Sentenza n. 1451/2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE I CIVILE

 

Riunito in Camera di Consiglio nella persona di :

 

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SENTENZA

 

 

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

 

da

 

XXXX Ð selettivamente domiciliato in Milano, Piazza San Pietro in Gessate n. 2, presso lo studio dellÕavv. Giancarlo Maniga, che lo rappresenta e difende per delega a margine dellÕatto di citazione

 

Attore

 

Contro

 

MINISTERO DELLÕINTERNO  - in persona del ministro in carica

Convenuto contumace

 

E con il P.M.

 

OGGETTO:       RICHIESTA ASILO POLITICO.

 

CONCLUSIONI

 

 

AllÕudienza di precisazione delle conclusioni lÕattore, cosiÕ concludeva:

ÒVoglia il Tribunale di Milano, in accoglimento del presente atto e con pronunzia connessa, rigettata ogni istanza  ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto dellÕattore XXX allÕasilo nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.10 comma 3, della Costituzione, essendo allo stesso impedito lÕeffettivo esercizio delle libertaÕ democratiche nel suo paese di origine; per lÕeffetto ordinare alla P.A. convenuta con ogni opportuna pronuncia- in conseguenza dei suddetti accertamenti Ð lÕobbligo di concedere allÕattore un permesso di soggiorno in Italia a tempo indeterminato per motivi di asilo.Con ogni statuizione di legge anche in ordine al rimborso delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Ò

Per il P. M.:

ÒChiede che il Tribunale accolga il ricorsoÓ.

 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

 

Con atto di citazione notificato in data 31/07/2003 il sig XXXX, cittadino dello Stato africano del Gambia, conveniva in giudizio il Ministero dellÕInterno assumendo che:

-        il sistema di governo del Gambia era caratterizzato da metodi antidemocratici, sistematica violazione dei diritti umani, persecuzione delle opposizioni politiche, attentati alla libertaÕ di espressione e ai diritti umani anche per mezzo di detenzione di oppositori; situazione in atto da quando lÕattuale partito di governo (A.P.R.C) era arrivato al poter nel 1996:

-        egli stesso era stato oggetto di tali minacce ed intimidazioni , probabilmente  in quanto fratello del leader dellÕU.D.P., il maggior partito di opposizione; infatti al settembre 1996, era stato sottoposto a pestaggi e imboscate (che narrava), volti sempre ad impedire o intimidire lÕattivitaÕ politica del fratello o di sostegno al suo partito; inoltre  era stato picchiato ed incarcerato nellÕaprile 2000 per aver difeso la libertaÕ di espressione e sostenuto gli studenti del liceo, in cui insegnava, nelle proteste conseguenti a gravi violenze ed abusi a danni di studenti;

-        a causa dei fatti di persecuzione subiti o del timore di successive repressioni egli era stato costretto a fuggire dal proprio Paese ed, attraverso il Senegal, aveva raggiunto , via mare, Genova, facendo richiesta di asilo politico il giorno stesso del suo arrivo in Italia.

 

LÕattore  sottolineava lÕimpossibilitaÕ di rientro nel proprio Paese dÕorigine senza incorrere in nuove persecuzioni, restrizioni della libertaÕ personale e pericoli per la propria incolumitaÕ. Egli raccontava di svolgere in Italia lÕattivitaÕ di studente ; di avere presentato domanda di riconoscimento di status di rifugiato , respinta il 30/05/02 dalla Commissione Centrale, con la conseguenza della revoca del permesso di soggiorno, ottenuto in data 27/05/2001 per motivi di richiesta di asilo politico.

CioÕ premesso lÕattore  domandava che gli fosse riconosciuto il diritto di asilo ai sensi dellÕart. 10, comma 3, della Costituzione.

Il Ministero dellÕInterno non si costituiva in giudizio e , stante la regolaritaÕ della notifica, veniva dichiarato contumace.

AllÕudienza di trattazione, il Giudice assegnava i termini ex art. 184 e fissava lÕudienza istruttoria.

LÕattore produceva ulteriore documentazione concernente la situazione politico istituzionale del Gambia.

AllÕudienza ex art. 184 c.p.c., su richiesta dellÕattore, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, sulle conclusioni precisate dallÕattore come in epigrafe, assegnati i termini per il deposito della comparsa conclusionale ed acquisito il parere del p. m. , rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

La sussistenza della Giurisdizione del G.O. con riferimento al diritto di asilo non eÕ in contestazione.

