Ministero dellĠInterno

 

 

Messaggio

Prot. 400/A/2005/586/P/15.1.12                           Roma, 11 maggio 2005

 

Oggetto : D.P.R. 16 settembre 2004, nr.303 ÒRegolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiatoÓ

Chiarimenti in merito allĠapplicazione Art. 2

 

Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alla applicazione della disciplina prevista allĠart. 2 del Decreto in oggetto, relativa alla fase istruttoria della domanda dello status di rifugiato relativa alla procedura ordinaria. Al riguardo, attesa la complessitaĠ della materia, soprattutto nella prima fase di applicazione della nuova normativa, sentito anche il Dipartimento delle LibertaĠ civili e lĠImmigrazione, si rappresenta quanto segue.

Il comma 1 della norma in esame prevede che competente a ricevere la domanda di asilo eĠ lĠUfficio di Polizia di Frontiera del luogo  di ingresso nel territorio nazionale . Tale ufficio, acquisita  la domanda, redatta  su apposita modulistica, relativa alla sola manifestazione di volontaĠ dello straniero a richiedere asilo, identifica lo stesso, lo invita ad a eleggere domicilio e, in assenza di cause ostative, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale provvederaĠ a trasmettere la documentazione acquisita.

Per Òquestura territorialmente competenteÓ deve intendersi quella nel cui territorio lo straniero ha eletto domicilio, presso la quale saraĠ formalizzata la domanda, con la conseguente individuazione della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui allĠart. 12, comma 2 del DPR n. 303/2004.

In assenza dellĠUfficio di Polizia di frontiera nel luogo di ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il predetto art. 2, comma 1 del DPR in oggetto prevede che lĠistanza di riconoscimento dello status di rifugiato debba essere presentata presso la questura territorialmente competente per il luogo di ingresso. In caso in cui lo straniero eleggeraĠ domicilio nella stessa provincia, la suddetta questura provvederaĠ anche alla formalizzazione della domanda.

Qualora la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sia presentata invece presso unĠaltra questura, coincidente con il luogo di elezione del domicilio ( si richiama in merito la disposizione dellĠart. 7, comma 3 del Testo Unico Immigrazione), saraĠ questĠultima questura ad attivare la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato , ai sensi dellĠart. 3, comma 1  del Regolamento (CE) Nr.343/2003 del Consiglio dellĠUnione europea  del 18 febbraio 2003 ( Dublino 2).

Tale disposizione , infatti, prevede lĠobbligo per gli Stati membri ad esaminare  la domanda di asilo di un cittadino  di un Paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Peraltro, lĠaccoglimento dellĠistanza anche in tale ipotesi soddisfa  oggettive esigenze di sicurezza, di  semplificazione delle procedure e di speditezza  nellĠespletamento delle stesse, coerentemente  con la  normativa  del Testo Unico Immigrazione e con le innovazioni introdotte dalla Legge n. 189/2002.

Si richiama, pertanto, lĠattenzione  delle SS.LL. sullĠobbligo di ricezione delle domande secondo le modalitaĠ indicate .

Nei casi, infine, di rintraccio del cittadino straniero in posizione irregolare sul territorio nazionale, che avanza richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, trovano applicazione le disposizioni dellĠart. 1 bis, comma 2, lett.a) del Decreto legge  n. 416/89, convertito dalla Legge  n. 39/90, relativo al trattenimento obbligatorio presso un centro di identificazione.

 

Firmato Il direttore centrale Pansa