PROPOSTA DI PROCEDURA

RELATIVA AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

NELLA PROVINCIA DI TORINO

 

 

Focus Minori Migranti, Maggio 2005

 

 

 

1. Perch questa proposta?

 

La presente proposta nasce da un confronto allinterno del Focus Minori Migranti; un gruppo di associazioni e CTP che si sono ritrovate nei mesi di Aprile e Maggio presso il Gruppo Abele per affrontare le problematiche relative allaccoglienza e allintegrazione dei minori stranieri non accompagnati.

 

In particolare emerso il grave problema del rilascio del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni, determinato dalle prassi adottate in seguito allentrata in vigore del regolamento di attuazione della legge Bossi-Fini, D.P.R. 334/2004, e alla decisione del Comitato minori stranieri di non emettere pi provvedimenti di non luogo a procedere al rimpatrio.

Attualmente, infatti, a causa di tali prassi, solo i minori che rispondono ai requisiti stabiliti dallart. 32 c.1-bis e ter T.U. 286/98 hanno la prospettiva di poter restare regolarmente in Italia dopo il compimento della maggiore et: tutti i minori che non possono dimostrare di essere entrati in Italia prima del compimento dei 15 anni e di aver partecipato per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile sanno che alla maggiore et diventeranno nuovamente irregolari.

 

Questo pone rilevantissimi problemi nellimpostare efficaci politiche di integrazione: sempre pi ragazzi decideranno di restare nella clandestinit e di non seguire percorsi di integrazione legali, finendo emarginati o coinvolti in attivit illegali, con gravi effetti sia sui minori sia sulla societ daccoglienza.

Inoltre, va considerato che la nuova prassi avr un grave effetto perverso, in quanto i ragazzi saranno incentivati ad emigrare in Italia prima del compimento dei 15 anni, e quindi come gi si sta verificando in queste settimane arriveranno bambini sempre pi piccoli, cosa che pone rilevanti problemi sia in ordine alla tutela dei minori, sia rispetto ai costi dellaccoglienza.

 

Riteniamo tuttavia che nellattuale quadro normativo vi siano gli estremi per adottare una diversa procedura, che consenta di superare tali problematiche.

 

Punto fondamentale su cui si fonda la presente proposta la considerazione che il primo comma dellart. 32 del T.U. 286/98 non stato modificato dalla legge 189/2002 n sono state introdotte modifiche alla sua applicazione dal nuovo regolamento di attuazione; che tale disposizione richiede come unico requisito per il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et laffidamento ai sensi dellart. 2 legge 184/83; e che tale requisito alternativo e non concorrente ai requisiti stabiliti dai c. 1-bis e ter dellart. 32.

Finora tale disposizione stato applicata solo in presenza del provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio, secondo le indicazioni fornite dalla circolare del Ministero dellInterno del 9.4.2001. Tuttavia, in seguito alla decisione del Comitato minori stranieri di non emettere pi provvedimenti di non luogo a procedere al rimpatrio, tale circolare sembra doversi ritenere superata, posto che in caso contrario la norma di legge prevista dal primo comma dellart. 32 non potrebbe mai essere applicata.

 

Purtroppo le disposizioni introdotte dal nuovo regolamento di attuazione, lungi dal rappresentare elementi di chiarimento in merito allapplicazione del Testo Unico, pongono ulteriori problemi di interpretazione. Lo stesso Comitato minori stranieri appare in difficolt rispetto allinterpretazione del regolamento.

Quella che qui proponiamo solo una proposta di interpretazione, che ci sembra la pi sostenibile in base alla lettura del testo del regolamento: naturalmente tale procedura potr essere applicata solo ove linterpretazione proposta venga condivisa dai competenti organi a livello nazionale (in primis il Comitato minori stranieri).

 

Infine, posta la sostanziale inefficienza e inefficacia dimostrata fino ad oggi, appare necessario ridefinire il ruolo del Comitato minori stranieri riguardo alle indagini familiari e al rimpatrio assistito.

