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Problema

A seguito della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 8 marzo 2005, alcuni datori di lavoro hanno sospeso il rapporto di lavoro con i loro dipendenti, cittadini extracomunitari. Tale comportamento sembra frutto di una interpretazione del tutto erronea della stessa circolare e in particolare del suo allegato 25.

La circolare nella sua ultima parte (punto 4) fissa le procedure provvisorie per la conclusione del contratto di soggiorno per lavoro ai fini dell'instaurazione del rapporto lavorativo nei confronti di cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attivit di lavoro subordinato (art. 36-bis, comma 1, nuovo regolamento) nonch ai fini del rinnovo, da parte della Questura, del permesso di soggiorno (art. 13, comma 2-bis, nuovo regolamento).

 

Esegesi della circolare alla luce del quadro normativo

Il contratto di soggiorno stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 30 luglio 2002 n.189 (c.d. Bossi-Fini) che inserisce nel T.U. sullimmigrazione, D.Lgs. n.286/98, il comma 3 bis dellart.5, secondo il quale il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allart.5 bis.

Lart. 5 bis, anchesso inserito dalla L.189/2002, disciplina i requisiti essenziali del contratto di soggiorno disponendo che 1.Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Tali requisiti vengono richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno tanto che il secondo comma dello stesso art.5 bis dispone che Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Lultimo comma dellart.5 bis prevede infine che il contratto di soggiorno per lavoro sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione.

Lart.22 co.2 del T.U., come modificato dalla L. 189/2002, dispone a sua volta che Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allestero deve presentare allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale limpresa ovvero in quella in cui avr luogo la prestazione lavorativa:

a)    richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b)    idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativi per il lavoratore straniero;

c)     proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d)    dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

 

A seguito dellentrata in vigore del regolamento, lo scorso 25 febbraio 2005 e per consentirne lapplicazione, bench provvisoria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emesso la circolare del n. 9 del 8 marzo 2005, con numerosi allegati ed in particolare, gli allegati 23 e 25 che forniscono i modelli di contratti di soggiorno che dovranno essere sottoscritti dal datore di lavoro e dal lavoratore per ogni assunzione al lavoro (all.23, che appare illegittimo) e per il rinnovo del permesso di soggiorno (all.25), con le relative istruzioni (all.ti 24 e 26).

Lesigenza di fissare procedure provvisorie, quantomeno per i rinnovi dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, deriva dal fatto che tutte le pratiche relative alla stipula del contratto di soggiorno sono attribuite dalla legge e dal regolamento di esecuzione allo sportello unico che non ancora a regime. Infatti lart. 5 bis del D. Lgs. 286/1998 (T.U. sullimmigrazione) introdotto dalla legge 189 del 2002 (comunemente nota come legge Bossi Fini), prevede al terzo ed ultimo comma che il contratto di soggiorno per lavoro sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione.

Nel regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394 del 1999) stato introdotto, con il D.P.R. n. 334/2004, lart. 36 bis che al secondo comma si limita a ribadire che lufficio destinato a ricevere la comunicazione del datore di lavoro lo sportello unico. Lart. 36 bis infatti al secondo comma recita: Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 37, nonch il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

Fine precipuo della circolare quindi disporre, come essa stessa recita, che nell'attuale fase transitoria la comunicazione, in attesa della creazione e della piena operativit dello Sportello Unico che ne il destinatario, vada inviata alla Prefettura UTG. Il datore di lavoro effettuer l'invio, accludendo la fotocopia di un proprio documento d'identit, mediante spedizione postale per raccomandata con AR ed tenuto a conservare la prova della spedizione effettuata. Egli tenuto, inoltre, a consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della rispettiva comunicazione completa della copia della ricevuta postale attestante la spedizione. In attesa quindi della piena funzionalit degli Sportelli unici il Ministero non poteva fare a meno di fissare regole, procedure e modulistica per il contratto di soggiorno da stipulare per il rinnovo del permesso di soggiorno (mentre come spiegheremo appare dubbio che la circolare possa richiedere, come fa, la stessa procedura per lassunzione di migranti che gi sono titolari di un permesso di soggiorno).

