N. 453 REG. SENT.

ANNO 2005

n.  526  Reg. Ric.

Anno 2002 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni,  nella Camera di Consiglio del 2 febbraio 2002.

Visto il ricorso n. 526/02 proposto da FERRUNAJ EDUART, rappresentato e difeso dallĠavv. Simonetta Furlan ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze, via Lambruschini, 38;

c o n t r o

- la QUESTURA DI FIRENZE, in persona del Questore in carica, rappresentata e difesa dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per lĠannullamento

del decreto prot.n.456/20020 del 23 gennaio 2002, con cui il Questore di Firenze ha revocato il proprio precedente decreto n.835/2001 del 6.3.2001 e ha rigettato lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente il 21.1.2001.

Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione dellĠesecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto lĠ atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 2 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;

Uditi, altres“, per le parti lĠavv. S.Furlan e lĠavv.dello Stato U.Casali;

Avvisate le stesse parti ai sensi dellĠart.21, nono comma, della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;

Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per lĠadozione di una decisione in forma semplificata;

      Il ricorso ha ad oggetto il rifiuto di conversione di un permesso di soggiorno per minore etˆ, opposto dall'Amministrazione sul rilievo che l'art. 32 d. lgs n. 286 del 1998 fa riferimento soltanto ai minori affidati ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e non anche all'ipotesi di nomina di un tutore.

      Con recente sentenza interpretativa di rigetto 23 maggio-5 giugno 2003 n. 198 la Corte costituzionale ha rilevato che un'interpretazione letterale della norma condurrebbe a un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la Costituzione e in particolare con quanto previsto dall'art. 30, secondo comma, e dall'art. 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza. Di conseguenza ha concluso che la disposizione del comma 1 dell'art. 32 del d. lgs. n. 286 del 1998 vada riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del titolo X del Libro primo del Codice civile e che per questo motivo non si ponga un problema di costituzionalitˆ di questa disposizione.

      A questa interpretazione estensiva il Tribunale non pu˜ non adeguarsi.

      Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

     Attese le incertezze interpretative che hanno dato luogo a diversi indirizzi giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

      Ordina che la sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

      Cos“ deciso in Firenze il 2 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con lĠintervento dei signori:

     Giovanni Vacirca   Presidente, est.

      Giacinta Del Guzzo   Consigliere

      Eleonora Di Santo   Consigliere

F.to Giovanni Vacirca est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 FEBBRAIO 2005

Firenze, l“ 7 FEBBRAIO 2005

                                              IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                              F.to Mario Uffreduzzi

                                                                                                             m.p.

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               Ric. n. 526/02