REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L' EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA  

SEZIONE I 

Registro Sentenze: 1104/2003

            Registro Generale: 750/2003 
 

nelle persone dei Signori:

      BARTOLOMEO PERRICONE Presidente 

      GIORGIO CALDERONI Cons.

      ALBERTO PASI Cons. , relatore  

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA

ex art. 9 Legge 205/2000 

nella Camera di Consiglio del 24 Luglio 2003  

sul ricorso 750/2003 proposto da:

CELAJ KRESHNIK  

rappresentato e difeso da:

VALGIMIGLI AVV. LORENZO

CAPPELLO AVV. CARMELA

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RUBBIANI 3

presso

CAPPELLO AVV. CARMELA    

contro 

MINISTERO DELL'INTERNO    

QUESTURA DI BOLOGNA 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede

 
 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del decreto Cat. A.12/03/Imm datato 9.05.2003 con cui il Questore della Provincia di Bologna ha respinto lĠistanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

QUESTURA DI BOLOGNA

Designato relatore il Cons. ALBERTO PASI;

Uditi altres“ per le parti gli Avv.ti C. Cappello e A. Gentile dellĠAvvocatura distrettuale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorso  manifestamente fondato e quindi suscettibile di agevole definizione, secondo il rito abbreviato di cui allĠart. 9 della legge n. 205/00.

Il sig. Celaj Kreshnik, cittadino albanese nato il 28 marzo 1985, sottoposto alla tutela del fratello maggiore e titolare di permesso di soggiorno per minore etˆ valido fino al 12 maggio 2003, divenuto maggiorenne, ne ha chiesto la conversione in permesso per motivi di studio, negata dalla Questura di Bologna (cfr. decreto 9 maggio 2003 cat. 12/3, atto impugnato) per mancanza dei requisiti, individuati dallĠart. 32 del D.Lvo n. 286/98 nellĠaffidamento e in un periodo minimo di permanenza in Italia, con partecipazione biennale a un progetto di integrazione sociale.

Il Collegio deve rilevare che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza (23 maggio 2003, n. 198/2003) interpretativa di rigetto della sollevata questione di legittimitˆ del citato art. 32, la disposizione si riferisce anche ai minori sottoposti a tutela (e non soltanto ai rapporti di affidamento in senso stretto), e lĠammissione biennale a un progetto di integrazione sociale (a condizione che il minore si trovi in Italia da almeno tre anni) costituisce un requisito alternativo e non cumulativo, rispetto al rapporto di affidamento o tutela, il quale ultimo, pertanto, giustifica anche da solo il rinnovo del permesso.

Il ricorso deve pertanto essere accolto in entrambi i motivi dedotti, annullandosi per lĠeffetto lĠimpugnato diniego.

Spese compensate per motivi di equitˆ, correlati alla novitˆ della questione ed alla peculiaritˆ del rito.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo per lĠEmilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla lĠatto impugnato, salva la sua rinnovazione nellĠosservanza dei principi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Bologna in Camera di Consiglio il 24 luglio 2003.

f.to Bartolomeo Perricone                                   Presidente

f.to Alberto Pasi                                          Cons. rel.est.

Depositata in Segreteria in data 20 AGO 2003

Bologna, l“ 20 AGO 2003

                    Il Segretario

                   f.to Livia Monari 

mrm/cop/

 

N.R.G.  750/2003