REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L' EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
Registro Sentenze: 315/2003
Registro
Generale: 268/2003
nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO
PERRICONE Presidente
ROSARIA
TRIZZINO Cons.
ALBERTO PASI Cons. ,
relatore
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
ex art. 9 L. 205/2000
nella Camera di Consiglio del 27 Marzo 2003
Visto il ricorso 268/2003 proposto da:
SYLVIE HUJOVA
rappresentato e difeso da:
CHIARINI AVV. FABIO
MARZOT AVV. SILVIA
con domicilio eletto
in BOLOGNA
VIA VALLE D'AOSTA 36
presso
CHIARINI AVV. FABIO
contro QUESTORE DI FORLI' rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede MINISTERO DELL'INTERNO |
per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento di rigetto dellĠistanza prodotta dalla
ricorrente e di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno da turismo
in contratto di lavoro autonomo del Questore della Provincia di Forl-Cesena
del 10.12.2002, notificato a mani in data 14.2.2003.
Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
QUESTORE DI FORLI'
Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e udito altres per la ricorrente lĠAvv.
S. Marzot;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue.
La ricorrente afferma di possedere tutti i requisiti per la conversione del titolo del suo permesso di soggiorno da motivi di turismo a motivi di lavoro, in particolare lĠattestazione, resa in data 15 aprile 2002, dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro (depositata in atti), relativa alla disponibilit di un post nella quota per lavoro autonomo di cui al Decreto per la Programmazione dei flussi di ingresso per lĠanno 2002, attestazione prescritta dallĠart. 39 del DPR 394/Ġ99 ai fini della richiesta conversione.
Tuttavia, il Questore di Forl (con
lĠimpugnato provvedimento del 10 dicembre 2002) ha respinto lĠistanza di
conversione del 14 agosto 2002, sulla scorta della esclusiva considerazione che
la suindicata attestazione stata rilasciata dalla D.P.L. sulla base della
ricevuta di una pregressa richiesta di rinnovo del permesso per turismo
(presentata il 12 aprile 2002, dopo la scadenza del periodo massimo
normativamente consentito per tale motivo), che in quanto tale non titolo
idoneo alla conversione, poi richiesta soltanto il 14 agosto, con domanda non
seguita da alcuna nuova attestazione della D.P.L..
EĠ agevole rilevare che, ai sensi dellĠart. 39
del DPR n. 394/99, il titolo per la conversione non pu essere individuato, ai
fini della valutazione della sua idoneit, nella pregressa domanda di rinnovo
per motivi di turismo, tanto meno nella ricevuta di presentazione della stessa,
bens nella domanda di conversione e nella oggettiva disponibilit del posto
attestata dalla D.P.L..
N lĠart. 39 istituisce rapporti di necessaria
priorit cronologica tra lĠuna e lĠaltra, nella fattispecie entrambe esistenti
e venute in essere, rispettivamente il 14 agosto e il 15 aprile 2002.
In particolare, nessuna motivazione viene
esplicitata nel provvedimento in ordine alla validit, efficacia ed attualit
della certificazione dellĠUfficio del Lavoro (in relazione ai suoi presupposti
o al tempo intercorso prima della domanda di conversione).
In mancanza di ci, essa supera ed assorbe
eventuali errori procedimentali, e deve essere considerata efficace ai fini
della conversione, in applicazione dei principi generali sulla validit ed
efficacia degli atti non rimossi in via di autotutela.
Le considerazioni svolte palesano la
fondatezza del primo e terzo motivo del ricorso, che pertanto merita
accoglimento.
Per lĠeffetto, deve essere annullato lĠatto
impugnato (rimanendo cos assorbite le altre censure), salva la sua
rinnovazione nei sensi di cui in motivazione.
Le spese di lite possono essere compensate tra
le parti per motivi di equit, in relazione alla natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per
lĠEmilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, pronunziando in via definitiva
sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso i Bologna, nella Camera di
Consiglio del 27 marzo 2003.
f.to Bartolomeo Perricone
Presidente
f.to Alberto Pasi
Cons.rel.est.
Depositata in Segreteria in data 31 MAR. 2003
Bologna, l 31 MAR. 2003
Il Segretario
f.to
Silvia Lazzarini
mp/