N. 468 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 423 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso n. 423/02 proposto da BUNGAJA GENT, rappresentato e difeso dallĠavv. Leonardo Bonechi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale G.Mazzini n. 35;
c o n t r o
il MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona del Ministro pro-tempore,
la QUESTURA DI FIRENZE, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati, ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;
per lĠannullamento
del decreto 11.1.2002 prot. 210/2002, notificato il 21 gennaio 2002, di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno, con contestuale intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro e non oltre quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento attraverso la frontiera marittima di Ancona, nonch di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorch di incogniti estremi e data.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto lĠ atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 1Ħ febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altres, per le parti lĠavv. L.Bonechi e lĠavv.dello Stato P.Pinna;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Il ricorso ha ad oggetto il rifiuto di conversione di un permesso di soggiorno per minore et, opposto dall'Amministrazione sul rilievo che l'art. 32 d. lgs n. 286 del 1998 fa riferimento soltanto ai minori affidati ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e non anche all'ipotesi di nomina di un tutore.
Con sentenza interpretativa di rigetto 23 maggio-5 giugno 2003 n. 198 la Corte costituzionale ha rilevato che un'interpretazione letterale della norma condurrebbe a un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la Costituzione e in particolare con quanto previsto dall'art. 30, secondo comma, e dall'art. 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza. Di conseguenza ha concluso che la disposizione del comma 1 dell'art. 32 del d. lgs. n. 286 del 1998 vada riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del titolo X del Libro primo del Codice civile e che per questo motivo non si ponga un problema di costituzionalit di questa disposizione.
A questa interpretazione estensiva il Tribunale non pu non adeguarsi, n pu essere invocato il precedente del Consiglio di Stato, sez. IV, 14 luglio 2004, n. 5084, il quale si riferisce a una particolare fattispecie in cui lĠistanza di conversione era stata presentata con largo anticipo rispetto al compimento del diciottesimo anno di et.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Attese le incertezze interpretative che hanno dato luogo a diversi indirizzi giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Firenze il 1Ħ febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con lĠintervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giacinta Del Guzzo Consigliere
Andrea Migliozzi Consigliere
F.to Giovanni Vacirca est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 FEBBRAIO 2005
Firenze, l 7 FEBBRAIO 2005
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi
a.c.
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Ric. n. 423/02