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DISPOSIZIONI GENERALI PER LE BORSE DI STUDIO CONCESSE DAL GOVERNO ITALIANO A CITTADINI STRANIERI E ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (IRE)

ANNO ACCADEMICO 2005-2006

Le borse di studio vengono concesse dal Governo italiano in base a quanto stabilito dalla legge n. 288/55 e successive modifiche e integrazioni nonché dalle seguenti fonti normative:

Accordi culturali bilaterali, ratificati con legge dal Parlamento italiano, nonché i Protocolli di esecuzione che ne derivano e, se del caso, scambi di note;

Accordi multilaterali, anch'essi ratificati con legge, laddove prevedano concessioni di borse di studio nell'ambito di specifici Programmi;

Intese intergovernative con Paesi con i quali esistono rapporti di scambio pluriennali consolidati da una prassi internazionale (ad esempio con Svezia e Svizzera) anche in assenza di Accordi ratificati dal Parlamento. In tali casi è possibile la concessione di borse di studio solo in assenza di norme per il contenimento della spesa pubblica.

I - DISPOSIZIONI GENERALI

CITTADINI STRANIERI

Le borse di studio concesse dal Governo italiano ai cittadini stranieri costituiscono un contributo per effettuare studi e ricerche in Italia e mirano a favorire la cooperazione culturale internazionale e la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e della scienza italiana, promuovendo altresì la proiezione del settore economico e tecnologico del paese nel resto del mondo.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (IRE)

Sono previste apposite borse di studio per gli italiani stabilmente residenti in Australia, Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Congo-Brazzaville, Egitto, Eritrea, Etiopia, Giordania, Messico, Perú, Siria, Stati Uniti, Sud Africa, Tunisia, Uruguay e Venezuela. Non possono fare domanda per le borse IRE i cittadini italiani e i dipendenti, a qualsiasi titolo, di uffici della pubblica amministrazione italiana residenti in via temporanea all'estero, nonché i loro familiari.

DOVE STUDIARE

Le borse di studio vengono concesse per svolgere studi e/o ricerche presso le seguenti istituzioni statali o legalmente riconosciute:

Fatta eccezione per l'Istituto Universitario Europeo, istituzione universitaria intergovernativa collegata alle istituzioni comunitarie, e per le università non statali relativamente alla frequenza di corsi che terminano con il rilascio di titoli aventi valore legale in Italia, non possono essere concesse borse per la frequenza di corsi presso:

IL CANDIDATO PUÒ CHIEDERE BORSE DI STUDIO PER:

CORSI DI LINGUA ITALIANA DI VARIA DURATA: da 1 a 9 mesi, a seconda della durata del corso e della sede prescelta, anche propedeutici all'iscrizione ai corsi universitari e post-universitari in Italia

Corsi universitari singoli : da 5 a 8 mesi. Riguardano tutte le materie. Alla conclusione del corso il borsista dovrà sostenere il relativo esame.

Corsi di laurea: da 9 a 12 mesi. Poiché l'iscrizione ad alcuni corsi di laurea prevede una selezione, ai sensi della Legge n. 249/99, è consigliabile far presentare ai candidati un programma di studi alternativo anche presso più sedi universitarie per evitare, in caso di non ammissione, la sospensione della borsa. Tale domanda deve comunque riguardare la stessa tipologia di studi e di classi di laurea. Non sono quindi ammesse domande presso più sedi per diverse tipologie di studi e di classi di laurea. Si ricorda altresì che i candidati devono prevedere un programma di studio da svolgere nel periodo intercorrente tra la prova di ammissione e l'inizio effettivo del corso per avere diritto alla corresponsione della borsa anche in detto lasso di tempo. Si precisa infine che, una volta perfezionata l'iscrizione ad un corso di laurea, non sono ammessi cambiamenti né d'indirizzo di studi né di materie né di sede, pena la decadenza dalla borsa.

CORSI VARI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE: da 1 a 12 mesi, a seconda della durata del corso, da seguire presso Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademie, Conservatori, ISIA, ecc.), presso Istituti di Restauro e presso la Scuola Nazionale di Cinema, per accedere ai quali occorre il diploma di scuola media superiore.

