(Sergio Briguglio 12/5/2005)

 

PROPOSTA DI RIFORMA DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE

 

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA PRESENTE LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DA

L. 106/2002 (grassetto italico);

D.P.R. 115/2002 (grassetto italico sottolineato);

L. 189/2002 (grassetto);

L. 289/2002 (grassetto sottolineato);

D. LGS. 87/2003 (grassetto sottolineato con tratteggio);

L. 34/2003 (grassetto italico con sottolineatura punteggiata);

L. 271/2004 (grassetto italico con sottolineatura tratteggiata)

MODIFICHE PROPOSTE

 

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLIMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO  I

 

 

 

PRINCIPI GENERALI

 

 

 

 

 

Art. 1

 

(Ambito di applicazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

 

                                               

 

1. Il presente testo unico, in attuazione dellarticolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

 

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40.

 

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

 

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

 

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

7. Prima dellemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

Art.2

 

(Diritti e doveri dello straniero)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

 

           

 

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

 

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

 

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La parita' comporta anche la possibilita', per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, di accedere, alle stesse condizioni previste per il cittadino italiano, a qualunque tipo di lavoro, compreso il lavoro alle dipendenze dalla pubblica amministrazione, con esclusione delle attivita che comportino lesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellinteresse nazionale.

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

 

5. Allo straniero riconosciuta  parit di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla  legge.

 

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ci non sia possibile,  nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

 

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

 

9. Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto allosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 2-bis

 

 

 (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)

 

 

 

 

 

 

 

 

1. E istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato Comitato

 

 

2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

 

 

3. Per listruttoria delle questioni di competenza del Comitato, istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellinterno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunit e delle politiche comunitarie, dellinnovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, delle attivit produttive, dellistruzione, delluniversit e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, delleconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivit culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata allattuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allarticolo 3, comma 1.

 

 

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalit di coordinamento delle attivit del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

(Politiche migratorie)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

 

 

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale  dell'economia e del lavoro,  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale  dell'economia e del lavoro,  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  predispone ogni tre anni, salva la necessita di un termine pi breve, il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

 

2. Il documento programmatico  indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con  organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres  le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

 

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversit e  delle identit culturali delle persone, purch non confliggenti con lordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei  Paesi di origine.

 

3. Il documento (...) delinea inoltre gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversit e  delle identit culturali delle persone, purch non confliggenti con lordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei  Paesi di origine.

 

4. Con uno o pi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari,  sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,  tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea  eventualmente disposte a norma dellarticolo 20. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote disciplinata in conformit con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nellanno precedente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunita, ulteriori decreti possono essere emanati durante lanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lanno precedente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere definiti annualmente, sulla base delle disposizioni  di cui all'articolo 21, i limiti relativi all'ingresso e soggiorno di lavoratori stranieri per inserimento nel mercato del lavoro.

 

5. Nellambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dellobbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti allalloggio, alla lingua, allintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dellinterno, si provvede allistituzione di Consigli territoriali per limmigrazione,  in cui  siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nellassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,  con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

 

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.[1]

 

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1   predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della  legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

 

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

 

 

 

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

 

 

 

CAPO  I            

DISPOSIZIONI SULLINGRESSO E  IL SOGGIORNO

 

 

 

Art. 4                              

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

 

 

 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

 

 

 

1. L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore,  soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

 

1. L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore,  soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. E' esente da visto l'ingresso dello straniero che dimostri, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione, di avere diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 2 bis.

 

2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato allinteressato unitamente alle modalit di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allautorit di frontiera.

2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, lautorit diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali, linammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allautorit di frontiera.

2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Il regolamento di attuazione disciplina i casi in cui la richiesta di visto di ingresso puo' essere presentata a mezzo di raccomandata postale o per via telematica.  Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato allinteressato unitamente alle modalit di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. (...) La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali, linammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allautorit di frontiera.

 

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi internazionali, consentir lingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche  per il ritorno nel Paese di provenienza.  I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Non potr essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o  di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone,  con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi internazionali, consentir lingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche  per il ritorno nel Paese di provenienza.  I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta sessuale, il favoreggiamento dellimmigrazione clandestina verso lItalia e dellemigrazione clandestina dallItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita illecite.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia,  in armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi internazionali, consentir lingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di risorse sufficienti  per la durata del soggiorno e (...) per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla normativa vigente o che sussistano seri motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti, in base a comprovati elementi, socialmente pericoloso.

 

            4. Lingresso in Italia pu essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dallItalia ovvero a norme comunitarie.

 

            5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

 

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia,  ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine  pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

 

7. L'ingresso  comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalit prescritti con il regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

 

(Permesso di soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

 

 

 

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validit a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

1. Oltre agli stranieri (...) muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno (...) in corso di validit, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

 

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento  di attuazione pu prevedere speciali modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lesercizio delle funzioni di ministro di culto nonch  ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

 

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento  di attuazione pu prevedere speciali modalit di rilascio relativamente ai soggiorni (...) per motivi (...) di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lesercizio delle funzioni di ministro di culto nonch  ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Il regolamento prevede inoltre speciali modalita' di richiesta e rilascio del permesso all'atto dei controlli di frontiera, per soggiorni di durata inferiore a tre mesi e disciplina i casi in cui la richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno puo' essere presentata a mezzo di raccomandata postale o per via telematica.

 

 

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[2]

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e' sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici o ad altri rilievi biometrici definiti con decreto del Ministro dell'interno. Per gli stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno, i rilievi sono effettuati all'atto della richiesta di rinnovo o di conversione del permesso. Queste disposizioni non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche.

 

 

 

2-ter. Ai rilievi di cui al comma 2 bis si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista allarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

 

3. La durata del permesso di soggiorno quella prevista dal visto dingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque essere:

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto dingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque essere:

3. Salvi i casi espressamente disciplinati da altre disposizioni di legge o di regolamento, la durata del permesso di soggiorno quella prevista dal visto dingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque essere:

 

a)          superiore a tre mesi, per visite, affari  e turismo;

 

 

b)         superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

b)         ();

 

c)          superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata;  il permesso tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

 

 

d)          superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

d)          ();

d)       superiore a tre anni, per motivi di lavoro;

 

 

 

d-bis) superiore a un anno per motivi di inserimento nel mercato del lavoro;

 

e)          superiore alle  necessit specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

 

 

 

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare:

(...)

 

 

a) in relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

 

 

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno.

 

 

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di  due anni.

 

 

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

 (...)

 

 

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit superiore ad un periodo di due anni.

(...)

 

 

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellarticolo 26, ne da comunicazione anche in via telematica al Ministero dellinterno e allINPS nonche' all'INAIL[3] per linserimento nellarchivio previsto dal comma 9 dellarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero dellinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, anche a carattere stagionale, o per motivi di inserimento nel mercato del lavoro, ne da comunicazione anche in via telematica al Ministero dellinterno e allINPS nonche' all'INAIL[4] per linserimento nellarchivio previsto dal comma 2 dellarticolo 22 ter entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero dellinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

 

 

3 sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dellarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere superiore a  due anni

(...)

 

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione,  il permesso di soggiorno rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero, entro la scadenza,  al questore della provincia in cui dimora (...) ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. La richiesta presentata in ritardo, ma comunque non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza, e' ricevibile, ma all'interessato si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso, la richiesta e' ricevibile anche se presentata con un ritardo superiore a sessanta giorni. La durata del permesso di soggiorno  rinnovato o convertito e' determinata in base agli stessi criteri previsti in sede di rilascio. La conversione del permesso di soggiorno in un permesso per motivi diversi puo' essere chiesta in qualunque momento durante il periodo di validita' del permesso stesso. Si applicano, in caso di richiesta presentata in ritardo, le disposizioni stabilite dal presente comma in caso di rinnovo.

 

 

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [5]

4-bis. (...)

 

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarit amministrative sanabili.

 

5. Il permesso di soggiorno, il suo rinnovo o la sua conversione sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 bis e 6 e dallarticolo 22, commi 5 e 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che (...)  consentano il rilascio del permesso richiesto, che non sussistano i requisiti per il rilascio di altro tipo di permesso e che non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. Col provvedimento di rifiuto o di revoca del permesso il questore concede allo straniero un termine compreso tra quindici e trenta giorni lavorativi per lasciare il territorio dello Stato e lo informa delle conseguenze, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c-ter), di un mancato allontanamento.

 

 

 

5 bis. Nel caso in cui lo straniero sia in possesso, all'atto della richiesta di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno, di un passaporto o documento equipollente scaduto del quale sia stata presentata domanda di rinnovo all'autorita' competente, il permesso e' rinnovato o convertito, sempre che siano soddisfatti gli altri requisiti. Ove lo straniero non esibisca, entro i sei mesi successivi, il passaporto o documento equipollente in corso di validita', il permesso e' revocato. Il regolamento di attuazione disciplina i casi particolari in cui si prescinde dal possesso di un passaporto o documento equipollente ai fini del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno.

 

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

 

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il regolamento di attuazione disciplina il rilascio di un permesso di soggiorno utilizzabile per lavoro e per studio nei casi in cui sussitano detti motivi.

 

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere disposta l'espulsione amministrativa.

 

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere disposta l'espulsione amministrativa.

 

8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie in attuazione dellAzione comune adottata dal Consiglio dellUnione europea il 16 dicembre 1996, riguardante ladozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.

 

 

 

8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale.

 

9. Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

 

9. Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito immediatamente, all'atto della richiesta, sempre che questa sia corredata dalla documentazione prescritta dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. Ove i successivi accertamenti dimostrino insussistenti i requisiti previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto, il permesso e' revocato, salvo quanto disposto dal comma 5, ovvero, nei casi di cui al comma 8-bis, annullato.

 

 

 

9 bis. Salvo che sia diversamente disposto dal presente testo unico, la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di ingresso per uno specifico motivo di soggiorno e' condizione sufficiente per la conversione, su richiesta, di un permesso di soggiorno rilasciato, per altro motivo, con durata non inferiore a un anno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 5 bis

(...)

 

 

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

 

 

 

 

 

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allUnione europea o apolide, contiene ():

 

 

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 

 

 b) limpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

 

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1.

 

 

3. Il contratto di soggiorno per lavoro sottoscritto in base a quanto previsto dallarticolo 22 presso lo sportello unico per limmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6

 

 

(Facolt ed obblighi inerenti al soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;

 

 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2, e 148)

 

 

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere convertito, comunque prima della sua scadenza,  in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le  modalit previste dal regolamento di attuazione.

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,  in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le  modalit previste dal regolamento di attuazione.

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro, asilo, motivi umanitari o familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit consentite. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere utilizzato anche per attivita' lavorativa, secondo le  modalit previste dal regolamento di attuazione.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

 

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con l'arresto  fino  a  sei  mesi  e  l'ammenda  fino  a   lire ottocentomila.

 

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero, questi pu essere sottoposto a rilievi segnaletici.

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero, questi e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero, questi e sottoposto ai rilievi di cui all'articolo 5, comma 2 bis, e ai rilievi segnaletici.

 

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la  disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

 

 

6. Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

 

 

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla questura territorialmente competente.

