Art. 6 (Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS) 1. Il comma 544 dellÕarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ¶ sostituito dal seguente:

 

Ò544. EÕ autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per le seguenti finalitÃ:

 

a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo;

 

b) prosecuzione degli interventi previsti dallÕarticolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

 

c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dellÕimmigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;

 

d) integrazione degli interventi in materia dÕimmigrazione, in particolare, di contrasto allÕimmigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato.Ò.