(Sergio Briguglio 12/5/2005)
PROPOSTA DI RIFORMA DEL TESTO UNICO
SULL'IMMIGRAZIONE
Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
TESTO VIGENTE ALLINIZIO
DELLA PRESENTE LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DA
L.
106/2002 (grassetto italico); D.P.R. 115/2002 (grassetto italico sottolineato); L.
189/2002 (grassetto); L.
289/2002 (grassetto sottolineato); D.
LGS. 87/2003 (grassetto sottolineato con
tratteggio); L.
34/2003 (grassetto italico con
sottolineatura punteggiata); L.
271/2004 (grassetto italico con
sottolineatura tratteggiata) |
MODIFICHE
PROPOSTE |
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TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLIMMIGRAZIONE E NORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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TITOLO I |
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PRINCIPI
GENERALI |
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Art.
1 |
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(Ambito
di applicazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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1.
Il presente testo unico, in attuazione dellarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
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2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6
marzo 1998, n.40. |
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3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
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4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
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7.
Prima dellemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso
al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento emanato anche in mancanza del parere. |
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Art.2 |
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(Diritti
e doveri dello straniero) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
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2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa
accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
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3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. |
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3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. La parita' comporta anche la
possibilita', per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno che
consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, di accedere, alle stesse
condizioni previste per il cittadino italiano, a qualunque tipo di lavoro,
compreso il lavoro alle dipendenze dalla pubblica amministrazione, con
esclusione delle attivita che comportino lesercizio di pubblici poteri o
che attengano alla tutela dellinteresse nazionale. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
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5.
Allo straniero riconosciuta
parit di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. |
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6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ci non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato. |
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7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e
di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti
in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo
di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
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9.
Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto
allosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
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Articolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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1. E istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato Comitato |
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2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal
vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
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3. Per listruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellinterno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle
pari opportunit e delle politiche comunitarie, dellinnovazione e le
tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della
giustizia, delle attivit produttive, dellistruzione, delluniversit e
della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
delleconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, dei beni e delle attivit culturali, delle comunicazioni, oltre
che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre
esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti
di ogni altra pubblica amministrazione interessata allattuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e delle associazioni
nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui
allarticolo 3, comma 1. |
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4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellinterno e con il Ministro
per le politiche comunitarie, sono definite le modalit di coordinamento
delle attivit del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri. |
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Art.
3 |
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(Politiche
migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e
trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico.
Il documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellInterno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni, salva la necessita di un termine pi
breve, il documento
programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere
entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dellInterno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico. |
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2.
Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
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3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversit e delle identit
culturali delle persone, purch non confliggenti con lordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
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3.
Il documento (...) delinea inoltre gli interventi pubblici volti a favorire le
relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversit e delle identit culturali delle
persone, purch non confliggenti con lordinamento giuridico, e prevede ogni
possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
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4.
Con uno o pi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base
dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al
comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, tenuto
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma
dellarticolo 20. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche
stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione
annuale, la determinazione delle quote disciplinata in conformit con gli
ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nellanno
precedente. |
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui allarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dellanno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dellarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la
opportunita, ulteriori decreti possono essere emanati durante lanno. I visti di ingresso ed i permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei ministri puo provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per lanno precedente. |
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere definiti annualmente, sulla
base delle disposizioni di cui all'articolo 21, i limiti
relativi all'ingresso e soggiorno di lavoratori stranieri per inserimento nel
mercato del lavoro. |
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5.
Nellambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dellobbiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti allalloggio, alla lingua, allintegrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. |
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6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dellinterno, si provvede allistituzione di
Consigli territoriali per limmigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nellassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale. |
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6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.[1] |
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7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al
Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO
II |
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DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I
DISPOSIZIONI
SULLINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art.
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. E' esente da visto l'ingresso dello
straniero che dimostri, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione, di
avere diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 2 bis. |
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2.
Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
lautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e
i doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia. Il
diniego del visto di ingresso o reingresso adottato con provvedimento
scritto e motivato che deve essere comunicato allinteressato unitamente alle
modalit di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o,
in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allautorit di
frontiera. |
2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, lautorit diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo
quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali,
linammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno sufficiente,
ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione allautorit di frontiera. |
2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Il regolamento di attuazione disciplina i casi
in cui la richiesta di visto di ingresso puo' essere presentata a mezzo di
raccomandata postale o per via telematica. Per
soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di
specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lautorit diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in
lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi
allingresso ed al soggiorno in Italia. Il
diniego del visto di ingresso o reingresso adottato con provvedimento
scritto e motivato che deve essere comunicato allinteressato unitamente alle
modalit di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. (...) La presentazione di documentazione
falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di
visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali,
linammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione allautorit di frontiera. |
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3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi
internazionali, consentir lingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Non potr essere ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi. |
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi
internazionali, consentir lingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Non
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale,
per reati previsti dallarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta sessuale, il
favoreggiamento dellimmigrazione clandestina verso lItalia e
dellemigrazione clandestina dallItalia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita
illecite. |
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti
con ladesione a specifici accordi internazionali, consentir lingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta
a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di risorse sufficienti
per la durata del soggiorno e (...) per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di
sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione
di cui allarticolo 3, comma 1. Salvo che sia diversamente
stabilito dalla normativa vigente o che sussistano seri motivi di carattere
umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti, in base a comprovati
elementi, socialmente pericoloso. |
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4.
Lingresso in Italia pu essere consentito con visti per soggiorni di breve
durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che
comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni
inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dallItalia ovvero a norme comunitarie. |
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5.
Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dellelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad
obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi
internazionali in vigore. |
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6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7.
L'ingresso comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalit prescritti con il
regolamento di attuazione. |
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Art.
5 |
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(Permesso
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che
siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. |
1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in
corso di validit a norma
del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi. |
1.
Oltre agli stranieri (...) muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno (...) in
corso di validit, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che siano in possesso di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi. |
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2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali
modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lesercizio delle
funzioni di ministro di culto nonch
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. |
|
2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali
modalit di rilascio relativamente ai soggiorni (...) per motivi (...) di giustizia, di attesa di emigrazione in altro
Stato e per lesercizio delle funzioni di ministro di culto nonch ai soggiorni in case di cura,
ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Il regolamento prevede inoltre speciali modalita' di richiesta e rilascio del
permesso all'atto dei controlli di frontiera, per soggiorni di durata
inferiore a tre mesi e disciplina i casi in cui la
richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno puo'
essere presentata a mezzo di raccomandata postale o per via telematica. |
|
||||
|
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[2] |
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e'
sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici o ad altri rilievi biometrici
definiti con decreto del Ministro dell'interno. Per gli stranieri gia' in
possesso di permesso di soggiorno, i rilievi sono effettuati all'atto della
richiesta di rinnovo o di conversione del permesso. Queste disposizioni non si applicano
allo straniero che richiede il
permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), di durata non
superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche. |
|
||||
|
|
2-ter.
Ai rilievi di cui al comma 2 bis si applica la disciplina in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, prevista allarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni. |
|
||||
3.
La durata del permesso di soggiorno quella prevista dal visto dingresso,
nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e
delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque
essere: |
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto
dingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu
comunque essere: |
3.
Salvi i casi espressamente disciplinati da altre disposizioni di legge o
di regolamento, la durata del
permesso di soggiorno quella prevista dal visto dingresso, nei limiti
stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque essere: |
|
||||
a) superiore
a tre mesi, per visite, affari e
turismo; |
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|
|||||
b) superiore
a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei
settori che richiedono tale estensione; |
b) (); |
|
|||||
c) superiore
ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per
formazione debitamente certificata;
il permesso tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali; |
|
|
|||||
d) superiore
a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato
e per ricongiungimenti familiari; |
d) (); |
d) superiore
a tre anni, per motivi di lavoro; |
|
||||
|
|
d-bis)
superiore a un anno per motivi di inserimento nel mercato del lavoro; |
|
||||
e) superiore
alle necessit specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione. |
|
|
|||||
|
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
allarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare: |
(...) |
|
||||
|
a) in relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi; |
|
|||||
|
b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno. |
|
|||||
|
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di
due anni. |
|
|||||
|
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nellultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico. |
(...) |
|
||||
|
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit
superiore ad un periodo di due anni. |
(...) |
|
||||
|
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dellarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dellarticolo 26, ne da comunicazione anche in via telematica al
Ministero dellinterno e allINPS nonche' all'INAIL[3]
per linserimento nellarchivio previsto dal comma 9 dellarticolo 22 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione
data al Ministero dellinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui allarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. |
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, anche a carattere stagionale, o
per motivi di inserimento nel mercato del lavoro, ne da comunicazione anche in via
telematica al Ministero dellinterno e allINPS nonche' all'INAIL[4]
per linserimento nellarchivio previsto dal comma 2 dellarticolo 22 ter entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero dellinterno
per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allarticolo 29
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
|
||||
|
3 sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare,
ai sensi dellarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere
superiore a due anni |
(...) |
|
||||
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della
scadenza ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, il permesso di
soggiorno rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella
stabilita con il rilascio iniziale. |
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. |
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero, entro la scadenza, al questore della provincia in cui
dimora (...) ed sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente testo unico. La richiesta presentata in ritardo, ma
comunque non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza, e' ricevibile,
ma all'interessato si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 100 a 300 euro, salvo che il ritardo sia dipeso da
cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso, la richiesta e' ricevibile
anche se presentata con un ritardo superiore a sessanta giorni. La durata del permesso di soggiorno rinnovato o convertito e' determinata
in base agli stessi criteri previsti in sede di rilascio. La conversione del
permesso di soggiorno in un permesso per motivi diversi puo' essere chiesta
in qualunque momento durante il periodo di validita' del permesso stesso. Si
applicano, in caso di richiesta presentata in ritardo, le disposizioni
stabilite dal presente comma in caso di rinnovo. |
|
||||
|
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [5] |
4-bis. (...) |
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||||
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. |
|
5.
Il permesso di soggiorno, il suo
rinnovo o la sua conversione sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato,
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai
commi 5 bis e 6 e dallarticolo 22,
commi 5 e 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi
che (...) consentano il rilascio del
permesso richiesto, che non sussistano i requisiti per il rilascio di altro
tipo di permesso e che non si
tratti di irregolarit amministrative sanabili. Col provvedimento di
rifiuto o di revoca del permesso il questore concede allo straniero un
termine compreso tra quindici e trenta giorni lavorativi per lasciare il
territorio dello Stato e lo informa delle conseguenze, di cui all'articolo
13, comma 2, lettera c-ter), di un mancato allontanamento. |
|
||||
|
|
5
bis. Nel caso in cui lo straniero sia in possesso, all'atto della richiesta
di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno, di un passaporto o
documento equipollente scaduto del quale sia stata presentata domanda di
rinnovo all'autorita' competente, il permesso e' rinnovato o convertito,
sempre che siano soddisfatti gli altri requisiti. Ove lo straniero non
esibisca, entro i sei mesi successivi, il passaporto o documento equipollente
in corso di validita', il permesso e' revocato. Il regolamento di attuazione
disciplina i casi particolari in cui si prescinde dal possesso di un
passaporto o documento equipollente ai fini del rinnovo o della conversione
del permesso di soggiorno. |
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||||
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
|
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il regolamento di
attuazione disciplina il rilascio di un permesso di soggiorno utilizzabile
per lavoro e per studio nei casi in cui sussitano detti motivi. |
|
||||
7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere
disposta l'espulsione amministrativa. |
|
7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 100 a 300 euro. Qualora
la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio
dello Stato pu essere disposta l'espulsione amministrativa. |
|
||||
8.
Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui allarticolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa,
con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal
Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. |
8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dellinterno, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie
in attuazione dellAzione comune adottata dal Consiglio dellUnione europea
il 16 dicembre 1996, riguardante ladozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno. |
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|
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|
8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci
anni. La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
|
|||||
9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
|
9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito immediatamente, all'atto della richiesta, sempre che questa sia
corredata dalla documentazione prescritta dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione. Ove i successivi accertamenti dimostrino
insussistenti i requisiti previsti
dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di
soggiorno richiesto, il permesso e' revocato, salvo quanto disposto dal
comma 5, ovvero, nei casi di cui al comma 8-bis, annullato. |
|
||||
|
|
9
bis. Salvo che sia diversamente disposto dal presente testo unico, la
dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto
di ingresso per uno specifico motivo di soggiorno e' condizione sufficiente
per la conversione, su richiesta, di un permesso di soggiorno rilasciato, per
altro motivo, con durata non inferiore a un anno. |
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Articolo 5 bis |
(...) |
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato
fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente
allUnione europea o apolide, contiene (): |
|
|||||
|
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
|
|||||
|
b) limpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
|
|||||
|
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso
di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla
lettere a) e b) del comma 1. |
|
|||||
|
3. Il contratto di soggiorno per lavoro
sottoscritto in base a quanto previsto dallarticolo 22 presso lo sportello
unico per limmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o
dove avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel
regolamento di attuazione. |
|
|||||
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|||||
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Art.
6 |
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(Facolt
ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
|
||||||
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2, e 148) |
|
||||||
|
|
||||||
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a
norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro, asilo, motivi
umanitari o familiari pu essere
utilizzato anche per le altre attivit consentite. Il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di
studio e formazione pu essere utilizzato anche per attivita' lavorativa, secondo le
modalit previste dal regolamento di attuazione. |
|||||
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative
a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o
all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
|
||||||
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila. |
|
||||||
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi pu essere sottoposto a rilievi segnaletici. |
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici. |
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi e sottoposto ai
rilievi di cui all'articolo 5, comma 2 bis, e ai rilievi segnaletici. |
|
||||
5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilit di un reddito, da
lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato. |
|
|
|||||
6.
Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per
mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica. |
|
|
|||||
7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla questura
territorialmente competente. |
|
|
|||||
8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. |
|
||||||
9.
Il documento di identificazione
per stranieri rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
|
||||||
10.
Contro i provvedimenti di cui allarticolo 5 e al presente articolo ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
|
||||||
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||||||
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Art.
7 |
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(Obblighi
dellospitante e del datore di lavoro) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
|
||||||
|
|
||||||
1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle
proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la propriet o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit locale di
pubblica sicurezza. |
|
||||||
2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione dovuta . |
|
||||||
|
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100
euro. |
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|||||
Art.
8 |
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(Disposizioni
particolari) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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||||||
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1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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||||||
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Art.