 

 

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato  devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

 

9. Il  documento di identificazione per stranieri rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

 

10. Contro i provvedimenti di cui allarticolo 5 e al presente articolo ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

 

 

 

 

Art. 7

 

 

(Obblighi dellospitante e del datore di lavoro)

 

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

 

 

 

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la propriet o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit locale di pubblica sicurezza.

 

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione dovuta .

 

 

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

 

 

(Disposizioni particolari)

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

 

 

 

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

 

 

 

 

 

Art. 9

 

(Carta di soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)

 

 

 

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato.

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato.

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, che sia titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, motivi familiari, asilo, motivi umanitari, motivi religiosi, pu richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, a condizione che dimostri di avere un reddito sufficiente per il proprio sostentamento. La carta di soggiorno puo' essere chiesta,  anche successivamente, per i familiari a carico regolarmente soggiornanti e conviventi con lo straniero, a condizione che il reddito di cui lo straniero dispone sia sufficiente anche per il loro sostentamento. I minori affidati sono equiparati ai figli, ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. La carta di soggiorno pu essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dellUnione europea  residente in Italia.

 

2. (...)

 

3. La carta di soggiorno  rilasciata sempre che  nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti  di cui allarticolo 380 nonch, limitatamente ai delitti non colposi, allarticolo 381 del codice di procedura penale,  o pronunciata sentenza di condanna,  anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta lespulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

3. La carta di soggiorno  rilasciata sempre che  nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti  di cui allarticolo 380 nonch, limitatamente ai delitti non colposi, allarticolo 381 del codice di procedura penale,  o pronunciata sentenza di condanna,  anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se stata emessa sentenza irrevocabile di condanna (...) per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta lespulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

 

 

3 bis. La carta di soggiorno a tempo indeterminato.

 

 

 

3 ter. La carta di soggiorno e' rilasciata, su richiesta, anche allo straniero avente diritto di soggiorno in Italia ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 2 bis. Si prescinde, in questo caso, dai requisiti e dalle condizioni di cui al commi 1 e 3.

 

4. Oltre  a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno pu:

 

 

 

a)          fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

 

 

 

b)         svolgere nel territorio dello Stato ogni attivit lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

 

c)          accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

 

d)          partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche lelettorato quando previsto dallordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla  partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

 

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lespulsione amministrativa pu essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia  applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lespulsione amministrativa pu essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale (...).

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO

 

ED ESPULSIONE

 

 

 

Art. 10

 

(Respingimento)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

 

 

 

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

 

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

 

a)          che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allingresso o subito dopo;

 

b)         che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessit di pubblico soccorso.

 

3. Il vettore che ha condotto alla  frontiera  uno  straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto  a  norma  del presente articolo tenuto a prenderlo  immediatamente  a  carico  ed  a ricondurlo nello Stato  di  provenienza,  o  in  quello  che  ha rilasciato il documento di  viaggio  eventualmente  in  possesso dello straniero.

3. Il vettore che ha condotto alla  frontiera  uno  straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto  a  norma  del presente articolo tenuto a prenderlo  immediatamente  a  carico  ed  a ricondurlo nello Stato  di  provenienza,  o  in  quello  che  ha rilasciato il documento di  viaggio  eventualmente  in  possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.[6]

 

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3  e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lasilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero ladozione  di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

 

5. Per lo straniero respinto prevista lassistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

 

 

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallautorit di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11

 

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

 

 

 

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali .

 

 

1.-bis Il Ministro dellinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per lordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellinterno promuove altres apposite misure di coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli sullimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli sullimmigrazione ai sensi dellAccordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti   data comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

 

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate,  sentiti i questori e  i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,  eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

 

 

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina[7]. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorit dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilit funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente[8].

 

 

5. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.[9]

 

 

 

5-bis. Il Ministero dellinterno, nellambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto allimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

 

6[10]. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, allinterno della zona di transito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12

 

 

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave  reato,  chiunque compie attivit dirette a favorire  l'ingresso  degli  stranieri nel territorio dello Stato  in violazione delle disposizioni del presente testo unico punito con la reclusione fino a tre anni  e con la multa fino a lire trenta milioni.

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave  reato,  chiunque  in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare lingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e punito con la reclusione da uno a cinque anni[11] e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

 

2. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

 

 

3. Se il fatto di cui al comma 1 commesso  a fine di lucro o da tre o pi persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o pi persone, e nei casi in cui il fatto commesso mediante lutilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti,  la pena della reclusione da quattro a dodici anni e  della  multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui stato favorito lingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui stato favorito lingresso in violazione del presente testo unico.

3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da quattro a quindici[12] anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. (...)[13]

 

 

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e[14] 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto e commesso da tre o piu persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.[15]

 

 

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva e aumentata da un terzo alla meta e si applica[16] la multa di 25.000 euro per ogni persona.

 

 

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114[17] del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit di pena risultante dallaumento conseguente alle predette aggravanti.

 

 

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla met nei confronti dellimputato che si adopera per evitare che lattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lautorit di polizia o lautorit giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

 

 

3-sexies. Allarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: 609-octies del codice penale sono inserite le seguenti: nonch dallarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.

 

 

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228[18]. Lesecuzione delle operazioni disposta dintesa con la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere.[19]

 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio[20] l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti[21]. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

 

 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,  e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalit dello straniero  o nellambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con la  multa fino a lire trenta milioni.

 

 

            6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,    tenuto  ad accertarsi che lo straniero  trasportato  sia  in  possesso  dei documenti richiesti  per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a  riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza  a bordo  dei  rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri   in posizione irregolare. In  caso  di  inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si  applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento  di  una   somma   da   lire   un milione   a   lire cinque  milioni  per  ciascuno  degli   stranieri   trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallautorit amministrativa italiana inerenti allattivit professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.  Si osservano le  disposizioni  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

            6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,    tenuto  ad accertarsi che lo straniero  trasportato  sia  in  possesso  dei documenti richiesti  per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a  riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza  a bordo  dei  rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri   in posizione irregolare. In  caso  di  inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si  applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento  di  una   somma   da euro 3.500 a euro 5.500[22]  per  ciascuno  degli   stranieri   trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallautorit amministrativa italiana inerenti allattivit professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.  Si osservano le  disposizioni  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

            6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,    tenuto  ad accertarsi che lo straniero  trasportato  sia  in  possesso  dei documenti richiesti  per l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero a  riferire tempestivamente all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza  a bordo  dei  rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri   in posizione irregolare. In  caso  di  inosservanza dell'obbligo di cui al presente comma, si  applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento  di  una   somma   da euro 3.500 a euro 5.500[23]  per  ciascuno  degli   stranieri   trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallautorit amministrativa italiana inerenti allattivit professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.  Si osservano le  disposizioni  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

 

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellambito delle direttive di cui allarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dellesito dei controlli e delle ispezioni redatto processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle  medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altres procedere a perquisizioni, con losservanza delle disposizioni di cui allarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

 

 

8. I beni ()[24] sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono[25] affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,[26] agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati[27]. Si applicano, in quanto compatibili,  le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3[28], del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

 

 

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.[29]

 

 

8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata, previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente.

 

 

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione.

 

8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.[30]

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalit di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennit, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

9. Le somme di denaro confiscate  a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellinterno, rubrica Sicurezza  pubblica.

 

 

 

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale (...), una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

 

 

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis.

 

 

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali (...).

 

 

9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre unit navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dellinterno, della difesa, delleconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13

 

 

(Espulsione amministrativa)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

 

 

 

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dellinterno pu disporre lespulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

 

2. Lespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero:

 

2. Lespulsione puo' essere disposta dal prefetto quando:

a)          entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi dellarticolo 10;

 

a) lo straniero entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi dellarticolo 10;

 

b)         si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo;

 

b) il permesso di soggiorno dello straniero e' stato annullato ai sensi dell'articolo 5, comma 9;

 

c)          appartiene a taluna delle categorie indicate nellarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

 

c) lo straniero appartiene a taluna delle categorie indicate nellarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

 

 

 

c bis) lo straniero si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ovvero con un permesso di soggiorno scaduto da piu' di sessanta giorni senza averne chiesto il rinnovo o la conversione, salvo che tali ritardi siano dipesi da forza maggiore;

 

 

 

c ter)   lo straniero si trattenuto nel territorio dello Stato in violazione del termine concesso dal questore ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

 

 

 

2 bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 il prefetto tiene conto della condizione dello straniero, con riguardo, in particolare, alla presenza di familiari autorizzati a soggiornare in Italia, al possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un permesso di soggiorno, alla condotta tenuta e al tempo trascorso in Italia e ai vincoli che legano lo straniero alla societa' italiana e a quella del paese verso il quale dovrebbe essere espulso. Nei casi in cui il prefetto non adotti il provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno per uno dei motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, o, quando questo non sia possibile, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 5.

 

 

 

2 ter. Agli stranieri che debbano essere espulsi ai sensi del comma 2 o per i quali si proceda ai sensi del comma 2 bis, si puo' applicare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1000 euro.

 

3. Lespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale, lautorit giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta allatto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dellarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non applicata o cessata, il questore pu adottare la misura di cui allarticolo 14, comma 1.

3. Lespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellinteressato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lespulsione, richiede il nulla osta allautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allinteresse della persona offesa. In tal caso lesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando lautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allespulsione con le modalit di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lautorit giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellarticolo 14.

3. Lespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato (...). Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lespulsione, richiede il nulla osta allautorit giudiziaria, che decide tenendo conto delle esigenze processuali. In caso di diniego del nulla osta lesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando lautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allespulsione con le modalit di cui al comma 4. (...) In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellarticolo 14, ovvero chiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita'. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 

 

3 bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta pu essere negato ai sensi del comma 3.

 

 

 

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara lestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta allesecuzione dellespulsione. Il provvedimento immediatamente comunicato al questore.

 

 

3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellarticolo 240 del codice penale. (...)

 

 

3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica larticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questultima ripristinata a norma dellarticolo 307 del codice di procedura penale.

 

 

 

3 sexies. Il nulla osta allespulsione non pu essere concesso qualora si proceda per uno o pi delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonch dallarticolo 12 del presente testo unico.

 

            4. Lespulsione eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

4. Lespulsione sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

4. Lespulsione (...) eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica quando

 

a)          espulso ai sensi del comma 1 o si trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con lintimazione;

 

a) lo straniero espulso ai sensi del comma 1 o del comma 2, lettere a) o b), o si e' trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con lintimazione di cui al comma 5;

 

b)         espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e il prefetto rilevi, sulla base delle  circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga allesecuzione del provvedimento.

 

b) a carico dello straniero e' stato gia' adottato, in Italia, un provvedimento di espulsione.

 

5. Si procede altres allaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora questultimo sia privo di valido documento attestante la sua identit e nazionalit e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga allesecuzione del provvedimento.

5. Nei confronti dello straniero che si trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo, lespulsione contiene lintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone laccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che questultimo si sottragga allesecuzione del provvedimento.

