REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER  L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

 

SEZIONE I

 

Registro Sentenze:   2143/2003

                                                                         Registro Generale:  317/2003

 

 

nelle persone dei Signori:

 

BARTOLOMEO PERRICONE Presidente 

GIORGIO CALDERONI Consigliere, relatore

ROSARIA TRIZZINO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso 317/2003  proposto da:

PEPA VILSON

 

rappresentato e difeso da:

ZORZELLA AVV. NAZZARENA

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA DELLA ZECCA 1

presso

ZORZELLA AVV. NAZZARENA

 

contro

 

QUESTORE DI BOLOGNA 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO n.c.  

 

per l'annullamento

del decreto Cat. A.12/02/Imm. del 30.1.2003 del Questore di Bologna;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

QUESTORE DI BOLOGNA 

Udito il relatore Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altres“, lĠAvv. N. Zorzella, per il ricorrente e lĠAvvocato dello Stato S. Bassani per lĠAmministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O  e D I R I T T O    

1. Il ricorrente, ancora minorenne, entrava clandestinamente in Italia nel 2001 e, con provvedimento 17.1.2002, il Giudice tutelare del Tribunale di Bologna ne dichiarava aperta la tutela, nominando tutore il Presidente del Consorzio dei Servisi sociali di Imola; a sua volta, la Questura di Bologna gli rilasciava un permesso di soggiorno per minore etˆ, con scadenza al 13.12.2002.

In vista di tale scadenza, il ricorrente presentava domanda di rinnovo del permesso (per motivi di studio o lavoro), ma con il provvedimento in epigrafe il Questore di Bologna rigettava lĠistanza, motivando con lĠinsussistenza dei requisiti previsti dallĠart. 32 D. Lgs. 286/98, come modificato dalla legge n. 189/2002 (ammissione per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale; presenza sul territorio dello Stato da non meno di tre anni).

Impugnando tale diniego, il ricorrente deduce le censure di violazione dellĠart. 32 e dellĠart. 5, commi 5 e 9 T.U. n. 286/98, nonchŽ dellĠart. 11 delle preleggi al Cod. Civ.; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione; inopportunitˆ; incompetenza, nellĠassunto di fondo che le nuove disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter del citato art. 32 non si applichino (retroattivamente) ai minori stranieri, giˆ presenti in Italia al momento della modifica introdotta dalla legge n. 189/2002, come peraltro giˆ ritenuto dal Comitato per i minori stranieri, nella propria circolare del 14.10.2002.

2. Resiste al ricorso lĠAmministrazione intimata.

3. Nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2003, la Sezione sospendeva il provvedimento impugnato, manifestando Òforti dubbi sulla applicabilitˆ dei requisiti introdotti dal comma 1 bis dellĠart. 32 del D.L.vo n. 286/98, aggiunto con L. 30 luglio 2002 n. 189, ai minori che abbiano fatto ingresso in Italia nel corso dellĠultimo triennio precedente lĠentrata in vigore della stessaÓ.

4. Indi, la causa  stata chiamata per la decisione allĠodierna pubblica udienza, in vista della quale parte ricorrente ha rassegnato memoria conclusiva.

5.1. Ci˜ premesso, il Collegio ritiene, sulla scorta delle considerazioni di cui in prosieguo, che la motivazione del diniego controverso sia erronea e si esponga alle censure svolte nel ricorso allĠesame.

5.2. In primo luogo, occorre rifarsi alla sentenza 23.5 - 5.6.2003, n. 198, con cui la Corte costituzionale ha deciso la questione di costituzionalitˆ del menzionato art. 32 (vecchio testo), sollevata da questa Sezione con Ordinanza 23 maggio 2002, n. 50 in relazione alla non concedibilitˆ del permesso di soggiorno ai minori soggetti a tutela, rispetto a quelli affidati ex lege 184/83.

Invero, al capo 4 di detta sentenza, la Corte prende in esame, quale argomento a fortiori per giungere ad una pronuncia interpretativa di rigetto, anche le integrazioni successivamente apportate al menzionato art. 32 dallĠart. 25 legge 189/2002 e qualifica chiaramente le nuove previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter cos“ introdotti (per lĠappunto, quelle relative allĠammissione del minore ad un progetto, almeno biennale, di integrazione sociale e alla sua presenza sul territorio nazionale da almeno un triennio) come requisito alternativo e non concorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore etˆ.