In questa proposta abbiamo ipotizzato che solo i minori che chiedono di essere rimpatriati e/o per i quali lEnte Locale valuti che il rimpatrio sia nel loro superiore interesse, vengano segnalati al Comitato per lespletamento delle indagini familiari (naturalmente tutti i minori vengono comunque segnalati al Comitato ai fini del censimento, secondo quanto previsto dallart. 5 del regolamento del Comitato, D.P.C.M. 535/99).

Questo consentirebbe al Comitato di avere un numero inferiore di casi per cui svolgere le indagini familiari, e quindi di abbreviare i tempi per la realizzazione di tali indagini e per lemissione dei provvedimenti di rimpatrio.

Anche su tale proposta di procedura, sar ovviamente necessario un confronto, a livello nazionale, con il Comitato minori stranieri.

 

Lobiettivo che ci poniamo non di fare restare tutti i minori che entrano clandestinamente in Italia .

In primo luogo, infatti, riteniamo che nei casi in cui sia nel superiore interesse del minore essere ricongiunto alla propria famiglia nel paese dorigine, debba essere disposto ed eseguito il rimpatrio assistito, con tutte le tutele previste dalla normativa (accurate indagini familiari ecc.) e con limpostazione di efficaci progetti di reinserimento.

In secondo luogo, la Questura ha naturalmente discrezionalit nel decidere in quali casi rilasciare il permesso di soggiorno e condividiamo la necessit che vi sia una verifica sul percorso di integrazione del minore: i ragazzi che non seguono un percorso di integrazione legale devono sapere che al compimento dei 18 anni avranno difficolt ad ottenere un permesso di soggiorno.

Dato che secondo la nuova prassi il Comitato minori stranieri non opera pi tale verifica sul percorso di integrazione, ci sembra che essa non possa che avvenire a livello locale, da parte dei servizi sociali dellEnte Locale, che hanno seguito il percorso di integrazione del minore, del Giudice Tutelare e della Questura.

 

In sintesi, dunque, in base alla presente proposta di procedura, potrebbero ottenere un permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni:

a)     i minori che rispondono ai requisiti previsti dai c.1-bis e ter, art. 32 T.U. 286/98 (ingresso  da almeno tre anni, partecipazione al progetto di integrazione per almeno due anni ecc.)

b)    i minori che sono affidati ai sensi dellart. 2 legge 184/83 e hanno seguito positivamente un percorso di inserimento ai sensi del c. 1, art. 32 T.U. 286/98

c)     i minori che hanno ricevuto un permesso per motivi familiari ai sensi del c. 1, art. 32 T.U. 286/98.

 

Questa proposta di procedura, che si pone pienamente nei limiti posti dalla legge, consentirebbe di impostare efficaci politiche di integrazione e di tutelare i diritti dei minori stranieri non accompagnati in conformit alle previsioni della legislazione italiana e internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 


Torino, 11 Maggio 2005

 

A.S.A.I. (Associazione Salesiana di Animazione Interculturale)

A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sullImmigrazione)

Comitato Oltre il razzismo

Cooperativa Sanabil

Coordinamento Operatori Basse Soglie Piemonte

CTP Braccini

CTP Giulio

Gruppi di Volontariato Vincenziano

Gruppo Abele

Save the Children Italia

Ufficio Pastorale Migranti Diocesi di Torino



2. La proposta di procedura

 

1)    Segnalazione

I servizi sociali dellEnte Locale segnalano il minore:

-       al Comitato minori stranieri, ai fini del censimento[1]

-       al Giudice Tutelare, ai fini dellapertura della tutela[2]

-       alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (se il minore in stato di abbandono)[3]

 

2)    Tutela

Il Giudice Tutelare apre la tutela e nomina tutore lEnte Locale ovvero, dopo aver effettuato le opportune verifiche, un parente o altra persona idonea allufficio[4].