5. Negli altri casi, lespulsione e' eseguita con lintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allufficio di polizia di frontiera.

 

 

5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace[31] territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto l'accompagnamento alla frontiera. Lesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla convalida. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene ludienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito linteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. [32] [33]

5-bis. Nei casi previsti al comma 4, il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto l'accompagnamento alla frontiera. Lesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla convalida. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene ludienza. (...) Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito linteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo, salvo quanto previsto dal comma 8. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera adottato dal questore perde ogni effetto, e si procede ai sensi del comma 5. Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

 

 

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivit del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit di un locale idoneo.[34]

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivit dei procedimenti di convalida previsti dal presente articolo e dall'articolo 14, le questure forniscono al giudice (...), nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit di un locale idoneo.

 

 

 

5 quater. Le disposizioni di cui al comma 5 bis si applicano anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio dello Stato riguardi uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento.

 

6. Negli altri casi, lespulsione contiene lintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allufficio di polizia di frontiera. Quando lespulsione disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore pu adottare la misura di cui allarticolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che questultimo si sottragga allesecuzione del provvedimento.  

6. ().

 

 

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellarticolo 14, nonch ogni altro atto concernente lingresso, il soggiorno e lespulsione, sono comunicati allinteressato unitamente allindicazione delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

 

 

 

8. Avverso il decreto di espulsione  pu essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine di trenta giorni qualora lespulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace[35] del luogo in cui ha sede lautorit che ha disposto lespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace[36] accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allautorit consolare. Lo straniero altres ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato[37], e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.

8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza o, in mancanza, di dimora dello straniero. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite del tribunale in composizione monocratica competente per la convalida di cui al comma 5 bis, ovvero della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. In quest'ultimo caso, la sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria.

 

9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato,[38] e' presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione[39]. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma l dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

9. ().

9. Ove, nei casi di cui al comma 4, il ricorso sia presentato nelle more dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, lo straniero puo' chiedere al tribunale in composizione monocratica competente la sospensione del provvedimento di espulsione fino alla decisione di cui al comma 8. In pendenza di tale richiesta il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' sospeso. Il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14, fino alla decisione relativa alla richiesta di sospensione o, in caso di provvedimento di espulsione adottato per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di espulsione e' immediatamente riattivato in caso di rinuncia al ricorso o alla richiesta di sospensione.

 

 

 

9 bis. Ove, nei casi di cui al comma 5, il ricorso sia proposto prima della scadenza del termine fissato con l'intimazione, il provvedimento di espulsione e' sospeso fino alla decisione di cui al comma 8.

 

 

 

9 ter. Salvo quanto disposto dal comma 9 in relazione allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia sospeso il questore rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per motivi di giustizia valido fino alla decisione di cui al comma 8. Il questore puo' chiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita'. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso. Il nuovo provvedimento di espulsione e', in ogni caso, immediatamente esecutivo.

 

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal  giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete. 

10 (). 

 

 

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

 

11. (...)

 

 

 

11 bis. Nei procedimenti di convalida e nei ricorsi previsti dal presente titolo, lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal  giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete. L'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalit rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 del testo unico approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ed ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 del medesimo testo unico.

 

12. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 19, lo straniero espulso rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato di provenienza.

 

 

 

13. Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellinterno; in caso di trasgressione, punito con larresto da due mesi a sei mesi ed nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

13. Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni[40] ed nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13. Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato prima che sia cessato il divieto di cui al comma 14 senza una speciale autorizzazione del Ministro dellinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed nuovamente espulso (...).

 

 

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.[41]

13 bis. (...)

 

 

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio larresto dellautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e[42] si procede con rito direttissimo.

13 ter. Per i reati di cui al comma 13 obbligatorio larresto dellautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

 

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dallinteressato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallinteressato sul territorio dello Stato.

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallinteressato nel periodo di permanenza in Italia.

14. Salvo che l'autorita' che adotta il provvedimento di espulsione o il tribunale in composizione monocratica competente per il ricorso di cui al comma 8, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallinteressato nel periodo di permanenza in Italia, fissino un termine pi breve, il divieto di reingresso opera per un periodo di

 

 

 

a) un anno, nei casi di cui al comma 5;

 

 

 

b) tre anni, nei casi di cui al comma 4, ove lo straniero, espulso per la prima volta, sia in possesso di passaporto in corso di validita' o di altro valido documento attestante la sua identit e nazionalita';

 

 

 

c) cinque anni, nei casi di cui al comma 4, ove lo straniero, espulso per la prima volta, si adoperi utilmente per la certificazione della propria identit e nazionalit;

 

 

 

d) dieci anni negli altri casi.

 

 

 

14 bis. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' per la cancellazione d'ufficio, alla scadenza del divieto di reingresso di cui al comma 14, della segnalazione effettuata a carico dello straniero ai fini della non ammissione in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia.

 

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri  sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore pu adottare la misura di cui allarticolo 14, comma 1.

 

15. (...)

 

16. Lonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4 miliardi per lanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. l3-bis[43]

 

 

(Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio)

 

 

 

 

 

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace[44] fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il tribunale in composizione monocratica fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.

 

2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.

 

 

 

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

 

4. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

 

 

(Esecuzione dellespulsione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

 

 

 

 

1. Quando non possibile eseguire con immediatezza lespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allacquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

1. Quando non possibile eseguire con immediatezza lespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allacquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, ovvero in base alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 9, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, tra quelli disponibili, individuati o costituiti con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

 

 

 

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalladozione del provvedimento.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida,[45], senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalladozione del provvedimento.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette, per la convalida, copia degli atti al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente (...), senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalladozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove  ritenga  sussistenti  i presupposti di cui allarticolo 13 ed al presente articolo,  convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito linteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida pu essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

4. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene ludienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dellarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito linteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.[46]

4. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene ludienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 11 bis dellarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 13 e dal presente articolo (...), e sentito linteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

 

5. La convalida comporta la permanenza nel centro  per un periodo di complessivi  venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore pu prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora laccertamento dellidentit e della nazionalit, ovvero lacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 9. Qualora laccertamento dellidentit e della nazionalit, ovvero lacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

 

 

5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito lespulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito lespulsione o il respingimento, si applicano le disposizioni relative all'adozione di misure di sorveglianza di cui all'articolo 13, comma 9 ter.

 

 

5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis punito con la reclusione da uno a quattro anni se lespulsione stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellarresto da sei mesi ad un anno se lespulsione stata disposta perche il permesso di soggiorno e scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede alladozione di un nuovo provvedimento di[47] espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5 ter. (...)

 

 

5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo,[48] che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena la reclusione[49] da uno a quattro anni.

5 quater. (...)

 

 

5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...)[50] si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare lesecuzione dellespulsione, il questore dispone[51] i provvedimenti di cui al comma 1 (...)[52]. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater obbligatorio larresto dellautore del fatto.[53]

5 quinquies. Per il reato di cui al comma 5 bis si procede con rito direttissimo ed obbligatorio larresto dellautore del fatto.

 

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione della misura.

 

 

 

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,  adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

 

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,  adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero non si allontani indebitamente dal centro (...). Lo straniero che si allontani senza giustificato motivo dal centro e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso, con provvedimento immediatamente esecutivo.

8. Ai fini dellaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per stranieri.

 

 

 

 

 

8 bis. Il regolamento di attuazione stabilisce le misure che devono essere adottate per tutelare il diritto dello straniero trattenuto di effettuare colloqui con organismi di tutela prima della convalida dei provvedimenti di trattenimento e di allontanamento, avvalersi dellassistenza di un difensore di fiducia, recuperare effetti personali e risparmi, avvertire del trattenimento familiari e conoscenti, preservare lunita familiare e ricevere visite. Il regolamento di attuazione stabilisce altresi' le condizioni alle quali le associazioni attive nel campo della tutela dei diritti dell'uomo o nell'assistenza degli stranieri possono chiedere di collaborare all'attuazione di dette misure, e prevede le modalita' con cui la richiesta puo' essere rifiutata, con provvedimento motivato, dal prefetto.

 

 

8 ter. In nessun caso puo' disporsi il trattenimento di cui al presente articolo dello straniero minore non accompagnato.

 

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dellinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15

 

 

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza)

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per lesecuzione dellespulsione)

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

 

 

 

 

 

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare lespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

 

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare lespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. Ai fini dellapplicazione del provvedimento di espulsione, nei casi in cui sia presente in Italia un figlio minore dello straniero ovvero un minore di cui lo straniero sia affidatario, e acquisito il nulla osta del Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni rilascia o nega il nulla-osta, decidendo nei modi di cui allarticolo 31, comma 3.

 

 

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, lesecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16

Articolo 16

 

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)

 

 

 

 

 

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate nellarticolo 14, comma 1, del presente decreto,  pu sostituire la medesima pena con la misura dellespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate nellarticolo 14, comma 1, del presente testo unico,  pu sostituire la medesima pena con la misura dellespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate nellarticolo 14, comma 1, del presente testo unico,  pu sostituire la medesima pena con la misura dellespulsione per un periodo non superiore a dieci anni. Il giudice tiene conto, a tale fine, degli elementi di cui all'articolo 13, comma 2 bis. In caso di presenza in Italia di un figlio minore dell'interessato o di un minore di cui l'interessato sia affidatario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.

 

2. Lespulsione eseguita dal questore anche se la sentenza non irrevocabile, secondo le modalit di cui allarticolo 13, comma 4.

2. Lespulsione di cui al comma 1 eseguita dal questore anche se la sentenza non irrevocabile, secondo le modalit di cui allarticolo 13, comma 4.

 

 

 

3. Lespulsione di cui al comma 1 non pu essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

 

 

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice competente.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine fissato dal giudice ai sensi del comma 1, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice competente.

 

 

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, disposta lespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, (...) che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, puo essere disposta, su richiesta dellinteressato, lespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

 

 

6. Competente a disporre lespulsione di cui al comma 5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullidentit e sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

6. Competente a disporre lespulsione di cui al comma 5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullidentit e sulla nazionalit dello straniero. (...)

 

 

7. Lesecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. Lespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalit dellaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 

7. Lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. Lespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalit dellaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 

 

 

8. La pena estinta alla scadenza del termine di dieci anni dallesecuzione dellespulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e riprende lesecuzione della pena.

 

 

 

9. Lespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allarticolo 19.

9. Lespulsione a titolo di sanzione sostitutiva (...) alla detenzione non si applica ai casi di cui allarticolo 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.17

 

 

 (Diritto di difesa)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

 

 

 

 

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria la sua presenza. Lautorizzazione rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dellimputato o del difensore.

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria la sua presenza. Lautorizzazione rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dellimputato o del difensore.

