REPUBBLICA ITALIANA

N.126/2005

Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.197

Reg.Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale  

per la Puglia 

Sezione Prima di Lecce

 
ANNO 2003 

 
 
 

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli  Presidente

Ettore Manca Componente - relatore

Carlo Buonauro Componente

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n.197/03 proposto da:

- Tafa Nexhat, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvestro Lazzari e Giacomo Lombardi (originariamente dallAvv. Ornella Latartara) ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del primo, alla via Taranto 92;

contro

- la Questura di Brindisi, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui per legge domiciliata;

per lannullamento

- del provvedimento Cat. A. 12.2002 Imm 27 del 5 novembre 2002, con cui gli veniva revocato il permesso di soggiorno e ordinato laccompagnamento coattivo alla frontiera;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visto latto di costituzione del Questore intimato.

Visti gli atti della causa.

Designato alla pubblica udienza del 10 novembre 2004 il relatore dr. Ettore Manca e uditi gli avvocati Lazzari e Invitto.

Osservato quanto segue:

fatto e diritto

1.- Deve in primo luogo rilevarsi che limpugnata revoca del permesso di soggiorno era dalla p.a. fondata su due ordini di circostanze:

  1. lessere stata, in precedenza, disposta lespulsione con accompagnamento alla frontiera del ricorrente (effettuati alcuni rilievi fotodattiloscopici lautorit di P.S. appurava difatti che in data 6 marzo 2000 il Tafa, sotto false generalit, era stato espulso con decreto del Prefetto di Bari);
  2. lessere poi lo stesso rientrato sul territorio nazionale senza la necessaria autorizzazione ministeriale.

2.- Il citato provvedimento di revoca viene quindi impugnato per i seguenti motivi:

    1. Violazione e falsa applicazione dellart. 13 d.lgs 286/98, come modificato dalla legge 189/02.
    2. Violazione dellart. 16 legge 189/02.
    3. Violazione dellart. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/98.
    4. Incompetenza Difetto di competenza ex art. 13 d.lgs 286/98, come modificato dalla legge 189/02.

3.- Tanto premesso in fatto, il Tribunale rileva che, se effettivamente lart. 5, comma 5, prima parte, del t.u. 286/98 prevede che <<il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato>>, la seconda parte della stessa previsione normativa  escluda lipotesi che siano <<sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio>>.

3.2 Nel caso in esame, appunto, il Tribunale ritiene che alcune particolarit della vicenda consentano di ritenere che al momento della revoca il Tafa, pur destinatario di un provvedimento di espulsione, potesse beneficiare di un nuovo permesso di soggiorno.

3.3 In tal senso, difatti, depongono le seguenti circostanze:

  1. nel marzo 2000 egli, nato il 16 febbraio 1983, aveva poco pi di 17 anni, sicch, ove avesse fatto presente la sua minore et, la sua espulsione sarebbe stata preclusa dallart. 19, comma 2, lett a), del d.lgs. 286 citato (<<Non consentita lespulsione [] nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto []>>).
  2. lo stesso, in data 30 marzo 2002, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, iniziando poi a prestare regolare attivit di bracciante come dipendente dellazienda agricola Galluzzi S.r.l..

3.4 In ragione di quanto appena scritto, dunque, verano a giudizio del Collegio le condizioni per ritenere sopraggiunti nuovi elementi idonei a consentire il rilascio al Tafa di un nuovo permesso di soggiorno, e dunque tali da escludere, ai sensi dellart. 5, comma 5, citato, la revoca di quello gi in suo possesso.

4.- Sulla scorta di quanto fin qui illustrato il ricorso devessere, dunque, accolto.

5.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie il ricorso n. 197/03 indicato in epigrafe e, per leffetto, annulla limpugnato provvedimento del Questore di Brindisi Cat. A. 12.2002 Imm 27 del 5 novembre 2002.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit Amministrativa.

Cos deciso in Lecce, alludienza del 10 novembre 2004.

Aldo Ravalli - Presidente

Ettore Manca Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 13 gennaio 2005