N. 0115

ANNO 2004

REG. DEC.

N.475 Reg. Ric.

ANNO 2003

REPUBBLICA  ITALIANA

IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

IL  TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO  REGIONALE  DELLE  MARCHE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.475 del 2003 proposto da BORDAN ION, rappresentato e difeso dallĠavv. Francesca Boccolini e per legge domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;

contro

- la QUESTURA di ANCONA, in persona del Questore pro-tempore, non costituito in giudizio;

per lĠannullamento

- del decreto 23.4.2003 con cui il Questore ha respinto la domanda di duplicato e conversione del permesso di soggiorno, presentata dal ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, comprese le circolari ministeriali richiamate nel suindicato provvedimento.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2004, il Cons. Luigi Ranalli;

Udito lĠavv. Boccolini per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il cittadino della Repubblica Moldova, nato il 10.5.1984 e sottoposto a tutela del connazionale Bordan Anatolie con provvedimento del 27.4.2001 del Giudice Tutelare del Tribunale di Roma, ha chiesto alla Questura di Ancona il duplicato, per variazione di domicilio, e la conversione, per lavoro subordinato, del permesso di soggiorno rilasciatogli per minore etˆ il 3.5.2001 dal Questore di Roma.

       Il Questore di Ancona, richiamate le circolari ministeriali del 13.11.2000 e del 10.4.2001, con decreto 23.4.2003 ha respinto la domanda rilevando lĠimpossibilitˆ, ai sensi dellĠart. 32 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286 - come integrato dalla legge 30 luglio 2002 n.189 - di convertire il permesso di soggiorno per minore etˆ nei confronti del minore non accompagnato divenuto maggiorenne, dal momento che il richiedente non risultava ammesso ad un progetto di integrazione sociale gestito da un ente pubblico o privato, con rappresentanza nazionale ed iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

       Con il ricorso in esame, lĠinteressato ha impugnato il diniego e, in subordine, le richiamate circolari ministeriali, deducendo lĠerronea applicazione dellĠart. 32 del D.Lgs. n.286/1998 e la mancata, preventiva comunicazione dellĠavvio del procedimento e chiedendo, a conclusione del ricorso, la condanna dellĠAmministrazione al risarcimento dei danni.

       Questo Tribunale, con ordinanza 24 giugno 2003 n.232 ha accolto lĠistanza cautelare proposta ai sensi dellĠart.21, della legge 6 dicembre 1971, n.1034 ai fini del rilascio, a titolo provvisorio, del permesso richiesto e negato con lĠimpugnato provvedimento.

       Con memoria deposita il 12.2.2004 il difensore del ricorrente ha insistito per lĠaccoglimento del ricorso, richiamando la sopravvenuta decisione 23.5.2003 n.198 della Corte costituzionale.

       LĠAmministrazione intimata non si  costituita in giudizio.

2. Tanto premesso, il Collegio considera infondata la violazione dellĠart. 7 della legge n.241/1990, in quanto, come pi volte chiarito da una consolidata giurisprudenza amministrativa, la comunicazione dellĠavvio del procedimento non  dovuta quando inizia su istanza del destinatario dellĠatto conclusivo, essendo il medesimo pur sempre giˆ a conoscenza del procedimento intrapreso.

       Risulta, invece, fondato il motivo di erronea applicazione dellĠart. 32 del D.Lgs. n.286/1998, in quanto, come chiarito dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza 5 giugno 2003 n.198, la disposizione stessa non pu˜ essere intesa in modo letterale, ma deve tener conto dellĠanalogia esistente fra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del minore con quelli che caratterizzano il rapporto di affidamento, essendo altrimenti del tutto irragionevole una normativa che consenta il rilascio del permesso di soggiorno solo in situazioni di affidamento per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale gestito da un Ente pubblico o privato e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela.

       Peraltro,  noto principio di diritto che fra pi soluzioni interpretative astrattamente possibili di una stessa disposizione di legge, deve essere preferita quella conforme ai precetti costituzionali ed in tal senso si era giˆ espressa la giurisprudenza amministrativa (v.si TAR Toscana, sez. I, 9 settembre 2002 n.1902).

       Attesa la fondatezza del suindicato motivo di gravame, il ricorso va accolto, restando assorbita lĠimpugnazione delle circolari ministeriali 13.11.20000 e 14.4.2001, proposte in evidente subordine.

       Va, invece, respinta la domanda di risarcimento danni, in quanto formulata in modo del tutto generico, senza alcuna prova sulla sua effettivitˆ, nŽ tanto  di per sŽ evidente, tenuto conto che, nella more della decisione nel merito del ricorso, con lĠordinanza cautelare 24 giugno 2003 n.232, il provvedimento impugnato era stato sospeso proprio ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno a titolo provvisorio.

       Attesa la parziale novitˆ della questione, sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale delle Marche in parte accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per lĠeffetto, annulla il decreto 23.4.2003 del Questore di Ancona, mentre respinge la domanda di risarcimento danni contestualmente proposta.

       Spese compensate.

       Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

       Cos“ deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2004, con lĠintervento dei Magistrati:

Dott. Bruno Amoroso                                     Presidente

Dott. Luigi Ranalli                                            Consigliere, est.

Dott. Galileo Omero Manzi                             Consigliere

________________________

________________________

       Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 18 MAR. 2004

       Ancona, 18 MAR. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE