Ric.  N 8/2005. R.G.R.                                  Sent. n.226/2005 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costituito da:

Vincenzo Borea        Presidente

Enzo Di Sciascio      - Consigliere

Oria Settesoldi         - Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8/2005 di Tila Franc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla Panizzi e Sergio Trauner, con elezione di domicilio presso il secondo in Trieste;

CONTRO

Il Ministero dellInterno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallavvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege;

PER

lannullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Pordenone del 14.12.2004 che respinge la richiesta del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

            Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;

            Visto latto di costituzione in giudizio dellAmministrazione;

            Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;

            Visti gli atti tutti della causa;

            Uditi, nella camera di consiglio del  24 febbraio 2005 - relatore il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;

            Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente ha richiesto alla Questura di Pordenone la conversione del permesso di soggiorno per minore et in permesso di soggiorno per lavoro, ritenendo di trovarsi nella condizione di cui allart. 32 d.lgs 286/1998 in quanto affidato dai genitori ad un cugino paterno residente in Italia.

Il rigetto, motivato con la mancata produzione di documentazione concernente laffidamento del ricorrente allorquando era minore, ai sensi dellart. 31 d.lgs 286/98 e la mancata ammissione per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale ex art. 32 c. 1 bis d.lgs 286/1998, viene impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere nellassunto che il ricorrente, affidato a parente entro il quarto grado, ai sensi della legge 184/1983 non sarebbe stato considerabile come minore non accompagnato e non era quindi assoggettabile alle limitazioni di cui allart. 32 c. 1 bis d.lgs 286/98 n abbisognava di particolare documentazione concernente laffido.

DIRITTO

Il ricorso fondato.

Ai sensi dellart. 29. 2^ c. del D.lgs 25/7/1998 n. 286 i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

Laffidamento a parente entro il quarto grado, ai sensi dellart. 9, 4^ c. della l. 184 /1983, concretizza un ipotesi di affidamento parentale libero, che operante ipso facto ed legalmente valido senza necessit dellintervento di alcun organo giudiziario o amministrativo.

Nel caso di specie provato che il ricorrente era stato formalmente affidato dai genitori ad un cugino e cio a un parente di quarto grado.

Di conseguenza gli sarebbe spettata, ai sensi dellart. 29, 1^ c. lett. c) del D.lgs 25/7/1998 n. 286, la conversione delloriginario permesso di soggiorno per minore et in permesso di soggiorno per motivi familiari, conversione che aveva titolo a richiedere entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originario.  Entro tale termine, in data 3 giugno 2004, egli, per il tramite del proprio legale, ha inviato allUfficio immigrazione della Questura di Pordenone una istanza in cui venivano riepilogati i fatti e, sostanzialmente chiesta la conversione del permesso di soggiorno secondo le disposizioni dellart. 32 del D.lgs 25/7/1998 n. 286.  La Questura, a questo punto, non poteva ignorare che, nella particolare situazione del ricorrente, la richiesta applicazione dellart. 32 del D.lgs 25/7/1998 n. 286 richiedeva,come passaggio intermedio, la conversione del permesso di soggiorno per minore et in permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dellart. 29 succitato con la conseguente applicazione dellart. 31, 2^ comma del D.lgs 25/7/1998 n. 286e, per finire, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dellart. 32, 1^ comma del D.lgs 25/7/1998 n. 286.

Ci premesso ritiene il Collegio che il ricorso vada trattenuto in decisione per la definizione nel merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della l. 1034/1971 come modificati dalla l. 205/2000,  per  la manifesta fondatezza.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per leffetto annulla latto impugnato.

            Spese compensate.

            Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit amministrativa.

            Cos deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 24 febbraio 2005.

f.to Vincenzo Borea - Presidente

f.to Oria Settesoldi - Estensore

f.to Eliana Nardon - Segretario

Depositata nella segreteria del Tribunale

il 12 aprile 2005

f.to Segretario Generale.