Ricerche: da 5 a 8 mesi, in tutte le discipline, con l'obbligo di iscrizione e di frequenza di un corso universitario e/o post-universitario. E' indispensabile una lettera di accettazione da parte del docente o dell'istituzione accademica ospitante. Alla conclusione del corso il borsista dovrà sostenere il relativo esame. Tale obbligo non sussiste nei confronti dei borsisti che effettuano ricerche presso il CNR, l'Istituto Superiore di Sanità e altri enti di ricerca di analogo livello.

Corsi post-universitari: fino a 12 mesi. Corsi di perfezionamento per il conseguimento di master di I° e II° livello (della durata di almeno un anno accademico), dottorati di ricerca e specializzazioni :

I candidati alle borse di studio per la frequenza di corsi universitari e post-universitari - il cui piano di studi preveda obbligatoriamente una parte dello svolgimento del programma in sedi diverse da quella della principale istituzione accademico-scientifica d'accoglienza - sono tenuti a specificarlo nella domanda per permettere questa Direzione Generale di predisporre in tempo utile il trasferimento dei mandati di pagamento presso gli sportelli delle Tesorerie Provinciali del Tesoro competenti per territorio.

II - REQUISITI NECESSARI

Possono candidarsi ad una borsa di studio, eccetto quelle relative alla frequenza di corsi di lingua, gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) Conoscenza della lingua italiana La conoscenza della lingua italiana costituisce titolo imprescindibile e dovrà essere certificata o accertata mediante un colloquio presso l'Istituto italiano di cultura o presso l'Ufficio culturale della Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio oppure presso il Lettorato d'italiano operante nella sede universitaria di provenienza del candidato.

2) Titoli di Studio I candidati devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'istituzione prescelta. Al riguardo, si precisa che tutti i titoli e i certificati di studio devono essere obbligatoriamente corredati di traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio, ovvero da un traduttore ufficiale, nonché di dichiarazione di valore in loco, redatta dalla Rappresentanza stessa.

Per i titoli necessari all'accesso alle università in Italia, si consiglia comunque di verificare le disposizioni emanate annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), reperibili sul sito internet www.miur.it > università > studenti > studenti stranieri.

3) Limiti d'età Il limite d'età per beneficiare della borsa di studio è indicato nei singoli Programmi di esecuzione degli Accordi culturali. Laddove non espressamente stabilito, non possono essere accolte le domande di borsisti che abbiano superato il 35° anno di età. Il predetto limite di età non viene applicato alle candidature di docenti di lingua italiana, a condizione che svolgano effettivamente attività d'insegnamento della lingua italiana.

Fatto salvo quanto espressamente stabilito nei Programmi esecutivi degli Accordi culturali, in nessun caso le borse potranno essere assegnate a giovani che, al momento della fruizione della borsa stessa, non siano maggiorenni.

Considerato che alcune istituzioni per proprio regolamento pongono limiti di età diversi, è comunque opportuno verificare tali limiti direttamente con le istituzioni interessate (la Scuola Nazionale di Cinema, per esempio, richiede un'età non superiore a 27 anni).

Le candidature non in regola con i predetti requisiti devono essere considerate nulle.

III - PUBBLICITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) PUBBLICITÀ

Le Rappresentanze diplomatico-consolari e gli Istituti Italiani di Cultura daranno ampia pubblicità all'offerta di borse di studio del Governo italiano per l'anno accademico 2005-2006.

2) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine di presentazione delle domande è il 22 aprile2005. Fa fede il timbro di protocollo in arrivo presso le Sedi diplomatiche italiane.

3) DOCUMENTAZIONE

Modulo di domanda (All. 1). I candidati potranno richiedere l'assistenza delle Rappresentanze diplomatico-consolari e gli Istituti Italiani di Cultura competenti per territorio per la corretta compilazione della domanda:

Lettera d'impegno in duplice originale, con firma del candidato autenticata dalla Rappresentanza (All. 4). Le Rappresentanze diplomatiche possono concedere ai candidati la facoltà di far autenticare la propria firma dall'Autorità locale competente. In tal caso, si richiede che la Rappresentanza provveda a legalizzare la firma del funzionario locale. Questa procedura può essere applicata soprattutto per Paesi con territorio molto esteso o per i candidati provenienti da Paesi di secondario accreditamento.

Dichiarazione del candidato di non usufruire nello stesso periodo di altre borse di studio erogate dallo Stato italiano (All. 5).

Certificato medico (solo per i borsisti non appartenenti all'Unione Europea), in lingua italiana o accompagnato da traduzione consolare in italiano, attestante la sana e robusta costituzione del candidato. Tale certificato viene richiesto anche ai fini del rilascio della prevista copertura assicurativa.

