N. 2180 REG. SENT.

ANNO 2005

n.  1873  Reg. Ric.

Anno 2004 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1873/04 proposto da MBENGUE MANIANG, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Mughini e Ilaria Masini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, P.za Indipendenza, 10;

c o n t r o

- il MINISTERO DELLĠINTERNO, in persona del Ministro in carica e la QUESTURA DI FIRENZE, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per lĠannullamento

del provvedimento di rifiuto di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di studio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto lĠ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 20 aprile 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;

Uditi, altres“, per le parti lĠavv. I.Masini e lĠavv.dello Stato P.Pirollo;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO  e DIRITTO

      Considerato che il ricorrente ha impugnato la nota del 29 luglio 2004 con cui la Questura di Firenze, confermando le precedenti note del 19 maggio 2004, del 27 maggio 2004 e del 19 luglio 2004, ha precisato che non intende emettere un permesso di soggiorno o un diniego formale nei confronti del ricorrente;

      Considerato che il ricorso appare tempestivo, in quanto le precedenti note del maggio 2004, indirizzate ai difensori del ricorrente, si configurano come comunicazioni di cortesia, di per sŽ non impugnabili;

      Considerato che l'Amministrazione rifiuta il permesso di soggiorno ex art. 32 d. lgs. n. 286 del 1998 sul rilievo che l'interessato non  stato precedentemente titolare di un permesso di soggiorno per minore etˆ;

      Considerato che l'art. 32 cit., recante "disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore etˆ" non richiede necessariamente il presupposto formale del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 31, comma 2, e si riferisce non solo "allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2" (ipotesi del genitore o dell'affidatario stranieri), ma anche ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

      Considerato che, per quanto concerne i presupposti sostanziali, deve aversi riferimento all'orientamento giurisprudenziale secondo cui:

      a) la nomina di un tutore  equiparata all'affidamento (sentenza interpretativa di rigetto 23 maggio-5 giugno 2003 n. 198 della Corte costituzionale),

      b) i requisiti introdotti dallĠart. 32, commi 1-bis e 1-ter d. lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002, si riferiscono a una fattispecie aggiuntiva e distinta rispetto a quella del minore affidato a un tutore (ordinanza 9 marzo 2004 n. 1002 del Consiglio di Stato, sez. IV);

      Ritenuto che il ricorso sia fondato e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, salve ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Spese compensate.

      Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

      Cos“ deciso in Firenze il 20 aprile 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:  

      Giovanni VACIRCA Presidente est.

      Andrea MIGLIOZZI Consigliere

      Eleonora DI SANTO Consigliere

F.to Giovanni Vacirca, est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 MAGGIO 2005

Firenze, l“ 16 MAGGIO 2005

                                               IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                                 F.to Mario Uffreduzzi

                                                                                                             m.p.

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               Ric. n. 1873/04