TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

 VENETO

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA

P E R: BOUCHRA FAISSAL, nato il 21.05.1986 in Casablanca (MArocco), da Fiesso dArtico (Ve), rappresentato e difeso dallAvv. Vincenzo Tallarico del Foro di Padova ed elettivamente domiciliato in Venezia, San Polo n 2938 presso lo Studio del Dott. Riccardo Palma, giusta procura a margine del presente atto. 

CONTRO: Questura di Venezia, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata, domiciliata e difesa, ex lege, dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, P.zza S. Marco n 63.

NONCHE CONTRO: Ministero dellInterno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentata, domiciliata e difesa, ex lege, dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, P.zza S. Marco n 63.

PER LANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

del provvedimento emanato dalla Questura di Venezia in data 04.02.2005, notificato in data 16.02.2005, di mancato rinnovo e contestuale conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore et a lavoro subordinato del sig. Bouchra Faissal.

N O N C H

della nota del Ministero dellInterno 14.01.2004, in quanto richiamata nellimpugnato provvedimento

N O N C H

di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente.

F A T T O        

Il ricorrente, cittadino marocchino, entrato in Italia da solo, ancora minorenne, nel dicembre 2001, raggiungeva a Padova il fratello, Bouchra Ismail, ivi regolarmente residente, e ne otteneva ospitalit.

Con provvedimento del 27.05.2003, il Giudice Tutelare del Tribunale di Padova, verificata lautorizzazione resa in data 12.12.2001 dai genitori del  minore che ne acconsentivano laffidamento ed il mantenimento al fratello maggiore, dichiarava aperta la tutela nei confronti del minore Faissal, nominando tutore il fratello maggiore Ismail.

La Questura di Padova rilasciava, quindi, al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di minore et, con scadenza 21.05.2004.

Divenuto maggiorenne, il sig. Faissal, che nel frattempo aveva reperito regolare attivit lavorativa ed aveva seguito il fratello nella nuova residenza in provincia di Venezia, chiedeva alla  competente Questura il rinnovo e la contestuale conversione del permesso di soggiorno da minore et a lavoro.

In data 16.02.2005 gli veniva notificato limpugnato provvedimento di diniego.

uestu

D I R I T T O

VIOLAZIONE DI LEGGE in relazione all art 32, co. 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n 286 .

Limpugnato provvedimento risulta viziato dalla palese, errata interpretazione della norma applicabile al caso concreto.

La fattispecie in questione (minore sottoposto a tutela) ricade, infatti, nella disciplina dellart. 32, co. 1, D.Lgs. 286/98.

Tale disposizione prevede che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno  per motivi  di studio, accesso  al  lavoro, di lavoro  subordinato o

autonomo, per esigenze sanitarie e di cura ai soggetti stranieri che compiano la maggiore et e che siano in condizione di affidamento ai sensi dell art. 31, co. 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dellart. 2 della legge 4 maggio 1983, n 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

La norma viene pacificamente interpretata come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983 n 184 e cio sia allaffidamento amministrativo (o consensuale) di cui al primo comma dellart. 4, che allaffidamento giudiziario (ad opera del Tribunale dei Minorenni) di cui al secondo comma dello stesso articolo, sia anche allaffidamento di fatto, di cui allart. 9 della medesima legge.

La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto del 23.5/5.6.2003 n 198, condividendo lulteriore orientamento esegetico gi presente nella giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, ha esteso in via analogica la disciplina di cui allart. 32, co. 1, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n 286,anche ai minori stranieri sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 343 e segg. del codice civile.

In particolare, sul presupposto che affidamento e tutela sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore ed in considerazione della sostanziale eguaglianza delle situazioni di fatto nelle quali si trovano i minori stranieri posti in affidamento o sottoposti a tutela, la Corte rileva che una interpretazione meramente letterale dellart. 32, co.1, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n 286, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra istituzione ed in particolare con quanto previsto dallart. 30, co. 2, e dallart. 31, co. 2, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza.