Nel caso di borse concesse per svolgere "ricerche libere", oltre alla documentazione richiesta al punto I. 4 delle disposizioni generali e al punto II dei requisiti necessari, occorre inviare la lettera del docente universitario disposto a seguire il borsista. Nella lettera devono essere specificati i contenuti, i tempi (la durata esatta) e le modalità di svolgimento della ricerca.

Certificato di nazionalità e certificato di residenza stabile del candidato nel paese d'origine ove è sita od opera la Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio.

3) ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (IRE)

Oltre alla documentazione di cui ai punti 3 e 4 (per la proposta cfr. l'All. 3b), gli italiani stabilmente residenti all'estero (IRE) sono tenuti a presentare:

Entrambi gli attestati possono essere contenuti in un certificato cumulativo.

4) PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA

I candidati selezionati saranno invitati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari a perfezionare la documentazione entro e non oltre il 20 maggio 2005.

5) PREISCRIZIONE DEI CANDIDATI

La preiscrizione dei candidati borsisti alle università o a qualsiasi altra istituzione d'istruzione superiore statale o legalmente riconosciuta prescelta dagli stessi, ivi comprese le Istituzioni Superiori di Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, deve essere effettuata entro il 18 MAGGIO 2005 tramite la Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio, che verificherà presso le istituzioni predette:

Le Rappresentanze diplomatiche provvederanno entro il 25 GIUGNO 2005 all'inoltro delle domande di prescrizione e dei relativi documenti alle università o alle altre istituzioni destinatarie.

Le scadenze relative alla presentazione delle domande di iscrizione ai corsi singoli sono: 30 AGOSTO 2005 per il 1° semestre e 1° DICEMBRE 2005 per il 2° semestre. Le Rappresentanze diplomatiche dovranno inoltrare la relativa documentazione alle istituzioni universitarie rispettivamente entro il 30 SETTEMBRE 2005 per i corsi del 1° semestre ed entro il 31 GENNAIO 2006 per i corsi del 2° semestre. Eventuali comunicazioni e/o cambiamenti al riguardo verranno tempestivamente comunicati alle Rappresentanze diplomatiche dall'Ufficio VI di questa Direzione Generale.

Le domande di preiscrizione devono essere corredate di:

Si raccomanda comunque di verificare con l'istituzione interessata eventuali altri documenti richiesti. La Rappresentanza diplomatica è tenuta a verificare l'avvenuta preiscrizione dei candidati.

6) ISCRIZIONE DEI BORSISTI ALLE ISTITUZIONI PRESCELTE

L'iscrizione vera e propria viene effettuata dall'interessato al suo arrivo in Italia. Di tale iscrizione, l'interessato deve dare tempestiva notizia alla DGPCC - Ufficio VI, entro 8 giorni dall'arrivo sul territorio italiano, inviando un certificato d'iscrizione in originale.

Al suo arrivo presso l'università prescelta, il candidato si metterà in contatto con il TUTOR, referente del borsista e dell'Amministrazione.

Si ricorda quanto segue:

LA SEDE E IL PERIODO DI STUDIO PRESCELTI E INDICATI NELLA "PROPOSTA" NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, SALVO CASI GRAVI E DEBITAMENTE COMPROVATI E COMUNQUE PREVIA AUTORIZZAZIONE FORMALE DELLA DGPCC -UFFICIO VI.

Il periodo di fruizione della borsa è limitato all'anno accademico 2005-2006 (01/10/05-30/09/06. Per i corsi di dottorato e/o di master, è consentito il prolungamento fino al 31/03/06). Per i corsi di dottorato e/o di master, che decorrono dall'inizio del 2006 all'inizio del 2007, il periodo di fruizione della borsa seguirà il calendario stabilito dalle singole università. Le borse decorrono dal 1° giorno del mese.

7) RINUNCIA

L'eventuale rinuncia alla borsa di studio dovrà essere ufficialmente e tempestivamente comunicata (anticipandola via fax al numero 06 32 36 141 o via e-mail borse.estere@esteri.it alla DGPCC - Ufficio VI.

Sarà cura delle Rappresentanze diplomatiche verificare, in sede di selezione, l'effettiva volontà del candidato di seguire il corso di studi prescelto. Tale verifica è necessaria a causa della mancata possibilità di provvedere alla sua eventuale sostituzione con un candidato di riserva.

