REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER  L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

 

SEZIONE I

 

Registro Sentenze:/ 544/04

                                                                         Registro Generale:  184/2003

 

 

nelle persone dei Signori:

BARTOLOMEO PERRICONE Presidente 

ALBERTO PASI Cons. , relatore

CARLO TESTORI Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 09 Ottobre 2003

 

Visto il ricorso 184/2003 proposto da:

KUCI ERVIN

 

rappresentato e difeso da:

MARCUZ AVV. MARIO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA DEI MILLE N.24

presso

MARCUZ AVV. MARIO  

 

contro

 

QUESTURA DI BOLOGNA 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede

 

per l'annullamento

del decreto di rifiuto di accogliere l'istanza formulata da Kuci Ervin intesa a ottenere il permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro notificato in data 20.01.2003.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

QUESTURA DI BOLOGNA

 

Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e altres per le parti gli avv.ti M. Marcuz e S. Bassani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Il ricorrente, ancora minorenne, entrava clandestinamente in Italia nel settembre 2001 e, con provvedimento 17 febbraio 2002, il Giudice tutelare del Tribunale di Bologna Sezione distaccata di Imola lo affidava alle cure del Presidente del Consorzio Servizi sociali di Imola; a sua volta, la Questura di Bologna gli rilasciava un permesso di soggiorno per minore et, con scadenza al 11 novembre 2002.

In vista di tale scadenza, il ricorrente presentava domanda di rinnovo del permesso (per motivi di studio o lavoro), ma con il provvedimento in epigrafe il Questore di Bologna rigettava l'istanza, motivando con l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 32 T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 (ammissione per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale; presenza sul territorio dello Stato da non meno di tre anni).

Impugnando tale diniego, il ricorrente deduce che le nuove disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter del citato art. 32 non si applichino (retroattivamente) ai minori stranieri, gi presenti in Italia al momento della modifica introdotta dalla legge n. 189/2002, come peraltro gi ritenuto dal Comitato per i minori stranieri, nella propria circolare del 14.10.2002.

2. Resiste al ricorso l'Amministrazione intimata.

3. Nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2003, con ordinanza n. 180, questa Sezione sospendeva il provvedimento impugnato, manifestando "forti dubbi sulla applicabilit dei requisiti introdotti dal comma 1 bis dell'art. 32 del D.L.vo n. 286/98, aggiunto con L. 30 luglio 2002 n. 189, ai minori che abbiano fatto ingresso in Italia nel corso dell'ultimo triennio precedente l'entrata in vigore della stessa".

4. Indi, la causa stata chiamata per la decisione all'odierna pubblica udienza.

5.1. Ci premesso, il Collegio ritiene, sulla scorta delle considerazioni di cui in prosieguo, che la motivazione del diniego controverso sia erronea e si esponga alle censure svolte nel ricorso all'esame.

5.2. In primo luogo, occorre rifarsi alla sentenza 23/5 5/6/2003, n. 198, con cui la Corte Costituzionale ha deciso la questione di costituzionalit del menzionato art. 32 (vecchio testo), sollevata da questa Sezione con ordinanza 23 maggio 2002, n. 50 in relazione alla non concedibilit del permesso di soggiorno ai minori soggetti a tutela, rispetto a quelli affidati ex lege 184/1983.

Invero, al capo 4 di detta sentenza, la Corte prende in esame, quale argomento a fortiori per giungere ad una pronuncia interpretativa di rigetto, anche le integrazioni successivamente apportate al menzionato art. 32 dall'art. 25 legge n. 189/2002 e qualifica chiaramente le nuove previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter cos introdotti (per l'appunto, quelle relative all'ammissione del minore ad un progetto, almeno biennale, di integrazione sociale e alla sua presenza sul territorio nazionale da almeno un triennio) come requisito alternativo e non concorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et.

Due elementi, uno formale e l'altro sostanziale, inducono a tale conclusione:

            sul piano testuale, la Corte afferma come le nuove disposizioni prevedano che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche "ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato", laddove l'avverbio anche sta inequivocabilmente ad evidenziare l'anzidetto carattere alternativo della nuova fattispecie astratta che va ad affiancarsi alle precedenti;

            sotto il profilo sostanziale, la Corte soggiunge subito dopo che "sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela", prefigurando cos la tutela e la partecipazione almeno biennale al progetto di integrazione sociale quali autonome e distinte situazioni giuridiche, ognuna delle quali legittima indipendentemente dall'altra la concessione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et.

In definitiva, alla luce della sentenza n. 198/2003 della Corte Costituzionale, al compimento della maggiore et il permesso di soggiorno per studio o lavoro pu essere rilasciato ai minori stranieri, divenuti maggiorenni, che versino in una o l'altra delle seguenti situazioni:

1)         nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. art. 32, comma 1),

2)         che siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. (sentenza interpretativa n. 198/2003 della Corte Costituzionale);

3)         qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (art. 32, commi 1 bis e 1 ter).

5.3. In secondo luogo va considerato che, prima dell'emanazione del decreto de quo, era, altres, intervenuta, con espresso riferimento all'art. 25 della legge n. 189/2002, una autorevole "indicazione interpretativa", proveniente dal Comitato per i minori stranieri (previsto dal successivo art. 33 del T.U. n. 286/1998 come istituzionalmente competente in materia), il quale indirizzando la propria circolare 14.10.2002 (prodotta in giudizio dal ricorrente) a "tutti i soggetti istituzionali implicati nella materia dei minori stranieri non accompagnati" aveva espressamente chiarito come restino salvi i diritti dei minori che abbiano fatto ingresso in Italia "ad un'et tale da non consentire lo svolgimento dei due anni di progetto previsti dall'art. 25 per il rilascio, al raggiungimento della maggiore et, di un permesso di soggiorno per studio o lavoro", con la conseguenza che "dunque, l'ambito di applicazione della attuale normativa integrata limitato a minori stranieri che presentano requisiti di et e di durata del progetto cos come previsti dalla stessa".

5.4. Infine, con messaggio telegrafico 9.9.2003, il Ministero dell'Interno ha espressamente rappresentato che "posto il principio di non retroattivit della legge, le nuove norme dispongono solo per gli ingressi nel territorio dello Stato e per i rinnovi dei permessi di soggiorno successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 189/2002".

5.5. Venendo al caso di specie, risulta agli atti del giudizio che il ricorrente:

            nato (in Albania) il 12 novembre 1984;

            entrato clandestinamente in Italia nel settembre 2001 (cfr. decreto impugnato);

            stato destinatario di un provvedimento del Giudice tutelare in data 7 febbraio 2002.

Pertanto, sotto ognuno dei profili di diritto sopra enunciati sub 5.2., 5.3. e 5.4., non sussisteva, nei suoi riguardi, la causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et indicata dal Questore di Bologna (difetto di partecipazione biennale ad un progetto di integrazione e di presenza sul territorio da un triennio), con la conseguenza che, in accoglimento delle censure che sorreggono il gravame, l'anzidetto provvedimento negativo deve essere annullato.

Restano assorbite le censure non esaminate.

In considerazione, tuttavia, della natura interpretativa della controversia e della circostanza che lumi significativi ai fini della sua soluzione sono intervenuti successivamente all'adozione del provvedimento impugnato, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per lEmilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione I^, pronunziando in via definitiva sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit amministrativa.

Cos deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 9.10.2003.

 

 

Presidente  F .to Bartolomeo Perricone

 

Cons.rel. est. F.to  Alberto Pasi

 

Depositata in Segreteria in data 19/04/2004

 

Bologna, l 19/04/2004

                         Il Segretario

                          F.to Silvia Lazzarini

cop/