 

 

 

1 bis. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato un visto di ingresso per motivi di giustizia e un permesso di soggiorno per gli stessi motivi. Nel caso in cui il soggiorno si protragga per piu' di quindici giorni, lo straniero privo di altri mezzi di sostentramento e' autorizzato a svolgere attivita' lavorativa. Il permesso non e' convertibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

 

 

 

Art. 18

 

 

(Soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

 

 

 

 

 

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale,  ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dellorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

 

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale,  ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia uno speciale permesso di soggiorno, per motivi umanitari, per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dellorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravit ed attualit del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per lefficace contrasto dellorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalit di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

 

 

 

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per laffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellente locale, e per lespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di favorire lassistenza e lintegrazione sociale, nonch la disponibilit di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

 

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e pu essere rinnovato per  un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dellente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente laccesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonch liscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, linteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

 

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente laccesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonch liscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' lavorativa, fatti salvi i requisiti minimi di et. (...) Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere convertito in un permesso di soggiorno ad altro titolo, alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 9 bis, a prescindere dalla durata con cui e' stato rilasciato.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres rilasciato, allatto delle dimissioni dallistituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato lespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione  a un programma di assistenza e integrazione sociale.

 

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres rilasciato, (...) anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza (...), allo straniero che ha terminato lespiazione di una pena detentiva (...), e che ha dato prova concreta di partecipazione  a un programma di assistenza e integrazione sociale o per il quale sussiste uno dei motivi di cui all'articolo 5, comma 6.

 

7. Lonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per lanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18 bis

 

 

(Stranieri detenuti)

 

 

 

 

 

 

 

1. Allo straniero che stia espiando una pena detentiva e che sia privo di permesso di soggiorno, o che, allatto della scadenza del permesso di soggiorno di cui e' titolare, non sia in possesso dei requisiti previsti per il rinnovo, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido fino alla conclusione della pena. Il permesso e' convertibile solo in un permesso per motivi familiari o per asilo, ovvero per motivi umanitari nei casi di cui all'articolo 18, comma 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.19

 

 

 

(Divieti di espulsione e di respingimento)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

 

 

 

 

 

 

 

1. In nessun caso pu disporsi lespulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per  motivi  di  razza,  di sesso, di lingua, di cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni politiche, di  condizioni  personali  o  sociali,  ovvero  possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione.

 

2. Non consentita  l'espulsione,  salvo  che  nei  casi previsti dallarticolo 13, comma 1, nei confronti:

 

2. Non consentita  l'adozione di un provvedimento di espulsione,  salvo  che  nei  casi previsti dallarticolo 13, comma 1, nei confronti:

a)          degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

 

 

 

b)         degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dellarticolo 9;

 

b)         degli stranieri in possesso della carta di soggiorno (...);

 

c)          degli stranieri conviventi con parenti   entro  il  quarto  grado o con  il  coniuge, di  nazionalit italiana;

 

c)          dei familiari di cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea che abbiano diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 2 bis;

 

d)          delle donne in stato di gravidanza  o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

 

d)          della donna in stato di gravidanza  o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede, nonche', per lo stesso periodo, del padre del nascituro, a condizione di convivenza con la donna o, successivamente al parto, con il figlio;

 

 

 

d bis) del genitore di minore straniero soggiornante in Italia dalla nascita e iscritto alla scuola dell'obbligo.

 

 

 

2 bis. Salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, non e' consentito il respingimento alla frontiera degli stranieri di cui al comma 2, lettere c) e d-bis).

 

 

 

2 ter. Salva l'applicazione di disposizioni piu' favorevoli, il questore rilascia, anche su richiesta,

 

 

 

a) un permesso di soggiorno per minore eta'), conformemente al disposto dell'articolo 31 bis, comma 5, agli stranieri di cui al comma 2, lettera a;

 

 

 

b) un permesso di soggiorno per motivi umanitari agli stranieri di cui al comma 2, lettere c), d) e d-bis);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20

 

(Misure  straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

 

 

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dintesa con i  Ministri degli affari esteri, dellinterno, per la solidariet sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravit in Paesi non appartenenti allUnione Europea. 

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

 

 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

 

Art. 21

 

(Determinazione dei flussi di ingresso)

 

(Regolazione dei flussi di ingresso)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

 

 

 

1. Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche  stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altres assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti allUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,   abbia concluso  accordi  finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e delle procedure di riammissione. Nellambito di tali intese possono essere definiti appositi  accordi  in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

1. Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche  stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altres assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonch agli Stati non appartenenti allUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,   abbia concluso  accordi  finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e delle procedure di riammissione. Nellambito di tali intese possono essere definiti appositi  accordi  in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

1. Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro (...), anche  stagionale, e per inserimento nel mercato del lavoro avviene nei limiti delle disposizioni di cui al presente titolo.

 

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per lesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

 

2. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale. Il rapporto puo' contenere anche

 

 

 

a) l'indicazione del limite al numero di lavoratori stranieri che possono essere ammessi nell'anno successivo a soggiornare nel territorio di competenza per motivi di inserimento nel mercato del lavoro;

 

 

 

b) il bando relativo alle prestazioni di garanzia di cui all'articolo 22 bis, comma 2, da parte della regione, anche in convenzione con enti o associazioni aventi sede nella regione stessa, ai fini del soggiorno di lavoratori stranieri per motivi di inserimento nel mercato del lavoro.

 

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

 

3. Sulla base dei rapporti di cui al comma 2, il decreto di cui allarticolo 3, comma 4 stabilisce i limiti al numero di lavoratori stranieri ammessi, per l'anno di riferimento, a soggiornare per motivi di inserimento nel mercato del lavoro nelle regioni che hanno richiesto tale limitazione.

 

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sullandamento delloccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti allUnione europea iscritti nelle liste di collocamento.

 

4. Il decreto di cui allarticolo 3, comma 4 puo' fissare limiti all'ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro applicabili ai lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio.

 

 

4 bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dutenza, elaborati dallanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4 bis. I limiti di cui ai commi 3 e 4 non si applicano ai lavoratori che abbiano seguito con successo i corsi di formazione di cui all'articolo 23, ne' a quanti rientrino nelle quote fissate dal decreto in relazione

a) ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza;

b) ai lavoratori di Stati non appartenenti allUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e delle procedure di riammissione.

Sono altresi' esonerati dal limite relativo ad una determinata regione i lavoratori che ottengono l'assegnazione di una delle prestazioni di garanzia bandite dalla stessa regione.

 

 

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

4 ter. Il decreto di cui allarticolo 3, comma 4 riporta gli estremi dei bandi di cui al comma 2, lettera b), che vengono pubblicati integralmente su Internet in apposito sito gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

 

4 quater. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite, in corrispondenza ai limiti all'ammissione posti ai sensi del comma 3 e alle quote di cui al comma 4 bis, i criteri per la formazione delle graduatorie delle richieste di visto di ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro.

 

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia  per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale,  si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di tenuta  delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia  per motivi di lavoro (...), anche stagionale,  si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di tenuta  delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

6. Nellambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, dintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero lapprovazione di  domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

 

 

 

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con larchivio organizzato dallIstituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

 

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro (...) dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con larchivio organizzato dallIstituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

 

8. Lonere derivante dal presente articolo valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22

 

 

 

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

 

(Ingresso e soggiorno per lavoro)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

 

 

 

 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allestero deve presentare allufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, pu richiedere lautorizzazione al lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste  di cui allart. 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

1. In ogni provincia istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per limmigrazione, responsabile dellintero procedimento relativo allassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

1. Il visto di ingresso per motivi di lavoro e' rilasciato, su richiesta, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e dimostri, con la documentazione indicata dal regolamento di attuazione,

 

 

 

a) di disporre di idonea sistemazione alloggiativa o di mezzi sufficienti per provvedervi;

 

 

 

b) di essere in possesso di mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio;

 

 

 

c) di soddisfare la condizione di capacita' economica di cui al comma 2.

 

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalit della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allestero deve presentare allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale limpresa, ovvero di quella ove avr luogo la prestazione lavorativa:

2. Lo straniero si considera economicamente capace se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

 

 

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

a) ha stipulato uno o piu' contratti di lavoro con un creditore residente o regolarmente soggiornante in Italia per una durata residua non inferiore a quella del contratto di lavoro o avente sede legale in Italia, che prevedano prestazioni di carattere subordinato o autonomo o comunque consentite dalla normativa e comportino, per il periodo complessivamente coperto dall'estensione dei contratti, un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale per lo stesso periodo;

 

 

b) idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

b) intende esercitare in Italia una attivita' industriale, professionale, artigianale o commerciale, non preclusa allo straniero, ovvero costituire societa' di capitale o di persone o  accedere a cariche societarie, e dimostra, con la documentazione indicata dal regolamento di attuazione, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della specifica attivita', di risorse sufficienti per intraprenderla e di mezzi di sostentamento non inferiori, per il periodo per il quale chiede di soggiornare in Italia, all'importo corrispondente al reddito minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

 

 

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

(...)

 

 

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

(...)

 

3. Lufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia  lautorizzazione,  nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21,  previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

3. Ai fini del comma 2, i contratti, comunque denominati, di lavoro subordinato o parasubordinato si considerano validi se preventivamente muniti del nulla osta della Direzione provinciale del lavoro. La Direzione provinciale del lavoro rilascia il nulla osta, su richiesta del datore di lavoro o del committente, entro quindici giorni dalla richiesta, previa verifica della conformita' alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro eventualmente applicabile.

 

4. Ai fini di cui al comma 3, lufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4,  precisando quelle relative agli Stati non appartenenti allUnione europea con quote riservate.

4. Lo sportello unico per limmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per limpiego di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per limpiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dallarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altres al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per limpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

4. Allo straniero che fa ingresso per lavoro e' rilasciato un permesso di soggiorno per gli stessi motivi. La durata del permesso e' pari, entro il limite di tre anni, a quella del periodo di cui alla lettera a) o, rispettivamente, alla lettera b) del comma 2.

 

5. Lautorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

5. Lo sportello unico per limmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5. La cessazione del rapporto, comunque denominato, di lavoro subordinato o parasubordinato non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero e dei suoi familiari legalmente soggiornanti. In caso di conclusione o cessazione di un tale rapporto, il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro puo' essere iscritto, con le modalita' previste dal regolamento di attuazione, nell'elenco anagrafico, di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno. Se il permesso scade prima che siano trascorsi sei mesi dall'iscrizione, si procede al rinnovo per il tempo mancante, a condizione che il permesso in scadenza sia un permesso di soggiorno  rilasciato per motivi di lavoro con durata non inferiore a un anno.

 

 

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per limmigrazione. Entro otto giorni dallingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per limmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questultima, trasmesso in copia allautorit consolare competente ed al centro per limpiego competente.

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rinnovabile se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 1. Ai fini del rinnovo del permesso, si prescinde per i contratti di cui al comma 2, lettera a), dall'acquisizione del nulla osta di cui al comma 3.

 

 

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per limmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per laccertamento e lirrogazione della sanzione competente il prefetto.

7. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro puo' essere rinnovato anche in pendenza di una richiesta, presentata dal lavoratore, per l'accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o per la reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero quando un grave e comprovato motivo abbia impedito al lavoratore di intraprendere un nuovo rapporto di lavoro, ovvero quando il lavoratore abbia maturato, negli ultimi dodici mesi, redditi da lavoro di importo non inferiore al livello minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

 

6. Salvo quanto previsto dallarticolo 23, ai fini dellingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dellautorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.

