Ministero
dellĠInterno
Messaggio
Prot.
400/A/2005/586/P/15.1.12 Roma,
11 maggio 2005
Oggetto : D.P.R. 16 settembre 2004, nr.303
ÒRegolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di
rifugiatoÓ
Chiarimenti in merito allĠapplicazione Art.
2
Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alla
applicazione della disciplina prevista allĠart. 2 del Decreto in oggetto,
relativa alla fase istruttoria della domanda dello status di rifugiato relativa
alla procedura ordinaria. Al riguardo, attesa la complessitaĠ della materia,
soprattutto nella prima fase di applicazione della nuova normativa, sentito
anche il Dipartimento delle LibertaĠ civili e lĠImmigrazione, si rappresenta
quanto segue.
Il comma 1 della norma in esame prevede che
competente a ricevere la domanda di asilo eĠ lĠUfficio di Polizia di Frontiera
del luogo di ingresso nel
territorio nazionale . Tale ufficio, acquisita la domanda, redatta
su apposita modulistica, relativa alla sola manifestazione di volontaĠ
dello straniero a richiedere asilo, identifica lo stesso, lo invita ad a
eleggere domicilio e, in assenza di cause ostative, lo autorizza a recarsi
presso la questura competente per territorio, alla quale provvederaĠ a
trasmettere la documentazione acquisita.
Per Òquestura territorialmente competenteÓ
deve intendersi quella nel cui territorio lo straniero ha eletto domicilio,
presso la quale saraĠ formalizzata la domanda, con la conseguente
individuazione della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato di cui allĠart. 12, comma 2 del DPR n. 303/2004.
In assenza dellĠUfficio di Polizia di
frontiera nel luogo di ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il
predetto art. 2, comma 1 del DPR in oggetto prevede che lĠistanza di riconoscimento
dello status di rifugiato debba essere presentata presso la questura
territorialmente competente per il luogo di ingresso. In caso in cui lo
straniero eleggeraĠ domicilio nella stessa provincia, la suddetta questura
provvederaĠ anche alla formalizzazione della domanda.
Qualora la domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato sia presentata invece presso unĠaltra questura, coincidente
con il luogo di elezione del domicilio ( si richiama in merito la disposizione
dellĠart. 7, comma 3 del Testo Unico Immigrazione), saraĠ questĠultima questura
ad attivare la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato , ai
sensi dellĠart. 3, comma 1 del
Regolamento (CE) Nr.343/2003 del Consiglio dellĠUnione europea del 18 febbraio 2003 ( Dublino 2).
Tale disposizione , infatti, prevede lĠobbligo
per gli Stati membri ad esaminare
la domanda di asilo di un cittadino di un Paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo
territorio. Peraltro, lĠaccoglimento dellĠistanza anche in tale ipotesi
soddisfa oggettive esigenze di
sicurezza, di semplificazione
delle procedure e di speditezza
nellĠespletamento delle stesse, coerentemente con la
normativa del Testo Unico
Immigrazione e con le innovazioni introdotte dalla Legge n. 189/2002.
Si richiama, pertanto, lĠattenzione delle SS.LL. sullĠobbligo di ricezione
delle domande secondo le modalitaĠ indicate .
Nei casi, infine, di rintraccio del cittadino
straniero in posizione irregolare sul territorio nazionale, che avanza
richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, trovano applicazione le
disposizioni dellĠart. 1 bis, comma 2, lett.a) del Decreto legge n. 416/89, convertito dalla Legge n. 39/90, relativo al trattenimento
obbligatorio presso un centro di identificazione.
Firmato Il direttore centrale Pansa