Ribadito, pertanto, che eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che sia adottato, quale canone ermeneutica preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone allinterprete di optare, fra pi soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione (sentenze n 316 del 2001 e n 113 del 2000 nonch, in senso analogo, ordinanza n 277 del 2000) la Corte conclude che la disposizione del comma 1 dellart. 32 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n 286, va riferito anche ai minori sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro Primo del Codice civile (vedi Corte Costituzionale, sentenza 23.05/05.06.2003 n 198).

Si conferma, in definitiva, che il legislatore ha utilizzato il nomen iuris di affidamento non in senso tecnico, stante lequipollenza dei provvedimenti di nomina di un tutore, e quale richiamo meramente descrittivo (e non gi restrittivo o limitante) a fattispecie aventi caratteri assimilabili alla condizione del minore inserito stabilmente in un contesto familiare affettivo ed educativo (vedi TAR Toscana, sent. n 876 del 28.05.2001; Trib. Torino, sez. VIII, 31.05.2001); per cui lart. 32 del D.Lgs. 286/98 evidenzia la ratio propria di una norma di chiusura di carattere omnicomprensivo, sottolineato dalluso dellavverbio comunque e coerente con i principi di uguaglianza, di tutela dei minori e di buon andamento, fissati dagli artt. 3, 31 e 97 della Costituzione, ai quali deve ispirarsi linterprete (TAR Toscana, n 520-522-523 del 18.03.2002).

Del resto, la stessa legge (art. 29, co. 2, T.U. 286/98) ha equiparato la condizione del minore adottato, affidato o sottoposto a tutela, in conformit della Convenzione di New York  del 20.11.1989, ratificata  con  legge 176/91

 

(cfr. Giudice Unico del Tribunale di Bologna, 07.03.2002).

Falsa applicazione dellart. 32, co. 1 bis e 1 ter, D.Lgs. 286/98, come integrato dallart. 25 L. 189/2002.

Eccesso di potere per falso supposto di fatto - Difetto distruttoria e di motivazione

Il rigetto dellistanza stato motivato sulla base dellinconferente rilievo relativo allinsussistenza dei requisiti previsti dallart. 32, co. 1 bis e 1 ter, D.Lgs. 286/98, introdotti dallart. 25 L. 189/2002 (ammissione per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale presenza sul territorio dello Stato da non meno di tre anni).

Le suddette disposizioni non sono applicabili alla fattispecie in esame (minore sottoposto a tutela).

Esse si riferiscono, infatti, testualmente, alla diversa ipotesi di minori stranieri non accompagnati.

Il regolamento del Comitato per i minori stranieri definisce non accompagnato il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dellUnione Europea che non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti dellordinamento italiano (art. 1, co. 2, DPCM 535/99).

La stessa Corte Costituzionale ha rinvenuto nellintegrazione dellart. 32 effettuata dalla Legge n 189 con lintroduzione dei commi 1 bis e 1 ter una fattispecie alternativa di rilascio di permesso di soggiorno, che si aggiunge a quella prevista dal comma 1.

 

Invero, al capo 4 della citata sentenza 23.05/05.06.2003 n 198, la Corte prende in esame, quale argomento a fortiori per giungere ad una pronuncia interpretativa di rigetto, anche le integrazioni successivamente apportate al menzionato art. 32 dallart. 25 Legge n 189/2002 e qualifica le nuove previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter cos introdotti (per lappunto quelle relative allammissione del minore ad un progetto, almeno biennale, di integrazione sociale ed alla sua presenza sul territorio nazionale da almeno un triennio) come requisito alternativo e non concorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et.

Due elementi, uno formale e laltro sostanziale, inducono a tale conclusione:

- sul piano testuale, la Corte afferma come le nuove disposizioni prevedano che <<il permesso di soggiorno possa essere rilasciato a determinate condizioni, anche ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato>>, laddove lavverbio anche sta inequivocabilmente ad evidenziare lanzidetto carattere alternativo alla nuova fattispecie astratta che va ad affiancarsi alle precedenti;

- sotto il profilo sostanziale, la Corte soggiunge subito dopo che <<sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela>>, prefigurando cos la tutela e la partecipazione almeno biennale al progetto di integrazione sociale quali autonome e distinte situazioni giuridiche, ognuna delle quali legittima    indipendentemente dallaltra    la concessione  del permesso  di

soggiorno al compimento della maggiore et.