8. Salvo quanto previsto dallarticolo 23, ai fini dellingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore (...).

8. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9 bis, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro puo' essere convertito in un permesso per inserimento nel mercato del lavoro, anche in deroga al requisito di durata di cui al medesimo comma.

 

7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per laccesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverr sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate. 

9. Le questure forniscono all'INPS e allINAIL[54], tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allufficio finanziario competente che provvede allattribuzione del codice fiscale.

9. (...)

 

8. Il datore di lavoro deve altres esibire allufficio periferico del  Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

10. Lo sportello unico per limmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4.

10. (...).

 

9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato  che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento  per  il periodo di residua validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,  per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini delliscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai centri per limpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11. (...)

 

10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito con larresto da tre mesi a un anno o con lammenda da lire duemilioni a lire seimilioni.  

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, punito con larresto da  tre mesi ad un anno e con lammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12. (...)

 

11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dallarticolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocit. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivit lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facolt di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocit al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dallarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (...)

13. (...)

 

12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in Italia.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in Italia.

14. (...)

 

13. I lavoratori italiani  ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

15. (...)

 

 

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22 bis

 

 

 

(Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro)

 

 

 

 

 

 

 

1. Il visto di ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro e' rilasciato, su richiesta, entro i limiti di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, salvo quanto disposto dal comma 4 bis del medesimo articolo, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e dimostri, con la documentazione indicata dal regolamento di attuazione, la disponibilita' effettiva in Italia, per l'intero periodo di soggiorno

 

 

 

a) di idonea sistemazione alloggiativa o di mezzi sufficienti per provvedervi;

 

 

 

b) di mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio;

 

 

 

c) di mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile dell'assegno sociale;

 

 

 

d) della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero di polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale.

 

 

 

2. Alla dimostrazione di cui al comma 1 puo' concorrere la garanzia prestata, con le modalita' definite dal regolamento di attuazione, da cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a quella del periodo di soggiorno di cui al comma 1, ovvero da enti locali o associazioni professionali e sindacali. La garanzia puo' essere prestata altresi' dalle regioni, alle condizioni indicate nei bandi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b).

 

 

 

3. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui all'articolo 21, comma 3, rileva il luogo in cui e' situato l'alloggio di cui alla lettera a) del comma 1. In mancanza dell'indicazione dell'alloggio, lo straniero e' informato del fatto che non potra' stabilire il proprio domicilio nel territorio delle regioni per le quali valgono detti limiti.

 

 

 

4. Lo straniero che richiede il visto di ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro e' sottoposto ai rilievi biometrici di cui all'articolo 5, comma 2 bis.  Si osservano le disposizioni di cui al comma 2 ter del medesimo articolo.

 

 

 

5. Il visto di ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro ha durata pari al periodo per il quale e' stata dimostrata la disponibilita' degli elementi di cui al comma 1, ma comunque non superiore a un anno, e deve essere utilizzato entro tre mesi dal rilascio.

 

 

 

6. Allo straniero che fa ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro e' rilasciato un permesso di soggiorno per gli stessi motivi, della durata indicata dal visto di ingresso, rinnovabile alle stesse condizioni che hanno consentito il rilascio del visto. Fermo il disposto del comma 3, durante il soggiorno per motivi di inserimento nel mercato del lavoro, lo straniero puo' stabilire o variare il proprio domicilio nei limiti di cui all'articolo 21, comma 3.

 

 

 

7. Il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento nel mercato del lavoro ha facolta' di svolgere attivita' lavorativa.

 

 

 

8. Il permesso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro e' convertito, su richiesta, qualunque sia la durata con cui e' stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di lavoro stagionale, a condizione che il titolare dimostri di essere in possesso dei requisiti, di cui all'articolo 22, comma 1, o, rispettivamente, all'articolo 24, comma 1, previsti per l'ingresso per tali motivi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22 ter

 

 

 

(Disposizioni generali sui lavoratori stranieri)

 

 

 

 

 

 

 

1. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta del lavoratore straniero, il datore di lavoro o committente italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere il nulla osta di cui all'articolo 22, comma 3 in relazione alla stipula di un contratto con una o piu' persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione definisce le modalita' per la comunicazione ai lavoratori interessati dell'avvenuto rilascio del nulla osta.

 

 

 

2. Le questure forniscono all'INPS e allINAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allufficio finanziario competente che provvede allattribuzione del codice fiscale.

 

 

 

3. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocit al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dallarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In presenza di un accordo che comporti il trasferimento dei contributi allistituito o ente assicuratore dello Stato di provenienza, e' fatta salva la possibilit di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. Di queste disposizioni il lavoratore e' informato, con apposita comunicazione, al momento del rilascio del permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa.

 

 

 

4. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in Italia.

 

 

 

5. I lavoratori stranieri possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

 

 

 

6. Il datore di lavoro o il committente che occupa in un rapporto, comunque denominato, di lavoro subordinato o parasubordinato un lavoratore straniero soggiornante irregolarmente o per un motivo per il quale non e' consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa, e' punito con larresto da  tre mesi ad un anno e con lammenda da 1000 a 5000 euro. La sanzione non si applica se e' pendente una richiesta, presentata dal lavoratore nei termini prescritti, di rilascio o rinnovo o conversione del permesso di soggiorno che, se accolta, consentirebbe lo svolgimento di attivita' lavorativa, ovvero nel caso in cui siano intervenuti la revoca o l'annullamento del permesso di soggiorno idoneo senza che il datore di lavoro o committente sia stato informato dall'autorita' di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.  23

Art.  23

 

 

(Prestazione di garanzia per laccesso al lavoro)

(Titoli di prelazione)

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21)

 

 

 

 

 

 

 

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dellingresso di uno straniero, per consentirgli linserimento nel mercato del lavoro, deve presentare  entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione allingresso costituisce titolo  per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente  deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e lassistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. Lautorizzazione allingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per lingresso, nellambito delle quote stabilite e secondo le modalit indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda.   Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

1. Nellambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

 

 

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1,  le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le  associazioni del volontariato operanti nel  settore dellimmigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi  individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidariet sociale di concerto con i Ministri dellinterno e del lavoro e della previdenza sociale.  Lo stesso regolamento pu prevedere  la formazione e le modalit di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.

2. Lattivit di cui al comma 1 finalizzata:

a) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allinterno dello Stato;

b) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allinterno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attivit produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

 

 

3. La prestazione di garanzia per laccesso al lavoro ammessa secondo le modalit indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto pu prestare in un anno.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivit di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui allarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

3. (...)

 

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui allarticolo  3, comma 4, nei limiti e secondo le modalit stabiliti da detti decreti, i visti dingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti allestero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sullanzianit di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

4. (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 24

 

 

 

(Lavoro stagionale)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)

 

 

 

 

 

 

 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare allufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante  o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta pu essere effettuata nei confronti di una o pi persone iscritte nelle liste  di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalit previste dallarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per limpiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni leventuale disponibilit di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire limpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 22, comma 3. 

1. Nei casi in cui i contratti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), corrispondano a rapporti di lavoro a carattere stagionale, di durata complessiva non superiore a nove mesi in un anno, ripetuti per piu' annualita', al lavoratore straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno pluriennale per motivi di lavoro stagionale, con durata pari, per ogni annualita', a quella del complesso dei rapporti di lavoro stagionale. Il relativo visto di ingresso, per motivi di lavoro stagionale, e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

 

2. Lufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia lautorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

2. Lo sportello unico per limmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.

2. (...)

 

3. Lautorizzazione al lavoro stagionale pu avere la validit minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione,  corrispondente alla durata del  lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

3. (...)

 

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.

 

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e abbia lasciato il territorio dello Stato alla scadenza annuale del medesimo, ha diritto di precedenza ai fini dell'utilizzo delle liste di cui all'articolo 21, comma 5, nellanno successivo alla scadenza definitiva del permesso per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Il lavoratore stagionale puo' convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro (...) qualora se ne verifichino le condizioni, a prescindere dalla durata annuale con cui il permesso per lavoro stagionale e' stato rilasciato.

 

5. Le Commissioni regionali per limpiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire laccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allaccoglienza.

5. Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire laccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale (...). Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allaccoglienza..

 

 

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito ai sensi dellarticolo 22, comma 10.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito ai sensi dellarticolo 22, comma 12.

6. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 22 ter, comma 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25

 

 

 

( Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

 

 

 

 

 

 

 

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonch della loro specificit,  agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivit :

 

 

 

a)          assicurazione per linvalidit, la vecchiaia e i superstiti;

 

 

 

b)         assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

 

 

 

c)          assicurazione contro le malattie;

 

 

 

d)          assicurazione di maternit.

 

 

 

2. In sostituzione dei contributi per lassegno per il nucleo familiare e per lassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro tenuto a versare allIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari allimporto dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalit stabilite per questi ultimi. Tali contributi  sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allarticolo 45.

 

 

 

3. Nei decreti attuativi  del documento programmatico sono definiti  i requisiti,  gli ambiti e le modalit degli interventi di cui al comma 2.

 

 

 

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellattivit lavorativa.

 

 

 

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi allistituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. E fatta salva la possibilit di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

5. Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dellarticolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi allistituito o ente assicuratore dello Stato di provenienza. E fatta salva la possibilit di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

5. Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dellarticolo 22 ter, comma 3 (...).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26

 

(...)

 

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

 

 

 

 

 

 

 

1. Lingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allUnione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unattivit non occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a condizione che lesercizio di tali attivit non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellUnione Europea.

 

 

 

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivit industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societ di capitale o di persone o  accedere a cariche societarie deve altres dimostrare di disporre di risorse adeguate per lesercizio dellattivit che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per lesercizio della singola attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti per liscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dellautorit competente  in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dellautorizzazione o della  licenza  prevista per lesercizio dellattivit che lo straniero intende svolgere.

 

 

 

3. Il lavoratore non appartenente allUnione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

3. Il lavoratore non appartenente allUnione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ().

 

 

4. Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per lItalia.

 

 

 

5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dellinterno e del Ministero eventualmente competente in relazione allattivit che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lespressa indicazione dellattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21.

5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dellinterno e del Ministero eventualmente competente in relazione allattivit che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lespressa indicazione dellattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altres, allo straniero la certificazione dellesistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dallarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

 

6. Le procedure di cui al comma 5 sono  effettuate  secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

 

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

 

 

 

7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e lespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27

 

 

 

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;

 

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4)

 

 

 

 

 

 

 

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati  nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalit e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

 

1. Il regolamento di attuazione puo' disciplinare particolari modalit e termini per il rilascio dei nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 22 per determinate categorie di lavoratori stranieri. Facolta' e obblighi relativi alla titolarita' del permesso di soggiorno sono comunque disciplinati in modo non meno favorevole di quanto stabilito dall'articolo 22.