Due elementi, uno formale e lĠaltro sostanziale, inducono a tale conclusione:

-               sul piano testuale, la Corte afferma come le nuove disposizioni prevedano che <il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche "ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato">, laddove lĠavverbio anche sta inequivocabilmente ad evidenziare lĠanzidetto carattere alternativo della nuova fattispecie astratta che va ad affiancarsi alle precedenti;

-               sotto il profilo sostanziale, la Corte soggiunge subito dopo che Òsarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutelaÓ, prefigurando cos“ la tutela e la partecipazione almeno biennale al progetto di integrazione sociale quali autonome e distinte situazioni giuridiche, ognuna delle quali legittima - indipendentemente dallĠaltra - la concessione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore etˆ.

In definitiva, alla luce della sentenza n. 198/2003 della Corte Costituzionale, al compimento della maggiore etˆ il permesso di soggiorno per studio o lavoro pu˜ essere rilasciato ai minori stranieri, divenuti maggiorenni, che versino in una o lĠaltra delle seguenti situazioni:

1)         nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. art. 32, comma 1);

2)         che siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. (sentenza interpretativa n. 198/2003 della Corte Costituzionale);

3)         qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (art. 32, commi 1 bis e 1 ter).

5.3. In secondo luogo va considerato che, prima dellĠemanazione del decreto de quo, era, altres“, intervenuta, con espresso riferimento allĠart. 25 della legge n. 189/2002, una autorevole Òindicazione interpretativaÓ, proveniente dal Comitato per i minori stranieri (previsto dal successivo art. 33 del T.U. n. 286/98 come istituzionalmente competente in materia), il quale - indirizzando la propria circolare 14.10.2002 (prodotta in giudizio dal ricorrente) a Òtutti i soggetti istituzionali implicati nella materia dei minori stranieri non accompagnatiÓ - aveva espressamente chiarito come restino salvi i diritti dei minori che abbiano fatto ingresso in Italia Òad unĠetˆ tale da non consentire lo svolgimento dei due anni di progetto previsti dallĠart. 25 per il rilascio, al raggiungimento della maggiore etˆ, di un permesso di soggiorno per studio o lavoroÓ, con la conseguenza che Òdunque, lĠambito di applicazione della attuale normativa integrata  limitato a minori stranieri che presentano requisiti di etˆ e di durata del progetto cos“ come previsti dalla stessaÓ.

5.4. Infine, in prossimitˆ dellĠodierna udienza di discussione il ricorrente si  altres“ richiamato (dimettendone copia) al messaggio telegrafico 9.9.2003, con cui il Ministero dellĠInterno ha espressamente rappresentato che Òposto il principio di non retroattivitˆ della legge, le nuove norme dispongono solo per gli ingressi nel territorio dello Stato e per i rinnovi dei permessi di soggiorno successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 189/2002Ó.

5.5. Venendo al caso di specie, risulta agli atti del giudizio che il ricorrente:

-                nato (in Albania) il 14.12.1984;

-                entrato clandestinamente in Italia il 10.9.2001 (cfr. decreto impugnato);

-                stato sottoposto a tutela dal Giudice tutelare in data 17 gennaio 2002.

Pertanto, sotto ognuno dei profili di diritto sopra enunciati sub 5.2, 5.3. e 5.4., non sussisteva, nei suoi riguardi, la causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore etˆ indicata dal Questore di Bologna (difetto di partecipazione biennale ad un progetto di integrazione e di presenza sul territorio da un triennio), con la conseguenza che, in accoglimento delle censure che sorreggono il gravame, lĠanzidetto provvedimento negativo deve essere annullato.

In considerazione, tuttavia, della natura interpretativa della controversia e della circostanza che lumi significativi ai fini della sua soluzione sono intervenuti successivamente allĠadozione del provvedimento impugnato, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per lĠEmilia Romagna, Sede di Bologna, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per lĠeffetto, annulla lĠimpugnato provvedimento in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ Amministrativa.

Cos“ deciso in Bologna, il 9 ottobre 2003.

Il Presidente                            f.to Bartolomeo Perricone

LĠEstensore                             f.to Giorgio Calderoni

Depositata in Segreteria in data 23 OTT. 2003

Il Segretario

f.to Silvia Lazzarini