9 |
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(Carta
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
|
||||||
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1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente
un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i
figli minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato. |
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni,
titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente
per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al questore il
rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato. |
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, che sia titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, motivi
familiari, asilo, motivi umanitari, motivi religiosi, pu richiedere al questore il rilascio della carta
di soggiorno, a condizione che dimostri di avere un reddito sufficiente
per il proprio sostentamento. La carta di soggiorno puo' essere chiesta, anche successivamente, per i
familiari a carico regolarmente soggiornanti e conviventi con lo straniero, a
condizione che il reddito di cui lo straniero dispone sia sufficiente anche
per il loro sostentamento. I minori affidati sono equiparati ai figli, ai
fini dell'applicazione del presente comma. |
|||||
2.
La carta di soggiorno pu essere richiesta anche dallo straniero coniuge o
figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dellUnione europea
residente in Italia. |
|
2.
(...) |
|
||||
3.
La carta di soggiorno
rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui allarticolo 380
nonch, limitatamente ai delitti non colposi, allarticolo 381 del codice di
procedura penale, o pronunciata
sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al
presente comma. Qualora non debba essere disposta lespulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
|
3.
La carta di soggiorno
rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui allarticolo 380
nonch, limitatamente ai delitti non colposi, allarticolo 381 del codice di
procedura penale, o pronunciata
sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se stata
emessa sentenza irrevocabile di
condanna (...) per reati di cui
al presente comma. Qualora non debba essere disposta lespulsione e ricorrano
i requisiti previsti dalla legge, rilasciato permesso di soggiorno. Contro
il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della
stessa ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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3
bis. La carta di soggiorno a tempo indeterminato. |
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3
ter. La carta di soggiorno e' rilasciata, su richiesta, anche allo straniero
avente diritto di soggiorno in Italia ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 2
bis. Si prescinde, in questo caso, dai requisiti e dalle condizioni di cui al
commi 1 e 3. |
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4.
Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta
di soggiorno pu: |
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a) fare
ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; |
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b) svolgere
nel territorio dello Stato ogni attivit lecita, salvo quelle che la legge
espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; |
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||||||
c) accedere
ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo
che sia diversamente disposto; |
|
||||||
d) partecipare
alla vita pubblica locale, esercitando anche lelettorato quando previsto
dallordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della
Convenzione sulla partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5
febbraio 1992. |
|
||||||
5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lespulsione
amministrativa pu essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una
delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
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5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lespulsione
amministrativa pu essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale (...). |
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CAPO
II |
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CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
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ED
ESPULSIONE |
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Art.
10 |
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(Respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
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1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
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2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: |
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a) che
entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera,
sono fermati allingresso o subito dopo; |
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||||||
b) che,
nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel
territorio per necessit di pubblico soccorso. |
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||||||
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a
prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza,
o in quello che ha
rilasciato il documento di
viaggio
eventualmente in possesso dello straniero. |
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a
prenderlo immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente
in possesso dello
straniero. Tale
disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in
transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione
gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.[6] |
|
|||||
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lasilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero ladozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari. |
|
|
|||||
5.
Per lo straniero respinto prevista lassistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. |
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6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallautorit di
pubblica sicurezza. |
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Art.
11 |
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(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati personali . |
|
||||||
|
1.-bis Il
Ministro dellinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellinterno promuove altres apposite misure di
coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli
sullimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli
sullimmigrazione ai sensi dellAccordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
|
|||||
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti data
comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
|
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|||||
3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia. |
|
|
|||||
4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina[7]. A tale scopo, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorit dei Paesi interessati
di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti
delle compatibilit funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro
competente[8]. |
|
|
|||||
5.
Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza,
contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio
dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.[9] |
|
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|
5-bis. Il Ministero
dellinterno, nellambito degli interventi di sostegno alle politiche
preventive di contrasto allimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata
provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel
territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto
di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
|
|||||
6[10]. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, allinterno della zona di transito. |
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Art.
12 |
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(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque compie attivit dirette a favorire l'ingresso
degli stranieri nel
territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico punito con la
reclusione fino a tre anni e con
la multa fino a lire trenta milioni. |
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo
unico compie atti diretti a procurare lingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, e punito con la reclusione da
uno a cinque anni[11] e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona. |
|
|||||
2.
Fermo restando quanto previsto dallarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. |
|
|
|||||
3.
Se il fatto di cui al comma 1 commesso a fine di lucro o da tre o pi persone in concorso tra
loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o pi persone, e nei casi in cui
il fatto commesso mediante lutilizzazione di servizi di trasporto
internazionale o di documenti contraffatti, la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui
stato favorito lingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto
commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori
da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la
pena della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire
cinquanta milioni per ogni straniero di cui stato favorito lingresso in
violazione del presente testo unico. |
3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
lingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, punito con la reclusione da quattro a quindici[12] anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona. (...)[13] |
|
|||||
|
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e[14] 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis) il fatto e commesso da tre o piu persone
in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.[15] |
|
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|
3-ter. Se i
fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano lingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena
detentiva e aumentata da un terzo alla meta e si applica[16] la multa di 25.000 euro per ogni
persona. |
|
|||||
|
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dagli articoli 98 e 114[17] del codice penale, concorrenti con
le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantit di pena risultante dallaumento conseguente alle
predette aggravanti. |
|
|||||
|
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le
pene sono diminuite fino alla met nei confronti dellimputato che si adopera
per evitare che lattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente lautorit di polizia o lautorit giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
lindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. |
|
|||||
|
3-sexies. Allarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: 609-octies del codice penale sono inserite le seguenti: nonch
dallarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,. |
|
|||||
|
3-septies. In relazione ai procedimenti per i
delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellarticolo 10
della legge 11 agosto 2003, n. 228[18].
Lesecuzione delle operazioni disposta dintesa con la Direzione centrale
dellimmigrazione e della polizia delle frontiere.[19] |
|
|||||
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio[20] l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti[21]. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. |
|
|
|||||
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalit dello straniero o
nellambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con
la multa fino a lire trenta
milioni. |
|
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|||||
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di
stranieri in
posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallautorit amministrativa italiana inerenti allattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.
In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da euro
3.500 a euro 5.500[22] per ciascuno
degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallautorit amministrativa italiana inerenti allattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero a
riferire tempestivamente all'organo
di polizia di frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al presente comma, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 3.500 a euro
5.500[23] per ciascuno
degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallautorit amministrativa italiana inerenti allattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
|
||||
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nellambito delle direttive di cui
allarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. Dellesito dei controlli e delle ispezioni redatto
processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altres procedere a perquisizioni, con losservanza delle
disposizioni di cui allarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale. |
|
|
|||||
8.
I beni ()[24] sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo,
sono[25] affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,[26] agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o
ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso
alienati[27]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3[28], del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
|
|
|||||
|
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.[29] |
|
|||||
|
8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata,
previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente. |
|
|||||
|
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione
ai sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione. |
|
|||||
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono
assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, non possono essere
alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati.[30] |
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o
trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero
sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalit
di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennit, si
applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni. |
|
|||||
9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dellinterno, rubrica Sicurezza pubblica. |
|
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|||||
|
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri
nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale (...), una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu fermarla,
sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il
coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo
la stessa in un porto dello Stato. |
|
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|
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis. |
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9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza. |
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali (...). |
|
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9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della
Marina militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre
unit navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dellinterno, della difesa, delleconomia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. |
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9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo. |
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Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dellinterno pu disporre lespulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
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2.
Lespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero: |
|
2.
Lespulsione puo' essere
disposta dal prefetto quando: |
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a)
entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e
non stato respinto ai sensi dellarticolo 10; |
|
a)
lo straniero entrato nel
territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato
respinto ai sensi dellarticolo 10; |
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b)
si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato revocato o
annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato
chiesto il rinnovo; |
|
b)
il permesso di soggiorno dello straniero e' stato annullato ai sensi
dell'articolo 5, comma 9; |
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c)
appartiene a taluna delle categorie indicate nellarticolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nellarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. |
|
c)
lo straniero appartiene a taluna
delle categorie indicate nellarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nellarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646; |
|
||||
|
|
c
bis) lo straniero si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ovvero con un
permesso di soggiorno scaduto da piu' di sessanta giorni senza averne chiesto
il rinnovo o la conversione, salvo che tali ritardi siano dipesi da forza
maggiore; |
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|
c
ter) lo straniero si
trattenuto nel territorio dello Stato
in violazione del termine concesso dal questore ai sensi dell'articolo 5,
comma 5. |
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|
2
bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 il
prefetto tiene conto della condizione dello straniero, con riguardo, in
particolare, alla presenza di familiari autorizzati a soggiornare in Italia,
al possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un permesso di
soggiorno, alla condotta tenuta e al tempo trascorso in Italia e ai vincoli
che legano lo straniero alla societa' italiana e a quella del paese verso il
quale dovrebbe essere espulso. Nei casi in cui il prefetto non adotti il
provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno
per uno dei motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, o, quando questo non sia possibile, invita lo straniero a
lasciare il territorio dello Stato con le modalita' di cui all'articolo 5,
comma 5. |
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||||
|
|
2
ter. Agli stranieri che debbano essere espulsi ai
sensi del comma 2 o per i quali si proceda ai sensi del comma 2 bis, si
puo' applicare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a
1000 euro. |
|
||||
3.
Lespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo
straniero sottoposto a procedimento penale, lautorit giudiziaria rilascia
nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso
di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta allatto della
convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dellarticolo
391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non applicata
o cessata, il questore pu adottare la misura di cui allarticolo 14, comma
1. |
3.
Lespulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellinteressato. Quando
lo straniero sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lespulsione,
richiede il nulla osta allautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in presenza
di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allaccertamento
della responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o imputati in
procedimenti per reati connessi, e allinteresse della persona offesa. In tal
caso lesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando lautorit
giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede allespulsione con le modalit di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lautorit giudiziaria non
provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura
del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellarticolo
14. |
3.
Lespulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato (...). Quando lo straniero
sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lespulsione, richiede
il nulla osta allautorit giudiziaria, che decide tenendo conto delle
esigenze processuali. In caso di diniego del nulla osta lesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando
lautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il
questore, ottenuto il nulla osta, provvede allespulsione con le modalit di
cui al comma 4. (...) In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta,
il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dellarticolo 14, ovvero chiedere al tribunale l'applicazione, nei
confronti dello straniero, della sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita'.
In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza
speciale lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. |
|
||||
|
3
bis. Nel
caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta
allatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dellarticolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta
pu essere negato ai sensi del comma 3. |
|
|
||||
|
3
ter. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara lestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
allesecuzione dellespulsione. Il provvedimento immediatamente comunicato
al questore. |
|
|||||
|
3
quater. Nei
casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellarticolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14. |
3
quater. Nei
casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellarticolo 240
del codice penale. (...) |
|
||||
|
3
quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di
durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi grave per
il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica larticolo 345 del
codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza
dei termini di durata massima della custodia cautelare, questultima
ripristinata a norma dellarticolo 307 del codice di procedura penale. |
|
|
||||
|
3
sexies. Il nulla osta allespulsione non pu essere
concesso qualora si proceda per uno o pi delitti previsti dallarticolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonch dallarticolo 12
del presente testo unico.
|
|
|||||
4.
Lespulsione eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, quando lo straniero: |
4.
Lespulsione sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5. |
4.
Lespulsione (...) eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica quando |
|
||||
a)
espulso ai sensi del comma 1 o si trattenuto indebitamente nel territorio
dello Stato oltre il termine fissato con lintimazione; |
|
a)
lo straniero espulso ai sensi del comma 1 o del comma 2, lettere a) o b), o
si e' trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato con lintimazione di cui al comma 5; |
|
||||
b)
espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e il prefetto rilevi, sulla base
delle circostanze obiettive, il
concreto pericolo che lo straniero si sottragga allesecuzione del
provvedimento. |
|
b)
a carico dello straniero e' stato gia' adottato, in Italia, un provvedimento
di espulsione. |
|
||||
5.
Si procede altres allaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora
questultimo sia privo di valido documento attestante la sua identit e
nazionalit e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto
pericolo che lo straniero medesimo si sottragga allesecuzione del
provvedimento. |
5.
Nei confronti dello straniero che si trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di
validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo,
lespulsione contiene lintimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone laccompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto
pericolo che questultimo si sottragga allesecuzione del provvedimento. |
5.
Negli altri casi, lespulsione e' eseguita con lintimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allufficio di polizia di
frontiera. |
|
||||
|
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione
al giudice di pace[31] territorialmente competente il provvedimento con il
quale disposto l'accompagnamento alla frontiera. Lesecuzione del provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla
convalida. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene ludienza. Si
applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8,
in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito linteressato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei
centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui e stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. [32] [33] |
5-bis. Nei casi previsti al comma 4, il questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il
provvedimento con il quale disposto l'accompagnamento alla frontiera. Lesecuzione del provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla
convalida. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene ludienza. (...)
Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito linteressato,
se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo
straniero espulso trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed
assistenza, di cui allarticolo 14, salvo che
il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei
centri disponibili. Quando la convalida concessa, il provvedimento
di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo, salvo quanto previsto
dal comma 8. Se la convalida non
concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento
di accompagnamento alla frontiera adottato dal questore perde ogni effetto, e si procede ai
sensi del comma 5. Avverso il
decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
|
||||
|
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivit del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed
allarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit
di un locale idoneo.[34] |
5-ter.
Al fine di assicurare la tempestivit dei procedimenti di convalida previsti dal presente articolo e
dall'articolo 14, le questure
forniscono al giudice (...), nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit
di un locale idoneo. |
|
||||
|
|
5
quater. Le disposizioni di cui al comma 5 bis si
applicano anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio dello Stato
riguardi uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con
immediatezza il respingimento. |
|
||||
6.
Negli altri casi, lespulsione contiene lintimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allufficio di polizia di
frontiera. Quando lespulsione disposta ai sensi del comma 2, lettera b),
il questore pu adottare la misura di cui allarticolo 14, comma 1, qualora
il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
linserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che questultimo si sottragga allesecuzione del provvedimento. |
6.
(). |
|
|
||||
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellarticolo
14, nonch ogni altro atto concernente lingresso, il soggiorno e
lespulsione, sono comunicati allinteressato unitamente allindicazione
delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. |
|
|
|
||||
8.