 

a)          dirigenti o personale altamente specializzato di  societ aventi sede o filiali  in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societ estere che abbiano la sede principale di attivit nel territorio di uno Stato membro dellOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societ italiane o di societ di altro Stato membro dellUnione europea;

 

 

 

b)         lettori universitari di scambio o di madre lingua;

 

 

 

c)          professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o unattivit retribuita di ricerca presso universit, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

 

 

 

d)          traduttori e interpreti;

 

 

 

e)          collaboratori familiari aventi regolarmente in corso allestero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dellUnione europea residenti allestero  che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

 

 

 

f)          persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nellambito del lavoro subordinato;

 

 

g)         lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato,  tenuti a lasciare lItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

 

 

h)         lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalit stabilite nel regolamento di attuazione;

 

 

i)          lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede allestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede allestero, nel rispetto delle disposizioni dellart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

 

 

l)          lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allestero;

 

 

m)        personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

 

 

n)         ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

 

 

o)         artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nellambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

 

 

 

p)         stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica presso societ sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

 

 

 

q)          giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

 

 

 

r)          persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia, svolgono in Italia attivit di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambi di giovani o di mobilit di giovani o sono persone collocate alla pari.

r)          persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia, svolgono in Italia attivit di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambi di giovani o di mobilit di giovani o sono persone collocate alla pari;

 

 

 

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

 

 

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorit di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo,  determina le procedure e le modalit per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

 

 

 

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivit.

 

3. (...)

 

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per lattuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente allingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari  o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

 

 

 

5. Lingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri  non appartenenti allUnione europea disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

 

 

 

 

5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellinterno e del lavoro e delle politiche sociali, determinato il limite massimo annuale dingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione effettuata dal CONI con delibera da sottoporre allapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO ALLUNITA FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI           

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28

 

 

 

(Diritto all'unit familiare)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

 

 

 

                       

 

 

 

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unit familiare nei confronti dei familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.           

 

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unit familiare nei confronti dei familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato o rinnovato con durata non inferiore a un anno, (...) per lavoro (...) ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi o umanitari.

 

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[55], fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

 

2. E' riconosciuto il diritto di soggiorno ai familiari stranieri di cittadini (...) di uno Stato membro dellUnione Europea alle condizioni stabilite dalle disposizioni di recepimento della normativa comunitaria in vigore, fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

 

 

 

2 bis. Salvo che per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il diritto di soggiorno e' altresi' riconosciuto, senza ulteriori condizioni, ai seguenti familiari stranieri del cittadino italiano:

 

 

 

a) coniuge non legalmente separato;

 

 

 

b) figli del cittadino o del coniuge;

 

 

 

c) ascendenti diretti del cittadino o del coniuge;

 

 

 

d) altri membri della famiglia che siano a carico del cittadino o del coniuge ovvero conviventi con il cittadino o con il coniuge, o che fossero in tali condizioni nel paese di provenienza, o per i quali sussistano gravi motivi di salute che impongono al cittadino o al coniuge di assisterli;

 

 

 

e) ogni altro familiare per il quale possa essere chiesto, in base alla normativa vigente, il ricongiungimento con cittadino straniero o di Stato membro dell'unione europea.

 

 

 

2 ter. I minori affidati sono equiparati ai figli, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis.

 

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del  20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Art.29

 

 

 

      (Ricongiungimento familiare)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

 

 

 

                       

 

 

 

1. Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

 

 

 

a)          coniuge non legalmente separato;

 

 

 

b)         figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

 

 

 

 

b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita totale      .

b-bis) familiari entro il terzo grado, a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita totale

 

c)          genitori a carico; 

c)          genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;        

c) genitori a carico (...);

 

 

d)          parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana.           

d) (...)

d) (...)

 

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

 

 

 

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit:            

 

 

 

a)          di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di et inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer;

 

a)          di un alloggio idoneo, ovvero, nel caso di un figlio di et inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer;

 

b)         di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellimporto annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o pi familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.           

 

 

 

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

 

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro (...) relativo a un soggiorno di durata non inferiore a un anno, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

 

5. Oltre a quanto previsto dallarticolo 28, comma 2, consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali possibile attuare il ricongiungimento.

 

5. (...)

 

6. Salvo quanto disposto dallarticolo 4, comma 6, consentito lingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dallingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

 

6. Salvo quanto disposto dallarticolo 4, comma 6, consentito lingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore (...) che dimostri, entro un anno dallingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

 

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta  documentazione, presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore et, autenticata dallautorit consolare italiana, presentata allo sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Lufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione (...), presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

 

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato pu ottenere  il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato pu ottenere  il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per limmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato pu ottenere  il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

 

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altres il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.      

 

 

 

                       

 

9 bis. All'atto della richiesta dei visti di cui ai commi 8 e 9, la rappresentanza diplomatica o consolare che la riceve rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il visto e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, lo straniero ha diritto a fare ingresso in Italia in esenzione dal visto, previa esibizione alla polizia di frontiera della copia della richiesta contrassegnata dalla rappresentanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.30

 

 

 

(Permesso di soggiorno per motivi familiari)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

 

 

 

                                               

 

 

 

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato:

 

1. Fatti salvi i casi in cui debba essere rilasciata la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato:

a)          allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallarticolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; 

 

 

b)         agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;     

 

b)         (...);   

c)          al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione pu essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;          

 

c)          al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia. (...) Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;          

d)          al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potest genitoriale secondo la legge italiana. 

 

d)          (...).  

 

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non seguita leffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.

1-bis. (...).

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro.  

 

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali (...).   

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dellarticolo 29 ed rinnovabile insieme con questultimo.

 

 

 

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui allarticolo 9, rilasciata una carta di soggiorno.          

 

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento (...) con straniero titolare della carta di soggiorno di cui allarticolo 9, rilasciata una carta di soggiorno, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3.           

 

5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per  lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro.

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per  lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro.

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di revoca dell'adozione o dell'affidamento o, per il figlio o il minore affidato che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in un permesso di soggiorno ad altro titolo anche in deroga al requisito di durata di cui all'articolo 5, comma 9 bis. In mancanza dei requisiti per altro permesso, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata non inferiore a un anno ne', per lo straniero minore, al periodo che manca al compimento della maggiore eta'.

 

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare, l'interessato pu presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito linteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. Lonere derivante dallapplicazione del presente comma valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallanno 1998.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare, l'interessato pu presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito linteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. Lonere derivante dallapplicazione del presente comma valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallanno 1998.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti o l'inerzia dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare, l'interessato pu presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito linteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. Lonere derivante dallapplicazione del presente comma valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31

 

 

 

(Disposizioni a favore dei minori)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

 

 

 

                       

 

 

 

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di et e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di et il minore che risulta affidato ai sensi dellarticolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale affidato e segue la condizione giuridica di questultimo, se pi favorevole. Lassenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo delliscrizione.    

 

 

 

2. Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di soggiorno.

 

 

 

 

 

2 bis. Resta ferma l'applicazione, in caso di minore affidato a cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2 e 2 bis, e dell'articolo 9, comma 3 ter.

 

 

 

2 ter. Salvi i casi di cui ai commi 1, 2 e 2 bis, al minore straniero affidato ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento, valido fino al compimento della maggiore eta'. Il titolare del permesso di soggiorno per affidamento e' equiparato al titolare del permesso per motivi familiari ai fini dell'accesso ai servizi e alle attivita' consentite.

 

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato,  anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. Lautorizzazione revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

 

3. Il Tribunale per i minorenni o il prefetto, per gravi motivi connessi con la tutela del superiore interesse del minore che si trova nel territorio italiano, possono autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, nonche' lo svolgimento, da parte di questi, di attivita' lavorativa per un periodo di tempo determinato,  anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. Lautorita' che decide tiene conto anche della durata del soggiorno in Italia del minore e dellintensita' dei suoi legami, di natura familiare, culturale o sociale con il paese d'appartenenza e con l'Italia, nonche' del fatto che il soggiorno del minore sia stato motivato o meno da cause di forza maggiore. Lautorizzazione revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

 

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31 bis

 

 

 

(Minori stranieri non accompagnati)

 

 

 

 

 

 

 

1. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico si considera non accompagnato il minore straniero che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti. Non si considera non accompagnato il minore che sia assistito dal genitore, anche se questi si trova nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni su ingresso e soggiorno in Italia.

 

 

 

2. Nei casi in cui sia necessario accertare l'eta' dello straniero, l'accertamento e' disposto dal Tribunale per i minorenni.

 

 

 

3. Il minore straniero non accompagnato e' immediatamente segnalato, per i provvedimenti di competenza, al questore, al giudice tutelare e, salvo che abbia presentato richiesta di asilo, al Comitato di cui all'articolo 33. Il giudice tutelare provvede, entro trenta giorni dalla segnalazione, alla nomina di un tutore idoneo a garantire che in tutti i procedimenti che riguardano il minore e, in particolare, in quello relativo al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2, lettera b), conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di cui all'articolo 28, comma 3,

 

 

 

a) sia preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del minore;

 

 

 

b) il minore sia adeguatamente informato riguardo all'andamento del procedimento;

 

 

 

c) il minore possa far valere il proprio diritto di essere ascoltato, e le sue opinioni e i suoi desideri siano presi nella debita considerazione, tenuto conto della sua eta' e del suo grado di maturita';

 

 

 

d) le decisioni siano adottate in modo tempestivo, e siano tempestivamente eseguite ovvero, se ritenute in contrasto con il superiore interesse del minore, impugnate.

 

 

 

4. Il tutore del minore non accompagnato, ove ne ricorrano le condizioni, chiede al Tribunale per i minorenni o ai servizi sociali dell'Ente locale che ne sia disposto l'affidamento. Si prescinde, ai fini dell'affidamento, dal possesso di documenti di identita' o di viaggio da parte del minore e dal fatto che sia intervenuta una decisione del Comitato di cui all'articolo 33 in relazione al rimpatrio assistito del minore. L'affidamento non preclude l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito ne' la sua esecuzione. L'ente locale promuove e sostiene, per il minore straniero non accompagnato, l'affidamento familiare. In caso di cessazione delle condizioni di soggiorno legale dell'affidatario straniero, il tutore del minore chiede, se necessario, un nuovo affidamento.

 

 

 

5. Al minore non accompagnato e a quello cui non possa comunque essere rilasciato altro permesso di soggiorno, il questore rilascia, appena ricevutane segnalazione, un permesso di soggiorno per minore eta', valido fino al compimento della maggiore eta'. Si prescinde, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, dal possesso, da parte del minore, di un valido documento di viaggio.

 

 

 

6. Il titolare del permesso di soggiorno per minore eta' e' equiparato al titolare del permesso per motivi familiari ai fini dell'accesso ai servizi e alle attivita' consentite. Il possesso di detto permesso non preclude l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito ne' la sua esecuzione, e resta salvo il diritto del titolare del permesso di seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

 

 

 

7. Il procedimento relativo al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2, lettera b) e' finalizzato al ricongiungimento del minore non accompagnato con i familiari. L'affidamento del minore ad autorita' del paese di provenienza o di residenza dei familiari puo' essere disposto solo a questo fine, salvo che il Tribunale per i minorenni decida diversamente, su richiesta del minore o del suo tutore.