Devono ritenersi infatti ormai acquisiti  il carattere precettivo e lÕimmediata operativitaÕ dellÕart. 10.c.3 Cost. e la conseguente qualificazione del diritto  di asilo come vero e proprio diritto soggettivo (da cioÕ deriva inoltre la natura dichiarativa e non costitutiva di tutti i provvedimenti assunti in materia dagli organi competenti).

Nel merito la domanda di riconoscimento  di asilo politico deve riteneri fondata.

Non sufficientemente dimostrate devono ritenersi le vicende personali e le persecuzioni, nei confronti del sig. XXX,  quale oppositore e fratello del leader dellÕopposizione, esposte in narrativa.

Peraltro nulla risulta circa il suo rapporto di parentela con XXXX, leader del maggior partito di opposizione.

Invero cioÕ non deve ritenersi ostativo al riconoscimento del diritto dÕasilo.

A tale diritto riconosciuto dalla Costituzione Italiana eÕ estraneo ogni elemento limitativo attinente alla persecuzione  dello straniero nello stato di appartenenza.

LÕart. 10 della Costituzione attribuisce  il diritto dÕasilo allo straniero  a cui nel proprio paese  sia impedito lÕesercizio delle libertaÕ  democratiche.

Dalla copiosa documentazione in atti, in particolare dai rapporti di Amnesty International, risulta il mancato rispetto delle libertaÕ fondamentali nello stato africano del Gambia.

Infatti i rapporti di Amnesty International successivi al rovesciamento di regime avvenuto nel 1996 attestano come, nonostante alcuni significativi cambiamenti  e il rilascio di numerosi prigionieri politici(dopo lunga detenzione), i diritti umani continuino ad essere violati impunemente e i membri dei partiti di opposizione vengano perseguitati, sia con arresti illegali  sia col mezzo della tortura.

LÕarresto ha colpito anche il segretario di Amnesty International per il Gambia .

EÕ vero che dal 1996 si sono svolte  elezioni a cui hanno partecipato diversi partiti politici, ma eÕ altrettanto vero che  non puoÕ per cioÕ solo definirsi  il Gambia uno stato democratico .

Infatti, anche se  non risulta la prova di irregolaritaÕ  durante le elezioni, non puoÕ dirsi democratico uno Stato in cui la formazione del consenso sia viziata dalla violazione della libertaÕ di stampa (approvazione di leggi fortemente limitative della libertaÕ di stampa).

Oltre agli effetti distorsivi  che il mancato rispetto delle libertaÕ ha sulla formazione  del consenso e sul regolare funzionamento delle regole della democrazia, eÕ il mancato rispetto  dei diritti fondamentali di per seÕ stesso che induce  a ritenere fondata la richiesta di asilo.

Arresti poco chiari caratterizzati da mancanza di imputazione, torture, gravi limitazioni alla libertaÕ di stampa devono ritenersi ampiamente provati e giustificano il riconoscimento del diritto dÕasilo e i presupposti per accordarlo previsti dallÕart. 10, c. 3 Cost.

Con riferimento alle richieste riguardanti il permesso di soggiorno, infine, si  rileva che le condizioni per provvedere in proposito sono rimesse alla competente AutoritaÕ, sebbene  conseguenti alla presente pronuncia.

Le spese do causa vengono poste a carico del convenuto, parte comunque soccombente, e vengono liquidate in dispositivo e distratte in favore dellÕAvv. Maniga, dichiarato anticipatario.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria od ulteriore istanza e deduzione disattesa, cosiÕ dispone:

-        accerta e dichiara che XXX ha diritto allÕasilo politico in Italia ai sensi dellÕart. 10, c. 3 della  Costituzione;

-        condanna il Ministero dellÕInterno al pagamento delle spese di lite sostenute dallÕattore e che liquida complessivamente in Û  310 per esborsi, Û 110 per diritti di procuratore ed Û 1800 per onorari di Avvocato; oltre spese generali ed oltre oneri fiscali; dispone che le spese di lite, come sopra liquidate, vengano distratte a favore dellÕavv. Giancarlo Maniga, dichiarato anticipatario.

 

CosiÕ deciso in Milano il 20 gennaio 2005

 

Depositato in cancelleria 7 febbraio 2005