(Sergio Briguglio, 12/5/2005)

 

ELEMENTI PRINCIPALI DI UNA RIFORMA DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE

 

Nota: Di seguito sono riportati i principali elementi di una proposta di riforma del Testo unico sull'immigrazione, frutto di sette anni di osservazione dei problemi derivanti dall'applicazione delle norme vigenti. Il testo della proposta puo' essere consultato all'indirizzo

http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/maggio/prop-riforma-testo-unico.html.

 

 

Visto di ingresso

 

á       E' esente da visto di ingresso lo straniero che dimostri, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione, ci avere diritto di soggiorno ai sensi della normativa comunitaria o in quanto familiare di cittadino italiano.

á       E' disciplinata dal regolamento di attuazione la presentazione di richiesta di visto di ingresso per via telematica o postale.

á       Il diniego di visto di ingresso e' sempre adottato con atto scritto e motivato, accompagnato dall'indicazione delle modalita' di impugnazione e da una traduzione in lingua comprensibile o, in mancanza, in una lingua tra le piu' diffuse.

á       La condizione di non ammissibilita' dello straniero non e' legata automaticamente all'esistenza di condanne penali per determinati reati, ma a quella di provati elementi che lo facciano ritenere socialmente pericoloso.

 

 

Permesso di soggiorno

 

á       Il regolamento di attuazione disciplina il rilascio del permesso di soggiorno all'atto dei controlli di frontiera per soggiorni di durata non superiore a tre mesi e i casi in cui la richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso puo' essere presentata per via telematica o postale.

á       Con decreto del Ministro dell'interno puo' essere stabilito l'uso di rilievi biometrici diversi da quelli fotodattiloscopici all'atto del rilascio del permesso.

á       La richiesta di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno deve essere presentata prima della scadenza del permesso. Le richieste presentate nei sessanta giorni successivi alla scadenza sono ricevibili, ma il titolare e' sanzionato, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, con un'ammenda. Se il ritardo e' dovuto a cause di forza maggiore, la richiesta e' ricevibile anche se presentata con un ritardo superiore a sessanta giorni.

á       La conversione del permesso puo' essere richiesta, comunque, in qualunque momento, durante il periodo di validita' del permesso.

á       La revoca del permesso non comporta automaticamente l'espulsione: in questo caso e in quello in cui venga opposto un diniego al rilascio o al rinnovo del permesso, il questore assegna allo straniero un tempo compreso tra quindici e trenta giorni per lasciare l'Italia.

á       Nel caso in cui lo straniero sia in possesso, all'atto della richiesta di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno, di un passaporto scaduto del quale sia stata presentata domanda di rinnovo all'autorita' competente, il permesso e' rinnovato o convertito, sempre che siano soddisfatti gli altri requisiti. Se lo straniero non esibisce entro i successivi sei mesi il passaporto in corso di validita', il permesso e' revocato.

á       Il regolamento di attuazione disciplina i casi particolari in cui si prescinde dal possesso del passaporto ai fini del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno.

á       Il rilascio, il rinnovo e la conversione del permesso sono effettuati immediatamente all'atto della richiesta corredata della documentazione prescritta. In caso di successivo accertamento di insussistenza insanabile di uno dei requisiti, il permesso e' revocato o, se e' stata prodotta documentazione falsa o contraffatta, annullato.

á       Salvo che sia diversamente previsto da specifiche disposizioni, sono convertibili i permessi rilasciati con durata non inferiore a un anno. Condizione per la conversione e' il possesso dei requisiti previsti per l'ingresso per il nuovo motivo di soggiorno.

á       Oltre ai permessi per lavoro e per motivi familiari, sono utilizzabili per tutte le attivita' consentite i permessi per asilo, per motivi umanitari, per affidamento e per minore eta'.

á       Il permesso per motivi di studio e formazione e' utilizzabile, nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione, per lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa.