 

 

3)    Permesso di soggiorno per minore et

Il tutore presenta la domanda di permesso di soggiorno per il minore.

La Questura, ove non possa essere rilasciato un altro tipo di permesso di soggiorno, rilascia un permesso di soggiorno per minore et[5].

Se il minore si presenta direttamente in Questura per richiedere un permesso di soggiorno per minore et, la sua domanda viene ricevuta, ma lo si invita a recarsi presso i servizi sociali dellEnte Locale territorialmente competenti e ad integrare al pi presto la domanda presentando una dichiarazione di presa in carico (dato il carico di lavoro di alcuni servizi, ai fini del primo rilascio potr essere sufficiente anche linserimento in lista dattesa o la fissazione di appuntamento per un colloquio con lassistente sociale).

 

 

4)    Rimpatrio assistito

Se il minore chiede di essere rimpatriato e/o lEnte Locale valuta che nel superiore interesse del minore essere rimpatriato, lEnte Locale chiede al Comitato minori stranieri lespletamento delle indagini familiari[6].

Negli altri casi non si fa luogo alla segnalazione al Comitato minori stranieri ai fini dellespletamento delle indagini familiari (il minore viene quindi segnalato solo ai fini del censimento).

Se in base ai risultati delle indagini familiari e dopo che il minore stato sentito, il Comitato valuta che nellinteresse del minore essere rimpatriato, dispone il rimpatrio assistito[7].

Il Comitato deve sempre valutare il superiore interesse del minore caso per caso e in conformit alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo[8], e non pu applicare criteri rigidi e generali (quali ad es. la data di ingresso in Italia).

 

 

5)    Affidamento

Se il minore viene inserito in una comunit o centro di accoglienza, i servizi sociali dellEnte Locale dispongono laffidamento alla comunit o centro di accoglienza, con il consenso del tutore, ai sensi degli artt. 2 e 4 legge 184/83. Il provvedimento di affidamento viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare.

 

Se il minore vive con un parente, i servizi sociali dellEnte Locale valutano lidoneit e la disponibilit del parente ad assumere laffidamento e, nel caso in cui la valutazione sia positiva, affidano il minore al parente ai sensi degli artt. 2 e 4 legge 184/83, con il consenso del tutore. Il provvedimento di affidamento viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare.

 

 

6)    Permesso di soggiorno per integrazione minore

Se il minore entrato in Italia prima dei 15 anni e non ha ancora compiuto 16 anni (e pu quindi  potenzialmente rientrare nei requisiti previsti dallart. 32 c.1-bis e ter T.U. 286/98), pu essere inserito in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o da un ente privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellart. 52 del D.P.R. 394/99.

Lente gestore del progetto richiede il parere al Comitato minori stranieri ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per integrazione minore.

 

Se il Comitato d parere favorevole, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per integrazione minore ai sensi degli artt. 11 e 28 D.P.R. 394/99 (come modificato dal D.P.R. 334/2004).

 

Il regolamento di attuazione non chiarisce i criteri su cui deve fondarsi il parere del Comitato. Tuttavia, posto che il permesso per integrazione minore evidentemente deve essere rilasciato durante la minore et e non al compimento dei 18 anni, sembra da escludersi che il parere debba essere emesso al termine del progetto di integrazione.

E quindi presumibile che il parere debba essere emesso allinizio del progetto e riguardare esclusivamente a) i requisiti di et previsti dallart. 32 c.1-bis e ter; b) lente gestore del progetto di integrazione sociale e civile proposto; c) la validit del progetto di integrazione sociale e civile proposto.