Per quanto concerne i rinnovi dei permessi di soggiorno questa circolare un atto dovuto, infatti la non completa funzionalit degli Sportelli unici avrebbe impedito il rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato (mentre, come spiegato di seguito, non sembra sussistere la necessit di estendere le stesse procedure per consentire di cambiare datore di lavoro per i migranti gi titolari di un permesso di soggiorno) infatti il comma 4 dellart. 5 del Testo Unico, introdotto dalla legge 189/2002, prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. In attuazione di questa norma il D.P.R. n. 334/2004 ha modificato lart. 13 del Regolamento dattuazione (D.P.R. 394/1999) inserendo un comma 2 bis che suona: Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonch alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico. Sempre il D.P.R. n. 334/2004, coerentemente con la citata disposizione del Testo Unico, ha introdotto lart. 36 bis primo comma che stabilisce che Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13. Queste norme, congiunte alla non piena funzionalit degli Sportelli unici, avrebbero impedito, senza lintervento della circolare, il rinnovo dei permessi di soggiorno.

Quindi il primo punto da fissare che la circolare non detta alcuna nuova disposizione, cosa che del resto non potrebbe assolutamente fare, non essendo le circolari atti normativi, e che in una normativa come la regolamentazione del soggiorno degli stranieri non pu fare neppure un regolamento data la riserva di legge prevista dallart. 10 della Costituzione. Per interpretare che cosa richiede la circolare in esame, si deve, dunque, fare riferimento esclusivo al D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla legge 189 del 2002, e, in via subordinata, al D.P.R. n. 394 del 1999, come modificato dal d.P.R. n. 334/2004.

In conformit a questa premessa appare di dubbia legittimit il fatto che la circolare richieda gli stessi adempimenti sia al datore di lavoro che voglia assumere un migrante gi titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato sia al datore di lavoro il cui dipendente deve rinnovare il permesso di soggiorno. La legge 189/2002 ha introdotto nel D. Lgs. 286/1998 una norma dalle quale deriva che il contratto di soggiorno deve essere stipulato anche in caso di rinnovo del permesso di soggiorno. La norma il comma 4 dellart. 5. Non sembra invece sussistere alcuna norma di legge per la quale lo stesso adempimento precondizione per lassunzione di migrante gi titolare di permesso di soggiorno. Il secondo comma dellart. 22 del D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla legge 189 del 2002, prescrive che il contratto di soggiorno con tutta la documentazione relativa deve essere presentata allo sportello unico da Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero.

Quindi, lobbligo di stipulare il contratto di soggiorno sembra sussistere solo in caso di assunzione di uno straniero residente allestero e in caso di rinnovo del permesso di soggiorno, mentre non previsto, dalla legge in caso di assunzione di uno straniero gi residente in Italia. E alla luce di questo dato normativo che devono essere interpretate due norme del d.P.R. n. 334/2004, che invece omettono la qualifica di residente allestero quando premono la stipula del contratto di soggiorno per lassunzione dello straniero. Le due norme sono

1) lart.8 bis del Regolamento di attuazione introdotto dal DPR n.334/04 che afferma che il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero deve indicare con unapposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonch nella proposta di contratto di soggiorno di cui allart.30bis co.2 lett.d) e co.3 lett.c) un alloggio fornito di requisiti di abitabilit e idoneit igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;

2) lart. 36 bis primo comma secondo cui Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13.

Data la riserva di legge, non sembra che in questa materia una precondizione allassunzione di uno straniero gi residente in Italia, possa essere stabilita da un regolamento. Per questo motivo appare illegittima la richiesta del modello 23 allegato alla circolare n. 9/2005, che interpreta letteralmente gli articoli 8 bis e 36 bis del regolamento. Linterpretazione che riconduce lambito di questi due articoli al secondo comma dellart. 22 del D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla legge 189 del 2002 appare costituzionalmente orientata non solo in forza della riserva di legge prevista dallart. 10 Cost. secondo comma, ma anche in virt della Convenzione OIL 143/75, e quindi del primo comma dello stesso art. 10 Cost. La convenzione OIL, infatti, fissa il principio di parit di trattamento tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri legalmente soggiornanti. Se si richiedesse agli stranieri gi legalmente soggiornanti, quale condizione per la valida costituzione di un rapporto di lavoro, la disponibilit di un alloggio "idoneo" il principio di parit di trattamento sarebbe violato: un italiano pu andare legittimamente a lavorare anche se dorme sotto un ponte mentre uno straniero regolarmente soggiornante non potrebbe farlo.