 

 

Carta di soggiorno

 

á       Condizioni per poter chiedere la carta di soggiorno sono

á       La carta puo' essere richiesta, anche successivamente, per i familiari conviventi, regolarmente soggiornanti, a carico dello straniero, a condizione che il reddito sia sufficiente anche per il loro sostentamento. I minori affidati sono equiparati, ai fini del rilascio della carta di soggiorno, ai figli.

á       Perche' una sentenza di condanna sia ostativa al rilascio della carta, deve trattarsi di sentenza irrevocabile.

á       La carta di soggiorno e' rilasciata, prescindendo dai requisiti relativi al soggiorno pregresso, alla titolarita' di un determinato permesso e all'assenza di condanne, al familiare di cittadino italiano o comunitario che abbia diritto di soggiorno in Italia.

á       Il titolare di carta di soggiorno puo' essere espulso solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

 

 

Regolazione dei flussi

 

á       L'ingresso di lavoratori stranieri puo' avvenire per motivi di lavoro (anche stagionale) o inserimento nel mercato del lavoro.

á       L'ingresso per lavoro e' autorizzato in presenza dei relativi requisiti e non e' soggetto a limitazioni numeriche. L'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro puo' essere soggetto a particolari limitazioni numeriche definite con il decreto-flussi.

á       Ai fini dell'emanazione del decreto-flussi ciascuna Regione puo' trasmettere al Governo il bando relativo alla prestazione di garanzia per l'ingresso di stranieri per inserimento nel mercato del lavoro, e/o l'indicazione del limite al numero dei lavoratori stranieri che possono stabilirsi, per gli stessi motivi, nel territorio di competenza, nell'anno di riferimento del decreto.

á       Il decreto-flussi, sulla base delle indicazioni delle Regioni, puo' disporre, per le sole Regioni che l'hanno richiesto e per il solo anno di riferimento, tale limite. Il decreto puo' inoltre disporre limiti all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori provenienti da Paesi che non collaborano al controllo dell'immigrazione illegale.

á       Il decreto-flussi puo' esonerare dal rispetto dei limiti regionali quote determinate di lavoratori di origine italiana o provenienti da Paesi con cui siano stati stipulati accordi.

á       In corrispondenza alle quote e ai limiti cosi' definiti, il decreto-flussi definisce anche i criteri per la formazione delle graduatorie delle richieste di visto di ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro.

á       Sono comunque esonerati dal rispetto del limite regionale i lavoratori che abbiano seguito con successo corsi di formazione all'estero o abbiano ottenuto una prestazione di garanzia bandita dalla stessa Regione.

 

 

Ingresso e soggiorno per lavoro

 

á       Gli istituti del visto di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro autonomo sono unificati. Cosi' pure quelli dei corrispondenti permessi di soggiorno.

á       Sono soppressi l'istituto del contratto di soggiorno per lavoro e lo Sportello unico per l'immigrazione.

á       Il visto di ingresso per motivi di lavoro e' rilasciato, su richiesta, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e dimostri, con la documentazione indicata dal regolamento di attuazione,

á       Lo straniero si considera economicamente capace se soddisfa una delle seguenti condizioni:

á       Ai fini dell'accertamento della condizione di capacita' economica, i contratti, comunque denominati, di lavoro subordinato o parasubordinato si considerano validi se preventivamente muniti del nulla osta della Direzione provinciale del lavoro. La Direzione rilascia il nulla osta, su richiesta del datore di lavoro o del committente, entro quindici giorni dalla richiesta, previa verifica della conformita' alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro eventualmente applicabile.

á       Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta del lavoratore straniero, il datore di lavoro o committente italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere il nulla osta in relazione alla stipula di contratti con una o piu' persone iscritte nelle liste allestite nell'ambito di accordi bilaterali. Il regolamento di attuazione definisce le modalita' per la comunicazione ai lavoratori interessati dell'avvenuto rilascio del nulla osta.

á       Il regolamento di attuazione puo' disciplinare particolari modalita' e termini per il rilascio di nulla osta, visto di ingresso e permesso di soggiorno per lavoro per determinate categorie di lavoratori stranieri. Facolta' e obblighi relativi alla titolarita' del permesso di soggiorno sono comunque disciplinati in modo non meno favorevole che nel caso ordinario.