 

 

7)    Iscrizione nel permesso di soggiorno dellaffidatario / Permesso di soggiorno per motivi familiari

Se il minore non ha ancora compiuto 14 anni ed affidato a un parente o a una famiglia affidataria ai sensi dellart. 4 legge 184/83, con cui convive, la Questura iscrive il minore sul permesso di soggiorno dellaffidatario, ai sensi dellart. 31, c. 1 T.U. 286/98. Al compimento del quattordicesimo anno, al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dellart. 31, c. 2 T.U. 286/98.

Ai minori ultraquattordicenni che si trovino nelle condizioni di cui sopra ma che non siano stati iscritti nel permesso dellaffidatario prima del compimento del quattordicesimo anno, in base alla circolare del Ministero dellInterno del 13.11.2000 la Questura rilascia un permesso di soggiorno per minore et. E tuttavia opportuno considerare che come confermato dalla giurisprudenza del Tribunale di Torino[9] lart. 31, c. 2 T.U. 286/98 pu essere interpretato anche nel senso che in tali casi debba essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.

 

 

 

8)    Minori che non possono ottenere un permesso per integrazione minore o motivi familiari

Se il minore non pu ottenere n un permesso di soggiorno per integrazione minore, in quanto non rientra nei requisiti previsti dallart. 32 c.1-bis e ter (ad es. perch entrato in Italia dopo il compimento dei 15 anni), n un permesso per motivi familiari, resta con un permesso per minore et.

Il minore viene comunque inserito in un percorso di inserimento (scuola, formazione professionale, borsa lavoro ecc.).

 

 

9)    Rilascio del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni

1.     Se il minore rientra nei requisiti previsti dallart. 32 c.1-bis e ter T.U. 286/98 (ingresso  da almeno tre anni, partecipazione al progetto di integrazione per almeno due anni, disponibilit di un alloggio, frequenza di un corso di studio, contratto di lavoro o proposta di contratto), al compimento dei 18 anni la Questura pu rilasciare un permesso per lavoro, accesso al lavoro o studio ai sensi dellart. 32 c.1-bis e ter.

Lente gestore del progetto di integrazione sociale e civile deve dimostrare con idonea documentazione la sussistenza di tali requisiti.

 

2.     Se il minore ha ottenuto un permesso per motivi familiari ai sensi dellart. 31, c. 2, al compimento dei 18 anni la Questura pu rilasciare un permesso per lavoro, accesso al lavoro o studio ai sensi dellart. 32, c.1 T.U. 286/98.

 

3.     Se il minore non rientra nei requisiti previsti dallart. 32 c.1-bis e ter ma affidato ai sensi dellart. 2 legge 184/83, ha seguito positivamente il percorso di inserimento (scolastico, formativo ecc.) e non ha ricevuto un provvedimento di rimpatrio, al compimento dei 18 anni la Questura pu rilasciare un permesso per lavoro, accesso al lavoro o studio sulla base dellart. 32 c.1 T.U. 286/98, posto che:

-       lart 32, c. 1 richiede come unico requisito laffidamento ai sensi dellart. 2 legge 184/83 (ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno [...]), che comprende laffidamento a una famiglia, o a una persona singola, o a una comunit di tipo familiare o a un istituto di assistenza pubblico o privato, e non pone distinzioni tra laffidamento consensuale disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare e laffidamento giudiziale disposto dal Tribunale per i minorenni

-       lart 32, c. 1 non stato modificato dalla legge 189/2002 e non sono state introdotte modifiche alla sua applicazione dal nuovo regolamento di attuazione, D.P.R. 334/2004, che disciplina lattuazione dei c. 1-bis e ter ma non del primo comma

-       come si evince dalla lettera della legge nonch dalla giurisprudenza (sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003 e giurisprudenza di diversi TAR[10]), i requisiti previsti dal  c. 1 e quelli previsti dai c. 1-bis e ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti

-       in seguito alladozione da parte del Comitato minori stranieri del nuovo orientamento in base a cui non disporr pi provvedimenti di non luogo a procedere al rimpatrio, non pu pi ritenersi applicabile la circolare del Ministero dellInterno del 9.4.2001 che aveva dato indicazioni alle Questure di applicare lart. 32 c. 1 richiedendo oltre al provvedimento di affidamento anche il provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio.

