REPUBBLICA   ITALIANA                                         N. 1524/2003 Reg. Ric.

     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                               N.                  Reg. Sez.

   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LEMILIA-ROMAGNA    N. 1103        Reg. Sent.      

     SEZIONE I                                               Anno 2004

composto dai signori:

Dott. Bartolomeo Perricone   Presidente

Dott. Rosaria Trizzino    Consigliere 
Dott. Carlo Testori     Consigliere rel.est.
 

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1524 del 2002 proposto da Balla Endri, rappresentato e difeso dallAvv. Nazzarena Zorzella, presso la quale elettivamente domiciliato in Bologna, via della Zecca n.1,

contro

il Questore p.t. della provincia di Bologna, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici domiciliato in via G. Reni n. 4,

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto Cat. A12/02/Str. del 25/10/2002 con cui il Questore di Bologna ha negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, notificato in data 31/10/2002; nonch di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Cons. Carlo Testori;

Uditi alla pubblica udienza del 22 aprile 2004 lAvv. N. Zorzella e lAvv. dello Stato A. Cecchieri;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F   A   T   T   O     e     D   I   R   I   T   T   O

1) Il ricorrente, ancora minorenne, entrava clandestinamente in Italia nel 2001; con provvedimento del 3 ottobre 2001, il Giudice tutelare del Tribunale di Velletri Sezione distaccata di Anzio nominava suo tutore la responsabile di una comunit di accoglienza di Nettuno; a sua volta, la Questura di Roma gli rilasciava un permesso di soggiorno per minore et, con scadenza al 31/10/2002.

In vista di tale scadenza, il ricorrente presentava alla Questura di Bologna domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellart. 32 T.U. n. 286/1998, ma con il provvedimento in epigrafe detta istanza veniva respinta per la ritenuta insussistenza dei requisiti previsti dalla norma citata, come modificata dalla legge n. 189/2002 (presenza sul territorio dello Stato da non meno di tre anni; ammissione per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale; disponibilit di un alloggio).

2) Contro tale determinazione l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili; in particolare, sostiene che le nuove disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter del citato art. 32 non si applicano (retroattivamente) ai minori stranieri, gi presenti in Italia al momento della modifica introdotta dalla legge n. 189/2002, come peraltro gi ritenuto dal Comitato per i minori stranieri, nella propria circolare del 14/10/2002.

LAmministrazione intimata si costituita in giudizio insistendo per la reiezione del gravame.

3) Nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2003, con ordinanza n. 49, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, anche in relazione alla "pendenza del giudizio di costituzionalit su una disposizione (art. 32 TU 286/98) rilevante per la definizione della fattispecie".

Pronunciatasi la Corte Costituzionale (con la sentenza 23 maggio-5 giugno 2003 n. 198) sulla questione di legittimit costituzionale di cui sopra, la causa stata chiamata all'udienza del 22 aprile 2004 ed quindi passata in decisione.

4.1) La controversia va definita in senso favorevole al ricorrente sulla base del medesimo percorso argomentativo gi seguito dal Tribunale nei giudizi relativi ad analoghe vicende (cfr., tra le altre, la decisione 5 novembre 2003 n. 2319).

4.2) In primo luogo, occorre rifarsi alla citata sentenza n. 198/2003 con cui la Corte Costituzionale ha deciso la questione di costituzionalit dellart. 32 (vecchio testo) del T.U., sollevata da questa Sezione con ordinanza 23 maggio 2002, n. 50 in relazione alla non concedibilit del permesso di soggiorno ai minori soggetti a tutela, rispetto a quelli affidati ex lege n. 184/1983.

Invero, al capo 4 di detta sentenza, la Corte prende in esame, quale argomento a fortiori per giungere ad una pronuncia interpretativa di rigetto, anche le integrazioni successivamente apportate al menzionato art. 32 dallart. 25 della legge n. 189/2002 e qualifica chiaramente le nuove previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter cos introdotti (per lappunto, quelle relative allammissione del minore ad un progetto, almeno biennale, di integrazione sociale e alla sua presenza sul territorio nazionale da almeno un triennio) come requisito alternativo e non concorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et.

Due elementi, uno formale e laltro sostanziale, inducono a tale conclusione:

In definitiva, alla luce della sentenza n. 198/2003 della Corte Costituzionale, al compimento della maggiore et il permesso di soggiorno per studio o lavoro pu essere rilasciato ai minori stranieri, divenuti maggiorenni, che versino in una o laltra delle seguenti situazioni:

  1. nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. art. 32, comma 1);
  2. che siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. (sentenza interpretativa n. 198/2003 della Corte Costituzionale);
  3. qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (art. 32, commi 1 bis e 1 ter).

4.3) In secondo luogo va considerato che, prima dellemanazione del decreto de quo, era, altres, intervenuta, con espresso riferimento allart. 25 della legge n. 189/2002, una autorevole indicazione interpretativa, proveniente dal Comitato per i minori stranieri (previsto dal successivo art. 33 del T.U. n. 286/1998 come istituzionalmente competente in materia), il quale -  indirizzando la propria circolare 14/10/2002 (prodotta in giudizio dal ricorrente) a tutti i soggetti istituzionali implicati nella materia dei minori stranieri non accompagnati - aveva espressamente chiarito come restino salvi i diritti dei minori che abbiano fatto ingresso in Italia ad unet tale da non consentire lo svolgimento dei due anni di progetto previsti dallart. 25 per il rilascio, al raggiungimento della maggiore et, di un permesso di soggiorno per studio o lavoro, con la conseguenza che dunque, lambito di applicazione della attuale normativa integrata limitato a minori stranieri che presentano requisiti di et e di durata del progetto cos come previsti dalla stessa.

4.4) Non va infine trascurato che l'interpretazione suindicata risulta pi rispettosa del principio di non retroattivit della legge (art. 11 preleggi) a cui ha fatto riferimento, secondo quanto riportato nella citata sentenza di questo TAR n. 2319/2003, lo stesso Ministero dellInterno nel messaggio telegrafico 9/9/2003, espressamente rappresentando che posto il principio di non retroattivit della legge, le nuove norme dispongono solo per gli ingressi nel territorio dello Stato e per i rinnovi dei permessi di soggiorno successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 189/2002.

4.5) Nel caso di specie, risulta agli atti del giudizio che il ricorrente:

Pertanto, sotto ognuno dei profili di diritto sopra enunciati sub 4.2), 4.3) e 4.4), non sussisteva, nei suoi riguardi, la causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et indicata dal Questore di Bologna (difetto di partecipazione biennale ad un progetto di integrazione e di presenza sul territorio da un triennio), con la conseguenza che, in accoglimento delle censure che sorreggono il gravame, lanzidetto provvedimento negativo deve essere annullato.

In considerazione, tuttavia, della natura interpretativa della controversia e della circostanza che lumi significativi ai fini della sua soluzione sono intervenuti successivamente alladozione del provvedimento impugnato, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per lEmilia Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit Amministrativa.

Cos deciso in Bologna, il 22 aprile 2004.

Presidente F.to Bartolomeo Perricone

Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori

Depositata in Segreteria in data 09/06/2004

Bologna, li 09/06/2004

                        Il Segretario

                        F.to Silvia Lazzarini