á       La durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' pari, entro il limite di tre anni, a quella del periodo per il quale lo straniero ha dimostrato la propria capacita' economica.

á       In caso di cessazione (per qualunque motivo) o di conclusione del rapporto, comunque denominato, di lavoro subordinato o parasubordinato, il titolare di permesso di soggiorno per lavoro e' iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione per tutta la durata residua del permesso. Se il permesso scade prima che siano trascorsi sei mesi dall'iscrizione, si procede al rinnovo per il tempo mancante, a condizione che il permesso in scadenza sia un permesso per motivi di lavoro di durata non inferiore a un anno.

á       All'infuori del caso di cessazione o di conclusione del rapporto di lavoro, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rinnovabile se sono soddisfatti i requisiti previsti per il rilascio del visto di ingresso. Ai fini del rinnovo del permesso, si prescinde pero', per i contratti di lavoro, dall'acquisizione del nulla osta della Direzione provinciale del lavoro.

á       Il permesso puo' essere rinnovato anche in pendenza di una richiesta, presentata dal lavoratore, per l'accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o per la reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero quando un grave e comprovato motivo abbia impedito al lavoratore di intraprendere un nuovo rapporto di lavoro, ovvero quando il lavoratore abbia maturato, negli ultimi dodici mesi, redditi da lavoro di importo non inferiore al livello minimo previsto dalla legge per lŐesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

á       Oltre a quanto previsto in generale sulla conversione dei permessi, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro puo' essere convertito in un permesso per inserimento nel mercato del lavoro, anche se e' statorilasciato con durata inferiore a un anno.

á       E' soggetto a sanzioni previste per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze uno straniero non legittimato a svolgere attivita' lavorativa sono estese a chiunque instauri, con uno straniero non legittimato a svolgere attivita' lavorativa, rapporti, comunque denominati, di lavoro subordinato o parasubordinato.

á       La punibilita' del datore di lavoro o del committente, in relazione al rapporto di lavoro con straniero non abilitato allo svolgimeno di attivita' lavorativa, e' esclusa

á       E' soppressa la disposizione che prevede la revoca e la conseguente espulsione dello straniero che sia condannato per reati concernenti il diritto d'autore e la vendita di prodotti con marchio contraffatto.

 

 

Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

 

á       Nei casi in cui i contratti di lavoro prodotti a dimostrazione della condizione di capacita' economica corrispondano a rapporti di lavoro a carattere stagionale, di durata complessiva non superiore a nove mesi in un anno, ripetuti per piu' annualita', al lavoratore e' rilasciato un permesso di soggiorno pluriennale per motivi di lavoro stagionale, con durata pari, per ogni annualita', a quella del complesso dei rapporti di lavoro stagionale. Il relativo visto di ingresso e' rilasciato ogni anno.

á       Il lavoratore stagionale, nellŐanno successivo alla scadenza definitiva del permesso per ragioni di lavoro stagionale, ha diritto di precedenza rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ai fini dell'utilizzo delle liste istituite nell'ambito di accordi bilaterali, a condizione che abbia regolarmente lasciato l'Italia alla scadenza annuale del permesso.

á       Il lavoratore stagionale puo' convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per lavoro, se in possesso dei requisiti, a prescindere dalla durata annuale con cui il permesso per lavoro stagionale e' stato rilasciato.

 

 

Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro

 

á       E' consentito l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro allo straniero che dimostri, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione, la disponibilita' di

á       Alla dimostrazione della disponibilita' di mezzi e alloggio puo' concorrere la garanzia prestata da terzi, privati, associazioni professionali o sindacali o Regioni.

á       Il visto e' rilasciato nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti dal Governo con il decreto-flussi. Ai fini dell'individuazione della regione di destinazione rileva l'alloggio indicato dallo straniero. In mancanza dell'indicazione dell'alloggio, lo straniero e' informato del fatto che non potra' stabilire il proprio domicilio nel territorio delle regioni per le quali valgono i limiti.