Il contratto di soggiorno previsto dalla legge esclusivamente per lingresso e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non previsto che debba essere stipulato in costanza di titolo di soggiorno valido e per il rilascio o rinnovo di alcun altro titolo di soggiorno, in particolare non dovr stipulare il contratto di soggiorno chi richiede (o possiede) una carta di soggiorno. Questa precisazione implica che, se al momento della scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il migrante nelle condizioni di richiedere la carta di soggiorno, facendo domanda per essa non dovr stipulare il contratto di soggiorno.

 

Lallegato 25: la lettura corretta

La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 8 marzo 2005 ha in allegato un modulo che, come  afferma la stessa circolare al punto n. 4, stato provvisoriamente predisposto per essere utilizzato al fine della conclusione del contratto di soggiorno da stipularsi per la prosecuzione di un rapporto di lavoro gi regolarmente instaurato con lavoratore extracomunitario munito di permesso di soggiorno per lavoro non stagionale in corso di validit per rendere possibile lintegrazione delloriginario contratto di lavoro nel caso di assunzione a suo tempo effettuata senza la conclusione  del contratto di soggiorno allepoca non richiesta. Per le ragioni gi ricordate (riserva di legge, principio della parit di trattamento dei lavoratori italiani e stranieri) queste parole devono essere interpretate come richiedenti non limmediata stipula del contratto di soggiorno con qualsiasi lavoratore straniero dipendente, per cui non stato stipulato al momento dellinstaurazione del rapporto di lavoro, ma solo per gli stranieri lavoratori dipendenti che si trovano in condizioni di dover rinnovare il loro permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La stessa circolare prosegue affermando che Lintegrazione andr necessariamente effettuata per rendere possibile il rinnovo del permesso di soggiorno, che ai sensi dellart.13 co.2 bis del nuovo reg. - ma soprattutto ai sensi del comma 4 dellart. 5 T.U. -- condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro.

I problemi concernenti il rinnovo del permesso di soggiorno non nascono in effetti dal testo della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 8 marzo 2005, bens dal suo allegato n. 25, titolato Contratto di soggiorno, contenente il modulo che il datore di lavoro deve compilare, sottoscrivere ed inviare perch sia possibile il rinnovo del permesso di soggiorno. Alla pagine 3 di tale allegato il datore di lavoro deve compilare un riquadro in cui gli si chiede, come prevede la legge, di

1)    garantire una sistemazione alloggiativa;

2)    impegnarsi nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;

3)    impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

La formulazione della richiesta della garanzia dellalloggio, per quanto chiara, ha dato adito a dubbi e portato i datori di lavoro a ritenersi gravati dalla necessit di certificare lidoneit dellalloggio nel quale il lavoratore effettivamente risiede. Questi dubbi e queste paure sono del tutto infondati. Infatti, nella circolare si richiede al datore di lavoro, consapevole delle sanzioni penali specificamente previste sia nei confronti di chiunque presenti una falsa dichiarazione al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione, sia in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, in tutto o in parte, nonch di formazione o uso di atti falsi, di dichiarare che la sistemazione alloggiativa del lavoratore indicata nel contratto conforme ai parametri di legge e a richiesta dello Sportello Unico per lImmigrazione sar esibita la relativa certificazione rilasciata dal Comune o dalla ASL ovvero la domanda diretta ad ottenerla.

Non chiaro perch questa formulazione ha fatto temere ad alcuni datori di lavoro che essi dovessero indicare nel contratto di soggiorno non labitazione da essi garantita (e la sua conformit alle norme vigenti), ma labitazione effettivamente utilizzata dal lavoratore, di cui il datore di lavoro non tenuto a sapere nulla, anzi probabile che qualsiasi informazioni che egli voglia assumere in proposito possa essere considerata lesiva della privacy del lavoratore, e della quale quindi non pu certo dichiarare in alcun modo lidoneit (assumendosi per giunta la responsabilit penale per la veridicit della dichiarazione).

La previsione legislativa di garantire lalloggio la richiesta di una mera garanzia di un alloggio disponibile e non la richiesta di una effettiva messa a disposizione a carico del datore di lavoro dell'alloggio. La garanzia va considerata validamente prestata sia mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un alloggio di cui poi il lavoratore pagher laffitto sia tramite una dichiarazione di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo. Solo nel caso di lavoro domestico lalloggio e il vitto sono compresi nello stipendio, ma perch ci stabilito nel contratto nazionale di categoria.

