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martedì 17 maggio 2005 - 15:04 Scrivi alla redazione | Contatti | Pubblicità
 
Sei in: Prima Pagina | Famiglia | Testo
Viene applicato a tutte le azioni proposte dopo il primo marzo 2005 in tutti gli Stati membri
La nuova tutela europea dei minorenni
(Nota Ue 1.3.2005)
Ridisegnate in senso più inclusivo le norme sulla cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia. E’ il nuovo regolamento comunitario 2201/2003 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento reciproco, l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità dei genitori. Viene ora applicato a tutte le azioni proposte dopo il primo marzo 2005 in tutti gli Stati membri, con la sola eccezione della Danimarca. Si tratta di un significativo passo in avanti per la tutela dei diritti dei minori, limitata nel precedente regolamento (CE 1347/2000) alle decisioni in tema di divorzio e riferite soltanto ai figli nati all’interno del matrimonio. La libera circolazione delle persone poneva comunque il problema di rendere effettivamente applicabile il diritto di visita e di scoraggiare il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori che, dopo il divorzio o la separazione, vengono portati a vivere nello Stato di origine di uno dei due soggetti che esercitano nei loro confronti la potestà genitoriale. La volontà generale del legislatore è stata appunto quella di evitare i conflitti tra diverse sentenze nazionali e di garantire ai minori il diritto di mantenere i contatti con entrambi i genitori. Il nuovo regolamento allarga il proprio campo di applicazione a tutte le decisioni giudiziarie rese in materia di responsabilità genitoriale, indipendentemente dal fatto che i figli siano o meno nati dal matrimonio. Il reciproco riconoscimento degli ambiti giurisdizionali è strettamente connesso alla definizione delle procedure per garantire una rapida e certa applicazione delle decisioni in cui sono coinvolti due Stati. La necessaria tempestività per dare corso all’esecuzione delle decisioni (specialmente per il rimpatrio dei minori e il diritto di visita) è affidata a un meccanismo che abolisce il precedente ricorso ad un’ulteriore azione giudiziaria di riconoscimento reciproco (procedura di exequatur). In pratica, è stabilito in linea generale che le decisioni del Tribunale della nazione in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conservi la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro. Le decisioni possono quindi essere automaticamente riconosciute e fatte applicare nella nazione in cui il minore è stato portato. Per il rimpatrio del minore sottratto il Tribunale deve disporre entro sei settimane, concedendo audizione allo stesso e al portatore di responsabilità genitoriale estraneo alla sottrazione. In senso più generale, il nuovo regolamento fonda il sistema di cooperazione sulla designazione in ogni Stato membro di una o più autorità incaricate di favorire lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie e tra le parti interessate. (17 maggio 2005)
 
Unione europea IP/05/228 Bruxelles, 1° marzo 2005. Le nuove disposizioni comunitarie sul riconoscimento delle decisioni in materia di diritto di famiglia dovrebbero porre fine ai casi di sottrazione di minori nell’Unione europea

A partire dal 1° marzo le decisioni giudiziarie in materia di responsabilità genitoriale saranno riconosciute in tutta l’Unione europea in virtù di un nuovo regolamento del Consiglio. Questo regolamento ha l’obiettivo di creare uno spazio giudiziario comune nel settore del diritto di famiglia, in modo tale che i minori possano avere rapporti regolari con entrambi i loro genitori dopo una separazione, anche se vivono in Stati membri diversi. Per apportare una soluzione efficace al problema della sottrazione di minori ad opera di uno dei genitori all’interno dell’UE, che causa sofferenze spaventose ai minori in questione, il regolamento impone l’obbligo tassativo di assicurare il ritorno del minore.

"Questo regolamento è una tappa fondamentale nella creazione di uno spazio giudiziario comune nel settore del diritto di famiglia e rappresenta un passo avanti importante nel quadro della politica europea per la protezione e la promozione dei diritti dei minori" ha dichiarato il commissario per la giustizia, la libertà e la sicurezza e vicepresidente della Commissione Franco Frattini. "Le nuove disposizioni relative alle sottrazioni di minori garantiranno che i minori rapiti rientrino rapidamente nel loro Stato membro d’origine. Questo regolamento rafforzerà inoltre il diritto fondamentale del minore a mantenere rapporti regolari con entrambi i genitori, consentendo la libera circolazione tra Stati membri delle decisioni giudiziarie relative al diritto di visita".

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio [1] ("il nuovo regolamento Bruxelles II") sarà applicabile in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, a partire dal 1° marzo 2005. Si applicherà alle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale per le azioni proposte dopo il 1° marzo 2005. Abrogherà e sostituirà il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio [2] ("il regolamento Bruxelles II").

Il nuovo regolamento rafforza i principi sanciti nella convenzionedell’Aia del 1980 [3] sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, imponendo obblighi più rigorosi per assicurare il ritorno del minore. D’ora in poi i tribunali dello Stato membro nel quale è stato portato il minore sottratto ordineranno sempre il ritorno del minore nello Stato membro d’origine se il minore può essere protetto in tale Stato. Essendo il tempo un elemento determinante nelle procedure di questo tipo, il tribunale deve pronunciare la propria decisione entro sei settimane. Il minore nonché il genitore estraneo alla sottrazione avranno la possibilità di essere sentiti.

Ai tribunali dello Stato membro di origine spetterà la decisione ultima in merito all’eventuale ritorno del minore e le loro decisioni saranno riconosciute ed eseguite nell’altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività (procedura di "exequatur"). Tale procedura sarà altresì soppressa per le decisioni relative al diritto di visita, che saranno direttamente riconosciute ed esecutive in un altro Stato membro in virtù delle nuove disposizioni.

Infine il regolamento crea un sistema di cooperazione tra le autorità centrali degli Stati membri. Tali autorità faciliteranno le comunicazioni tra i tribunali e gli accordi tra genitori grazie alla mediazione o ad altri mezzi.

  
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