Sintesi del decreto legge
Articolo 1
Si prevede di estendere al contrasto del terrorismo le
misure già esistenti per la lotta alla criminalità
organizzata in materia di colloqui investigativi.
Articolo 2
Si introduce la possibilità di concedere un permesso
di soggiorno di almeno un anno rinnovabile agli stranieri
che collaborano con la giustizi, in modo da consentire
loro di rimanere sul territorio nazionale. Se l'aiuto
risulta determinante, viene prevista anche la possibilità
di concedere la carta di soggiorno. Sia il permesso che
la carta di soggiorno possono essere revocati se lo straniero
ne abusa.
Articolo 3
E' prevista una espulsione più rapida da parte
del Ministro dell'Interno e dei prefetti, nei confronti
degli stranieri che risultino rispettivamente pericolosi
per la sicurezza nazionale o che potrebbero in qualsiasi
modo agevolare organizzazioni terroristiche o la loro
attività. Nei confronti degli stranieri che collaborano
può essere sospeso il provvedimento di espulsione.
Articolo 4
Viene conferito al Presidente del Consiglio il potere
di delegare i direttori del SISDE e SISMI, a chiedere
al magistrato l´autorizzazione alle intercettazioni
telefoniche preventive.
Articolo 5
Si rafforza il quadro investigativo delle attività
antiterroristiche prevedendo che il Ministro dell'Interno
possa costituire apposite unità investigative interforze
per esigenze connesse ad indagini per delitti di terrorismo
di rilevante gravità. Le predette task forces vengono
messe a disposizione dei competenti pubblici ministeri.
Articolo 6
Si interviene anche in un settore che si è rilevato
di estrema utilità nella lotta alla criminalità,
quello della telefonia e di internet. Con esclusione,
dei contenuti delle comunicazioni, si stabilisce che i
dati relativi al traffico telefonico e telematico, non
vengano cancellati sino al 31 dicembre 2007. Viene altresì
facilitata la identificazione degli acquirenti delle schede
telefoniche elettroniche in quanto si prescrive che all'atto
dell'acquisto venga esibito un documento di riconoscimento.
Si conferma che l'utilizzazione dei dati avviene su autorizzazione
dell´autorità giudiziaria.
Articolo 7
Viene, inoltre, prevista una apposita licenza di polizia
rilasciata dal Questore per gli esercizi pubblici e per
i circoli privati dove vi siano terminali internet a disposizione
del pubblico.
Articolo 8
Una particolare attenzione è stata riservata alla
disciplina del materiale esplosivo che viene ulteriormente
irrigidita per l´importazione, la commercializzazione,
il trasporto e l'impiego, con particolare riguardo ai
detonatori che possono essere facilmente occultati. Viene
altresì introdotto il delitto di addestramento
e di istruzione alla preparazione e all'uso di materiale
esplosivo, di armi da guerra, di aggressivi chimici e
batteriologici nonché di altri congegni micidiali.
Articolo 9
Si interviene anche sulle attività di volo per
le quali il Ministro dell'Interno può disporre
particolari limitazioni anche nei confronti di coloro
che siano già in possesso delle specifiche abilitazioni.
Articolo 10
Viene prolungato da 12 a 24 ore il termine del fermo
di polizia giudiziaria per l'identificazione di persone
sospette. Si prevede un'aggravante per le dichiarazioni
false rese da persone indagate. E' previsto, il delitto
di uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione
falsi. Si prevede che il pubblico ministero possa autorizzare
la polizia giudiziaria a compiere accertamenti sul DNA
attraverso prelievo della saliva nel rispetto della dignità
e della persona umana.
Articolo 12
Per impedire che chi ha commesso reati sotto falso nome
possa godere di benefici penali, si stabilisce l'obbligo
per il giudice di accertare anche i precedenti esistenti
a carico dell'imputato sotto altre false identità.
Articolo 13
Vengono ampliati i casi di arresto obbligatorio nella
flagranza di delitti commessi per finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico, e si interviene
sull'arresto facoltativo in flagranza in caso di uso di
documenti di identità falsi e detenzione o fabbricazione
di questi documenti.
Articolo 14
Viene integrata la disciplina delle misure di prevenzione,
ripristinando l'arresto fuori flagranza per violazione
agli obblighi della sorveglianza speciale. Si prevede
la segnalazione al Procuratore della Repubblica ai fine
dell'adozione di provvedimenti provvisori di "congelamento"
dei beni, per impedire che gli stessi o le risorse a disposizione
di organizzazioni terroristiche possano essere dispersi,
occultati o utilizzati per il finanziamento di attività
terroristiche.
Articolo 15
Viene previsto il delitto di arruolamento e di addestramento
per finalità di terrorismo punite rispettivamente
fino ad un massimo di 15 e 10 anni. Vengono, altresì,
recepite nel codice penale le definizioni di atto terroristico
già adottate nelle sedi europee e internazionali.
Articolo 17
Vengono adottate norme per ridurre gli oneri della polizia
giudiziaria in materia di notifica ed altre incombenze
giudiziarie allo scopo di poter far fronte con tutte le
risorse disponibili agli impegni primari di contrasto
al terrorismo e alla criminalità diffusa.
Articolo 18
Viene consentito in ambito portuale, nelle stazioni ferroviarie,
della metropolitana e dei trasporti urbani di linea, l'affidamento
dei servizi di sicurezza sussidiaria alle guardie giurate
e agli istituti di vigilanza privata allo scopo di concentrare
le forze di polizia sulle attività istituzionali
di sicurezza "primaria" .
Articolo 19
Viene conferito al Ministro dell'Interno il potere di
autorizzare il Capo della Polizia in situazioni di grave
emergenza, a derogare alle disposizioni vigenti in materia
di spesa.
Fonte: Ministero dell'Interno