á       Allo straniero che chiede il visto per inserimento nel mercato del lavoro sono rilevate le impronte digitali (o altri dati biometrici idonei ad identificarlo univocamente).

á       Il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro e' rilasciato con durata pari a quella del periodo per cui il possesso dei requisiti e' stato dimostrato, ma comunque non superiore a un anno. Il visto deve essere utilizzato entro tre mesi dal rilascio.

á       Il permesso di soggiorno e' rilasciato con la stessa durata del visto ed e' rinnovabile alle stesse condizioni che ne consentono il rilascio.

á       Durante il soggiorno, le variazioni di domicilio dello straniero sono consentite sempre che rispettino i limiti regionali fissati col decreto-flussi. Lo straniero che abbia fatto ingresso senza fornire indicazione dell'alloggio (ma solo dimostrando di avere mezzi sufficienti per provvedervi) non puo', comunque, stabilirsi nel territorio delle regioni per le quali sono stati fissati i limiti.

á       Il titolare del permesso ha facolta' di svolgere qualunque attivita' lavorativa.

á       Il permesso puo' essere convertito, qualunque sia la durata con cui e' stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di lavoro stagionale, a condizione che il titolare dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti per l'ingresso per motivi di lavoro o, rispettivamente, di lavoro stagionale.

 

 

Parita' tra lavoratore straniero regolarmente soggiornante e lavoratore italiano

 

á       La parita' tra lavoratore straniero regolarmente soggiornante e lavoratore italiano comporta anche la possibilita', per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, di accedere, alle stesse condizioni previste per il cittadino italiano, a qualunque tipo di lavoro, compreso il lavoro alle dipendenze dalla pubblica amministrazione, con esclusione delle attivitaŐ che comportino lŐesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellŐinteresse nazionale.

 

 

Professioni

 

á       L'iscrizione in ordini, collegi o elenchi speciali per le professioni e' consentita allo straniero che sia in possesso dei titoli professionali abilitanti, senza limiti numerici.

á       Il riconoscimento dei titoli professionali e' soggetto a limiti numerici.

 

 

Ingresso e soggiorno per motivi familiari

 

á       Ai fini della richiesta di ricongiungimento familiare rileva la durata del permesso di soggiorno al momento del rilascio o del rinnovo.

á       Il ricongiungimento familiare puo' essere chiesto anche dallo straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato con durata non inferiore a un anno.

á       Il familiare straniero di cittadino comunitario ha diritto di soggiorno in Italia alle condizioni previste dalle disposizioni di recepimento della normativa comunitaria.

á       Hanno diritto di soggiorno, senza condizioni, salvo gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello stato, i seguenti familiari stranieri del cittadino italiano:

á       I minori affidati sono equiparati, riguardo al diritto di soggiorno, ai figli.

á       Il ricongiungimento puo' essere richiesto, dal cittadino straniero, anche per il familiare entro il terzo grado, a carico, totalmente invalido e, senza altre condizioni, per i genitori a carico.

á       Ai fini della richiesta di nulla osta, da presentare in questura, non e' richiesta la documentazione attestante i rapporti di parentela, coniugio o la minore etˆ, autenticata dall'autorita' consolare italiana.

á       La rappresentanza diplomatica o consolare che riceve la richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento o ingresso al seguito rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Trascorsi trenta giorni senza che il visto sia stato rilasciato, lo straniero ha diritto a fare ingresso in Italia in esenzione dal visto, previa esibizione alla polizia di frontiera della copia della richiesta contrassegnata dalla rappresentanza.

á       E' rimosso il limite di due anni alla durata del permesso di soggiorno in caso di ricongiungimento familiare.

á       La conversione di altro permesso in corso di validita' in permesso per motivi familiari e' sempre consentita se sono soddisfatti i requisiti per il ricongiungimento. E' soppressa la disposizione che prevede, in caso di mancata convivenza, la revoca del permesso per motivi familiari del coniuge straniero che l'abbia ottenuto a seguito di conversione del permesso originario.

