REPUBBLICA   ITALIANA                                         N. 43/2002  Reg. Ric.

     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                               N.                  Reg. Sez.

   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LĠEMILIA-ROMAGNA    N.     793      Reg. Sent.      

SEZIONE I                                               Anno 2004

composto dai signori:

Dott. Bartolomeo Perricone                                   Presidente

Dott.ssa Rosaria Trizzino                                      Consigliere
Dott. Carlo Testori                                                 Consigliere rel.est.
 

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 43 del 2002 proposto da Gallani Jani, rappresentato e difeso dallĠAvv. Nazzarena Zorzella, presso la quale  elettivamente domiciliato in Bologna, via della Zecca n.1,

contro

il Ministero dell'Interno e la Questura di Bologna, costituitisi in giudizio in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4,

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento 29/11/2001 cat. A12/017/STR., notificato il 14/12/2001, con cui il Questore di Bologna ha rigettato l'istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno e contestuale conversione da "minore etˆ" a "lavoro; nonchŽ di tutti gli atti presupposti e/o connessi ed in particolare della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/2001/2081/A/12.229.28/1^ Div. del 10/4/2001.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bologna;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Cons. Carlo Testori;

Uditi alla pubblica udienza del 22 aprile 2004 lĠAvv. N. Zorzella e lĠAvv. dello Stato A. Cecchieri;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F   A   T   T   O     e     D   I   R   I   T   T   O

1) Il ricorrente, ancora minorenne, entrava clandestinamente in Italia nel 2000; con provvedimento del 16/11/2000 il Giudice tutelare del Tribunale di Bologna - Sezione Distaccata di Imola nominava suo tutore il cognato sig. Murati Lazar; a sua volta, la Questura di Bologna gli rilasciava in data 6/12/2000 un permesso di soggiorno per "affidamento".

In data 13/11/2001 il ricorrente presentava domanda di rinnovo del permesso e di conversione da "affidamento" a "lavoro", ma con il provvedimento in epigrafe il Questore di Bologna rigettava lĠistanza, nel presupposto che la conversione richiesta sarebbe consentita "solo qualora il permesso di soggiorno per affidamento sia stato disposto ai sensi della legge nr. 184/83ÉÉ" (mentre nel caso di specie era stato rilasciato a seguito di apertura di tutela).

2) Contro tale determinazione l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e sostenendo, in particolare, che in sede di applicazione dellĠart. 32 T.U. n. 286/1998 non  legittima alcuna discriminazione tra minori affidati e sottoposti a tutela.

LĠAmministrazione intimata si  costituita in giudizio insistendo per la reiezione del gravame.

3) Nella camera di consiglio del 17 gennaio 2002, con ordinanza n. 39, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

La causa  stata chiamata all'udienza del 9 maggio 2002; con ordinanza n. 50 del 23 maggio 2002 il Tribunale ha sollevato, in relazione allĠart. 3 Cost.,  questione di legittimitˆ costituzionale dellĠart. 32 del T.U. n. 286/1998 "nella parte in cui non prevede che, al compimento della maggiore etˆ, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche nei confronti dei minori stranieri <sottoposti a tutela, ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile>"; e ha contestualmente disposto la sospensione del giudizio. 4) Intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 23 maggio-5 giugno 2003 n. 198), il difensore del ricorrente ha chiesto la fissazione di una nuova udienza di trattazione della causa.

All'udienza del 22 aprile 2003 il ricorso  passato in decisione.

5) Alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale il gravame risulta fondato e va quindi accolto.

Nella sua decisione, il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione sollevata da questo Tribunale argomentando:

- che "la disposizione di cui allĠart. 32, comma 1, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, indubbiamente lacunosa nel mancato riferimento ai minori soggetti a tutela, pu˜ essere - se non interpretata estensivamente - comunque integrata in via analogica, sulla base della comparazione fra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del minore e del rapporto di affidamento";

-  che "i due istitutiÉ, pur avendo presupposti diversiÉÉ, sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore";

- che "se le analogie rilevate tra affidamento e tutela giustificano una applicazione della disposizione impugnata al caso del minore straniero sottoposto a tutela, ad identica conseguenza conduce la considerazione della sostanziale eguaglianza delle situazioni di fatto nelle quali si trovano i minori stranieri posti in affidamento o sottoposti a tutela";

- che "una interpretazione meramente letterale dellĠart. 32, comma 1,ÉÉ condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra CostituzioneÉÉ e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza";

- che, dovendosi optare "fra pi soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione", la norma esaminata "va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Codice civile e che pertanto non si pone un problema di costituzionalitˆ di questa disposizione".

6) Applicate al caso di specie, le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale portano a concludere che il provvedimento di diniego impugnato  stato illegittimamente adottato, come dedotto nel ricorso. Quest'ultimo va perci˜ accolto e l'atto in questione va conseguentemente annullato.

Attesa, tuttavia, la circostanza che indicazioni decisive ai fini della soluzione della controversia sono intervenute successivamente allĠadozione del provvedimento impugnato, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per lĠEmilia Romagna, Sez. I, accoglie il ricorso in epigrafe e, conseguentemente, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ Amministrativa.

Cos“ deciso in Bologna, il 22 aprile 2004.

Presidente F.to Bartolomeo Perricone

Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori

Depositata in Segreteria in data 24/05/2004

Bologna, li 24/05/2004

                                               Il Segretario

                                               F.to Silvia Lazzarini