 

 

 

8. Nei casi in cui il rimpatrio assistito e' effettuato con il consenso del minore, la sua esecuzione e' affidata ai servizi sociali dell'Ente locale, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivita' di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone bisognose di tutela. Negli altri casi, le modalita' di esecuzione sono definite, sentito l'interessato o il suo tutore, dal Tribunale per i minorenni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32

 

 

 

(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore et)

 

(Disposizioni concernenti minori titolari di permesso di soggiorno per affidamento o per minore eta' al compimento della maggiore et)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

 

 

 

 

 

 

 

1. Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allarticolo 23.

 

1. Al compimento della maggiore et, il permesso di soggiorno per affidamento o per minore eta' puo' essere convertito ai sensi dell'articolo 5, comma 9 bis, anche in deroga al requisito di durata previsto dal medesimo comma, a condizione, in caso di minore non accompagnato, che la maggiore eta' sia stata raggiunta dopo un periodo di durata non inferiore a un anno dalla data di segnalazione di cui all'articolo 31 bis, comma 3. La conversione del permesso di soggiorno puo' essere accordata a condizioni piu' favorevoli, anche su decisione del Tribunale per i minorenni, in considerazione del superiore interesse del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo di cui all'articolo 28, comma 3.

 

 

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui allarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se deve essere eseguita una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui allarticolo 33 con cui si dispone il rimpatrio assistito dello straniero.

 

 

1-ter. Lente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del minore straniero di cui al comma 1-bis, che linteressato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-ter. (...)

 

 

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4.

1-quater. (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.  33

 

 

 

(Comitato per i minori stranieri )

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

 

 

 

 

 

 

 

1. Al fine di vigilare sulle modalit di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivit delle amministrazioni interessate istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e  di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch da due rappresentanti dellAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellUnione province dItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

 

 

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,[56] concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare[57] sono stabilite:

a) [58] le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri ()[59] in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo[60].

 

 

 

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.[61]

 

 

 

3. Il Comitato si avvale, per lespletamento delle attivit di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34

 

 

 

(Assistenza per gli stranieri

 

 

 

iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

 

 

 

 

 

 

 

1. Hanno lobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene allobbligo contributivo, allassistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validit temporale :

 

 

 

a)          gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

 

a)          gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivit di lavoro (...) o siano iscritti nelle liste di collocamento;

 

b)         gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

 

b)         gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro, anche stagionale, per motivi familiari, per asilo politico, per motivi umanitari, anche ai sensi dell'articolo 18, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, per minore eta';

 

 

 

c) gli stranieri titolari di carta di soggiorno;

 

 

 

d) gli stranieri che abbiano comunque presentato richiesta di asilo, per tutto il tempo che intercorre tra la presentazione dell'istanza e la definizione della procedura, fino alla decisione sull'eventuale ricorso giurisdizionale;

 

 

 

e) gli stranieri per i quali si applichino le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20;

 

 

 

f) gli stranieri che abbiano richiesto o ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo ai sensi all'articolo 10 della Costituzione;

 

 

 

g) gli stranieri detenuti, anche in regime di semiliberta', o sottoposti a misure alternative alla pena nel territorio dello Stato.

 

 

 

1 bis. I minori di cui all'articolo 31 bis, comma 5, sono iscritti al servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.

 

2. Lassistenza sanitaria spetta altres ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more delliscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

 

 

 

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternit mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per liscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellanno precedente in Italia e allestero. L'ammontare del contributo determinato con decreto del Ministro della sanit di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non pu essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

 

 

 

4. Liscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu essere altres richiesta:

 

 

 

a)          dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

 

 

 

 

 

a bis) degli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro;

 

b)         dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dellaccordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969,  ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.

 

 

 

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per liscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario  negli importi e secondo  le modalit previsti dal decreto di cui al comma 3.

 

 

 

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non valido per i familiari a carico.

 

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a), a-bis) e b) non valido per i familiari a carico.

 

 

 

6 bis. E' garantita, agli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale ai sensi del presente articolo, l'assistenza riabilitativa e protesica a parita' con il cittadino italiano.

 

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui risiede legalmente o, in mancanza, in cui dimora secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35

 

 

 

(Assistenza sanitaria per gli stranieri

 

 

 

non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

 

 

 

 

 

 

 

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti  al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dellarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

 

 

2. Restano salve le norme che disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati  e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit sottoscritti dallItalia.

 

 

 

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno,  sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati,  le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

 

 

 

a)          la tutela sociale della gravidanza e della maternit, a parit di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi  29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di trattamento con i cittadini italiani ;

 

 

 

b)         la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

 

 

 

c)          le vaccinazioni secondo la normativa e nellambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

 

 

 

d)          gli interventi di profilassi internazionale;

 

 

 

e)          la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

 

 

 

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani. 

 

 

 

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di condizioni con il cittadino italiano.

 

 

 

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dellinterno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36

 

 

 

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

 

 

 

 

 

 

 

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e leventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare lavvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalit stabilite dal regolamento di attuazione, nonch documentare la disponibilit in Italia di vitto e alloggio per laccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellinteressato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

 

 

 

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche altres consentito nellambito di programmi umanitari definiti ai sensi dellarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanit dintesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

 

 

 

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finch durano le necessit terapeutiche documentate.

 

 

 

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

 

E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE

 

 

 

Art. 37

 

(Attivit professionali)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

 

 

 

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,  consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

 

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,  consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, (...) l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

 

2. Le modalit, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni  e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

 

2. Le modalit (...) per il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli sono definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate. Il riconoscimento dei titoli non e' soggetto a limiti numerici.

 

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformit ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

 

3. (...)

 

4. In caso di lavoro subordinato, garantita la parit di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

 

4. (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38

 

 

 

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36)

 

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5)

 

 

 

 

 

 

 

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allobbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto allistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunit scolastica.

 

 

 

2. Leffettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante lattivazione di appositi corsi ed iniziative per lapprendimento della lingua italiana.

 

 

 

3. La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dorigine e alla realizzazione di attivit interculturali comuni.

 

 

 

4. Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con  le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

 

 

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

 

 

a)          laccoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lattivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ;

 

 

b)         la realizzazione di unofferta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dellobbligo ;

 

 

c)          la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dellobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ;

 

 

 

d)          la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ;

 

 

 

e)          la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per lItalia.

 

 

 

 6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

 

 

 

7. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

 

 

 

a)          delle modalit di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allattivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonch dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per ladattamento dei programmi di insegnamento;

 

 

 

 

 

a-bis) dei requisiti e delle condizioni per l'ingresso e per il soggiorno in Italia per motivi di studio di stranieri che intendano seguire corsi di studio, di istruzione tecnico-professionale o di formazione professionale;

 

b)         dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dellinserimento scolastico, nonch dei criteri e delle modalit di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lausilio di mediatori culturali qualificati;

 

b)         dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dellinserimento scolastico o nei corsi di cui alla lettera a-bis), nonch dei criteri e delle modalit di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lausilio di mediatori culturali qualificati;

 

c)          dei criteri per liscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivit di sostegno linguistico;

 

 

 

d)          dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 39

 

 

 

(Accesso ai corsi delle universit)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

 

 

 

1. In materia di accesso allistruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio assicurata la parit di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalit di cui al presente articolo.

 

2. Le universit, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilit finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui allarticolo 3, promuovendo laccesso degli stranieri ai corsi universitari di cui allarticolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in  materia, in particolare riguardo allinserimento di una quota di studenti universitari stranieri,  stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilit studentesca, nonch organizzando attivit di orientamento e di accoglienza.

 

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati :

 

a)          gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalit di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilit di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

 

b)         la rinnovabilit del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attivit di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

 

b)         (...)

 

c)          lerogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento  con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario  e senza obbligo di reciprocit;

 

 

 

d)          i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini delluniformit di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

 

 

 

e)          la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere allistruzione universitaria in Italia;

 

 

 

f)          il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero. 

 

 

 

 

 

3 bis. Salvo che l'autorita' accademica preposta all'organizzazione del corso di studio deliberi in modo piu' favorevole all'interessato, il rinnovo del permesso per motivi di studio, per lo studente universitario straniero, e' condizionato al superamento di almeno una verifica di profitto per il primo anno di corso e di almeno due verifiche per gli anni successivi, e non puo' essere concesso per piu' di tre anni oltre la durata del corso di studio.

 

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilit comunicate dalle universit, disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dellinterno, il numero massimo  dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per laccesso allistruzione universitaria degli studenti stranieri residenti allestero. Lo schema di decreto trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

 

 

 

5. E comunque consentito laccesso ai corsi universitari, a parit di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo,  per motivi familiari,  per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito allestero,  equipollente.

5. comunque consentito laccesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle universita[62], a parit di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonch agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per lingresso per studio.

5. comunque consentito laccesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle universita, a parit di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro (...), per motivi familiari, per asilo politico, per motivi umanitari, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonch agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per lingresso per studio.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E

 

 

 

ASSISTENZA SOCIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 40

 

 

 

(Centri di accoglienza. Accesso allabitazione)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

 

 

 

 

 

 

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dellUnione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza,  pu disporre lalloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sullingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sullallontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dellUnione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. ()

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dellUnione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza,  pu disporre lalloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sullingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sullallontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

 

 

1-bis. Laccesso alle misure di integrazione sociale riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dellUnione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

 

 

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile.  I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire lautonomia e linserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

 

 

 

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonch, ove possibile, allofferta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e allassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dellautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

 

 

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante pu accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nellambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate,  nellattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

 

 

 

5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro propriet o di cui abbiano la disponibilit legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano limposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sullalloggio allospitabilit temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. Lassegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi cos strutturati effettuata sulla base dei criteri e delle modalit previsti dalla legge regionale.

5. (...)

5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro propriet o di cui abbiano la disponibilit legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro, per inserimento nel mercato del lavoro, per studio, per motivi familiari, per asilo o per motivi umanitari. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano limposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sullalloggio allospitabilit temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. Lassegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi cos strutturati effettuata sulla base dei criteri e delle modalit previsti dalla legge regionale.

 

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero,  acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nellelenco anagrafico, di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o che esercitino una regolare attivit di lavoro (...) hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 41

 

 

 

(Assistenza sociale)

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

 

 

 

 

 

 

 

            1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonch i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.[63]

 

            1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonch i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti, anche nei casi in cui dette provvidenze costituiscano diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV

 

 

 

 

 

 

 

DIPOSIZIONI SULLINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 42

 

 

 

(Misure di integrazione sociale)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;

 

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.2)

 

 

 

 

 

 

 

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonch in collaborazione con le autorit o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

 

 

 

a)          le attivit intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

 

 

b)         la diffusione di ogni informazione utile al  positivo inserimento degli stranieri nella societ italiana in particolare riguardante i loro diritti  e i loro doveri, le diverse opportunit di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallassociazionismo, nonch alle possibilit di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

 

 

 

c)          la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia  e ogni iniziativa di  informazione sulle cause dellimmigrazione e di prevenzione delle discriminazioni  razziali o della xenofobia  anche attraverso  la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici  e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

 

 

 

d)          la realizzazione di convenzioni con associazioni  regolarmente iscritte nel registro di cui al comma  2 per limpiego allinterno delle proprie strutture di  stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualit di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e religiosi;

 

 

 

e)          lorganizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societ multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori,  xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

 

 

 

2.  Per i fini indicati nel comma 1 istituito presso la  Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni  selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

 

 

 

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con  la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono leffettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, istituito presso il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, nellambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attivit volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione  delle informazioni sulla applicazione della presente legge.

