REPUBBLICA ITALIANA |
N.126/2005 Reg.Dec. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N.197 Reg.Ric. |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce |
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Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Componente - relatore
Carlo Buonauro Componente
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n.197/03 proposto da:
- Tafa Nexhat, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvestro Lazzari e Giacomo Lombardi (originariamente dallAvv. Ornella Latartara) ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del primo, alla via Taranto 92;
contro
- la Questura di Brindisi, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui per legge domiciliata;
per lannullamento
- del provvedimento Cat. A. 12.2002 Imm 27 del 5 novembre 2002, con cui gli veniva revocato il permesso di soggiorno e ordinato laccompagnamento coattivo alla frontiera;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visto latto di costituzione del Questore intimato.
Visti gli atti della causa.
Designato alla pubblica udienza del 10 novembre 2004 il relatore dr. Ettore Manca e uditi gli avvocati Lazzari e Invitto.
Osservato quanto segue:
fatto e diritto
1.- Deve in primo luogo rilevarsi che limpugnata revoca del permesso di soggiorno era dalla p.a. fondata su due ordini di circostanze:
2.- Il citato provvedimento di revoca viene quindi impugnato per i seguenti motivi:
3.- Tanto premesso in fatto, il Tribunale rileva che, se effettivamente lart. 5, comma 5, prima parte, del t.u. 286/98 prevede che <<il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato>>, la seconda parte della stessa previsione normativa escluda lipotesi che siano <<sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio>>.
3.2 Nel caso in esame, appunto, il Tribunale ritiene che alcune particolarit della vicenda consentano di ritenere che al momento della revoca il Tafa, pur destinatario di un provvedimento di espulsione, potesse beneficiare di un nuovo permesso di soggiorno.
3.3 In tal senso, difatti, depongono le seguenti circostanze:
3.4 In ragione di quanto appena scritto, dunque, verano a giudizio del Collegio le condizioni per ritenere sopraggiunti nuovi elementi idonei a consentire il rilascio al Tafa di un nuovo permesso di soggiorno, e dunque tali da escludere, ai sensi dellart. 5, comma 5, citato, la revoca di quello gi in suo possesso.
4.- Sulla scorta di quanto fin qui illustrato il ricorso devessere, dunque, accolto.
5.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie il ricorso n. 197/03 indicato in epigrafe e, per leffetto, annulla limpugnato provvedimento del Questore di Brindisi Cat. A. 12.2002 Imm 27 del 5 novembre 2002.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit Amministrativa.
Cos deciso in Lecce, alludienza del 10 novembre 2004.
Aldo Ravalli - Presidente
Ettore Manca Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 13 gennaio 2005