á       In caso di ricongiungimento con straniero titolare di carta di soggiorno, al familiare e' rilasciata una carta di soggiorno, sempre che l'interessato non sia stato condannato per uno dei reati ostativi con sentenza irrevocabile.

á       Tra i casi di estinzione del requisito per il possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari che giustificano la conversione del permesso in permesso ad altro titolo, e' inclusa la revoca dell'adozione o dell'affidamento.

á       La conversione in caso di estinzione del requisito per il possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari e' effettuata anche in deroga al requisito di durata non inferiore a un anno del permesso d'origine. In mancanza dei requisiti per altro permesso, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata non inferiore a un anno ne', per lo straniero minore, al periodo che manca al compimento della maggiore eta'.

á       Si puo' ricorrere al tribunale in composizione monocratica, in materia di diritto all'unita' familiare, anche contro l'inerzia della pubblica amministrazione.

 

 

Minori

 

á       E' rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento al minore straniero comunque affidato ai sensi dellŐarticolo 2 della legge 184/1983 che non possa essere iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno dell'affidatario e al quale non possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari o una carta di soggiorno. Il titolare di permesso di soggiorno per affidamento e' equiparato, ai fini dell'accesso ai servizi e alle attivita' consentite, al titolare di permesso per motivi familiari.

á       Ingresso e soggiorno del familiare di minore presente in Italia possono essere autorizzati a tutela del superiore interesse del minore. Il provvedimento puo' essere adottato anche dal Prefetto e puo' includere l'autorizzazione allo svolgimento di attivita' lavorativa. L'autorita' che decide tiene conto anche della durata del soggiorno in Italia del minore e dellŐintensita' dei suoi legami, di natura familiare, culturale o sociale con il paese d'appartenenza e con l'Italia, nonche' del fatto che il soggiorno del minore sia stato motivato o meno da cause di forza maggiore.

 

 

Minori non accompagnati

 

á       Si considera non accompagnato il minore straniero che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti. Non si considera non accompagnato il minore che sia assistito dal genitore, anche se questi si trova nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni su ingresso e soggiorno in Italia.

á       L'eventuale accertamento dell'eta' del presunto minore straniero non accompagnato e' disposto dal Tribunale per i minorenni.

á       Ricevuta la segnalazione relativa alla presenza del minore non accompagnato, il giudice tutelare provvede, entro trenta giorni, alla nomina di un tutore idoneo a garantire che in tutti i procedimenti che riguardano il minore e, in particolare, in quello relativo al rimpatrio assistito

á       Se ne ricorrono le condizioni, il tutore chiede che sia disposto l'affidamento del minore. Si prescinde, ai fini dell'affidamento, dal possesso di documenti di identita' o di viaggio da parte del minore e dal fatto che sia intervenuta una decisione del Comitato in relazione al rimpatrio assistito del minore. L'affidamento non preclude l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito ne' la sua esecuzione. In caso di cessazione delle condizioni di soggiorno legale dell'affidatario straniero, il tutore del minore chiede, se necessario, un nuovo affidamento.

á       Al minore non accompagnato e a quello cui non possa comunque essere rilasciato altro permesso di soggiorno, il questore rilascia, appena ricevutane segnalazione, un permesso di soggiorno per minore eta', valido fino al compimento della maggiore eta'. Si prescinde, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, dal possesso, da parte del minore, di un valido documento di viaggio.

á       Il titolare del permesso di soggiorno per minore eta' e' equiparato al titolare del permesso per motivi familiari ai fini dell'accesso ai servizi e alle attivita' consentite. Il possesso del permesso non preclude l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito ne' la sua esecuzione, e resta salvo il diritto del titolare del permesso di seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

á       Il procedimento relativo al rimpatrio assistito e' finalizzato al ricongiungimento del minore non accompagnato con i familiari. L'affidamento del minore ad autorita' del paese di provenienza o di residenza dei familiari puo' essere disposto solo a questo fine, salvo che il Tribunale per i minorenni decida diversamente, su richiesta del minore o del suo tutore.

