Sentenza
n. 1451/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nella persona di :
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SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo
generale sopra riportato, promossa
da
XXXX Ð selettivamente domiciliato in Milano, Piazza
San Pietro in Gessate n. 2, presso lo studio dellÕavv. Giancarlo Maniga, che lo
rappresenta e difende per delega a margine dellÕatto di citazione
Attore
Contro
MINISTERO DELLÕINTERNO - in persona del ministro in carica
Convenuto contumace
E con il P.M.
OGGETTO: RICHIESTA ASILO POLITICO.
CONCLUSIONI
AllÕudienza di precisazione delle conclusioni
lÕattore, cosiÕ concludeva:
ÒVoglia il Tribunale di Milano, in accoglimento del
presente atto e con pronunzia connessa, rigettata ogni istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il
diritto dellÕattore XXX allÕasilo nel territorio della Repubblica Italiana, ai
sensi e per gli effetti di cui agli art.10 comma 3, della Costituzione, essendo
allo stesso impedito lÕeffettivo esercizio delle libertaÕ democratiche nel suo
paese di origine; per lÕeffetto ordinare alla P.A. convenuta con ogni opportuna
pronuncia- in conseguenza dei suddetti accertamenti Ð lÕobbligo di concedere
allÕattore un permesso di soggiorno in Italia a tempo indeterminato per motivi
di asilo.Con ogni statuizione di legge anche in ordine al rimborso delle spese
processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Ò
Per il P. M.:
ÒChiede che il Tribunale accolga il ricorsoÓ.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31/07/2003
il sig XXXX, cittadino dello Stato africano del Gambia, conveniva in giudizio
il Ministero dellÕInterno assumendo che:
-
il
sistema di governo del Gambia era caratterizzato da metodi antidemocratici,
sistematica violazione dei diritti umani, persecuzione delle opposizioni
politiche, attentati alla libertaÕ di espressione e ai diritti umani anche per
mezzo di detenzione di oppositori; situazione in atto da quando lÕattuale
partito di governo (A.P.R.C) era arrivato al poter nel 1996:
-
egli
stesso era stato oggetto di tali minacce ed intimidazioni , probabilmente in quanto fratello del leader
dellÕU.D.P., il maggior partito di opposizione; infatti al settembre 1996, era
stato sottoposto a pestaggi e imboscate (che narrava), volti sempre ad impedire
o intimidire lÕattivitaÕ politica del fratello o di sostegno al suo partito;
inoltre era stato picchiato ed
incarcerato nellÕaprile 2000 per aver difeso la libertaÕ di espressione e
sostenuto gli studenti del liceo, in cui insegnava, nelle proteste conseguenti
a gravi violenze ed abusi a danni di studenti;
-
a
causa dei fatti di persecuzione subiti o del timore di successive repressioni
egli era stato costretto a fuggire dal proprio Paese ed, attraverso il Senegal,
aveva raggiunto , via mare, Genova, facendo richiesta di asilo politico il
giorno stesso del suo arrivo in Italia.
LÕattore
sottolineava lÕimpossibilitaÕ di rientro nel proprio Paese dÕorigine
senza incorrere in nuove persecuzioni, restrizioni della libertaÕ personale e
pericoli per la propria incolumitaÕ. Egli raccontava di svolgere in Italia
lÕattivitaÕ di studente ; di avere presentato domanda di riconoscimento di
status di rifugiato , respinta il 30/05/02 dalla Commissione Centrale, con la
conseguenza della revoca del permesso di soggiorno, ottenuto in data 27/05/2001
per motivi di richiesta di asilo politico.
CioÕ premesso lÕattore domandava che gli fosse riconosciuto il diritto di asilo ai
sensi dellÕart. 10, comma 3, della Costituzione.
Il Ministero dellÕInterno non si costituiva in
giudizio e , stante la regolaritaÕ della notifica, veniva dichiarato contumace.
AllÕudienza di trattazione, il Giudice assegnava i
termini ex art. 184 e fissava lÕudienza istruttoria.
LÕattore produceva ulteriore documentazione
concernente la situazione politico istituzionale del Gambia.
AllÕudienza ex art. 184 c.p.c., su richiesta
dellÕattore, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e,
sulle conclusioni precisate dallÕattore come in epigrafe, assegnati i termini
per il deposito della comparsa conclusionale ed acquisito il parere del p. m. ,
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sussistenza della Giurisdizione del G.O. con riferimento
al diritto di asilo non eÕ in contestazione.
