Caro Filippo,

l'integrazione e' richiesta nei casi in cui sia necessaria, in base alle nuove norme regolamentari, l'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro: in occasione, cioe', della stipula di un nuovo contratto di lavoro con uno straniero e ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 

Non e' richiesta, per esempio, per i rapporti a termine che le parti non vogliano rinnovare. Ne' in quei casi in cui il lavoratore potra' ottenere una carta di soggiorno prima di stipulare un nuovo contratto e di rinnovare il permesso.

 

La disposizione in questione e' a mio parere illegittima: viola infatti il principio di parita' tra lavoratore straniero regolarmente soggiornante e lavoratore nazionale, sancita dalla Conv. OIL 143/1975 (ratificata con legge dall'Italia) e dall'art. 2 T.U.

 

Ora, il disposto di una Convenzione OIL ratificata con legge ha semplice forza di legge ordinaria, e potrebbe benissimo essere superato, nel caso generale, da una legge successiva di segno contrario. In questo caso, pero', devono essere presi in considerazione due argomenti:

 

a) il dettato della Convenzione e' contraddetto non da una disposizione di legge, ma da una di regolamento (non richiesta, di per se' dalla L. 189/2002); e un regolamento non puo' contraddire norme di legge;

 

b) l'art. 10 della Costituzione impone che la condizione giuridica dello straniero sia regolata dalla legge in conformita' con le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Neanche una nuova legge dovrebbe quindi poter contrastare quanto stabilito, per gli stranieri, da quella Convenzione, se non in forza di disposizioni di rango superiore (es.: norme comunitarie).

 

La cosa si potrebbe risolvere - credo, ma e' opportuno un parere dell'ASGI su questo - per via giudiziaria, ricorrendo contro un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato dalla mancata integrazione, e chiedendo al TAR di sollevare la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 13, co. 2 bis, DPR 394/1999 (come modificato da DPR 334/2004). Ovvero ricorrendo contro la sanzione comminata, ai sensi dell'art. 36 bis dello stesso DPR, al datore di lavoro che abbia stipulato un nuovo contratto di lavoro non rispondente alle condizioni previste per un contratto di soggiorno per lavoro.

 

La prima di queste vie e' piu' facile, perche' non sara' difficile incorrere in dinieghi di questo genere. Ma e' anche piu' rischiosa per il lavoratore. La seconda non presenterebbe rischi per il lavoratore (si presta quindi a una buona causa pilota), ma e' piu' difficile da percorrere, perche' non e' affatto ovvio che qualcuno possa o voglia applicare una sanzione al datore di lavoro perche' il contratto non e' del tipo "contratto di soggiorno".

 

Giro questo messaggio, per conoscenza, a Silvia Canciani, chiedendo che lo inoltri alla rete ASGI.

 

Ciao

sergio

 

 

Ciao Sergio,

 

Su questa vicenda dei rinnovi dei permesi in relazione al contratto di soggiorno e alle due certificazioni richieste (casa e viaggio di ritorno) che fanno capo al datore di lavoro, cosa puoi dirmi? Hai scritto qualcosa? Hai una casistica? Grazie

 

Grazie mille

 

filippo

 

 

 

Filippo Miraglia

 

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