Non assolutamente dubitabile che il lavoratore possa cercarsi autonomamente un alloggio nonch cambiarlo liberamente comunicandolo alla Questura. Chiunque infatti a qualsiasi titolo dia alloggio o ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore allAutorit locale di Pubblica Sicurezza. La dichiarazione di ospitalit una dichiarazione (autocertificazione) in cui si afferma di ospitare a casa propria un cittadino non comunitario. Deve essere fatta dalla persona titolare del contratto di affitto o di propriet, accompagnando la dichiarazione con una fotocopia della denuncia di ospitalit; la fotocopia del documento di identit del dichiarante; la fotocopia del contratto daffitto registrato, intestato alla persona che produce la dichiarazione di ospitalit.

Sembra che i datori di lavoro non abbiano chiaro il senso della garanzia della disponibilit di un alloggio idoneo che devono presentare al momento della stipulazione del contratto di soggiorno. Il dovere del datore di lavoro appunto esclusivamente quello di garantire un alloggio: garantire significa intervenire nellipotesi di bisogno, cio, nel caso in discussione, mettere a disposizione un alloggio utilizzabile qualora il lavoratore ne abbia bisogno. Una tale garanzia deve essere prestata all'esatto momento della stipula del contratto di soggiorno, nessuno richiede al datore di lavoro un costante e diuturno controllo sul mantenimento dellalloggio da parte del lavoratore.

In sostanza, lobbligo di garantire da parte del datore di lavoro non altro che una dichiarazione di scienza sulla verificata disponibilit di un alloggio idoneo. La garanzia deve sussistere esclusivamente al momento dellassunzione e poi deve essere riprestata periodicamente al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. La garanzia dellalloggio deve sussistere al momento della firma del contratto di soggiorno e non deve essere mantenuta se il lavoratore dispone di una propria sistemazione, n daltra parte si pu intendere voluntas legis di costringere il migrante a vivere necessariamente nellalloggio garantito dal datore di lavoro. Una pretesa del genere sarebbe lesiva della libert del migrante di vivere dove ritiene opportuno. Questa interpretazione appare suffragata dal decreto flussi 2003 che per la documentazione da allegare riteneva valida e sufficiente la dichiarazione del datore di lavoro, sotto propria responsabilit, della disponibilit e lidoneit di un alloggio, indicandone lubicazione e il numero di persone destinate a occuparlo. Nessuna previsione in materia contenuta del decreto flussi del 2004.

Volendo estendere la portata della garanzia le si pu conferire un valore fideiussiorio (dato che una natura di questo genere sembra avere laltra garanzia che la legge richiede, quella per le spese di rientro nel paese di provenienza). Ma questa estensione deve essere fatta cum grano salis, tenendo conto cio che lalloggio a differenza del denaro necessario per lacquisto del biglietto di rientro, non un bene fungibile. Non pensabile, e sarebbe socialmente criticabile, che un datore di lavoro tenga libero per tutto il periodo della durata del rapporto di lavoro lalloggio che ha garantito nel contratto di soggiorno, e che il migrante ha deciso di non adoperare. Laddove il lavoratore scelga di vivere in un alloggio diverso da quello offerto a garanzia dal datore di lavoro, non si pu certo pretendere che il datore di lavoro mantenga un appartamento sfitto di sua propriet o lo affitti lui pagando il relativo canone senza utilizzarlo. Una tale imposizione sarebbe eccessivamente onerosa per il datore di lavoro e assolutamente inaccettabile per tutte quelle persone (cittadini e non) che hanno difficolt a trovare un alloggio. Si pu al massimo ritenere che la garanzia di un alloggio al momento della stipula del contratto di soggiorno, imponga al datore di lavoro di intervenire reperendo sul mercato un alloggio idoneo, qualora per qualche motivo in costanza del rapporto di lavoro, il migrante rimanga privo di alloggio. Di nuovo lobbligo del datore di lavoro  anche in questo caso non sar altro che quello di indicare al lavoratore e allo Sportello unico lesistenza di un alloggio disponibile.

