Ric. N. 701/2004 R.G.R. Sent.
n.241/2005 Reg. Sent.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli
Venezia Giulia costituito da:
Vincenzo Borea
Presidente
Enzo Di Sciascio -
Consigliere
Oria Settesoldi
- Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.701/2004 di Huang Junyi, in proprio e quale titolare della ditta individuale
Fiorente di Huang Junyi, rappresentato e difeso dallĠavv. Rino Battocletti, con
domicilio eletto presso la Segreteria Generale di questo Tribunale;
c o
n t r o
il Ministero dellĠInterno e la Questura della Provincia
di Udine, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore,
rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
domiciliataria;
p e
r
lĠannullamento del decreto di rifiuto del rilascio del
nulla osta al vistoingresso lavoro in favore del cittadino cinese Ye Jianyong,
adottato dal Questore di Udine il 13 ottobre 2004;
Visto
il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;
Visto
lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione;
Viste
le memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti
gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 - relatore
il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;
Ritenuto
in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, avendo ottenuto dal Servizio Lavoro e
Collocamento dellĠAmministrazione Provinciale di Udine, lĠautorizzazione ad
assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale di 30 ore
settimanali il cittadino cinese Ye Jianyong , impugna il diniego di nulla osta
provvisorio, adottato dalla Questura di Udine sul rilievo che il ricorrente era
stato deferito allĠautorit giudiziaria per uno dei Òreati previsti dal Testo
unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.Ó
Vengono dedotti i seguenti motivi:
1)
Violazione e falsa applicazione dellĠart. 31 D.P.R. 31.8.1999, n. 394; eccesso di potere
per difetto di motivazione anche in relazione allĠart. 3 l. n. 241/1990;
Si assume che non viene
fatto alcun riferimento alla specifica indagine penale nella quale il
ricorrente risulterebbe coinvolto, a dimostrazione della mancata ponderazione
della condotta tenuta dal richiedente, da ritenersi invece necessaria a fronte
della legittima aspettativa derivantegli dallĠautorizzazione provinciale
ottenuta.
2) Violazione dellĠart. 31,
comma 2 D.P.R. 31.8.1999 N. 394; nellĠassunto che lĠatto sarebbe stato emesso
dopo la scadenza del termine perentorio sopraindicato.
Si costituita in giudizio lĠAmministrazione intimata
controdeducendo per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso fondato perch il decreto impugnato non
corredato dalla necessaria motivazione.
Infatti, anche a ritenere che lĠamministrazione, a tenore del terzo
comma dellĠart. 31 del D.P.R. 31.8.1999 N. 394, non potesse esimersi dal
rifiuto del nulla osta qualora nei confronti del datore di lavoro risultassero
presenti le condizioni ivi previste, resterebbe comunque lĠobbligo di dare
chiara e precisa contezza della situazione riscontrata in modo da permettere
allĠinteressato di effettuare il doveroso controllo sulla esattezza dei carichi
penali addebitatigli . In ogni
caso, peraltro, il Collegio ritiene che lĠutilizzo della voce verbale ÒpuÓ,
nel terzo comma citato, implichi lĠesistenza di una facolt discrezionale, il
che comporta anche lĠobbligo dellĠamministrazione di espletare un vaglio dei
precedenti riscontrati, con riferimento allo stato dei vari procedimenti ed
alla gravit dei fatti segnalati.
Non va sottaciuto che, altrimenti opinando, la norma in questione
rischierebbe di rivelarsi incostituzionale alla luce dei principi esternati
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 del 18 febbraio 2005.
Non sussiste invece ragione di riconoscere carattere
perentorio al termine di cui al secondo comma dellĠarticolo 31 cit., tenuto conto del fatto che nel nostro
sistema normativo la perentoriet, con conseguente consumazione del potere dellĠamministrazione,
non la norma e deve quindi essere espressamente prevista.
Da quanto sopra si evince la fondatezza del ricorso che
deve essere accolto con il conseguente annullamento dellĠatto impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli
Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente
pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per lĠeffetto annulla
lĠatto impugnato.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos
deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 7 aprile 2005.
f.to Vincenzo Borea - Presidente
f.to Oria Settesoldi - Estensore
f.to Eliana Nardon - Segretario
Depositata nella segreteria del Tribunale
il 26 aprile 2005
f.to Segretario Generale.