Avverso il decreto di espulsione
pu essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine di
trenta giorni qualora lespulsione sia eseguita con accompagnamento
immediato. |
8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato
unicamente il ricorso al giudice di pace[35] del luogo in cui ha sede lautorit
che ha disposto lespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il giudice di pace[36] accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu
essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro
allautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allassistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti allautorit consolare. Lo straniero altres ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato[37], e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonch ove
necessario, da un interprete. |
8. Avverso
il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza o, in
mancanza, di dimora dello straniero. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento
di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso
di cui al presente comma pu essere sottoscritto anche personalmente, ed
presentato anche per il tramite del tribunale in composizione monocratica competente per la convalida
di cui al comma 5 bis, ovvero della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di destinazione. In quest'ultimo caso, la sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lautenticit e ne
curano linoltro allautorit giudiziaria. |
|
||||
9.
Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato,[38] e' presentato al pretore del luogo in cui ha
sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione[39]. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma l dell'articolo
14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore
accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito
l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. |
9.
(). |
9.
Ove, nei casi di cui al comma 4, il ricorso sia
presentato nelle more dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento
alla frontiera, lo straniero puo' chiedere al tribunale in
composizione monocratica competente la sospensione del provvedimento di
espulsione fino alla decisione di cui al comma 8. In pendenza di tale
richiesta il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' sospeso. Il
questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14,
fino alla decisione relativa alla richiesta di sospensione o, in caso di
provvedimento di espulsione adottato per motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato, fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di espulsione e'
immediatamente riattivato in caso di rinuncia al ricorso o alla richiesta di
sospensione. |
|
||||
|
|
9
bis. Ove,
nei casi di cui al comma 5, il ricorso sia proposto prima della scadenza del
termine fissato con l'intimazione, il provvedimento di
espulsione e' sospeso fino alla decisione di cui al comma 8. |
|
||||
|
|
9 ter. Salvo quanto disposto dal comma 9 in relazione allo
straniero espulso per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, nei
casi in cui il provvedimento di espulsione sia sospeso il questore rilascia
allo straniero un permesso di soggiorno per motivi di giustizia valido fino
alla decisione di cui al comma 8. Il questore puo' chiedere al tribunale
l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza speciale
della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una
determinata localita'. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle
misure di sorveglianza speciale lo straniero e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso. Il nuovo provvedimento di
espulsione e', in ogni caso, immediatamente esecutivo. |
|
||||
10.
Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo
straniero ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un
interprete. |
10
(). |
|
|
||||
11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
|
11.
(...) |
|
||||
|
|
11
bis. Nei procedimenti di convalida e nei ricorsi previsti dal presente
titolo, lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da
un difensore designato dal
giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di
procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete.
L'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato
sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con
le modalit rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 del testo unico
approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, ed ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 del medesimo testo
unico. |
|
||||
12.
Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 19, lo straniero espulso rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato
di provenienza. |
|
|
|
||||
13.
Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellinterno; in caso di trasgressione,
punito con larresto da due mesi a sei mesi ed nuovamente espulso con
accompagnamento immediato. |
13. Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellinterno. In caso di
trasgressione lo straniero punito con la
reclusione da un anno a quattro anni[40] ed nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera. |
13. Lo
straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato prima che
sia cessato il divieto di cui al comma 14 senza una speciale autorizzazione del Ministro
dellinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con la
reclusione da un anno a quattro anni ed nuovamente espulso (...). |
|
||||
|
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gi denunciato per il reato
di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.[41] |
13 bis. (...) |
|
||||
|
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio larresto dellautore del fatto
anche fuori dei casi di flagranza e[42] si procede con rito direttissimo. |
13 ter. Per i reati di cui al comma 13 obbligatorio larresto dellautore
del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo. |
|
||||
14.
Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che
il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che
decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi
legittimi addotti dallinteressato e tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dallinteressato sul territorio dello Stato. |
14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallinteressato nel
periodo di permanenza in Italia. |
14.
Salvo che l'autorita' che adotta il
provvedimento di espulsione o il tribunale in composizione monocratica competente
per il ricorso di cui al comma 8, tenuto conto
della complessiva condotta tenuta dallinteressato nel periodo di permanenza
in Italia, fissino un termine pi breve, il divieto di reingresso opera per un periodo di |
|
||||
|
|
a) un anno, nei casi di cui al comma 5; |
|
||||
|
|
b) tre anni, nei casi di cui al comma 4, ove lo straniero,
espulso per la prima volta, sia in possesso di passaporto in corso di
validita' o di altro valido
documento attestante la sua identit e nazionalita'; |
|
||||
|
|
c)
cinque anni, nei casi di cui al comma 4, ove lo
straniero, espulso per la prima volta, si adoperi utilmente per la
certificazione della propria identit e nazionalit; |
|
||||
|
|
d)
dieci anni negli altri casi. |
|
||||
|
|
14
bis. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' per la
cancellazione d'ufficio, alla scadenza del divieto di reingresso di cui al
comma 14, della segnalazione effettuata a carico dello straniero ai fini
della non ammissione in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia. |
|
||||
15.
Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
pu adottare la misura di cui allarticolo 14, comma 1. |
|
15.
(...) |
|
||||
16.
Lonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4
miliardi per lanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallanno
1998. |
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||||
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Art.
l3-bis[43] |
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(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
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|
|||||
1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il pretore
fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al
ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso
con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della
cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento. |
1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace[44] fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto,
steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e'
inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e'
notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il
provvedimento. |
1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il tribunale
in composizione monocratica fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto,
steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e'
inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e'
notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il
provvedimento. |
|
||||
2.
L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente
o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo'
essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4. |
|
|
|
||||
3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
|
|
|||||
4.
La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione. |
|
|
|||||
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|||||
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|||||
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|||||
Art.
14 |
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|||||
(Esecuzione
dellespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
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1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, ovvero in base alle disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 9, il questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, tra quelli disponibili,
individuati o costituiti con
decreto del Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri per la
solidariet sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. |
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2.
Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
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3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalladozione del
provvedimento. |
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente
competente, per la convalida,[45], senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dalladozione del provvedimento. |
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette, per la
convalida, copia degli atti al tribunale
in composizione monocratica
territorialmente competente (...),
senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalladozione del
provvedimento. |
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4.
Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui allarticolo 13 ed al presente
articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, sentito linteressato. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida pu essere disposta anche in
sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
4.
Ludienza per la convalida si svolge in
camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato anchesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
ludienza. Si applicano in
quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dellarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza
dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 13 e dal
presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma
1, e sentito linteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida
pu essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonch in sede di esame del ricorso avverso
il provvedimento di espulsione.[46] |
4.
Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene ludienza. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 11 bis dellarticolo 13. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dallarticolo 13 e dal presente articolo (...), e sentito linteressato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione
della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede
di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
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5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore pu
prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia
imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento.
Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento
non appena possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore. |
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni.
Qualora laccertamento dellidentit e della nazionalit, ovvero
lacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il
giudice, su richiesta del questore, pu
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
lespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. |
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni, salvo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 9. Qualora
laccertamento dellidentit e della nazionalit, ovvero lacquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta
del questore, pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue lespulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice. |
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5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso
un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lespulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. L'ordine
dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze
penali della sua trasgressione. |
5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lespulsione o il respingimento, si
applicano le disposizioni relative all'adozione di misure di sorveglianza di
cui all'articolo 13, comma 9 ter. |
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5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dellordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis punito con la
reclusione da uno a quattro anni se lespulsione stata disposta per
ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellarticolo 13, comma
2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere
stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellarresto da
sei mesi ad un anno se lespulsione stata disposta perche il permesso di
soggiorno e scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il
rinnovo. In ogni caso si procede alladozione di un nuovo provvedimento di[47] espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
5 ter. (...) |
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5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo,[48] che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato punito con
la reclusione da uno a cinque anni. Se lipotesi riguarda lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena la
reclusione[49] da uno a quattro anni. |
5 quater. (...) |
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5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...)[50] si procede con rito direttissimo. Al
fine di assicurare lesecuzione dellespulsione, il questore dispone[51] i provvedimenti di cui al comma 1 (...)[52]. Per
i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater obbligatorio larresto
dellautore del fatto.[53] |
5 quinquies. Per il reato di cui al comma 5 bis si procede con rito direttissimo ed
obbligatorio larresto dellautore del fatto. |
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6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione della
misura. |
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7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso questa venga violata. |
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7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro (...). Lo straniero che si
allontani senza giustificato motivo dal centro e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso, con provvedimento immediatamente esecutivo. |
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8.
Ai fini dellaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per
stranieri. |
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8
bis. Il regolamento di attuazione stabilisce le misure che devono essere
adottate per tutelare il diritto dello straniero trattenuto di effettuare
colloqui con organismi di tutela prima della convalida dei provvedimenti di
trattenimento e di allontanamento, avvalersi dellassistenza di un difensore
di fiducia, recuperare effetti personali e risparmi, avvertire del
trattenimento familiari e conoscenti, preservare lunita familiare e
ricevere visite. Il regolamento di attuazione stabilisce altresi' le
condizioni alle quali le associazioni attive nel campo della tutela dei
diritti dell'uomo o nell'assistenza degli stranieri possono chiedere di
collaborare all'attuazione di dette misure, e prevede le modalita' con cui la
richiesta puo' essere rifiutata, con provvedimento motivato, dal prefetto. |
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8
ter. In nessun caso puo' disporsi il trattenimento di cui al presente
articolo dello straniero minore non accompagnato. |
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9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dellinterno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art.
15 |
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(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza) |
(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni
per lesecuzione dellespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare
lespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. |
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1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare
lespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. Ai fini dellapplicazione del
provvedimento di espulsione, nei casi in cui sia presente in Italia un figlio
minore dello straniero ovvero un minore di cui lo straniero sia affidatario,
e acquisito il nulla osta del Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i
minorenni rilascia o nega il nulla-osta, decidendo nei modi di cui allarticolo
31, comma 3. |
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1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data
tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al
fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire,
in presenza dei requisiti di legge, lesecuzione della espulsione subito dopo
la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. |
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Art.
16 |
Articolo
16 |
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(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione) |
(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 14) |
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1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate
nellarticolo 14, comma 1, del presente decreto, pu sostituire la medesima pena con la misura
dellespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. |
1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate
nellarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, pu
sostituire la medesima pena con la misura dellespulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni. |
1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate
nellarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, pu sostituire la medesima pena con
la misura dellespulsione per un periodo non superiore a dieci anni. Il
giudice tiene conto, a tale fine, degli elementi di cui all'articolo 13,
comma 2 bis. In caso di presenza in Italia di un figlio minore
dell'interessato o di un minore di cui l'interessato sia affidatario, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1. |
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2.
Lespulsione eseguita dal questore anche se la sentenza non irrevocabile,
secondo le modalit di cui allarticolo 13, comma 4. |
2.
Lespulsione di cui al comma 1 eseguita dal questore anche se la sentenza non
irrevocabile, secondo le modalit di cui allarticolo 13, comma 4. |
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3.
Lespulsione di cui al comma 1 non pu essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti
dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. |
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4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dallarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice
competente. |
4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine fissato dal
giudice ai sensi del comma 1, la
sanzione sostitutiva revocata dal giudice competente. |
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5.
Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, disposta lespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in
cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallarticolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto. |
5.
Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, (...) che deve scontare una
pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, puo
essere disposta, su richiesta
dellinteressato,
lespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in cui la condanna
riguarda uno o pi delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
decreto. |
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6.
Competente a disporre lespulsione di cui al comma
5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullidentit e
sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni. |
6.
Competente a disporre lespulsione di cui al comma
5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullidentit e
sulla nazionalit dello straniero. (...) |
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7.
Lesecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione
permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di
viaggio. Lespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalit dellaccompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
7.
Lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. Lespulsione eseguita dal questore competente per il
luogo di detenzione dello straniero con la modalit dellaccompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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8.
La pena estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dallesecuzione dellespulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e riprende lesecuzione
della pena. |
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9. Lespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allarticolo 19. |
9. Lespulsione a titolo di sanzione sostitutiva (...) alla detenzione non si applica ai casi
di cui allarticolo 19. |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1.
Lo straniero sottoposto a procedimento penale autorizzato a rientrare in
Italia per il tempo strettamente necessario per lesercizio del diritto di
difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i
quali necessaria la sua presenza. Lautorizzazione rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
su documentata richiesta dellimputato o del difensore. |
1.
Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lesercizio del
diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali necessaria la sua presenza. Lautorizzazione rilasciata
dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta della parte
offesa o dellimputato o del difensore. |
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1
bis. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato un visto di ingresso per
motivi di giustizia e un permesso di soggiorno per gli stessi motivi. Nel
caso in cui il soggiorno si protragga per piu' di quindici giorni, lo
straniero privo di altri mezzi di sostentramento e' autorizzato a svolgere
attivita' lavorativa. Il permesso non e' convertibile. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art.
18 |
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(Soggiorno
per motivi di protezione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dallarticolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto
dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unassociazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza ed ai condizionamenti dellorganizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. |
|
1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dallarticolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto
dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unassociazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno, per motivi umanitari, per consentire allo straniero di sottrarsi alla
violenza ed ai condizionamenti dellorganizzazione criminale e di partecipare
ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. |
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2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
gravit ed attualit del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per lefficace contrasto dellorganizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalit di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. |
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3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per laffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellente locale, e per
lespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di
favorire lassistenza e lintegrazione sociale, nonch la disponibilit di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. |
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||||||
4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e pu essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia. Esso revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dellente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
|
||||||
5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente laccesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonch liscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
linteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. |
|
5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente laccesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonch liscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di attivita' lavorativa, fatti salvi i requisiti minimi di et. (...) Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu essere convertito in un permesso di soggiorno ad altro
titolo, alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 9 bis, a prescindere
dalla durata con cui e' stato rilasciato. |
|||||
6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres
rilasciato, allatto delle dimissioni dallistituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
lespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale. |
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6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres
rilasciato, (...) anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza (...), allo straniero che ha terminato lespiazione di
una pena detentiva (...), e che ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale o per il quale sussiste uno dei motivi di cui
all'articolo 5, comma 6. |
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7.
Lonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per
lanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallanno 1998. |
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Art.
18 bis |
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(Stranieri
detenuti) |
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1.
Allo straniero che stia espiando una pena detentiva e che sia privo di
permesso di soggiorno, o che, allatto della scadenza del permesso di
soggiorno di cui e' titolare, non sia in possesso dei requisiti previsti per
il rinnovo, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari,
valido fino alla conclusione della pena. Il permesso e' convertibile solo in
un permesso per motivi familiari o per asilo, ovvero per motivi umanitari nei
casi di cui all'articolo 18, comma 6. |
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Art.19 |
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(Divieti
di espulsione e di respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
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1.
In nessun caso pu disporsi lespulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato
verso un altro Stato nel quale
non sia protetto dalla persecuzione. |
|
||||||
2.