Chiarita la natura della garanzia appare evidente che il datore di lavoro tenuto ad autocertificare esclusivamente lidoneit dellalloggio da lui indicato a garanzia e non di quello in cui il lavoratore sceglie di abitare. Per questo alloggio non si deve presentare alcuna garanzia di idoneit abitativa in quanto la legge non pone a carico del lavoratore lonere di garantire lidoneit abitativa dellalloggio da lui scelto. Ed evidente che una circolare non pu porre a carico del datore di lavoro questobbligo. Infatti, il datore di lavoro non unautorit dotata di poteri certificativi e il lavoratore ha diritto alla privacy e alla riservatezza e lesercizio di tali diritti include certamente quello di non rivelare al datore di lavoro, dove vive, con chi convive e di non aprirgli le porte della sua casa. Ma soprattutto la richiesta dellidoneit dellalloggio effettivamente utilizzato dal lavoratore migrante sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto comporterebbe la violazione del principio di parit di trattamento, tra lavoratore straniero legalmente soggiornante e cittadino lavoratore, fissato dalla gi ricordata convenzione OIL. Ancora una volta si deve affermare che se si richiedesse agli stranieri gi legalmente soggiornanti, quale condizione per la valida costituzione di un rapporto di lavoro, la disponibilit di un alloggio "idoneo" il principio di parit di trattamento sarebbe violato: un italiano potrebbe andare legittimamente a lavorare anche se dorme sotto un ponte mentre uno straniero regolarmente soggiornante non potrebbe farlo.

Merita di essere sottolineato che la discrasia, tra alloggio garantito dal datore di lavoro nel contratto di soggiorno e alloggio effettivamente utilizzato dal migrante, si pu verificare anche al momento dellingresso del lavoratore. Lalloggio garantito dal datore di lavoro nel contratto di soggiorno pu benissimo essere diverso da quello che il lavoratore indica al momento della richiesta del permesso di soggiorno. La legge non impone infatti al migrante di andare a vivere nellalloggio garantito dal datore di lavoro. Se questa discrepanza si verifica nellistruttoria del permesso di soggiorno deve risultare che lalloggio indicato a garanzia dal datore di lavoro idoneo, ma nulla deve risultare a proposito dellalloggio che il lavoratore indica ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Ancora una volta la legge per essere costituzionalmente legittima deve richiedere la subordinazione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla garanzia di un alloggio idoneo, non pu subordinare la possibilit di instaurare o proseguire un rapporto di lavoro alla garanzia delleffettivo utilizzo di un alloggio idoneo, perch altrimenti sarebbe in contrasto con la convenzione  OIL 143/75, e quindi con il primo comma dellart 10 della Costituzione, in quanto si creerebbe una disparita di trattamento tra lavoratore straniero regolarmente soggiornante e cittadino lavoratore.

 

Conclusione

Quindi, in sintesi, al momento della stipulazione del contratto di soggiorno il datore di lavoro dovr indubbiamente avere la disponibilit di alloggio idoneo secondo i parametri delledilizia residenziale pubblica.  E tale disponibilit deve dichiarare nellallegato 25. Tale disponibilit, tuttavia pu essere limitata al giorno della firma del contratto. Al momento della firma, il lavoratore avr diritto di rifiutare lalloggio offerto dal datore di lavoro, adducendo di avere una sistemazione propria ed al contratto si allegher la dichiarazione del lavoratore in tal senso. A questo punto il datore di lavoro liberato dallonere ed il lavoratore non dovr fornire alcuna documentazione riguardante lidoneit secondo i parametri delledilizia residenziale pubblica dellalloggio in cui egli vive, non essendoci previsioni normative in tal senso. Nel rinnovo del permesso di soggiorno sar indicato lalloggio effettivamente occupato dal lavoratore.

E poi molto discutibile che lassenza della disponibilit di un alloggio idoneo del datore di lavoro costituisca ragione legittima di sospensione del rapporto di lavoro, atteso che il rapporto pu continuare essendo il lavoratore in fase di rinnovo, almeno fino a 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno ai sensi dellart.13 T.U. Inoltre la garanzia dellalloggio un requisito sussistente dal 2002 (il contratto di soggiorno stato introdotto con la l. 189/2002) che non incide sulla sfera delle qualit soggettive del lavoratore. E assolutamente da escludersi che una garanzia introdotta dal legislatore a favore del lavoratore dipendente (come quella sulla sussistenza di un alloggio disponibile nella zona in cui deve essere impiegato) possa rappresentare un giustificato motivo per interrompere un rapporto di lavoro. Tanto pi che il datore di lavoro non tenuto a pagare il canone di locazione dellalloggio, ma solo farsi garante della sua disponibilit.

Pertanto, si ritiene che eventuali sospensioni del rapporto di lavoro ed a maggior ragione eventuali licenziamenti, non solo siano viziati da unerronea lettura della circolare, ma siano illegittime e passibili di ricorso al Giudice del lavoro ex 409 s.s. c.p.c.

 

                                                           Prof. Emilio Santoro