REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L' EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

 

SEZIONE I

 

Registro Sentenze:   315/2003

                                                                         Registro Generale:  268/2003

 

 

nelle persone dei Signori:

BARTOLOMEO PERRICONE Presidente 

ROSARIA TRIZZINO Cons.

ALBERTO PASI Cons. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

ex art. 9 L. 205/2000

 

nella Camera di Consiglio  del 27 Marzo 2003

 

Visto il ricorso 268/2003  proposto da:

SYLVIE HUJOVA

 

rappresentato e difeso da:

CHIARINI AVV. FABIO

MARZOT AVV. SILVIA

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA VALLE D'AOSTA 36

presso

CHIARINI AVV. FABIO 

 

contro

 

QUESTORE DI FORLI'  

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO  

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di rigetto dellĠistanza prodotta dalla ricorrente e di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno da turismo in contratto di lavoro autonomo del Questore della Provincia di Forl“-Cesena del 10.12.2002, notificato a mani in data 14.2.2003.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

QUESTORE DI FORLI'

 

Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI  e udito altres“ per la ricorrente lĠAvv. S. Marzot;

 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO E DIRITTO

 

La ricorrente afferma di possedere tutti i requisiti per la conversione del titolo del suo permesso di soggiorno da motivi di turismo a motivi di lavoro, in particolare lĠattestazione, resa in data 15 aprile 2002, dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro (depositata in atti), relativa alla disponibilitˆ di un post nella quota per lavoro autonomo di cui al Decreto per la Programmazione dei flussi di ingresso per lĠanno 2002, attestazione prescritta dallĠart. 39 del DPR 394/Ġ99 ai fini della richiesta conversione.

 

Tuttavia, il Questore di Forl“ (con lĠimpugnato provvedimento del 10 dicembre 2002) ha respinto lĠistanza di conversione del 14 agosto 2002, sulla scorta della esclusiva considerazione che la suindicata attestazione  stata rilasciata dalla D.P.L. sulla base della ricevuta di una pregressa richiesta di rinnovo del permesso per turismo (presentata il 12 aprile 2002, dopo la scadenza del periodo massimo normativamente consentito per tale motivo), che in quanto tale non  titolo idoneo alla conversione, poi richiesta soltanto il 14 agosto, con domanda non seguita da alcuna nuova attestazione della D.P.L..

 

EĠ agevole rilevare che, ai sensi dellĠart. 39 del DPR n. 394/99, il titolo per la conversione non pu˜ essere individuato, ai fini della valutazione della sua idoneitˆ, nella pregressa domanda di rinnovo per motivi di turismo, tanto meno nella ricevuta di presentazione della stessa, bens“ nella domanda di conversione e nella oggettiva disponibilitˆ del posto attestata dalla D.P.L..

N lĠart. 39 istituisce rapporti di necessaria prioritˆ cronologica tra lĠuna e lĠaltra, nella fattispecie entrambe esistenti e venute in essere, rispettivamente il 14 agosto e il 15 aprile 2002.

 

In particolare, nessuna motivazione viene esplicitata nel provvedimento in ordine alla validitˆ, efficacia ed attualitˆ della certificazione dellĠUfficio del Lavoro (in relazione ai suoi presupposti o al tempo intercorso prima della domanda di conversione).

 

In mancanza di ci˜, essa supera ed assorbe eventuali errori procedimentali, e deve essere considerata efficace ai fini della conversione, in applicazione dei principi generali sulla validitˆ ed efficacia degli atti non rimossi in via di autotutela.

 

Le considerazioni svolte palesano la fondatezza del primo e terzo motivo del ricorso, che pertanto merita accoglimento.

 

Per lĠeffetto, deve essere annullato lĠatto impugnato (rimanendo cos“ assorbite le altre censure), salva la sua rinnovazione nei sensi di cui in motivazione.

 

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti per motivi di equitˆ, in relazione alla natura della controversia.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per lĠEmilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE nei sensi di cui in motivazione.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso i Bologna, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2003.

 

f.to Bartolomeo Perricone                            Presidente

 

f.to Alberto Pasi                                           Cons.rel.est.

 

Depositata in Segreteria in data 31 MAR. 2003

 

Bologna, l“ 31 MAR. 2003

 

                                                 Il Segretario

                                              f.to Silvia Lazzarini

 

mp/