Non consentita
l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dallarticolo 13, comma 1, nei confronti: |
|
2.
Non consentita l'adozione
di un provvedimento di espulsione, salvo che nei casi previsti dallarticolo 13, comma
1, nei confronti: |
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a) degli
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi; |
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||||
b) degli
stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dellarticolo 9; |
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b) degli
stranieri in possesso della carta di soggiorno (...); |
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||||
c) degli
stranieri conviventi con parenti
entro il quarto grado o con
il coniuge, di nazionalit italiana; |
|
c) dei
familiari di cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea che
abbiano diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 2 bis; |
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d) delle
donne in stato di gravidanza o
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. |
|
d) della
donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvede, nonche', per lo stesso periodo, del padre
del nascituro, a condizione di convivenza con la donna o, successivamente al
parto, con il figlio; |
|
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|
d
bis) del genitore di minore straniero soggiornante in Italia dalla nascita e
iscritto alla scuola dell'obbligo. |
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2
bis. Salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, non
e' consentito il respingimento alla frontiera degli stranieri di cui al comma
2, lettere c) e d-bis). |
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|
2
ter. Salva l'applicazione di disposizioni piu' favorevoli, il questore
rilascia, anche su richiesta, |
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a)
un permesso di soggiorno per minore eta'), conformemente al disposto
dell'articolo 31 bis, comma 5, agli stranieri di cui al comma 2, lettera a; |
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b)
un permesso di soggiorno per motivi umanitari agli stranieri di cui al comma
2, lettere c), d) e d-bis); |
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Art.
20 |
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(Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
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1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dintesa con
i Ministri degli affari esteri,
dellinterno, per la solidariet sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nellambito del Fondo di cui all'articolo 45, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravit in Paesi
non appartenenti allUnione Europea.
|
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||||||
2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
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TITOLO
III |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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Art.
21 |
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(Determinazione
dei flussi di ingresso) |
|
(Regolazione dei flussi di ingresso) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3,
e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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||||
1.
Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui allarticolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altres assegnate in
via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti allUnione
europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi dingresso e delle procedure di riammissione. Nellambito di tali
intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di
flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
|
1.
Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui allarticolo 3, comma 4. Nello stabilire
le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allingresso di lavoratori
di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allimmigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio. Con
tali decreti sono altres assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, nonch agli Stati non appartenenti allUnione europea,
con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e
delle procedure di riammissione. Nellambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. |
1.
Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro (...), anche
stagionale, e per
inserimento nel mercato del lavoro
avviene nei limiti delle disposizioni di cui al presente titolo. |
|
||||
2.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per lesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza. |
|
2. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni
anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza
e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale.
Il rapporto puo' contenere anche |
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|
a) l'indicazione
del limite al numero di lavoratori stranieri che possono essere ammessi
nell'anno successivo a soggiornare nel territorio di competenza per motivi di
inserimento nel mercato del lavoro; |
|
||||
|
|
b) il bando relativo alle prestazioni di garanzia di cui all'articolo 22 bis, comma 2, da parte della regione, anche in convenzione con enti o
associazioni aventi sede nella regione stessa, ai fini del soggiorno di
lavoratori stranieri per motivi di inserimento nel mercato del lavoro. |
|
||||
3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro. |
|
3. Sulla
base dei rapporti di cui al comma 2, il decreto di cui allarticolo 3, comma
4 stabilisce i limiti al numero di lavoratori
stranieri ammessi, per l'anno di riferimento,
a soggiornare per motivi di inserimento nel mercato del lavoro nelle regioni
che hanno richiesto tale limitazione. |
|
||||
4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sullandamento delloccupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti allUnione europea iscritti nelle liste
di collocamento. |
|
4. Il decreto di
cui allarticolo 3, comma 4 puo' fissare limiti all'ingresso per motivi di inserimento nel
mercato del lavoro applicabili ai lavoratori
di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allimmigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio. |
|
||||
|
4 bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali dutenza, elaborati dallanagrafe informatizzata,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio. |
4
bis. I limiti di cui ai commi 3 e 4 non si
applicano ai lavoratori che abbiano seguito con successo i corsi di formazione
di cui all'articolo 23, ne' a quanti rientrino nelle quote fissate dal
decreto in relazione a)
ai lavoratori di origine italiana per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di
ascendenza; b) ai lavoratori di Stati non appartenenti allUnione europea, con i
quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e delle
procedure di riammissione. Sono
altresi' esonerati dal limite relativo ad una determinata regione i lavoratori che ottengono l'assegnazione di una
delle prestazioni di garanzia bandite dalla stessa regione. |
|
||||
|
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre
di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo. |
4
ter. Il decreto di cui allarticolo 3,
comma 4 riporta gli estremi dei bandi di cui al comma 2, lettera b), che
vengono pubblicati integralmente su Internet in apposito sito gestito dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |
|
||||
|
|
4
quater. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite, in
corrispondenza ai limiti all'ammissione posti ai sensi del comma 3 e alle
quote di cui al comma 4 bis, i criteri per la formazione delle graduatorie
delle richieste di visto di ingresso per motivi di inserimento nel mercato
del lavoro. |
|
||||
5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano
in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di
tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. |
|
5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro (...), anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle
medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonch gli altri
requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono
inoltre prevedere le modalit di tenuta
delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. |
|
||||
6.
Nellambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, dintesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero lapprovazione di
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre
analoghi progetti anche per altri Paesi. |
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|
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||||
7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unanagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con
larchivio organizzato dallIstituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure. |
|
7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unanagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro (...) dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit
di collegamento con larchivio organizzato dallIstituto nazionale della
previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure. |
|
||||
8. Lonere derivante dal presente articolo valutato
in lire 350 milioni annui a decorrere dallanno 1998. |
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Art.
22 |
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(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) |
|
(Ingresso
e soggiorno per lavoro) |
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||||
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11;
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
|
|
|
||||
|
|
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente allestero deve
presentare allufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, pu richiedere lautorizzazione al lavoro
di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allart. 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione. |
1.
In ogni provincia istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per
limmigrazione, responsabile dellintero procedimento relativo allassunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. |
1.
Il visto di ingresso per motivi di lavoro e' rilasciato, su richiesta, al
lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e
dimostri, con la documentazione indicata dal regolamento di attuazione, |
|
||||
|
|
a)
di disporre di idonea sistemazione alloggiativa o di mezzi sufficienti per
provvedervi; |
|
||||
|
|
b)
di essere in possesso di mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio; |
|
||||
|
|
c)
di soddisfare la condizione di capacita' economica di cui al comma 2. |
|
||||
2.
Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro
deve esibire idonea documentazione indicante le modalit della sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero. |
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente allestero deve presentare allo sportello unico per
limmigrazione della provincia di residenza ovvero
di quella in cui ha sede legale limpresa, ovvero di quella ove avr luogo la
prestazione lavorativa: |
2.
Lo straniero si considera economicamente capace se soddisfa almeno una delle
seguenti condizioni: |
|
||||
|
a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
a)
ha stipulato uno o piu' contratti di lavoro con un creditore residente o
regolarmente soggiornante in Italia per una durata residua non inferiore a
quella del contratto di lavoro o avente sede legale in Italia, che prevedano
prestazioni di carattere subordinato o autonomo o comunque consentite dalla
normativa e comportino, per il periodo
complessivamente coperto dall'estensione dei contratti, un reddito non
inferiore all'importo dell'assegno sociale per lo stesso periodo; |
|
||||
|
b)
idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero; |
b) intende
esercitare in Italia una attivita' industriale, professionale, artigianale o
commerciale, non preclusa allo straniero, ovvero costituire societa' di
capitale o di persone o accedere
a cariche societarie, e dimostra, con la documentazione indicata dal
regolamento di attuazione, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l'esercizio della specifica attivita', di risorse
sufficienti per intraprenderla e di mezzi di sostentamento non inferiori, per
il periodo per il quale chiede di soggiornare in Italia, all'importo
corrispondente al reddito minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria. |
|
||||
|
c)
la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellimpegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza; |
(...) |
|
||||
|
d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro. |
(...) |
|
||||
3.
Lufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia lautorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dellarticolo 3, comma 4, e
dellarticolo 21, previa
verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che
non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili. |
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi
persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
3.
Ai fini del comma 2, i contratti, comunque denominati, di lavoro subordinato
o parasubordinato si considerano validi se preventivamente muniti del nulla
osta della Direzione provinciale del lavoro. La Direzione provinciale del
lavoro rilascia il nulla osta, su richiesta del datore di lavoro o del
committente, entro quindici giorni dalla richiesta, previa verifica della
conformita' alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del contratto
collettivo di lavoro eventualmente applicabile. |
|
||||
4.
Ai fini di cui al comma 3, lufficio periferico fornisce mensilmente al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle
autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei
decreti di cui allarticolo 3, comma 4,
precisando quelle relative agli Stati non appartenenti allUnione
europea con quote riservate. |
4.
Lo sportello unico per limmigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per limpiego di cui allarticolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per limpiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dallarticolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allufficio territoriale
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altres al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza
che il centro per limpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5. |
4.
Allo straniero che fa ingresso per lavoro e' rilasciato un permesso di
soggiorno per gli stessi motivi. La durata del permesso e' pari, entro il
limite di tre anni, a quella del periodo di cui alla lettera a) o,
rispettivamente, alla lettera b) del comma 2. |
|
||||
5.
Lautorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non
oltre sei mesi dalla data del rilascio. |
5.
Lo sportello unico per limmigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. |
5.
La cessazione del rapporto, comunque denominato, di lavoro subordinato o
parasubordinato non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno
del lavoratore straniero e dei suoi familiari legalmente soggiornanti. In
caso di conclusione o cessazione di un tale rapporto, il lavoratore straniero
in possesso del permesso di soggiorno per lavoro puo' essere iscritto, con le
modalita' previste dal regolamento di attuazione, nell'elenco anagrafico, di
cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000,
n. 442, per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno. Se il
permesso scade prima che siano trascorsi sei mesi dall'iscrizione, si procede
al rinnovo per il tempo mancante, a condizione che il permesso in scadenza
sia un permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di lavoro con durata non inferiore a un anno. |
|
||||
|
6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per limmigrazione. Entro otto giorni
dallingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
limmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questultima, trasmesso in
copia allautorit consolare competente ed al centro per limpiego competente. |
6.
Salvo quanto previsto dal comma 5, il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro e' rinnovabile se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 1. Ai
fini del rinnovo del permesso, si prescinde per i contratti di cui al comma
2, lettera a), dall'acquisizione del nulla osta di cui al comma 3. |
|
||||
|
7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per limmigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione amministrativa
da 500 a 2.500 euro. Per laccertamento e lirrogazione della sanzione
competente il prefetto. |
7.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro puo' essere rinnovato anche in
pendenza di una richiesta, presentata dal lavoratore, per l'accertamento
giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o per la reintegrazione
nel posto di lavoro, ovvero quando un grave e comprovato motivo abbia
impedito al lavoratore di intraprendere un nuovo rapporto di lavoro, ovvero
quando il lavoratore abbia maturato, negli ultimi dodici mesi, redditi da
lavoro di importo non inferiore al livello minimo previsto dalla legge per
lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. |
|
||||
6.
Salvo quanto previsto dallarticolo 23, ai fini dellingresso in Italia per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore previa esibizione dellautorizzazione al lavoro,
corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente. |
8.
Salvo quanto previsto
dallarticolo 23, ai fini dellingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore (...). |
8.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9 bis, il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro puo' essere convertito in un permesso per
inserimento nel mercato del lavoro, anche in deroga al requisito di durata di
cui al medesimo comma. |
|
||||
7.
Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
laccesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da
condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverr sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate. |
9.
Le questure forniscono all'INPS e
allINAIL[54], tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali concesso il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo
IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allufficio finanziario
competente che provvede allattribuzione del codice fiscale. |
9.
(...) |
|
||||
8. Il datore di lavoro deve altres esibire
allufficio periferico del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero. |
10.
Lo sportello unico per limmigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
allarticolo 3, comma 4. |
10.
(...). |
|
||||
9.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il
lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del
permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu essere
iscritto nelle liste di collocamento
per il periodo di residua
validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalit di comunicazione alla direzione provinciale
del lavoro, anche ai fini delliscrizione del lavoratore straniero nelle
liste di collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari. |
11.
La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore
a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai centri per
limpiego, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. |
11.
(...) |
|
||||
10.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito con larresto da tre
mesi a un anno o con lammenda da lire duemilioni a lire seimilioni. |
12.
Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo,
revocato o annullato, punito con larresto da tre mesi ad un anno e con lammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. |
12.
(...) |
|
||||
11.
Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dallarticolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocit. I lavoratori extracomunitari che
abbiano cessato l'attivit lavorativa in Italia e lascino il territorio
nazionale hanno facolt di richiedere, nei casi in cui la materia non sia
regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che
risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria
maggiorati del 5 per cento annuo. |
13.
Salvo quanto previsto, per i
lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo
di reciprocit al verificarsi della maturazione
dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al requisito contributivo
minimo previsto dallarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. (...) |
13.
(...) |
|
||||
12.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in Italia. |
14.
Le attribuzioni degli istituti di
patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152,
sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attivit di lavoro in Italia. |
14.
(...) |
|
||||
13.
I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per
l'impiego, dispone condizioni e modalit di riconoscimento delle qualifiche
per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu inoltre partecipare, a
norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di
riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. |
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali,
sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit
di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. |
15.
(...) |
|
||||
|
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. |
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Art.
22 bis |
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(Ingresso
e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro) |
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1.
Il visto di ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro e'
rilasciato, su richiesta, entro i limiti di cui all'articolo 21, commi 3 e 4,
salvo quanto disposto dal comma 4 bis del medesimo articolo, al lavoratore
straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e dimostri,
con la documentazione indicata dal regolamento di attuazione, la
disponibilita' effettiva in Italia, per l'intero periodo di soggiorno |
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a)
di idonea sistemazione alloggiativa o di mezzi sufficienti per provvedervi; |
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b)
di mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio; |
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c)
di mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese,
all'importo mensile dell'assegno sociale; |
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d)
della somma necessaria al pagamento del contributo
previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero di polizza assicurativa
per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale. |
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2.
Alla dimostrazione di cui al comma 1 puo' concorrere la garanzia prestata,
con le modalita' definite dal regolamento di attuazione, da cittadino
italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di
durata residua non inferiore a quella del periodo di soggiorno di cui al
comma 1, ovvero da enti locali o associazioni professionali e sindacali. La
garanzia puo' essere prestata altresi' dalle regioni, alle condizioni
indicate nei bandi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b). |
|
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3.
Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui all'articolo 21, comma 3, rileva
il luogo in cui e' situato l'alloggio di cui alla lettera a) del comma 1. In
mancanza dell'indicazione dell'alloggio, lo straniero e' informato del fatto
che non potra' stabilire il proprio domicilio nel territorio delle regioni
per le quali valgono detti limiti. |
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4. Lo straniero che richiede il visto di ingresso per motivi
di inserimento nel mercato del lavoro e' sottoposto ai rilievi biometrici di
cui all'articolo 5, comma 2 bis. Si
osservano le disposizioni di cui al comma 2 ter del medesimo articolo. |
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5.
Il visto di ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro ha
durata pari al periodo per il quale e' stata dimostrata la disponibilita'
degli elementi di cui al comma 1, ma comunque non superiore a un anno, e deve
essere utilizzato entro tre mesi dal rilascio. |
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6.
Allo straniero che fa ingresso per motivi di inserimento nel mercato del
lavoro e' rilasciato un permesso di soggiorno per gli stessi motivi, della
durata indicata dal visto di ingresso, rinnovabile alle stesse condizioni che
hanno consentito il rilascio del visto. Fermo il disposto del comma 3,
durante il soggiorno per motivi di inserimento nel mercato del lavoro, lo
straniero puo' stabilire o variare il proprio domicilio nei limiti di cui
all'articolo 21, comma 3. |
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7.
Il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento nel mercato
del lavoro ha facolta' di svolgere attivita' lavorativa. |
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8.
Il permesso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro e' convertito,
su richiesta, qualunque sia la durata con cui e' stato rilasciato, in un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di lavoro stagionale, a
condizione che il titolare dimostri di essere in possesso dei requisiti, di
cui all'articolo 22, comma 1, o, rispettivamente, all'articolo 24, comma 1,
previsti per l'ingresso per tali motivi. |
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Art.
22 ter |
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(Disposizioni
generali sui lavoratori stranieri) |
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1.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
del lavoratore straniero, il datore di lavoro o committente italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere il nulla osta
di cui all'articolo 22, comma 3 in relazione alla stipula di un contratto con
una o piu' persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. Il
regolamento di attuazione definisce le modalita' per la comunicazione ai
lavoratori interessati dell'avvenuto rilascio del nulla osta. |
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2.
Le questure forniscono all'INPS e allINAIL, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti
i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da condividere con
altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in
base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni
sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allufficio
finanziario competente che provvede allattribuzione del codice fiscale. |
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3.
In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocit al
verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dallarticolo 1, comma 20, della legge
8 agosto 1995, n. 335. In presenza di un accordo che comporti il
trasferimento dei contributi allistituito o ente
assicuratore dello Stato di provenienza, e' fatta salva la possibilit
di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Di queste disposizioni il lavoratore e' informato,
con apposita comunicazione, al momento del rilascio del permesso di soggiorno
che abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa. |
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4.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attivit di lavoro in Italia. |
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5.
I lavoratori stranieri possono chiedere il riconoscimento di titoli di
formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la
commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. |
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6.
Il datore di lavoro o il committente che occupa in un rapporto, comunque
denominato, di lavoro subordinato o parasubordinato un lavoratore straniero
soggiornante irregolarmente o per un motivo per il quale non e' consentito lo
svolgimento di attivita' lavorativa, e' punito con larresto da tre mesi ad un anno e con lammenda
da 1000 a 5000 euro. La sanzione non si
applica se e' pendente una richiesta, presentata dal lavoratore nei termini
prescritti, di rilascio o rinnovo o conversione del permesso di soggiorno
che, se accolta, consentirebbe lo svolgimento di attivita' lavorativa, ovvero
nel caso in cui siano intervenuti la revoca o l'annullamento del permesso di
soggiorno idoneo senza che il datore di lavoro o committente sia stato
informato dall'autorita' di pubblica sicurezza. |
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Art. 23 |
Art. 23 |
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(Prestazione
di garanzia per laccesso al lavoro) |
(Titoli
di prelazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 21) |
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1.
Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda
farsi garante dellingresso di uno straniero, per consentirgli linserimento
nel mercato del lavoro, deve presentare
entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui allarticolo 3,
comma 4, apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di
residenza, la cui autorizzazione allingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di
ingresso. Il richiedente deve
dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio,
copertura dei costi per il sostentamento e lassistenza sanitaria per la
durata del permesso di soggiorno. Lautorizzazione allingresso viene
concessa, se sussistono gli altri requisiti per lingresso, nellambito delle
quote stabilite e secondo le modalit indicate nei decreti di attuazione del
documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere,
previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un
anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. |
1. Nellambito di programmi approvati, anche su proposta delle
regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e
altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di
lavoro e dei lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al
trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore
dellimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivit di
istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. |
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2.
Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le
associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato
operanti nel settore
dellimmigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e
organizzativi individuati con
regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidariet sociale
di concerto con i Ministri dellinterno e del lavoro e della previdenza
sociale. Lo stesso regolamento
pu prevedere la formazione e le
modalit di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare
la suddetta garanzia. |
2. Lattivit di cui al comma 1 finalizzata: a) allinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allinterno dello Stato; b) allinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allinterno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attivit produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. |
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3.
La prestazione di garanzia per laccesso al lavoro ammessa secondo le
modalit indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in
particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto pu prestare
in un anno. |
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivit di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono
ai fini della chiamata al lavoro di cui allarticolo 22, commi 3, 4 e 5,
secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione del presente testo
unico. |
3. (...) |
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4.
Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di
cui allarticolo 3, comma 4, nei
limiti e secondo le modalit stabiliti da detti decreti, i visti dingresso
per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di
lavoratori stranieri residenti allestero e iscritti in apposite liste tenute
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria
basata sullanzianit di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce
i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma. |
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano
seguito i corsi di cui al comma 1. |
4. (...) |
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Art.
24 |
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(Lavoro
stagionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare allufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita
richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante
o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta
dello straniero, la richiesta pu essere effettuata nei confronti di una o
pi persone iscritte nelle liste
di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione. |
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ai sensi
dellarticolo 22. Nei casi in cui
il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero,
la richiesta, redatta secondo le modalit previste dallarticolo 22,
deve essere immediatamente comunicata al centro per limpiego competente, che
verifica nel termine di cinque giorni leventuale disponibilit di lavoratori
italiani o comunitari a ricoprire limpiego stagionale offerto. Si applicano
le disposizioni di cui allarticolo 22, comma 3. |
1.
Nei casi in cui i contratti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a),
corrispondano a rapporti di lavoro a carattere stagionale, di durata complessiva
non superiore a nove mesi in un anno, ripetuti per piu' annualita', al
lavoratore straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno pluriennale per
motivi di lavoro stagionale, con durata pari, per ogni annualita', a quella
del complesso dei rapporti di lavoro stagionale. Il
relativo visto di ingresso, per motivi di lavoro stagionale, e' rilasciato
ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le disposizioni del presente testo unico. |
|
||||
2.
Lufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia lautorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del
datore di lavoro. |
2.
Lo sportello unico per limmigrazione,
rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato decorsi dieci
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione dalla richiesta del datore di lavoro. |
2.
(...) |
|
||||
3.
Lautorizzazione al lavoro stagionale pu avere la validit minima di venti
giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale
estensione, corrispondente alla
durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di pi breve periodo da
svolgersi presso diversi datori di lavoro. |
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale
ha validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza
della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento
allaccorpamento di gruppi di
lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. |
3.
(...) |
|
||||
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nellanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni. |
|
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e abbia lasciato il territorio dello Stato alla scadenza annuale del medesimo, ha diritto di precedenza ai fini
dell'utilizzo delle liste di cui all'articolo 21, comma 5, nellanno successivo alla scadenza definitiva
del permesso per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Il lavoratore
stagionale puo' convertire il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per
lavoro (...) qualora se ne
verifichino le condizioni, a prescindere dalla durata annuale con cui il
permesso per lavoro stagionale e' stato rilasciato. |
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||||
5.
Le Commissioni regionali per limpiego possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire laccesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire lattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative allaccoglienza. |
5.
Le Commissioni regionali tripartite,
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, possono stipulare con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e
dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite
convenzioni dirette a favorire laccesso dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro stagionale (...). Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le
misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonch
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lattivazione dei flussi
e dei deflussi e le misure complementari relative allaccoglienza.. |
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6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
punito ai sensi dellarticolo 22, comma 10. |
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
punito ai sensi dellarticolo 22, comma 12. |
6.
Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 22 ter, comma 6. |
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Art.
25 |
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(
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
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1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonch della loro
specificit, agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attivit : |
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a) assicurazione
per linvalidit, la vecchiaia e i superstiti; |
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b) assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; |
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c) assicurazione
contro le malattie; |
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d) assicurazione
di maternit. |
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2.
In sostituzione dei contributi per lassegno per il nucleo familiare e per
lassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro
tenuto a versare allIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari allimporto dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalit stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allarticolo 45. |
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3.
Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e
le modalit degli interventi di cui al comma 2. |
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4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellattivit
lavorativa. |
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5.
Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi
allistituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore,
ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da
convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano
il territorio dello Stato. E fatta salva la possibilit di ricostruzione
della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
5.
Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dellarticolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi allistituito o ente assicuratore dello Stato di
provenienza. E fatta salva la possibilit di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
5.
Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dellarticolo 22 ter, comma 3 (...). |
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Art.
26 |
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(...) |
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(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
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1.
Lingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allUnione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unattivit non
occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a condizione che
lesercizio di tali attivit non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellUnione Europea. |
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2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivit
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
societ di capitale o di persone o
accedere a cariche societarie deve altres dimostrare di disporre di
risorse adeguate per lesercizio dellattivit che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
lesercizio della singola attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti per
liscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dellautorit competente in data
non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al
rilascio dellautorizzazione o della
licenza prevista per
lesercizio dellattivit che lo straniero intende svolgere. |
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3.
Il lavoratore non appartenente allUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla
legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di
corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. |
3.
Il lavoratore non appartenente allUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (). |
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4.
Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per lItalia. |
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||||
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allattivit che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lespressa
indicazione dellattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21. |
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allattivit che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lespressa
indicazione dellattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altres, allo straniero la certificazione dellesistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dallarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo. |
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6.
Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le
modalit previste dal regolamento di attuazione. |
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7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. |
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7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III,
Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del
codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero e lespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica. |
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Art.
27 |
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(Ingresso
per lavoro in casi particolari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4) |
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1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalit e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: |
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1.
Il regolamento di attuazione puo'
disciplinare particolari modalit e
termini per il rilascio dei nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro di
cui all'articolo 22 per determinate categorie di lavoratori stranieri. Facolta' e
obblighi relativi alla titolarita' del permesso di soggiorno sono comunque
disciplinati in modo non meno favorevole di quanto stabilito dall'articolo
22. |
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||||
a) dirigenti
o personale altamente specializzato di
societ aventi sede o filiali
in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societ estere che
abbiano la sede principale di attivit nel territorio di uno Stato membro
dellOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di societ italiane o di societ di altro Stato membro
dellUnione europea; |
|
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||||
b) lettori
universitari di scambio o di madre lingua; |
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||||
c) professori
universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico o unattivit retribuita di ricerca presso universit, istituti di
istruzione e di ricerca operanti in Italia; |
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||||
d) traduttori
e interpreti; |
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||||
e) collaboratori
familiari aventi regolarmente in corso allestero da almeno un anno, rapporti
di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati
membri dellUnione europea residenti allestero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico; |
|
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||||
f) persone
che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani
effettuando anche prestazioni che rientrano nellambito del lavoro
subordinato; |
|
|
|||||
g) lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano,
che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o
determinato, tenuti a lasciare
lItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati; |
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|||||
h) lavoratori
marittimi occupati nella misura e con le modalit stabilite nel regolamento
di attuazione; |
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|||||
i) lavoratori
dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede allestero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallestero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al
fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
allestero, nel rispetto delle disposizioni dellart.1655 del codice civile e
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie; |
|
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|||||
l)
lavoratori
occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allestero; |
|
|
|||||
m)
personale
artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto; |
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|
|||||
n)
ballerini,
artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; |
|
|
|||||
o)
artisti
da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nellambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; |
|
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||||
p)
stranieri
che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva
professionistica presso societ sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91; |
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q)
giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente
retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere; |
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||||
r)
persone
che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia,
svolgono in Italia attivit di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilit di giovani o sono persone
collocate alla pari. |
r)
persone
che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia,
svolgono in Italia attivit di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilit di giovani o sono persone
collocate alla pari; |
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|
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private. |
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2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche
che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale
da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autorit di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalit
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. |
|
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||||
3.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attivit. |
|
3.
(...) |
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4.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per lattuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
allingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari
o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. |
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5.
Lingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti allUnione europea
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
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5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali,
su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i
Ministri dellinterno e del lavoro e delle politiche sociali, determinato
il limite massimo annuale dingresso degli sportivi stranieri che svolgono
attivit sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da
ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione
effettuata dal CONI con delibera da sottoporre allapprovazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di
assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di
assicurare la tutela dei vivai giovanili. |
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TITOLO
IV |
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DIRITTO
ALLUNITA FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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Art.
28 |
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(Diritto
all'unit familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
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1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unit familiare nei confronti dei
familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente
legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi
religiosi. |
|
1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unit familiare nei confronti dei
familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente
legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciato o rinnovato con durata non inferiore a un anno, (...) per lavoro (...) ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi
o umanitari. |
|
||||
2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dellUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[55],
fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento
di attuazione. |
|
2.
E' riconosciuto il diritto di soggiorno ai familiari stranieri di cittadini (...) di uno Stato membro dellUnione Europea alle
condizioni stabilite dalle disposizioni di recepimento della normativa comunitaria in
vigore, fatte salve quelle pi
favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione. |
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||||
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2
bis. Salvo che per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato,
il diritto di soggiorno e' altresi' riconosciuto, senza ulteriori condizioni,
ai seguenti familiari stranieri del cittadino italiano: |
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a)
coniuge non legalmente separato; |
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|
b)
figli del cittadino o del coniuge; |
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|
c)
ascendenti diretti del cittadino o del coniuge; |
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|
d)
altri membri della famiglia che siano a carico del cittadino o del coniuge
ovvero conviventi con il cittadino o con il coniuge, o che fossero in tali
condizioni nel paese di provenienza, o per i quali sussistano gravi motivi di
salute che impongono al cittadino o al coniuge di assisterli; |
|
||||
|
|
e)
ogni altro familiare per il quale possa essere chiesto, in base alla
normativa vigente, il ricongiungimento con cittadino straniero o di Stato
membro dell'unione europea. |
|
||||
|
|
2
ter. I minori affidati sono equiparati ai figli, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis. |
|
||||
3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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||||||
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||||
Art.29 |
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||||
(Ricongiungimento familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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||||
1.
Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: |
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||||
a) coniuge
non legalmente separato; |
|
|
|
||||
b) figli
minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati
ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; |
|
|
|
||||
|
b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per
ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato
di salute che comporti invalidita totale . |
b-bis) familiari entro il terzo grado, a carico, qualora non possano per ragioni oggettive
provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che
comporti invalidita totale |
|
||||
c) genitori
a carico; |
c) genitori
a carico qualora non abbiano altri
figli nel paese di origine o di
provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di
salute; |
c)
genitori a carico (...); |
|
||||
d) parenti
entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione
italiana. |
d) (...) |
d) (...) |
|
||||
2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a
18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli. |
|
|
|
||||
3.
Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit: |
|
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||||
a) di
un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un
figlio di et inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del
consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorer; |
|
a) di
un alloggio idoneo, ovvero, nel
caso di un figlio di et inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei
genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorer; |
|
||||
b) di
un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare,
al doppio dellimporto annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o pi
familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del
reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. |
|
|
|
||||
4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
|
4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno
o di un visto di ingresso per lavoro (...) relativo a un soggiorno di durata non inferiore
a un anno, ovvero per studio o per
motivi religiosi, dei familiari con i quali possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilit di
alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
|
||||
5.
Oltre a quanto previsto dallarticolo 28, comma 2, consentito l'ingresso,
al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali
possibile attuare il ricongiungimento. |
|
5.
(...) |
|
||||
6.
Salvo quanto disposto dallarticolo 4, comma 6, consentito lingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dallingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al
comma 3. |
|
6.
Salvo quanto disposto dallarticolo 4, comma 6, consentito lingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore (...) che dimostri,
entro un anno dallingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
|
||||
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione,
presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti
di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta. |
7.
La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela,
coniugio e la minore et, autenticata dallautorit consolare italiana,
presentata allo sportello unico per limmigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. Lufficio, verificata, anche mediante
accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di
diniego del nulla osta. |
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione (...), presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. Il questore, verificata la sussistenza
dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. |
|
||||
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato pu
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti
la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. |
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato pu
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
limmigrazione, da cui risulti la
data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. |
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato pu
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione. |
|
||||
9.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altres il
visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5. |
|
|
|
||||
|
|
9
bis. All'atto della richiesta dei visti di cui ai commi 8 e 9, la
rappresentanza diplomatica o consolare che la riceve rilascia copia contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il
visto e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso
inutilmente tale termine, lo straniero ha diritto a fare ingresso in Italia
in esenzione dal visto, previa esibizione alla polizia di frontiera della
copia della richiesta contrassegnata dalla rappresentanza. |
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Art.30 |
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(Permesso
di soggiorno per motivi familiari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 28) |
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|
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||||
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||||
1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato: |
|
1.
Fatti salvi i casi in cui debba essere rilasciata la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per
motivi familiari rilasciato: |
|||||
a)
allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del
proprio familiare nei casi previsti dallarticolo 29, ovvero con visto di
ingresso per ricongiungimento al figlio minore; |
|
|
|||||
b)
agli
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che
abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti; |
|
b)
(...); |
|||||
c)
al
familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dellUnione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare convertito in
permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione pu essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da
parte del familiare; |
|
c)
al
familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento con cittadino
straniero regolarmente soggiornante in Italia. (...) Qualora detto cittadino sia un rifugiato si
prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del
familiare; |
|||||
d)
al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in
Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari
rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potest
genitoriale secondo la legge italiana. |
|
d)
(...). |
|||||
|
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera
b), immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non
seguita leffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. |
1-bis. (...). |
|||||
2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di
attivit di lavoro. |
|
2.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, il permesso di soggiorno per motivi familiari consente
l'accesso ai servizi assistenziali (...). |
|||||
3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dellarticolo 29 ed rinnovabile insieme con
questultimo. |
|
|
|
||||
4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o
di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero con straniero titolare della
carta di soggiorno di cui allarticolo 9, rilasciata una carta di
soggiorno. |
|
4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento (...) con straniero titolare della carta di soggiorno di
cui allarticolo 9, rilasciata una carta di soggiorno, salvo quanto
disposto dall'articolo 9, comma 3. |
|
||||
5.
In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il
figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in
permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo
svolgimento di attivit di lavoro. |
5.
In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso
di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che
non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno
di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo
o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit
di lavoro. |
5.
In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o di revoca dell'adozione o dell'affidamento o, per il figlio o il minore affidato che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di soggiorno pu essere
convertito in un permesso di soggiorno ad altro titolo anche in deroga al
requisito di durata di cui all'articolo 5, comma 9 bis. In mancanza dei
requisiti per altro permesso, e' rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi umanitari di durata non inferiore a un anno ne', per lo straniero
minore, al periodo che manca al compimento della maggiore eta'. |
|
||||
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti
dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare,
l'interessato pu presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il
quale provvede, sentito linteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso
pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti
del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni
altra tassa. Lonere derivante dallapplicazione del presente comma
valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallanno 1998. |
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti
dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare,
l'interessato pu presentare ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito linteressato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del
nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa. Lonere derivante dallapplicazione del
presente comma valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallanno
1998. |
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti o
l'inerzia dell'autorit
amministrativa in materia di diritto all'unit familiare, l'interessato pu
presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito linteressato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del
nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa. Lonere derivante dallapplicazione del
presente comma valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallanno
1998. |
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Art.
31 |
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(Disposizioni
a favore dei minori) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 29) |
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1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno
di et e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero
la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo
limite di et il minore che risulta affidato ai sensi dellarticolo 4 della
legge 4 maggio 1983, n. 184,
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero
al quale affidato e segue la condizione giuridica di questultimo, se pi
favorevole. Lassenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non
esclude il requisito della convivenza e il rinnovo delliscrizione. |
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2.
Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido
fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di soggiorno. |
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2
bis. Resta ferma l'applicazione, in caso di minore affidato a cittadino
italiano o appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, delle
disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2 e 2 bis, e dell'articolo 9, comma
3 ter. |
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2
ter. Salvi i casi di cui ai commi 1, 2 e 2 bis, al minore straniero affidato
ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' rilasciato un
permesso di soggiorno per affidamento, valido fino al compimento della
maggiore eta'. Il titolare del permesso di soggiorno per affidamento e'
equiparato al titolare del permesso per motivi familiari ai fini dell'accesso
ai servizi e alle attivita' consentite. |
|
||||
3.
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico
e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore che si trova
nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la permanenza del
familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo
unico. Lautorizzazione revocata quando vengono a cessare i gravi motivi
che ne giustificavano il rilascio o per attivit del familiare incompatibili
con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti
sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per
gli adempimenti di rispettiva competenza. |
|
3.
Il Tribunale per i minorenni o il prefetto, per gravi motivi connessi con la tutela del
superiore interesse del minore che
si trova nel territorio italiano, possono autorizzare l'ingresso o la permanenza del
familiare, nonche' lo svolgimento, da parte di questi, di attivita'
lavorativa per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga
alle altre disposizioni del presente testo unico. Lautorita' che decide
tiene conto anche della durata del soggiorno in Italia del minore e dellintensita'
dei suoi legami, di natura familiare, culturale o sociale con il paese
d'appartenenza e con l'Italia, nonche' del fatto che il soggiorno del minore
sia stato motivato o meno da cause di forza maggiore. Lautorizzazione revocata quando vengono a cessare
i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivit del familiare
incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I
provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e
al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. |
|
||||
4.
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero il provvedimento adottato, su richiesta del
questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art.
31 bis |
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(Minori
stranieri non accompagnati) |
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1.
Ai fini dell'applicazione del presente testo unico si considera non
accompagnato il minore straniero che si trova per qualsiasi causa nel
territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei
genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi
vigenti. Non si considera non accompagnato il minore che sia assistito dal
genitore, anche se questi si trova nel territorio dello Stato in violazione
delle disposizioni su ingresso e soggiorno in Italia. |
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|
|
2.
Nei casi in cui sia necessario accertare l'eta' dello straniero,
l'accertamento e' disposto dal Tribunale per i minorenni. |
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|
|
3.
Il minore straniero non accompagnato e' immediatamente segnalato, per i
provvedimenti di competenza, al questore, al giudice tutelare e, salvo che
abbia presentato richiesta di asilo, al Comitato di cui all'articolo 33. Il
giudice tutelare provvede, entro trenta giorni dalla segnalazione, alla
nomina di un tutore idoneo a garantire che in tutti i procedimenti che
riguardano il minore e, in particolare, in quello relativo al rimpatrio
assistito di cui all'articolo 33, comma 2, lettera b), conformemente a quanto
previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di cui all'articolo 28,
comma 3, |
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|
|
a)
sia preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse
del minore; |
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b)
il minore sia adeguatamente informato riguardo all'andamento del procedimento; |
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|
c)
il minore possa far valere il proprio diritto di essere ascoltato, e le sue
opinioni e i suoi desideri siano presi nella debita considerazione, tenuto
conto della sua eta' e del suo grado di maturita'; |
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d)
le decisioni siano adottate in modo tempestivo, e siano tempestivamente
eseguite ovvero, se ritenute in contrasto con il superiore interesse del
minore, impugnate. |
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4.
Il tutore del minore non accompagnato, ove ne ricorrano le condizioni, chiede
al Tribunale per i minorenni o ai servizi sociali dell'Ente locale che ne sia
disposto l'affidamento. Si prescinde, ai fini dell'affidamento, dal possesso
di documenti di identita' o di viaggio da parte del minore e dal fatto che
sia intervenuta una decisione del Comitato di cui all'articolo 33 in relazione
al rimpatrio assistito del minore. L'affidamento non preclude l'adozione del
provvedimento di rimpatrio assistito ne' la sua esecuzione. L'ente locale
promuove e sostiene, per il minore straniero non accompagnato, l'affidamento
familiare. In caso di cessazione delle condizioni di soggiorno legale
dell'affidatario straniero, il tutore del minore chiede, se necessario, un
nuovo affidamento. |
|
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|
5.
Al minore non accompagnato e a quello cui non possa comunque essere
rilasciato altro permesso di soggiorno, il questore rilascia, appena
ricevutane segnalazione, un permesso di soggiorno per minore eta', valido
fino al compimento della maggiore eta'. Si prescinde, ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno, dal possesso, da parte del minore, di un valido documento
di viaggio. |
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6.
Il titolare del permesso di soggiorno per minore eta' e' equiparato al
titolare del permesso per motivi familiari ai fini dell'accesso ai servizi e
alle attivita' consentite. Il possesso di detto permesso non preclude
l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito ne' la sua esecuzione, e
resta salvo il diritto del titolare del permesso di seguire il genitore o
l'affidatario espulsi. |
|
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7.
Il procedimento relativo al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma
2, lettera b) e' finalizzato al ricongiungimento del minore non accompagnato
con i familiari. L'affidamento del minore ad autorita' del paese di
provenienza o di residenza dei familiari puo' essere disposto solo a questo
fine, salvo che il Tribunale per i minorenni decida diversamente, su
richiesta del minore o del suo tutore. |
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|
8.
Nei casi in cui il rimpatrio assistito e' effettuato con il consenso del
minore, la sua esecuzione e' affidata ai servizi sociali dell'Ente locale,
anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivita' di
assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere
internazionale, specializzati nel trasferimento di persone bisognose di
tutela. Negli altri casi, le modalita' di esecuzione sono definite, sentito
l'interessato o il suo tutore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art.
32 |
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(Disposizioni
concernenti minori affidati al compimento della maggiore et) |
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(Disposizioni
concernenti minori titolari di permesso di soggiorno per affidamento o per
minore eta' al compimento della
maggiore et) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 30) |
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1.
Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori
comunque affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di
accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o
di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal
possesso dei requisiti di cui allarticolo 23. |
|
1.
Al compimento della maggiore et, il permesso di soggiorno per affidamento
o per minore eta' puo' essere convertito ai sensi dell'articolo 5, comma 9
bis, anche in deroga al requisito di durata previsto dal medesimo comma, a
condizione, in caso di minore non accompagnato, che la maggiore eta' sia
stata raggiunta dopo un periodo di durata non inferiore a un anno dalla data
di segnalazione di cui all'articolo 31 bis, comma 3. La conversione del
permesso di soggiorno puo' essere accordata a condizioni piu' favorevoli,
anche su decisione del Tribunale per i minorenni,
in considerazione del superiore interesse del minore, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del
fanciullo di cui all'articolo 28, comma 3. |
|
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|
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
allarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se
deve essere eseguita
una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui allarticolo 33 con
cui si dispone il rimpatrio assistito dello straniero. |
|
||||
|
1-ter. Lente gestore dei progetti deve garantire e provare
con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del
minore straniero di cui al comma 1-bis, che linteressato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per
non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di
studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato. |
1-ter. (...) |
|
||||
|
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai
sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4. |
1-quater. (...) |
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Art. 33 |
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(Comitato
per i minori stranieri ) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31) |
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1.
Al fine di vigilare sulle modalit di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attivit delle amministrazioni interessate istituito, senza ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia
e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonch da due rappresentanti dellAssociazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellUnione
province dItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia. |
|
|
|
||||
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
cui al comma 1,[56] concernenti la tutela dei diritti dei minori
stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare[57] sono stabilite: a) [58] le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri ()[59] in eta' superiore a sei anni, che entrano in
Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; b)
le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al
comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo[60]. |
|
|
|
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2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le
finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali.[61] |
|
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||||
3.
Il Comitato si avvale, per lespletamento delle attivit di competenza, del
personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo. |
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TITOLO
V |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA, NONCHE DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA
VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE. |
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CAPO
I |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA |
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Art.
34 |
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(Assistenza
per gli stranieri |
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iscritti
al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 32) |
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1.
Hanno lobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parit
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene allobbligo contributivo, allassistenza erogata
in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validit
temporale : |
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||||
a) gli
stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivit di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento; |
|
a) gli
stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivit di
lavoro (...) o siano iscritti
nelle liste di collocamento; |
|
||||
b) gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. |
|
b) gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rilascio o il
rinnovo del titolo di soggiorno,
per lavoro, anche stagionale, per motivi familiari, per asilo politico, per motivi
umanitari, anche ai sensi dell'articolo 18, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della
cittadinanza, per minore eta'; |
|
||||
|
|
c)
gli stranieri titolari di carta di soggiorno; |
|
||||
|
|
d)
gli stranieri che abbiano comunque presentato richiesta di asilo, per tutto
il tempo che intercorre tra la presentazione dell'istanza e la definizione
della procedura, fino alla decisione sull'eventuale ricorso giurisdizionale; |
|
||||
|
|
e)
gli stranieri per i quali si applichino le disposizioni di cui agli articoli
19 e 20; |
|
||||
|
|
f)
gli stranieri che abbiano richiesto o ottenuto il riconoscimento del diritto
di asilo ai sensi all'articolo 10 della Costituzione; |
|
||||
|
|
g)
gli stranieri detenuti, anche in regime di semiliberta', o sottoposti a
misure alternative alla pena nel territorio dello Stato. |
|
||||
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|
1
bis. I minori di cui all'articolo 31 bis, comma 5, sono iscritti al servizio
sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. |
|
||||
2.
Lassistenza sanitaria spetta altres ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more delliscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale assicurato
fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. |
|
|
|
||||
3.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternit mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per liscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto
per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellanno
precedente in Italia e allestero. L'ammontare del contributo determinato
con decreto del Ministro della sanit di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e non pu essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
|
|
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||||
4.
Liscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu essere altres
richiesta: |
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a) dagli
stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi
di studio; |
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a
bis) degli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno per inserimento nel mercato del
lavoro; |
|
||||
b) dagli
stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dellaccordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso
esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304. |
|
|
|
||||
5.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per liscrizione al
servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario
negli importi e secondo
le modalit previsti dal decreto di cui al comma 3. |
|
|
|
||||
6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non
valido per i familiari a carico. |
|
6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a), a-bis) e b) non valido per i familiari a carico. |
|
||||
|
|
6
bis. E' garantita, agli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale ai
sensi del presente articolo, l'assistenza riabilitativa e protesica a parita'
con il cittadino italiano. |
|
||||
7.
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalit
previste dal regolamento di attuazione. |
|
7.
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella azienda
sanitaria locale del comune in cui risiede legalmente o, in mancanza, in
cui dimora secondo le modalit
previste dal regolamento di attuazione. |
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Art.
35 |
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(Assistenza
sanitaria per gli stranieri |
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non
iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
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||||
1.
Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai
sensi dellarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. |
|
|
|
||||
2.
Restano salve le norme che disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati
e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit
sottoscritti dallItalia. |
|
|
|
||||
3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative allingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: |
|
|
|
||||
a) la
tutela sociale della gravidanza e della maternit, a parit di trattamento
con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del
decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di trattamento con i cittadini
italiani ; |
|
|
|
||||
b) la
tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176; |
|
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|
||||
c) le
vaccinazioni secondo la normativa e nellambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; |
|
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||||
d) gli
interventi di profilassi internazionale; |
|
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||||
e) la
profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai. |
|
|
|
||||
4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani. |
|
|
|
||||
5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di
condizioni con il cittadino italiano. |
|
|
|
||||
6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dellinterno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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Art.
36 |
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(Ingresso
e soggiorno per cure mediche) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 34) |
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1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e leventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il
relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del
trattamento terapeutico, devono attestare lavvenuto deposito di una somma a
titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalit stabilite dal regolamento di
attuazione, nonch documentare la disponibilit in Italia di vitto e alloggio
per laccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellinteressato. La
domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu anche
essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. |
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2.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per
cure mediche altres consentito nellambito di programmi umanitari definiti
ai sensi dellarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanit dintesa con
il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che
fanno carico al fondo sanitario nazionale. |
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3.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finch durano le
necessit terapeutiche documentate. |
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4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. |
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CAPO
II |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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E
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art.
37 |
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(Attivit
professionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 35) |
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1.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio
delle professioni, consentita,
in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. |
|
1.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio
delle professioni, consentita,
in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, (...) l'iscrizione
agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di
albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri
competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. |
|
||||
2.
Le modalit, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni
e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le
disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri
competenti, di concerto con il Ministro delluniversit e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni
di categoria interessate. |
|
2.
Le modalit (...) per il riconoscimento
dei titoli professionali abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono
stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il
riconoscimento dei titoli sono
definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro delluniversit
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e
le associazioni di categoria interessate. Il riconoscimento dei titoli non
e' soggetto a limiti numerici. |
|
||||
3.
Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformit ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione. |
|
3.
(...) |
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||||
4.
In caso di lavoro subordinato, garantita la parit di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. |
|
4.
(...) |
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||||
Art.
38 |
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(Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 36) |
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||||
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5) |
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||||
1.
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allobbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto allistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione
alla vita della comunit scolastica. |
|
|
|
||||
2.
Leffettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato, dalle Regioni
e dagli enti locali anche mediante lattivazione di appositi corsi ed
iniziative per lapprendimento della lingua italiana. |
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||||
3.
La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le
culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dorigine e alla
realizzazione di attivit interculturali comuni. |
|
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||||
4.
Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. |
|
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|||||
5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono: |
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a) laccoglienza
degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lattivazione di
corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ; |
|
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|||||
b) la
realizzazione di unofferta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dellobbligo ; |
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|||||
c) la
predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di
provenienza al fine del conseguimento del titolo dellobbligo o del diploma
di scuola secondaria superiore ; |
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||||
d) la
realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ; |
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||||
e) la
realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per lItalia. |
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||||
6. Le regioni, anche attraverso altri
enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali,
anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
|
|
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|
||||
7.
Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente
capo, con specifica indicazione: |
|
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|
||||
a) delle
modalit di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con
particolare riferimento allattivazione di corsi intensivi di lingua italiana
nonch dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per ladattamento
dei programmi di insegnamento; |
|
|
|
||||
|
|
a-bis)
dei requisiti e delle condizioni per l'ingresso e per il soggiorno in Italia
per motivi di studio di stranieri che intendano seguire corsi di studio, di
istruzione tecnico-professionale o di formazione professionale; |
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||||
b) dei
criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati
nei paesi di provenienza ai fini dellinserimento scolastico, nonch dei
criteri e delle modalit di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con lausilio di mediatori culturali qualificati; |
|
b) dei
criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati
nei paesi di provenienza ai fini dellinserimento scolastico o nei corsi
di cui alla lettera a-bis), nonch
dei criteri e delle modalit di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con lausilio di mediatori culturali qualificati; |
|
||||
c) dei
criteri per liscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi e per l'attivazione di specifiche attivit di sostegno linguistico; |
|
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|
||||
d) dei
criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5. |
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||||
Art.
39 |
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||||
(Accesso
ai corsi delle universit) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 37) |
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||||||
1.
In materia di accesso allistruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio assicurata la parit di trattamento tra lo
straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalit di cui al
presente articolo. |
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||||||
2.
Le universit, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilit
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui allarticolo 3, promuovendo laccesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui allarticolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
allinserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli
atenei stranieri per la mobilit studentesca, nonch organizzando attivit di
orientamento e di accoglienza. |
|
||||||
3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati : |
|
||||||
a) gli
adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con
riferimento alle modalit di prestazione di garanzia di copertura economica
da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilit di
mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero; |
|
||||||
b) la
rinnovabilit del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in
vigenza di esso di attivit di lavoro subordinato o autonomo da parte dello
straniero titolare; |
|
b) (...) |
|
||||
c) lerogazione
di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire
da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze
previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio
universitario e senza obbligo di reciprocit; |
|
|
|
||||
d) i
criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini
delluniformit di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze
di cui alla lettera c); |
|
|
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||||
e) la
realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono
accedere allistruzione universitaria in Italia; |
|
|
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||||
f) il
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero. |
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3
bis. Salvo che l'autorita' accademica preposta all'organizzazione del corso
di studio deliberi in modo piu' favorevole all'interessato, il rinnovo del
permesso per motivi di studio, per lo studente universitario straniero, e'
condizionato al superamento di almeno una verifica di profitto per il primo
anno di corso e di almeno due verifiche per gli anni successivi, e non puo'
essere concesso per piu' di tre anni oltre la durata del corso di studio. |
|
||||
4.
In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilit comunicate dalle universit,
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dellinterno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per laccesso allistruzione universitaria degli studenti
stranieri residenti allestero. Lo schema di decreto trasmesso al
Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni. |
|
|
|
||||
5.
E comunque consentito laccesso ai corsi universitari, a parit di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia o, se conseguito allestero, equipollente. |
5.
comunque consentito laccesso ai corsi
universitari e alle scuole di
specializzazione delle universita[62], a parit di condizioni con gli
studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi
religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un
anno in possesso di
titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonch agli stranieri,
ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane
allestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o
allestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il
riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per lingresso per studio. |
5.
comunque consentito laccesso ai corsi
universitari e alle scuole di specializzazione delle universita, a parit di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro (...), per motivi familiari,
per asilo politico, per motivi umanitari, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti
da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in
Italia, nonch agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei
diplomi finali delle scuole italiane allestero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o allestero, oggetto di intese
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio
e soddisfino le condizioni generali richieste per lingresso per studio. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ALLOGGIO E |
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ASSISTENZA
SOCIALE |
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Art.
40 |
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(Centri
di accoglienza. Accesso allabitazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 38) |
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1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dellUnione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano
individuate situazioni di emergenza,
pu disporre lalloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri
non in regola con le disposizioni sullingresso e sul soggiorno nel
territorio dello Stato, ferme restando le norme sullallontanamento dal
territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni. |
1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dellUnione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. () |
1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dellUnione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano
individuate situazioni di emergenza,
pu disporre lalloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri
non in regola con le disposizioni sullingresso e sul soggiorno nel
territorio dello Stato, ferme restando le norme sullallontanamento dal
territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni. |
|
||||
|
1-bis. Laccesso
alle misure di integrazione sociale riservato agli stranieri non appartenenti
a Paesi dellUnione europea che dimostrino di essere in regola con le norme
che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e
delle leggi e regolamenti vigenti in materia. |
|
|
||||
2.
I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono,
ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire lautonomia e
linserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti
gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e
finanziamenti. |
|
|
|
||||
3.
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonch, ove possibile, allofferta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e allassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dellautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio
nel territorio in cui vive lo straniero. |
|
|
|
||||
4.
Lo straniero regolarmente soggiornante pu accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri
enti pubblici o privati, nellambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a
pagamento, secondo quote calmierate,
nellattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva. |
|
|
|
||||
5.
Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o
enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario
di alloggi di loro propriet o di cui abbiano la disponibilit legale per
almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di
carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo
umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e
comportano limposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo
sullalloggio allospitabilit temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. Lassegnazione e il godimento dei contributi e degli
alloggi cos strutturati effettuata sulla base dei criteri e delle modalit
previsti dalla legge regionale. |
5.
(...) |
5.
Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o
enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario
di alloggi di loro propriet o di cui abbiano la disponibilit legale per
almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di
carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro, per inserimento nel
mercato del lavoro, per studio, per motivi familiari, per asilo o per motivi
umanitari. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e
comportano limposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo
sullalloggio allospitabilit temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. Lassegnazione e il godimento dei contributi e
degli alloggi cos strutturati effettuata sulla base dei criteri e delle
modalit previsti dalla legge regionale. |
|
||||
6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino
una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini italiani, agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti
locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. |
6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini
italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di
intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione
o dagli enti locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al
credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione
della prima casa di abitazione. |
6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nellelenco
anagrafico, di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
7 luglio 2000, n. 442, o che esercitino una regolare attivit di lavoro (...) hanno diritto di accedere, in
condizioni di parit con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare
laccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di
edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. |
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||||
Art.
41 |
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(Assistenza
sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 39) |
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1.
Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno, nonch i minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che
sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.[63] |
|
1.
Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno, nonch i minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che
sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti, anche nei casi
in cui dette provvidenze costituiscano diritti
soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali. |
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CAPO
IV |
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DIPOSIZIONI
SULLINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER
LE POLITICHE MIGRATORIE |
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Art.
42 |
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(Misure
di integrazione sociale) |
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|
||||
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 40; |
|
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||||
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.2) |
|
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1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonch in collaborazione
con le autorit o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine,
favoriscono: |
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||||
a) le
attivit intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di
origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente
funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed
integrazioni; |
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||||
b) la
diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella societ
italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunit di integrazione e
crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e
dallassociazionismo, nonch alle possibilit di un positivo reinserimento
nel Paese di origine; |
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|
||||
c) la
conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali,
economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dellimmigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale
dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da
essi; |
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d) la
realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per limpiego allinterno delle
proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore a due anni, in qualit di mediatori interculturali al fine di
agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e religiosi; |
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e) lorganizzazione
di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societ
multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli
operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno
rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione. |
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2. Per i fini indicati nel comma 1
istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali un registro
delle associazioni selezionate
secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione. |
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3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione
degli ostacoli che impediscono leffettivo esercizio dei diritti e dei doveri
dello straniero, istituito presso il Consiglio nazionale delleconomia e
del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
delleconomia e del lavoro, nellambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivit volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione
della presente legge. |
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4.
Ai fini dellacquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nellassistenza e nellintegrazione degli
immigrati di cui allarticolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui allart. 3, comma 6, nonch dellesame delle
problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della
Consulta sono chiamati a far
parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: |
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a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle
associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione[64] in numero non inferiore a dieci[65]; |
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b)
rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle
associazioni pi rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore
a sei; |
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c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali degli stranieri[66], in numero non inferiore a quattro; |
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d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in
numero non inferiore a tre; |
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e) otto[67] esperti designati rispettivamente dai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di
grazia e giustizia[68], degli affari esteri, delle finanze e dai
Dipartimenti della solidariet sociale e delle pari opportunit; |
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f) otto[69] rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), uno[70] dall'Unione delle province italiane (UPI) e
quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281[71]; |
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g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
delleconomia e del lavoro (CNEL); |
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g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci.[72] |
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5.
Per ogni membro effettivo della Consulta nominato un supplente. |
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6.
Resta ferma la facolt delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie. |
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7.
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. |
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8.
La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti gratuita, con esclusione del rimborso
delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i
predetti organi. |
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Articolo
42 bis |
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(Difensore
civico dei diritti dello straniero.) |
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1.
