Ric.  N. 701/2004 R.G.R.                              Sent. n.241/2005 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costituito da:

Vincenzo Borea        Presidente

Enzo Di Sciascio      - Consigliere

Oria Settesoldi         - Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.701/2004 di Huang Junyi, in proprio e quale titolare della ditta individuale Fiorente di Huang Junyi, rappresentato e difeso dallĠavv. Rino Battocletti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale di questo Tribunale;

c o n t r o

il Ministero dellĠInterno e la Questura della Provincia di Udine, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria;

p e r

lĠannullamento del decreto di rifiuto del rilascio del nulla osta al vistoingresso lavoro in favore del cittadino cinese Ye Jianyong, adottato dal Questore di Udine il 13 ottobre 2004;

            Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;

            Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione;

            Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;

            Visti gli atti tutti della causa;

            Uditi, alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 - relatore il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;

            Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, avendo ottenuto dal Servizio Lavoro e Collocamento dellĠAmministrazione Provinciale di Udine, lĠautorizzazione ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale di 30 ore settimanali il cittadino cinese Ye Jianyong , impugna il diniego di nulla osta provvisorio, adottato dalla Questura di Udine sul rilievo che il ricorrente era stato deferito allĠautoritˆ giudiziaria per uno dei Òreati previsti dal Testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.Ó

Vengono dedotti i seguenti motivi:

1)    Violazione e falsa applicazione dellĠart. 31 D.P.R.  31.8.1999, n. 394; eccesso di potere per difetto di motivazione anche in relazione allĠart. 3 l. n. 241/1990;

Si assume che non viene fatto alcun riferimento alla specifica indagine penale nella quale il ricorrente risulterebbe coinvolto, a dimostrazione della mancata ponderazione della condotta tenuta dal richiedente, da ritenersi invece necessaria a fronte della legittima aspettativa derivantegli dallĠautorizzazione provinciale ottenuta.

2) Violazione dellĠart. 31, comma 2 D.P.R. 31.8.1999 N. 394; nellĠassunto che lĠatto sarebbe stato emesso dopo la scadenza del termine perentorio sopraindicato.

Si  costituita in giudizio lĠAmministrazione intimata controdeducendo per il rigetto del ricorso.

 DIRITTO

Il ricorso  fondato perchŽ il decreto impugnato non  corredato dalla necessaria motivazione.  Infatti, anche a ritenere che lĠamministrazione, a tenore del terzo comma dellĠart. 31 del D.P.R. 31.8.1999 N. 394, non potesse esimersi dal rifiuto del nulla osta qualora nei confronti del datore di lavoro risultassero presenti le condizioni ivi previste, resterebbe comunque lĠobbligo di dare chiara e precisa contezza della situazione riscontrata in modo da permettere allĠinteressato di effettuare il doveroso controllo sulla esattezza dei carichi penali addebitatigli .  In ogni caso, peraltro, il Collegio ritiene che lĠutilizzo della voce verbale Òpu˜Ó, nel terzo comma citato, implichi lĠesistenza di una facoltˆ discrezionale, il che comporta anche lĠobbligo dellĠamministrazione di espletare un vaglio dei precedenti riscontrati, con riferimento allo stato dei vari procedimenti ed alla gravitˆ dei fatti segnalati.  Non va sottaciuto che, altrimenti opinando, la norma in questione rischierebbe di rivelarsi incostituzionale alla luce dei principi esternati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 del 18 febbraio 2005.

Non sussiste invece ragione di riconoscere carattere perentorio al termine di cui al secondo comma dellĠarticolo 31 cit.,  tenuto conto del fatto che nel nostro sistema normativo la perentorietˆ, con conseguente consumazione del potere dellĠamministrazione, non  la norma e deve quindi essere espressamente prevista.

Da quanto sopra si evince la fondatezza del ricorso che deve essere accolto con il conseguente annullamento dellĠatto impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per lĠeffetto annulla lĠatto impugnato.

            Spese compensate.

            Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

            Cos“ deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il  7 aprile 2005.

f.to Vincenzo Borea - Presidente

f.to Oria Settesoldi - Estensore

f.to Eliana Nardon - Segretario

Depositata nella segreteria del Tribunale

il 26 aprile 2005

f.to Segretario Generale.