á       Nei casi in cui il rimpatrio assistito sia effettuato con il consenso del minore, la sua esecuzione e' affidata ai servizi sociali dell'ente locale, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivita' di assistenza per stranieri o di altri organismi specializzati nel trasferimento di persone bisognose di tutela. Negli altri casi, le modalita' di esecuzione sono definite, sentito l'interessato o il suo tutore, dal Tribunale per i minorenni.

á       Al compimento della maggiore eta', il permesso per affidamento o per minore eta' puo' essere convertito in altro permesso per il quale siano presenti i requisiti, anche in deroga al requisito di durata del permesso da convertire, a condizione, in caso di minore non accompagnato, che la maggiore eta' sia stata raggiunta dopo un periodo di durata non inferiore a un anno dalla data di segnalazione. La conversione del permesso di soggiorno puo' essere accordata a condizioni piu' favorevoli, anche su decisione del Tribunale per i minorenni, in considerazione del superiore interesse del minore.

 

 

Respingimento

 

á       Non e' sanzionabile il vettore che abbia dato tempestiva informazione alla polizia di frontiera in relazione alla presenza a bordo di stranieri privi dei documenti richiesti per l'ingresso.

á       Salvo che in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, e' vietato il respingimento

á       Nei casi in cui non si sia potuto procedere immediatamente al respingimento dello straniero, il provvedimento di allontanamento deve essere convalidato dal tribunale in composizione monocratica, con le modalita' previste per la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera.

 

 

Espulsione

 

á       Salvo che in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, e' vietata l'espulsione

Il questore rilascia una carta di soggiorno nel primo caso, un permesso per motivi umanitari nel secondo e nel terzo (lo stesso permesso e' rilasciato alla madre inespellibile di nascituro o di neonato).

á       Il provvedimento di espulsione e' di natura discrezionale: il prefetto valuta se adottarlo, alla luce della condizione dello straniero, con riguardo, in particolare, alla presenza di familiari autorizzati a soggiornare in Italia, al possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un permesso di soggiorno, alla condotta tenuta e al tempo trascorso in Italia e ai vincoli che legano lo straniero alla societa' italiana e a quella del paese verso il quale dovrebbe essere espulso.

á       Nei casi in cui il prefetto non adotti il provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno per uno dei motivi previsti dal Testo unico o dal regolamento di attuazione, o, quando questo non sia possibile, assegna allo straniero un tempo compreso tra quindici e trenta giorni per lasciare l'Italia.

á       Lo straniero che appartenga a una delle categorie per le quali puo' essere disposta l'espulsione da parte del prefetto, puo' essere comunque sanzionato anche con un'ammenda.

á       Se lo straniero espellendo e' sottoposto a procedimento penale, non si applica il silenzio-assenso in relazione al nulla osta all'espulsione da parte dell'autorita' giudiziaria.

á       In attesa del nulla osta all'espulsione, il questore puo' adottare, in luogo del trattenimento in CPT, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La violazione delle misure e' punita con la reclusione da uno a quattro anni.

á       L'espulsione e' eseguita con l'intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni, quando

á       L'espulsione e' eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera, quando

á       Competente per la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo e' il tribunale in composizione monocratica.

á       In caso di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo, l'espulsione e' eseguita con l'intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni.

á       Competente per il ricorso contro il povvedimento di espulsione e', anche in caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza o, in mancanza, di dimora dello straniero. Il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite del tribunale competente per la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo.

á       Nei casi di espulsione eseguita con intimazione, se il ricorso e' presentato prima che sia scaduto il termine per lasciare il territorio dello Stato, l'espulsione e' sospesa fino alla decisione del tribunale competente sul ricorso.

á       Nei casi di espulsione da eseguirsi con accompagnamento coattivo, se il ricorso e' presentato prima che questo abbia avuto luogo, lo straniero puo' presentare istanza di sospensione dell'espulsione al tribunale competente per il ricorso. L'espulsione e' sospesa fino alla decisione del tribunale su tale istanza. Lo straniero e' trattenuto nel CPT fino alla decisione sull'istanza o, in caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di espulsione e' immediatamente riattivato in caso di rinuncia alla richiesta di sospensione o al ricorso.