E' istituito il difensore civico nazionale dei diritti dello straniero. Il
difensore civico nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori a riposo, svolge
il ruolo di garante dell'imparzialita e del buon andamento delle pubbliche
amministrazioni competenti in materia di immigrazione straniera, segnalando,
anche di propria iniziativa, eventuali abusi, carenze o disfunzioni
nelloperato di tali amministrazioni nei confronti degli stranieri presenti
sul territorio nazionale. Il difensore civico nazionale rimane in carica tre
anni. |
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2.
Il difensore civico nazionale invia ogni anno alle commissioni parlamentari
competenti una relazione sull'attivita svolta e sugli eventuali abusi,
carenze o disfunzioni riscontrati. |
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3.
L'ufficio del difensore civico nazionale dei diritti dello straniero e collocato
presso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' dotato del
personale e dei mezzi previsti con il decreto di cui al comma 1. Lufficio
provvede alla pubblicazione in tempo utile, anche mediante Internet, di tutte
le disposizioni e le circolari che riguardano gli stranieri nonche delle
indicazioni necessarie allottemperamento di dette disposizioni, e predispone
modalita di comunicazione, anche telematica, da parte degli interessati,
degli eventuali abusi, carenze o disfunzioni di cui al comma 1. |
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Art.
43 |
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(Discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 41) |
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1.
Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento
che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lascendenza o
lorigine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che
abbia lo scopo o leffetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o lesercizio, in condizioni di parit, dei
diritti umani e delle libert fondamentali in campo politico, economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. |
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2.
In ogni caso compie un atto di discriminazione: |
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a) il
pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona
esercente un servizio di pubblica necessit che nellesercizio delle sue
funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalit, lo discriminino
ingiustamente; |
|
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|||||
b) chiunque
imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi
offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalit; |
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|||||
c) chiunque
illegittimamente imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire
laccesso alloccupazione, allalloggio, allistruzione, alla formazione e ai
servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente
soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit; |
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|||||
d) chiunque
impedisca, mediante azioni od omissioni, lesercizio di unattivit economica
legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in
Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalit; |
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|||||
e) il
datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dellarticolo 15 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano
qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una
confessione religiosa, ad una
cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente alladozione di criteri che svantaggino in modo
proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione
religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dellattivit lavorativa. |
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|||||
3.
Il presente articolo e larticolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi,
razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di
apolidi e di cittadini di altri Stati membri dellUnione europea presenti in
Italia. |
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Art.
44 |
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(Azione
civile contro la discriminazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 42) |
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1.
Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi, il giudice pu, su istanza di parte, ordinare la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo,
secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. |
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2.
La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla
parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dellistante. |
2.
La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla
parte, nella cancelleria del tribunale in
composizione monocratica del
luogo di domicilio dellistante. |
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||||
3.
Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalit non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi opportuno agli atti di
istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto. |
3.
Il tribunale in composizione monocratica,
sentite le parti, omessa ogni formalit non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene pi opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto. |
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4.
Il pretore provvede con ordinanza allaccoglimento o al rigetto della
domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono
immediatamente esecutivi. |
4.
Il tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza allaccoglimento o al
rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti
richiesti che sono immediatamente esecutivi. |
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|
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5.
Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, ludienza
di comparizione delle parti davanti a s entro un termine non superiore a
quindici giorni, assegnando allistante un termine non superiore a otto
giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il
pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
nel decreto. |
5.
Nei casi di urgenza il tribunale in composizione
monocratica provvede con decreto
motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con
lo stesso decreto, ludienza di comparizione delle parti davanti a s entro
un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allistante un termine
non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A
tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati nel decreto. |
|
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6.
Contro i provvedimenti del pretore ammesso reclamo al tribunale nei termini
di cui allarticolo 739, secondo
comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. |
6.
Contro i provvedimenti del tribunale in
composizione monocratica
ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui allarticolo 739, secondo comma, del codice di
procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738
e 739 del codice di procedura civile. |
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7.
Con la decisione che definisce il giudizio il giudice pu altres condannare il convenuto al
risarcimento del danno, anche non patrimoniale. |
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8.
Chiunque elude lesecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e
5 e dei provvedimenti del
tribunale di cui al comma 6 punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma,
del codice penale. |
8.
Chiunque elude lesecuzione di provvedimenti del tribunale
in composizione monocratica di
cui ai commi 4 e 5 e dei
provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 punito ai sensi dell'articolo
388, primo comma, del codice penale. |
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9.
Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del
comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o
della cittadinanza pu dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico
relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, allassegnazione delle
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai
licenziamenti dellazienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei
limiti di cui allarticolo 2729, primo comma, del codice civile. |
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10.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano
individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso pu essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza
che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del
presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti
soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. |
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11.
Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dellarticolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati
benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti allesecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, immediatamente comunicato dal
Pretore, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o
dellappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi
pi gravi, dispongono lesclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto. |
11.
Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dellarticolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati
benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti allesecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, immediatamente comunicato dal tribunale in composizione monocratica,
secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o
dellappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi
pi gravi, dispongono lesclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto. |
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12.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dellapplicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. |
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Art.
45 |
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(Fondo
nazionale per le politiche migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 43) |
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1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito il Fondo
nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei
programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e
dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal
contributo di cui al comma 3, stabilito in lire 12.500 milioni per lanno
1997, in lire 58.000 milioni per lanno 1998 e in lire 68.000 milioni per
lanno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si
provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono
altres le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti
da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dellUnione europea, che sono versati allentrata del bilancio dello Stato
per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo annualmente ripartito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalit per la
presentazione, lesame, lerogazione, la verifica, la rendicontazione e la
revoca del finanziamento del Fondo. |
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2.
Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di
propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie
iniziative e attivit concernenti limmigrazione, con particolare riguardo
alleffettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del
regolamento di attuazione, alle attivit culturali, formative, informative,
di integrazione e di promozione di pari opportunit. I programmi sono
adottati secondo i criteri e le modalit indicati dal regolamento di
attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli
enti locali per l'attuazione del programma. |
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3.
Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque
da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme
derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della
legge 30 dicembre 1986, n. 943, destinato al finanziamento delle politiche
del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione disposta per
lintero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono
versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate
al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
30 dicembre 1986, n. 943, soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000. |
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Art.
46 |
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(Commissione
per le politiche di integrazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 44) |
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1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali istituita la
commissione per le politiche di integrazione. |
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2.
La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dellobbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per lintegrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonch di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per
limmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo. |
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3.
La commissione composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento
per le pari opportunita'[73] della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari
esteri, dellinterno, di grazia e giustizia,[74] del lavoro e della previdenza sociale, della
sanit, della pubblica istruzione, nonch da un numero massimo di dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo dellanalisi sociale, giuridica
ed economica dei problemi dellimmigrazione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidariet
sociale. Il presidente della commissione scelto tra i professori
universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed collocato in
posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
Stato-citt ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate
a singole questioni oggetto di esame. |
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4.
Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati lorganizzazione della
segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch i rimborsi ed i
compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la
commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti. |
|
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5.
Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della
commissione dal decreto di cui allarticolo 45, comma 1, la commissione pu
affidare leffettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e
private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate
dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
allacquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti. |
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6.
Per ladempimento dei propri compiti la commissione pu avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. |
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TITOLO
VI |
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NORME
FINALI |
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Art.
47 |
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(
Abrogazioni) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 46) |
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1.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati: |
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|||||
a) gli
articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
|
|
|||||
b) le
disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dellart. 3; |
|
|
|||||
c) il
comma 13 dellarticolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. |
|
|
|||||
2.
Restano abrogate le seguenti disposizioni: |
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|||||
a) larticolo
151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
|
|
|||||
b) l'articolo
25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ; |
|
|
|||||
c) larticolo
12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943; |
|
|
|||||
d) l'articolo
5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre, 1979, n.
663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ; |
|
|
|||||
e) gli
articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; |
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|
|||||
f) l'articolo
4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50; |
|
|
|||||
g) l'articolo
116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
|
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|||||
3.
Allart. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse
le parole: |
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|||||
,
sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocit tra la Repubblica italiana e gli Stati di
origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
nellambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo. |
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4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del
presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del
Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635. |
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Art.
48 |
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(Copertura
finanziaria) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 48) |
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1.
Allonere derivante dallattuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del
presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire
124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: |
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a)
quanto a lire 22.500 milioni per lanno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per lanno 1997
e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999
laccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto
a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998
e 1999, laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; |
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b)
quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1997,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
dellinterno. |
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2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
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Art.
49 |
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(Disposizioni finali e
transitorie[75]) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 49) |
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1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e
del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne
fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonch
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e
il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale. |
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1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel
territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1,
che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini
previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi
previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.[76] |
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2. Allonere conseguente allapplicazione del comma
1, valutato in lire 8.000
milioni per lanno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui
allarticolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto. |
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2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si
avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica
sicurezza.[77] |
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[1] Comma inserito dal D. Lgs. 113/1999.
[2] Larticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste disposizioni non si
applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma
3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi,
ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo. Inoltre, il comma 6
dello stesso articolo stabilisce che per i rilievi fotodattiloscopici in
questione si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista
allarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.
[3] Linciso nonche allINAIL e stato inserito
dallarticolo 80, comma 10, della L. 289/2002.
[4] Linciso nonche allINAIL e stato inserito
dallarticolo 80, comma 10, della L. 289/2002.
[5] Larticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste disposizioni non si
applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma
3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi,
ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo. Inoltre, il comma 6
dello stesso articolo stabilisce che per i rilievi fotodattiloscopici in
questione si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista
allarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.
[6] Il periodo e stato inserito dal D. Lgs. 87/2003.
[7] Modifica introdotta dal D. Lgs. 380/1998.
[8] Modifica introdotta dal D. Lgs. 380/1998.
[9] Comma inserito dal D. Lgs. 380/1998.
[10] Comma rinumerato dal D. Lgs. 380/1998.
[11] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava fino a tre anni.
[12] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava dodici.
[13] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In
precedenza, la disposizione recitava La stessa pena si applica quando il fatto
commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti.
[14] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava al comma.
[15] Lettera inserita dalla L. 271/2004.
[16] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni e.
[17] Modifica introdotta dalla Legge 34/2003. In
precedenza, la disposizione recitava dallarticolo 98.
[18] Il comma 2 dellart. 1 bis del Decreto-legge
241/2004, introdotto dal disegno di legge di conversione come approvato dal Senato
recita:
2. Allarticolo 10 della legge 11 agosto 2003,
n. 228, il comma 1 sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti
previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale,
nonch dellarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano
le disposizioni dellarticolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18
ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo
articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dellArma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza,
appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa
antimafia, nei limiti delle loro competenze".
[19] Comma introdotto dalla L. 271/2004.
[20] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: sempre consentito.
[21] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: salvo che si tratti di mezzo destinato a
pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato.
[22] Il periodo e stato inserito dal D. Lgs. 87/2003, di
attuazione della direttiva 2001/51/CE, che integra le disposizioni
dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14
giugno 1985.
[23] Il periodo e stato inserito dal D. Lgs. 87/2003, di
attuazione della direttiva 2001/51/CE, che integra le disposizioni
dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14
giugno 1985.
[24] Soppressione operata dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici
registri,.
[25] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: possono essere.
[26] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[27] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: immediato in attivit di polizia; se vi ostano
esigenze processuali, lautorit giudiziaria rigetta listanza con decreto
motivato.
[28] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: , 3 e 4.
[29] I commi 8-bis/8-quinquies sono stati introdotti dal
D.L. 51/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2002.
[30] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.
[31] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.
[32] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava Il provvedimento e immediatamente esecutivo. Il
tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti,
convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla
comunicazione..
[33] Comma introdotto dal D.L. 51/2002, convertito, con
modificazioni, dalla L. 106/2002.
[34] Comma introdotto dalla L. 271/2004.
[35] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.
[36] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.
[37] Il comma 10 dellart. 13 era stato modificato, dal 1
luglio 2002, dall'art. 299 L del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR
30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno
2002 - S.O. n. 126). Il testo modificato era il seguente:
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento
immediato, il ricorso pu essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione,
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il
ricorso pu essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza
dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo
straniero (...), qualora sia
sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete..
Lart. 142 L del citato Testo unico reca pero le
seguenti disposizioni:
ART. 142 (L)
(Processo avverso il provvedimento di espulsione
del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)
1. Nel processo avverso il provvedimento di
espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui
all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e
le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico
dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalit
rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed ammessa opposizione ai
sensi dell'articolo 84.
Queste disposizioni continuano evidentemente ad essere
valide. Presumibilmente, quindi, la modifica apportata al comma 10 dovrebbe
essere ora applicata al nuovo testo del comma 8 dellarticolo 13, che
assumerebbe la forma seguente:
8. Avverso
il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al tribunale
in composizione monocratica del luogo in cui ha sede lautorit che ha disposto
lespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il
ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti
giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma
pu essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro
allautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allassistenza legale da parte
di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti allautorit consolare. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito
da un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.
[38] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[39] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: di residenza o di dimora dello straniero.
[40] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava larresto da sei mesi ad un anno.
[41] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava La stessa pena si applica allo straniero che, gi
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso
sul territorio nazionale..
[42] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava sempre consentito larresto in flagranza dellautore
del fatto e, nellipotesi di cui al comma 13-bis, consentito il fermo. In
ogni caso contro lautore del fatto.
[43] Articolo introdotto dal D. Lgs. 113/1999.
[44] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.
[45] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.
[46] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava Il tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui allarticolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile,
sentito linteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non
sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la
convalida pu essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione..
[47] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava larresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si
procede a nuova.
[48] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[49] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[50] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In
precedenza, la disposizione recitava ҏ obbligatorio larresto dellautore del
fatto e.
[51] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava pu disporre.
[52] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In
precedenza, la disposizione recitava del presente articolo.
[53] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[54] Modifica introdotta dallarticolo 80, comma 11, della
L. 289/2002.
[55] Il DPR 1656/1965 e stato abrogato dal DPR 54/2002.
Il riferimento deve essere interpretato come relativo a questultimo DPR.
[56] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[57] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: , e.
[58] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[59] Soppressione operata dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: limitatamente a quelli.
[60] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[61] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.
[62] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[63] Le leggi finanziarie 448/1998, 488/1999 e 388/2000
hanno ridotto la portata di questa disposizione, limitando il godimento della
maggior parte delle prestazioni ai titolari di carta disoggiorno (vedi infra).
[64] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[65] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: sei.
[66] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: dei lavoratori.
[67] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: sette.
[68] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[69] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: quattro.
[70] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: ed uno.
[71] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[72] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[73] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[74] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[75] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[76] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.
[77] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.