 

La partecipazione del minore al percorso di inserimento viene valutata sulla base

-       della relazione di chiusura tutela disposta dal Giudice Tutelare

-       della relazione presentata dai servizi sociali dellEnte Locale, cui allegata la documentazione che provi leffettiva partecipazione del minore al percorso di inserimento (attestati scolastici e dei centri di formazione professionale, documentazione sui tirocini formativi, proposta di lavoro ecc.).

 

4. Negli altri casi ovvero se il minore non rientra nei requisiti previsti dallart. 32 c.1-bis e ter, non ha ottenuto un permesso per motivi familiari, non affidato ai sensi dellart. 2 legge 184/83  o pur essendo affidato non ha seguito positivamente il percorso di inserimento non gli viene rilasciato alcun permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni, ad eccezione dei casi in cui si applichino altre disposizioni di legge che prevedano il rilascio di un permesso di soggiorno (es. permesso per protezione sociale, per motivi umanitari ecc.).

 

 

 

 

3. Alcuni riferimenti normativi e giurisprudenziali

 

1) T.U. 286/98 (come modificato dalla l. 189/2002)

Art. 31 - Disposizioni a favore dei minori

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di et e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di et il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se pi favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di soggiorno.

 

Art. 32 - Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore et

1. Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui allarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. Lente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del minore straniero di cui al comma 1-bis, che linteressato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

 1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4

 

 

2) Regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 (come modificato dal D.P.R. 334/2004)

Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

[...]

c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.

 

Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento). - 1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore eta', salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri ed e' valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

a-bis) per integrazione minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;

[...]

 

 

3) Legge 4 maggio 1983, n. 184

Art. 2

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di
sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, consentito l'inserimento del
minore in una comunit di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo pi vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di et inferiore a sei anni l'inserimento pu avvenire solo presso una comunit di tipo familiare.

3. In caso di necessit e urgenza l'affidamento pu essere disposto anche senza porre in essere gli
interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ci non sia possibile, mediante inserimento in comunit di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

[...]

 

Art. 4

1. L'affidamento familiare disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai
genitori o dal genitore esercente la potest, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di et inferiore, in considerazione della sua capacit di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potest o del tutore, provvede il tribunale per i
minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

[]

 

 

4) Giurisprudenza e circolari sullalternativit dei requisiti di cui al c. 1 e ai c. 1-bis e ter art. 32 T.U. 286/98

4.1) Nota del Comitato per i minori stranieri del 14 ottobre 2002

[...] si precisa che la normativa di cui all'articolo 25 della L. 30 luglio 2002 n. 189 integra e non modifica la norma precedente prevista dal Dlgs 286/98 e dal DPCM 535/99. [...] Restano salvi i diritti dei minori per i quali all'esito delle indagini familiari il Comitato non valuti realizzabile il rimpatrio, ma hanno fatto ingresso in Italia ad una et tale da non consentire lo svolgimento dei due anni di progetto previsti dall'art. 25 per il rilascio, al raggiungimento della maggiore et, di un permesso di soggiorno per studio o lavoro. Infatti si verifica spesso l'ipotesi di un minore non accompagnato che fa ingresso in Italia a 17 anni e due mesi e dalle indagini famigliari espletate si accerti che le condizioni socio-familiari presentano problematiche tali da non consentire il suo rimpatrio assistito. In tal caso appare evidente che non si potr avviare nei suoi confronti un progetto della durata di due anni ne tanto meno sar dimostrabile la sua permanenza sul territorio da almeno tre anni. Dunque l'ambito di applicazione della attuale normativa integrata limitato a minori stranieri che presentano requisiti di et e di durata del progetto cos come previsti dalla stessa. Per i minori stranieri che non presentano le sopra esposte caratteristiche il Comitato emette un provvedimento di non luogo a provvedere al rimpatrio nel quale viene indicato alla autorit giudiziaria minorile di affidare il minore ai sensi della L.184/83 e alle questure di rilasciare un permesso di soggiorno per affidamento che al raggiungimento della maggiore et verr modificato dalle questure in un permesso di soggiorno per studio o in uno per lavoro.