á       Quando l'espulsione e' sospesa (automaticamente o su istanza dello straniero), salvo che si tratti di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il questore rilascia allo straniero un permesso per motivi di giustizia valido fino alla decisione, del tribunale competente, sul ricorso. Il questore puo' chiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza di pubblica sicurezza. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza, lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso. Il nuovo provvedimento di espulsione e', in ogni caso, immediatamente esecutivo.

á       L'onorario e le spese spettanti, per i provvedimenti di convalida e per i ricorsi, all'avvocato dello straniero sono a carico dell'erario.

á       Il divieto di reingresso vale per

Termini piu' brevi per il divieto di reingresso possono essere fissati dall'autorita' che adotta il provvedimento di espulsione o dal tribunale che decide sul ricorso.

á       Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' per la cancellazione d'ufficio, alla scadenza del divieto di reingresso, della segnalazione al Sistema Informativo Schengen ai fini della non ammissione nel territorio degli Stati membri dell'Accordo di Schengen.

á       Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un CPT, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza che ne sia stato eseguito l'allontanamento, il questore puo' chiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza di pubblica sicurezza. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni, e lo straniero e' nuovamente espulso, con provvedimento immediatamente esecutivo; si procede con rito direttissimo e arresto obbligatorio.

á       Il trattenimento in CPT per lo straniero che abbia presentato istanza di sospensione del provvedimento di espulsione in pendenza di ricorso non e' assoggettato ai limiti temporali ordinari.

á       Lo straniero che si allontani senza giustificato motivo dal CPT e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso, con provvedimento immediatamente esecutivo.

á       In nessun caso puo' essere disposto il trattenimento in CPT di un minore non accompagnato.

á       Il regolamento di attuazione stabilisce le misure che devono essere adottate per tutelare il diritto dello straniero trattenuto di

Il regolamento di attuazione stabilisce le condizioni alle quali le associazioni attive nel campo della tutela dei diritti dell'uomo o nell'assistenza degli stranieri possono chiedere di collaborare all'attuazione di tali misure, e prevede le modalita' con cui la richiesta puo' essere rifiutata, con provvedimento motivato, dal prefetto.

 

 

Protezione sociale

 

á       Il permesso per motivi umanitari rilasciato nell'ambito di misure di protezione sociale abilita allo svolgimento di qualsiasi attivita' lavorativa.

á       Il permesso e' convertibile a prescindere dalla durata con cui e' stato rilasciato.

á       Analogo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato allo straniero che ha terminato lŐespiazione di una pena detentiva (senza riguardo all'eta' in cui e' stato commesso il reato), e che ha dato prova concreta di partecipazione  a un programma di assistenza e integrazione sociale o per il quale sussiste un serio motivo di carattere umanitario o risultante da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

 

 

Stranieri e detenzione

 

á       Il provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza e' subordinato, nei casi in cui sia presente in Italia un figlio minore dello straniero ovvero un minore di cui lo straniero sia affidatario, all'acquisizione del nulla osta del Tribunale per i minorenni. Il Tribunale decide tenendo conto anche della durata del soggiorno in Italia del minore e dellŐintensita' dei suoi legami, di natura familiare, culturale o sociale con il paese d'appartenenza e con l'Italia, nonche' del fatto che il soggiorno del minore sia stato motivato o meno da cause di forza maggiore.

á       Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione a titolo di misura sostitutiva della pena, il giudice tiene conto - al pari del prefetto nel caso ordinario - della condizione dello straniero, con riguardo, in particolare, alla presenza di familiari autorizzati a soggiornare in Italia, al possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un permesso di soggiorno, alla condotta tenuta e al tempo trascorso in Italia e ai vincoli che legano lo straniero alla societa' italiana e a quella del paese di appartenenza. Se e' presente in Italia un figlio minore o un minore affidato si procede come nel caso di espulsione quale misura di sicurezza.

á       In caso di espulsione a titolo di misura sostitutiva della pena, il giudice fissa la durata del divieto di reingresso, in misura comunque non superiore a dieci anni.

