REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

 

SEZIONE I

 

Registro Sentenze: 3492/04

                                                                         Registro Generale:  911/2004

 

 

nelle persone dei Signori:

BARTOLOMEO PERRICONE Presidente 

GIANCARLO MOZZARELLI Cons.

ALBERTO PASI Cons. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

ex art. 9 legge 205/2000

 

nella Camera di Consiglio  del 08 Luglio 2004

 

Visto il ricorso 911/2004  proposto da:

PASHAJ FETI

 

rappresentato e difeso da:

DESI AVV. BRUNO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA S.GERVASIO N.6

presso

DESI AVV. BRUNO 

 

contro

 

QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede

 

MINISTERO DELL'INTERNO  

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto emesso dal Questore di Bologna in data 13.4.204 Cat.A.12/04/Imm., notificato in data 27.4.2004;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi altres per le parti gli avv.ti P. Benfenati in sostituzione dellavv. D. Bruno e A. Cecchieri;

Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e diritto:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, cittadino straniero, ancora minorenne entrava irregolarmente in Italia e il Giudice tutelare del Tribunale di Bologna ne apriva ed affidava la tutela.

A sua volta, la Questura di Bologna gli rilasciava un permesso di soggiorno per minore et.

In vista della scadenza, il ricorrente presentava domanda di rinnovo del permesso (per motivi di studio o lavoro), ma con il provvedimento in epigrafe il Questore di Bologna rigettava listanza, motivando con linsussistenza dei requisiti previsti dallart. 32 T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 (ammissione per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale; presenza sul territorio dello Stato da non meno di tre anni).

Il ricorso fondato e pu essere definito, come preannunciato alle parti, con sentenza succintamente motivata ex art. 9 L. 205/00.

In proposito va innanzitutto rilevato come la motivazione del diniego controverso sia erronea e si esponga alle censure svolte nel ricorso allesame (cfr. TAR Emilia-Romagna, sez. I, 2143/03, 2334/03, 807/04).

In primo luogo, occorre rifarsi alla sentenza 23/5 5-6/2003, n. 198, con cui la Corte Costituzionale ha deciso la questione di costituzionalit del menzionato art. 32 (vecchio testo), sollevata da questa Sezione con ordinanza 23 maggio 2002, n. 50 in relazione alla non concedibilit del permesso di soggiorno ai minori soggetti a tutela, rispetto a quelli affidati ex lege 184/1983.

Invero, al capo 4 di detta sentenza, la Corte prende in esame, quale argomento a fortiori per giungere ad una pronuncia interpretativa di rigetto, anche le integrazioni successivamente apportate al menzionato art. 32 dallart. 25 legge n. 189/2002 e qualifica chiaramente le nuove previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter cos introdotti (per lappunto, quelle relative allammissione del minore ad un progetto, almeno biennale, di integrazione sociale e alla sua presenza sul territorio nazionale da almeno un triennio) come requisito alternativo e non concorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et.

Due elementi, uno formale e laltro sostanziale, inducono a tale conclusione:

-    sul piano testuale, la Corte afferma come le nuove disposizioni prevedano che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato, laddove lavverbio anche sta inequivocabilmente ad evidenziare lanzidetto carattere alternativo della nuova fattispecie astratta che va ad affiancarsi alle precedenti;

-    sotto il profilo sostanziale, la Corte soggiunge subito dopo che sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela, prefigurando cos la tutela e la partecipazione almeno biennale al progetto di integrazione sociale quali autonome e distinte situazioni giuridiche, ognuna delle quali legittima indipendentemente dallaltra la concessione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et.

In definitiva, alla luce della sentenza n. 198/2003 della Corte Costituzionale, al compimento della maggiore et il permesso di soggiorno per studio o lavoro pu essere rilasciato ai minori stranieri, divenuti maggiorenni, che versino in una o laltra delle seguenti situazioni:

a)   nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. art. 32, comma 1);

b) che siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. (sentenza interpretativa n. 198/2003 della Corte Costituzionale);

c)   qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (art. 32, commi 1 bis e 1 ter).

In secondo luogo va considerato che, prima dellemanazione del decreto de quo, era, altres, intervenuta, con espresso riferimento all'articolo 25 della legge n. 189/2002, una autorevole "indicazione interpretativa", proveniente dal Comitato per i minori stranieri (previsto dal successivo art. 33 del T.U. n. 286/1998 come istituzionalmente competente in materia), il quale indirizzando la propria circolare 14.10.2002 (prodotta in giudizio dal ricorrente) a "tutti i soggetti istituzionali implicati nella materia dei minori stranieri non accompagnati" aveva espressamente chiarito come restino salvi i diritti dei minori che abbiano fatto ingresso in Italia "ad un'et tale da non consentire lo svolgimento dei due anni di progetto previsti dall'art. 25 per il rilascio, al raggiungimento della maggiore et, di un permesso di soggiorno per studio o lavoro", con la conseguenza che "dunque, l'ambito di applicazione della attuale normativa integrata limitato a minori stranieri che presentano requisiti di et e di durata del progetto cos come previsti dalla stessa".

Alla stregua delle suesposte considerazioni deve pertanto escludersi che nel caso di specie sussistesse, nei riguardi del ricorrente, minore per il quale il Giudice Tutelare ha aperto ed affidato la tutela, la causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et indicata dal Questore di Bologna (difetto di partecipazione biennale ad un progetto di integrazione e di presenza sul territorio da un triennio), con la conseguenza che, in accoglimento delle censure che sorreggono il gravame, l'anzidetto provvedimento negativo deve essere annullato.

Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, con riguardo alla natura della controversia ed alla peculiarit del rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per lEmilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit Amministrativa.

Cos deciso in Bologna, in Camera di Consiglio l'8 luglio 2004

Presidente  F .to Bartolomeo Perricone

 

Cons.rel. est. F.to  Alberto Pasi

 

Depositata in Segreteria in data 27/09/2004

 

Bologna, l 27/09/2004

                         Il Segretario

                          F.to Silvia Lazzarini

 

 

cop/