tutto inidonea a giustificare lÕimpugnato decreto questorile, per le ragioni allÕuopo indicate.

Per quanto riguarda, poi, la considerazione in base alla quale Ònon ricorrono Òseri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italianoÓ, che precludano lÕadozione del presente provvedimentoÓ, con tale considerazione il Questore non avrebbe dato alcuna rilevanza alla situazione familiare della ricorrente ed ai pericoli cui ella ed il suo figlio minore sarebbero potuti andare incontro con unÕeventuale rimpatrio a causa di una ritorsione dei fatti, allÕuopo indicati.

Con atto, in data 18 marzo 2003, si eÕ costituito in giudizio ilo Ministero dellÕInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallÕAvvocatura Distrettuale dello Stato di Torino.

Nella camera di consiglio del 10 luglio 2003, giusta ordinanza di questa sezione n. 812, la domanda cautelare eÕ stata accolta.

NellÕodierna udienza il ricorso eÕ passato in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

LÕassunto della ricorrente, in base al quale, alla stregua della seguente considerazione, contenuta nellÕimpugnato decreto del Questore della provincia di Torino Prot. 830/2002 in data 10 ottobre 2002 ÒCONSIDERATO che non ricorrono Òseri motivi in particolare o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato ItalianoÓ, che precludono lÕadozione del presente provvedimentoÓ, il detto Questore non ha dato alcuna rilevanza alla situazione familiare della stessa ricorrente ed ai pericoli cui elle ed il suo figlio minore sarebbero potuto andare incontro con un eventuale rimpatrio a causa di una ritorsione per i fatti, allÕuopo indicati, va condiviso.

Ed, infatti, con la detta considerazione non si fa alcun riferimento ad elementi da cui risulti che Ònon ricorronoÓ i ÒmotiviÓ, dianzi indicati, per cui eÕ evidente che la stessa considerazione risulta formulata in modo del tutto generico e, come tale, non eÕ idonea a costituire la motivazione del citato decreto questorile.

NeÕ, al riguardo, possono essere rilevanti il ÒfattoÓ di cui alla Òcomunicazione del personale del Comm.to B. Nizza datata 23.1.2002Ó al fatto che la ricorrente Òin data 2.10.2001 eÕ stata altresiÕ denunciata per false attestazioni sullÕidentitaÕÓ ed il fatto che la ricorrente ÒeÕ inosservante al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pescara del 16.3.1995 tuttora validoÓ, giaccheÕ a tali fatti si riferisce lÕaffermazione, in base alla quale essi Òsono certamente incompatibili con le qualitaÕ della leggeÓ, per cui eÕ evidente che essi non sono stati tenuti presenti dal Questore in relazione alla considerazione in questione.

Per quanto sopra, eÕ fondata la censura di eccesso di potere per carenza di motivazione, relativamente alla menzionata considerazione e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per lÕeffetto, annulla lÕimpugnato decreto del Questore della provincia di Torino Prot. 830/2002 in data 10 ottobre 2002.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallÕAutoritaÕ Amministrativa.


CosiÕ deciso, in Torino, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005, con lÕintervento dei signori magistrati:

Giuseppe CALVO Presidente
Ivo CORREALE Referendario
Emanuela LORIA Referendario - estensore
Il Presidente LÕEstensore
f.to Calvo f.to Loria
Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata in Segreteria a sensi di
f.to Ruggiero Legge il 15 aprile 2005
Il Direttore Segreteria II Sezione
f.to Ruggiero