á       Il provvedimento di espulsione quale misura alternativa alla detenzione puo' essere adottato anche nel caso di straniero che non rientri nelle categorie per le quali il prefetto procede, ordinariamente, all'espulsione. In tutti i casi, comunque, il provvedimento e' adottato discrezionalmente dal magistrato di sorveglianza, e solo su richiesta dello straniero detenuto.

á       Allo straniero che stia espiando una pena detentiva e che sia privo di permesso di soggiorno, o che, all'atto della scadenza del permesso di soggiorno di cui e' titolare, non sia in possesso dei requisiti previsti per il rinnovo, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido fino alla conclusione della pena. Il permesso e' convertibile solo in un permesso per motivi familiari o per asilo, ovvero per motivi umanitari nei casi di applicazione delle misure di protezione sociale.

 

 

Diritto di difesa

 

á       Allo straniero che rientri in Italia a tutela del diritto di difesa e' rilasciato un permesso per motivi di giustizia, non convertibile. Lo straniero e' autorizzato a svolgere attivita' lavorativa se e' privo di altri mezzi di sostentamento e il suo soggiorno si protrae per oltre quindici giorni.

 

 

Assistenza sanitaria

 

á       L'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e la parita' di diritti e doveri con il cittadino italiano sono estesi

á       L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, con pagamento di un contributo forfettario, puo' essere richiesta anche dallo straniero che sia in possesso di permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro o che ne abbia richiesto il rilascio o il rinnovo. Il contributo non copre l'assistenza per eventuali familiari a carico.

á       A tutti gli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale e' garantita l'assistenza riabilitativa e protesica a parita' con il cittadino italiano.

 

 

Assistenza sociale

 

á       L'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e dei minori iscritti nel loro titolo di soggiorno ai fini della fruizione delle provvidenze di assistenza sociale e' estesa al caso in cui tali provvidenze costituiscano diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali.

 

 

Previdenza

 

á       In presenza di un accordo che comporti, in caso di rimpatrio del lavoratore, il trasferimento dei contributi allŐistituito o ente assicuratore dello Stato di provenienza, e' fatta salva la possibilitˆ di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

á       Delle disposizioni in materia di conservazione dei diritti previdenziali in caso di rimpatrio il lavoratore e' informato, con apposita comunicazione, al momento del rilascio del permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa.

 

 

Accoglienza e alloggio

 

á       Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza,  puo' disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri in condizioni di soggiorno illegale, ferme restando le norme sullŐallontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

á       Le regioni concedono contributi per la ristrutturazione di alloggi nella loro disponibilita' per almeno quindici anni, da destinare, per un numero determinato di anni, ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro, per inserimento nel mercato del lavoro, per studio, per motivi familiari, per asilo o per motivi umanitari.

á       L'accesso agli alloggi di edilizia popolare a parita' con il cittadino italiano e' esteso agli stranieri iscritti nellŐelenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione e a quelli che esercitino una regolare attivita' lavorativa, a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno.

 

 

Studenti universitari

 

á       E' possibile derogare alle condizioni ordinariamente per il rinnovo del permesso di soggiorno dello studente universitario straniero, se cosi' delibera l'autorita' accademica preposta all'organizzazione del corso di studio.

á       L'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle universitaŐ, a paritˆ di condizioni con gli studenti italiani e' consentito anche agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

 

 

Trasparenza

 

á       E' istituito il difensore civico nazionale dei diritti dello straniero. Il difensore civico, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori a riposo, svolge il ruolo di garante dell'imparzialita' e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di immigrazione straniera, e rimane in carica tre anni.

á       LŐufficio del difensore civico provvede alla pubblicazione in tempo utile, anche mediante Internet, di tutte le disposizioni e le circolari che riguardano gli stranieri e delle indicazioni necessarie all'ottemperamento di tali disposizioni, e predispone modalita' di comunicazione, anche telematica, da parte degli interessati, di eventuali abusi, carenze o disfunzioni.