In definitiva, alla luce della sentenza n 198/2003 della Corte Costituzionale, al compimento della maggiore et il permesso di soggiorno per studio o lavoro pu essere rilasciato ai minori stranieri divenuti maggiorenni, che versino in una o laltra delle seguenti situazioni:

a) nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui allart. 31, co. 1 e 2, o siano stati comunque affidati ai sensi dellart. 2 della Legge 4 maggio 1983 n 184 (cfr art. 32, co. 1);

b) che siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Codice civile (sentenza interpretativa n 198/2003 della Corte Costituzionale);

c) qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  ai sensi dellart. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n 394 (art. 32, co. 1 bis e 1 ter) (TAR Emilia Romagna , Bologna, sez. I, sentenza 24.05.2004 n 807; TAR Emilia Romagna, sez. I, sentenza 05.11.2003 n 2143; TAR Emilia Romagna, sez. I, sentenza 05.11.2003 n 2334).

Alla luce di tali considerazioni deve pertanto escludersi che nel caso di specie sussistesse, nei riguardi del ricorrente, minore di nazionalit marocchina per il quale il Giudice tutelare ne ha deferito la tutela al fratello, la causa  ostativa al rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et indicata dal Questore di Venezia (difetto di partecipazione biennale ad un progetto di

 

integrazione e di presenza sul territorio da un triennio).

Ed appena il caso di evidenziare, al riguardo, che di nessun rilievo giuridico si dimostra il richiamo contenuto nellimpugnato provvedimento alla nota ministeriale 15.01.2004, in quanto una circolare di natura interpretativa non vincolante per il Giudice al quale demandato di interpretare ed applicare la legge, donde lirrilevanza anche dellimpugnazione della circolare medesima in quanto del tutto priva del carattere provvedimentale (TAR Toscana, sez. I, sentenza 29.04.2002 n 880).

Infatti, il potere ministeriale di adottare direttive generali per lindirizzo dellattivit amministrativa non pu mai travalicare quanto disposto dalle norme di legge, n pu il Ministro sovrapporre i propri convincimenti  a quelli del legislatore (Corte dei Conti, sez. contr., 10 luglio 1998 n 90).

Una circolare siffatta non neppure vincolante per gli organi periferici a cui diretta: infatti le circolari vincolano il dipendente gerarchico quando questi debba agire nellambito dellesercizio di un potere discrezionale dellamministrazione, ma non anche quando ci si trovi di fronte allinterpretazione delle norme di legge da applicare, giacch lorgano inferiore non pu considerarsi vincolato ad unerrata interpretazione della legge compiuta da un organo superiore (Consiglio di Stato, sez. V, 10 novembre 1992, n 1240; TAR Lombardia, sez. I, Milano, 14 luglio 1993 n 532; TAR Campania, sez. I, Napoli, 25 maggio 1995 n 202).

Violazione di  legge  in relazione allart. 5 D. Lgs. 286/98 Ulteriori profili di difetto distruttoria e di motivazione

Per quanto riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno, lart. 5 del D.Lgs. 286/98  stabilisce  che  esso    subordinato  alla  verifica  delle  condizioni

previste per il rilascio, o delle diverse condizioni previste (comma 4) e che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati .. quando mancano o vengono a mancare i requisiti per lingresso ed il soggiorno nello Stato . e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio (comma5).

Nella fattispecie in esame, linteressato ha prodotto la documentazione attestante di avere in corso un regolare rapporto di lavoro e la disponibilit di un alloggio: tuttavia, di ci, stando al tenore del provvedimento impugnato, non stato tenuto alcun conto.

