Il Tirreno, 30 maggio 2005

PRATO. Per i lavoratori stranieri la fine di un incubo nel quale avevano

temuto di perdere tutto: il lavoro, la casa, il permesso di soggiorno. Il

sottosegretario al lavoro Grazia Sestini ha chiarito il ?giallo? dei contratti

di soggiorno. Per i lavoratori stranieri gi in possesso del permesso di

soggiorno sufficiente una dichiarazione di sussistenza dell?alloggio rispondente

ai requisiti di legge da parte del datore di lavoro per il rinnovo del contratto,

mentre la garanzia non solo dell?esistenza ma anche dell?abitabilit e dell?idoneit

igienico sanitaria richiesta solo per i nuovi ingressi.

La risposta del governo arrivata a seguito di un?interrogazione urgente

presentata dall?onorevole Ds Andrea Lulli. L?interrogazione stata discussa

nella seduta di gioved con la presentazione di Alfiero Grandi, responsabile

Ds per il lavoro. La risposta invece arrivata da Grazia Sestini, sottosegretario

del Ministero del Lavoro, che ha chiarito il punto oscuro degli articoli

relativi al contratto di soggiorno.

 

Il sottosegretario ha specificato che nella modulistica ufficiale, attualmente

in corso di predisposizione e che dovr essere approvata con decreto interministeriale

per essere adottata dagli sportelli unici dell?immigrazione, nell?ipotesi

in cui la richiesta di assunzione non riguardi i primi ingressi dall?estero

dei lavoratori stranieri, bens si riferisca a lavoratori stranieri gi in

possesso di permesso di soggiorno in corso di validit, con i quali deve

essere stipulato un nuovo contratto di soggiorno (per variazioni del rapporto

di lavoro o rinnovo del contratto di lavoro), debba ritenersi sufficiente

una dichiarazione da parte del datore di lavoro di sussistenza della sistemazione

alloggiativa, rispondente ai requisiti di legge, con indicazione della sua

esatta ubicazione, fermo restando l?obbligo in capo al datore di lavoro di

garantire l?alloggio ove non esistente. L?impegno del datore di lavoro relativo

alla sistemazione alloggiativa del lavoratore si configura come una garanzia

sussidiaria, che soddisfatta con la dimostrazione dell?esistenza di un

alloggio idoneo. L?impegno del datore di lavoro si sostanzia di un contenuto

obbligatorio solo nell?ipotesi in cui il lavoratore straniero non disponga

di un alloggio. In tale caso, grava sul datore di lavoro l?obbligo di individuare

una sistemazione alloggiativa idonea, con facolt di rivalersi delle spese

eventualmente sostenute, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma

pari ad un terzo del suo importo netto. Non si fa luogo alla decurtazione

solo con riferimento a quei rapporti di lavoro per i quali il corrispondente

contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico,

presupponendo che il lavoratore fruisca di un alloggio messo a disposizione

dal datore stesso.

 

Possono quindi stare pi tranquilli sia i lavoratori stranieri, che temevano

lo spettro del licenziamento e del mancato rinnovo del permesso di soggiorno,

sia i datori di lavoro, che nutrivano molte perplessit sull?obbligo di garantire

un?abitazione che non hanno titolo per controllare: E? la liberazione da

un incubo - dice l?assessore Frattani - La pressione che abbiamo fatto sul

Governo ha portato al chiarimento definitivo della questione, che va nel

senso che noi avevamo indicato, cio la sostituzione della garanzia con la

dichiarazione di sussistenza. Ringrazio l?onorevole Lulli per aver portato

in Parlamento le istanze che ha raccolto nell?assemblea con i migranti e

tutti coloro che si sono mobilitati con noi.

 

In Parlamento stato precisato inoltre che per quanto concerne l?impegno

al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di rientro del dipendente

straniero nel paese di provenienza, dovuto se si riferisce ad un impegno

nei confronti dello Stato quando ricorre un rimpatrio definitivo per espulsione.