 

4.2) Sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 5.6.2003

[...] l'art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, successiva all'ordinanza di rimessione, ha integrato l'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione [...] .

 

4.3) Sentenza del TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna, n. 2334 del 5.11.2003

[la Corte Costituzionale nella sentenza 198/2003] qualifica chiaramente le nuove previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter [...] come requisito alternativo e non concorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et.

Due elementi, uno formale e laltro sostanziale, inducono a tale conclusione:

- sul piano testuale, la Corte afferma come le nuove disposizioni prevedano che <il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche "ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato">, laddove lavverbio anche sta inequivocabilmente ad evidenziare lanzidetto carattere alternativo della nuova fattispecie astratta che va ad affiancarsi alle precedenti;

- sotto il profilo sostanziale, la Corte soggiunge subito dopo che sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela, prefigurando cos la tutela e la partecipazione almeno biennale al progetto di integrazione sociale quali autonome e distinte situazioni giuridiche, ognuna delle quali legittima - indipendentemente dallaltra - la concessione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et.

In definitiva, alla luce della sentenza n. 198/2003 della Corte Costituzionale, al compimento della maggiore et il permesso di soggiorno per studio o lavoro pu essere rilasciato ai minori stranieri, divenuti maggiorenni, che versino in una o laltra delle seguenti situazioni: 1) nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. art. 32, comma 1); 2) che siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. (sentenza interpretativa n. 198/2003 della Corte Costituzionale); 3) qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale [...]

 

 

5) Giurisprudenza in materia di rilascio del permesso per motivi familiari a minori affidati

Tribunale di Torino, Ord. 26/3/2004 proc. n. 44/04

"ritenuto:

- che nel caso di specie il minore si trovava in taluna delle situazioni sostanziali previste dall'art.31 comma II dlgs. 286/98 in quanto in affidamento familiare ai nonni materni;

- che la sua situazione  certamente equiparabile  ai soggetti infraquattordicenni per cui a tale situazione si accompagni l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario

[...]

dichiara illegittimo il rilascio, in favore del richiedente di un permesso di soggiorno "per minore" in luogo di un permesso di soggiorno "per motivi familiari"".

 

 

 



[1] D.P.C.M. 535/99, art. 5

[2] Codice Civile, art. 343

[3] Legge 184/83, art. 9, c. 1; D.P.R. 394/99, art. 28

[4] Codice Civile, artt. 346, 348, 354

[5] D.P.R. 394/99, art. 28; Circolari del Ministero dell'Interno del 23.12.1999 e del 13.11.2000

[6] D.P.C.M. 535/99, art. 2, c.2; Circolare del Ministero dellInterno del 9.4.2001

[7] T.U.  286/98, art. 33; D.P.C.M 535/99, artt. 2 e 7; Circolare del Ministero dellInterno del 9.4.2001

[8] T.U. 286/98, art. 28, c. 3 e art. 33, c. 2; D.P.C.M. 535/99, art. 2, c. 1

[9] Si vedano in tal senso: Ord. 26/3/2004 proc. n. 44/04; Ord. 31/5/2001 proc. n. 1164/01, Ord. 11/8/2001 proc. n. 1615/01; Ord. 19/7/2001 proc. n. 1460/01.

[10] Si vedano ad esempio: TAR Emilia-Romagna, sent. n. 2334 del 5.11.2003 e n. 807 del 24.5.2004; Tribunale Regionale Amministrativo di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige, sent. n. 17 del 24.1.2005.