Alla luce di quanto esposto, il provvedimento impugnato privo di fondamento giuridico in quanto emanato in violazione di legge, viziato da falsa applicazione, eccesso di potere per falso supposto di fatto, difetto distruttoria e di motivazione.

SULLISTANZA DI SOSPENSIVA

Per quanto concerne il fumus boni iuris, lampia illustrazione dei motivi di gravame pare non richiede di soffermarsi oltre sulla fondatezza del ricorso.

Quanto al  periculum in mora,  appare evidente che la mancata sospensione del provvedimento impugnato, attesa lintrinseca natura dello stesso, cagionerebbe al ricorrente un danno grave ed irreparabile stante il susseguente provvedimento di espulsione amministrativa che gli impedirebbe di rientrare in Italia per 10 anni, con conseguente perdita del posto di lavoro e dei mezzi necessari al suo sostentamento.  

Tutto quanto sopra esposto, con riserva espressa di pi ampiamente argomentare in sede di discussione, anche con deposito di note e documenti nei  termini di legge, Bouchra  Faissal, per come rappresentato, domiciliato  e

 

difeso

R I C O R R E

all On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto affinch voglia, previa fissazione delludienza per la sospensione del provvedimento emanato dalla Questura di Venezia in data 04.02.2005, notificato in data 16.02.2005, di mancato rinnovo e contestuale conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore et a lavoro subordinato del sig. Bouchra Faissal, e della successiva udienza di merito, ovvero, in alternativa, con decisione in forma semplificata ex art. 26, co. 4, L. 6 dicembre 1971 n 1034, come sostituito dallart. 9, co. 1, L. 21 luglio 2000 n 205, accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Voglia lOn.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata

I N   V I A   P R E L I M I N A R E

Sospendere latto impugnato.

N E L   M E R I T O

Accogliere il ricorso e, per leffetto, annullare il provvedimento emanato dalla Questura di Venezia in data 04.02.2005, notificato in data 16.02.2005, di mancato rinnovo e contestuale conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore et a lavoro subordinato del sig. Bouchra Faissal, perch emanato  in   violazione  di  legge, viziato  da  falsa  applicazione, eccesso  di

potere per falso supposto di fatto, difetto distruttoria e di motivazione per le motivazioni sopra esposte, nonch la nota del Ministero dellInterno 14.01.2004, in quanto richiamata nellimpugnato provvedimento, nonch ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente.

 

Con vittoria di spese e competenze.

Ai sensi dellart. 9 L. 488/99, il sottoscritto Avvocato dichiara che il valore della controversia che iscrive a ruolo di valore indeterminato.

Si producono i seguenti documenti:

-               Provvedimento emanato dalla Questura di Venezia in data 04.02.2005, notificato in data 16.02.2005, di mancato rinnovo e contestuale conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore et a lavoro subordinato del sig. Bouchra Faissal

-               Copia dichiarazione di apertura tutela con contestuale nomina di tutore;

-               Copia contratto di lavoro;

-               Copie buste paga febbraio/agosto 2004;

-               Copia certificato di residenza Bouchra Faissal;

-               Copia ricorso per nomina tutore;

-               Copia autorizzazione allaffidamento del minore Bouchra Faissal del 12.12.2001 redatta in lingua araba, tradotta e legalizzata;

-               Copia di attestazione di carico familiare del 21.11.2001 redatto in lingua araba, tradotto e legalizzato;

-               Copia attestato di frequenza a Corso di Formazione Professionale del 10.02.2003. 

Con ogni salvezza.

Padova, Venezia 15.04.2005                                      

Avv. Vincenzo TALLARICO

 

 

 

 

ATTO DI NOTIFICA

A richiesta dellAvv. Vincenzo TALLARICO, in qualit, io sottoscritto Assistente UNEP presso la Corte dAppello di Venezia ho notificato il presente ricorso con istanza di sospensiva alla Questura di Venezia, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n 63, mediante consegna di copia conforme alloriginale a mani

 

 

 

 

 

Altra separata copia, conforme alloriginale, ho notificato al Ministero dellInterno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n 63, mediante consegna a mani