Devono ritenersi infatti ormai acquisiti il carattere precettivo e lÕimmediata
operativitaÕ dellÕart. 10.c.3 Cost. e la conseguente qualificazione del
diritto di asilo come vero e
proprio diritto soggettivo (da cioÕ deriva inoltre la natura dichiarativa e non
costitutiva di tutti i provvedimenti assunti in materia dagli organi
competenti).
Nel merito la domanda di riconoscimento di asilo politico deve riteneri
fondata.
Non sufficientemente dimostrate devono ritenersi le
vicende personali e le persecuzioni, nei confronti del sig. XXX, quale oppositore e fratello del leader
dellÕopposizione, esposte in narrativa.
Peraltro nulla risulta circa il suo rapporto di
parentela con XXXX, leader del maggior partito di opposizione.
Invero cioÕ non deve ritenersi ostativo al
riconoscimento del diritto dÕasilo.
A tale diritto riconosciuto dalla Costituzione
Italiana eÕ estraneo ogni elemento limitativo attinente alla persecuzione dello straniero nello stato di appartenenza.
LÕart. 10 della Costituzione attribuisce il diritto dÕasilo allo straniero a cui nel proprio paese sia impedito lÕesercizio delle
libertaÕ democratiche.
Dalla copiosa documentazione in atti, in particolare
dai rapporti di Amnesty International, risulta il mancato rispetto delle
libertaÕ fondamentali nello stato africano del Gambia.
Infatti i rapporti di Amnesty International
successivi al rovesciamento di regime avvenuto nel 1996 attestano come,
nonostante alcuni significativi cambiamenti e il rilascio di numerosi prigionieri politici(dopo lunga
detenzione), i diritti umani continuino ad essere violati impunemente e i
membri dei partiti di opposizione vengano perseguitati, sia con arresti
illegali sia col mezzo della
tortura.
LÕarresto ha colpito anche il segretario di Amnesty
International per il Gambia .
EÕ vero che dal 1996 si sono svolte elezioni a cui hanno partecipato
diversi partiti politici, ma eÕ altrettanto vero che non puoÕ per cioÕ solo definirsi il Gambia uno stato democratico .
Infatti, anche se non risulta la prova di irregolaritaÕ durante le elezioni, non puoÕ dirsi
democratico uno Stato in cui la formazione del consenso sia viziata dalla
violazione della libertaÕ di stampa (approvazione di leggi fortemente
limitative della libertaÕ di stampa).
Oltre agli effetti distorsivi che il mancato rispetto delle libertaÕ
ha sulla formazione del consenso e
sul regolare funzionamento delle regole della democrazia, eÕ il mancato
rispetto dei diritti fondamentali
di per seÕ stesso che induce a
ritenere fondata la richiesta di asilo.
Arresti poco chiari caratterizzati da mancanza di
imputazione, torture, gravi limitazioni alla libertaÕ di stampa devono
ritenersi ampiamente provati e giustificano il riconoscimento del diritto
dÕasilo e i presupposti per accordarlo previsti dallÕart. 10, c. 3 Cost.
Con riferimento alle richieste riguardanti il
permesso di soggiorno, infine, si
rileva che le condizioni per provvedere in proposito sono rimesse alla
competente AutoritaÕ, sebbene
conseguenti alla presente pronuncia.
Le spese do causa vengono poste a carico del
convenuto, parte comunque soccombente, e vengono liquidate in dispositivo e
distratte in favore dellÕAvv. Maniga, dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni
contraria od ulteriore istanza e deduzione disattesa, cosiÕ dispone:
-
accerta
e dichiara che XXX ha diritto allÕasilo politico in Italia ai sensi dellÕart.
10, c. 3 della Costituzione;
-
condanna
il Ministero dellÕInterno al pagamento delle spese di lite sostenute
dallÕattore e che liquida complessivamente in Û 310 per esborsi, Û 110 per diritti di procuratore ed Û 1800
per onorari di Avvocato; oltre spese generali ed oltre oneri fiscali; dispone
che le spese di lite, come sopra liquidate, vengano distratte a favore
dellÕavv. Giancarlo Maniga, dichiarato anticipatario.
CosiÕ deciso in Milano il 20 gennaio 2005
Depositato in cancelleria 7 febbraio 2005