 

 

 

4. Ai fini dellacquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati di cui allarticolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui allart. 3, comma 6, nonch dellesame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta  sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

 

 

 

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore dell'immigrazione[64] in numero non inferiore a dieci[65];

 

 

 

b)  rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;

 

 

 

c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri[66], in numero non inferiore a quattro;

 

 

 

d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

 

 

 

e) otto[67] esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia[68], degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidariet sociale e delle pari opportunit;

 

 

 

f) otto[69] rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno[70] dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[71];

 

 

 

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL);

 

 

 

g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.[72]

 

 

 

5. Per ogni membro effettivo della Consulta nominato un supplente. 

 

 

 

6. Resta ferma la facolt delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

 

 

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

 

 

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 42 bis

 

 

 

(Difensore civico dei diritti dello straniero.)

 

 

 

 

 

 

 

1. E' istituito il difensore civico nazionale dei diritti dello straniero. Il difensore civico nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori a riposo, svolge il ruolo di garante dell'imparzialita e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di immigrazione straniera, segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, carenze o disfunzioni nelloperato di tali amministrazioni nei confronti degli stranieri presenti sul territorio nazionale. Il difensore civico nazionale rimane in carica tre anni.

 

 

 

2. Il difensore civico nazionale invia ogni anno alle commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attivita svolta e sugli eventuali abusi, carenze o disfunzioni riscontrati.

 

 

 

3. L'ufficio del difensore civico nazionale dei diritti dello straniero e collocato presso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' dotato del personale e dei mezzi previsti con il decreto di cui al comma 1. Lufficio provvede alla pubblicazione in tempo utile, anche mediante Internet, di tutte le disposizioni e le circolari che riguardano gli stranieri nonche delle indicazioni necessarie allottemperamento di dette disposizioni, e predispone modalita di comunicazione, anche telematica, da parte degli interessati, degli eventuali abusi, carenze o disfunzioni di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 43

 

 

 

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

 

 

 

 

 

 

 

            1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lascendenza o lorigine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o leffetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o lesercizio, in condizioni di parit, dei diritti umani e delle libert fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

 

 

            2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

 

 

a)          il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessit che nellesercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit, lo discriminino ingiustamente;

 

 

b)         chiunque imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit;

 

 

c)          chiunque illegittimamente imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire laccesso alloccupazione, allalloggio, allistruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit;

 

 

d)          chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, lesercizio di unattivit economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalit;

 

 

e)          il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dellarticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad  una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alladozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti  ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dellattivit lavorativa.

 

 

3. Il presente articolo e larticolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dellUnione europea presenti in Italia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 44

 

 

 

(Azione civile contro la discriminazione)

 

 

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)

 

 

 

 

 

 

 

            1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pu, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

 

 

 

            2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dellistante.

            2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dellistante.

 

 

            3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalit non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

            3. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalit non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

 

 

            4. Il pretore provvede con ordinanza allaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

            4. Il tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza allaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

 

 

            5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, ludienza di comparizione delle parti davanti a s entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allistante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

            5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, ludienza di comparizione delle parti davanti a s entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allistante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

 

 

            6. Contro i provvedimenti del pretore ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui allarticolo 739,  secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

            6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui allarticolo 739,  secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

 

 

            7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice pu  altres condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

 

 

 

            8. Chiunque elude lesecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5  e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

            8. Chiunque elude lesecuzione di provvedimenti del tribunale in composizione monocratica di cui ai commi 4 e 5  e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

 

 

            9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza pu dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, allassegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dellazienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui allarticolo 2729, primo comma, del codice civile.

 

 

 

            10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso pu essere presentato  dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

 

 

 

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellarticolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti allesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dellappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, dispongono lesclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellarticolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti allesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, immediatamente comunicato dal tribunale in composizione monocratica, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dellappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, dispongono lesclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

 

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dellapplicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 45

 

 

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)

 

 

 

 

 

            1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento  delle iniziative di cui agli articoli  20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, stabilito in lire 12.500 milioni per lanno 1997, in lire 58.000 milioni per lanno 1998 e in lire 68.000 milioni per lanno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altres le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dellUnione europea, che sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalit per la presentazione, lesame, lerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

 

 

            2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attivit concernenti limmigrazione, con particolare riguardo alleffettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivit culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunit. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalit indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

 

 

            3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della  legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione disposta per lintero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 46

 

 

(Commissione per le politiche di integrazione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

 

 

 

 

 

            1. Presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri - Dipartimento per gli affari sociali istituita la commissione per le politiche di integrazione.

 

 

            2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dellobbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lintegrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonch di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per limmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

 

 

            3. La commissione composta da rappresentanti del  Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunita'[73] della  Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, di grazia e giustizia,[74] del lavoro e della previdenza sociale, della sanit, della pubblica istruzione, nonch da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dellanalisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dellimmigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidariet sociale. Il presidente della commissione scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citt ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.

 

 

            4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati lorganizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

 

 

            5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui allarticolo 45, comma 1, la commissione pu affidare leffettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere allacquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

 

 

            6. Per ladempimento dei propri compiti la commissione pu avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

 

 

 

 

 

NORME FINALI

 

 

 

 

 

Art. 47

 

 

( Abrogazioni)

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

 

 

 

 

 

            1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:

 

 

a)          gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

 

b)         le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dellart. 3;

 

 

c)          il comma 13 dellarticolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

 

2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

 

 

a)          larticolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

 

b)         l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ;

 

 

c)          larticolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

 

 

d)          l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,  dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ;

 

 

e)          gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

 

 

f)          l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

 

 

g)         l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

 

            3. Allart. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:

 

 

, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nellambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo.

 

 

            4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 48

 

 

(Copertura finanziaria)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)

 

 

 

1. Allonere derivante dallattuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

 

            a) quanto a lire 22.500 milioni per lanno 1997 e a  lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per lanno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 laccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni  per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

 

            b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellinterno.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 49

 

(Disposizioni finali e transitorie[75])

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)

 

 

 

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonch delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

 

1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.  Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.[76]

 

2. Allonere conseguente allapplicazione del comma 1, valutato in lire 8.000  milioni per lanno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui allarticolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

 

2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.[77]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



[1] Comma inserito dal D. Lgs. 113/1999.

[2] Larticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste disposizioni non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che per i rilievi fotodattiloscopici in questione si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista allarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

[3] Linciso nonche allINAIL e stato inserito dallarticolo 80, comma 10, della L. 289/2002.

[4] Linciso nonche allINAIL e stato inserito dallarticolo 80, comma 10, della L. 289/2002.

[5] Larticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste disposizioni non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che per i rilievi fotodattiloscopici in questione si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista allarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

[6] Il periodo e stato inserito dal D. Lgs. 87/2003.

[7] Modifica introdotta dal D. Lgs. 380/1998.

[8] Modifica introdotta dal D. Lgs. 380/1998.

[9] Comma inserito dal D. Lgs. 380/1998.

[10] Comma rinumerato dal D. Lgs. 380/1998.

[11] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava fino a tre anni.

[12] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava dodici.

[13] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava La stessa pena si applica quando il fatto commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

[14] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava al comma.

[15] Lettera inserita dalla L. 271/2004.

[16] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e.

[17] Modifica introdotta dalla Legge 34/2003. In precedenza, la disposizione recitava dallarticolo 98.

[18] Il comma 2 dellart. 1 bis del Decreto-legge 241/2004, introdotto dal disegno di legge di conversione come approvato dal Senato recita:

2. Allarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 sostituito dal seguente:

"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonch dellarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dellarticolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dellArma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze".

[19] Comma introdotto dalla L. 271/2004.

[20] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: sempre consentito.

[21] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato.

[22] Il periodo e stato inserito dal D. Lgs. 87/2003, di attuazione della direttiva 2001/51/CE, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

[23] Il periodo e stato inserito dal D. Lgs. 87/2003, di attuazione della direttiva 2001/51/CE, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

[24] Soppressione operata dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri,.

[25] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: possono essere.

[26] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[27] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: immediato in attivit di polizia; se vi ostano esigenze processuali, lautorit giudiziaria rigetta listanza con decreto motivato.

[28] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: , 3 e 4.

[29] I commi 8-bis/8-quinquies sono stati introdotti dal D.L. 51/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2002.

[30] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.

[31] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.

[32] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava Il provvedimento e immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione..

[33] Comma introdotto dal D.L. 51/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2002.

[34] Comma introdotto dalla L. 271/2004.

[35] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.

[36] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.

[37] Il comma 10 dellart. 13 era stato modificato, dal 1 luglio 2002, dall'art. 299 L del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 - S.O. n. 126). Il testo modificato era il seguente:

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal  giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete..

Lart. 142 L del citato Testo unico reca pero le seguenti disposizioni:

ART. 142 (L)

(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalit rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

Queste disposizioni continuano evidentemente ad essere valide. Presumibilmente, quindi, la modifica apportata al comma 10 dovrebbe essere ora applicata al nuovo testo del comma 8 dellarticolo 13, che assumerebbe la forma seguente:

8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede lautorit che ha disposto lespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allautorit consolare. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.

[38] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[39] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: di residenza o di dimora dello straniero.

[40] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava larresto da sei mesi ad un anno.

[41] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava La stessa pena si applica allo straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale..

[42] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava sempre consentito larresto in flagranza dellautore del fatto e, nellipotesi di cui al comma 13-bis, consentito il fermo. In ogni caso contro lautore del fatto.

[43] Articolo introdotto dal D. Lgs. 113/1999.

[44] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.

[45] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.

[46] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava Il tribunale in composizione monocratica, ove  ritenga  sussistenti  i presupposti di cui allarticolo 13 ed al presente articolo,  convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito linteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida pu essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione..

[47] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava larresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova.

[48] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.

[49] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.

[50] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava ҏ obbligatorio larresto dellautore del fatto e.

[51] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava pu disporre.

[52] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava del presente articolo.

[53] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.

[54] Modifica introdotta dallarticolo 80, comma 11, della L. 289/2002.

[55] Il DPR 1656/1965 e stato abrogato dal DPR 54/2002. Il riferimento deve essere interpretato come relativo a questultimo DPR.

[56] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[57] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: , e.

[58] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[59] Soppressione operata dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: limitatamente a quelli.

[60] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[61] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.

[62] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.

[63] Le leggi finanziarie 448/1998, 488/1999 e 388/2000 hanno ridotto la portata di questa disposizione, limitando il godimento della maggior parte delle prestazioni ai titolari di carta disoggiorno (vedi infra).

[64] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[65] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: sei.

[66] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: dei lavoratori.

[67] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: sette.

[68] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[69] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: quattro.

[70] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: ed uno.

[71] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[72] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[73] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[74] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[75] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[76] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.

[77] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.