8) VISTO d'INGRESSO

Ove prescritto, ciascun borsista deve entrare in Italia già munito di visto d'ingresso, valido per tutta la durata della borsa ottenuta. Sono esenti dall'obbligo di visto i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini di quei paesi che beneficiano di eventuali accordi bilaterali sottoscritti in materia con l'Italia.

Circa il rilascio dei visti di ingresso ai borsisti, le Rappresentanze devono attenersi alla circolare ministeriale contenente le disposizioni vigenti in materia e alle disposizioni emanate dal Centro Visti del MAE.

Si ricorda che i borsisti hanno l'obbligo di presentarsi, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, all'Ufficio Stranieri della Questura della città dove effettuano i loro studi al fine di ottenere il permesso di soggiorno. Oltre alla documentazione che sarà richiesta dalla Questura, il borsista dovrà presentare la lettera di assegnazione della borsa o altra dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla DGPCC - Ufficio VI.

9) BIGLIETTO DI VIAGGIO

Il biglietto di viaggio viene concesso solo se previsto dal Protocollo esecutivo dell'Accordo culturale o da uno scambio di Note; per le borse IRE solo se la borsa in questione è di almeno 8 mesi.

Non potranno essere emessi biglietti relativi a tragitti diversi da quelli di destinazione di provenienza.

Si raccomanda ai candidati vincitori della borsa (aventi diritto o non al pagamento del biglietto) di prenotare e acquistare - entro 30 giorni prima della data di inizio del corso o dell'attività di ricerca - il titolo di viaggio.

10) RISCOSSIONE DELLE MENSILITÀ

La liquidazione delle somme spettanti agli assegnatari avverrà su base bimestrale, fatta eccezione per le borse di durata limitata ad un solo mese il cui pagamento sarà effettuato entro il periodo cui esse si riferiscono.

Le quote così ripartite potranno essere riscosse presso le Tesorerie Provinciali del Tesoro competenti per le sedi di studio del borsista, indicate nella lettera d'assegnazione, dietro presentazione di quest'ultima e di un documento d'identità.

Si tiene a precisare che i borsisti hanno l'obbligo di permanenza nella sede universitaria e/o di studio dove sono iscritti e di frequenza regolare dei corsi. In caso contrario, l'erogazione della borsa potrebbe essere sospesa.

I borsisti sono tenuti ad inviare alla DGPCC - Ufficio VI un certificato di frequenza in originale, o altra documentazione utile a comprovare la frequenza dei corsi, rilasciato nel periodo compreso tra il 1° ed il 10° giorno del secondo, del quarto, del sesto mese ed eventualmente dell'ottavo e del decimo mese per le borse di studio di più lunga durata.

Qualora il certificato di frequenza in originale o altra documentazione utile a comprovare la frequenza dei corsi, e comunque attestante l'adempimento degli obblighi di studio e ricerca, non dovesse pervenire alla DGPCC - Ufficio VI entro il decimo giorno del secondo, del quarto, del sesto, ed eventualmente dell'ottavo e del decimo mese, l'erogazione delle mensilità verrà immediatamente sospesa presso la Tesoreria Provinciale del Tesoro. Il mancato invio del certificato può comportare l'eventuale decadenza del diritto alla borsa.

11) ASSICURAZIONE CONTRO MALATTIE E INFORTUNI

Per la durata della borsa di studio concessa dal Governo italiano, tutti i borsisti, stranieri o italiani residenti all'estero (IRE), vengono assicurati dal Ministero tramite polizza presso l'INA-Assitalia.

Da tale copertura assicurativa sono esclusi i profughi con cittadinanza italiana residenti in Italia, che già fruiscono dell'assistenza garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.

Sono escluse dall'assicurazione:

E' fatto salvo quanto in merito disposto nei Programmi di esecuzione degli Accordi culturali.

12) TASSE UNIVERSITARIE

L'esonero dalle tasse universitarie è limitato alle iscrizioni ai corsi di laurea. Negli anni accademici successivi l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa da parte di questo Ministero (DPCM 9 aprile 2001). Per l'iscrizione ad altri corsi, l'eventuale esonero totale o parziale dalle tasse universitarie viene deciso dalle singole istituzioni universitarie nell'ambito della vigente autonomia.

I candidati sono invitati a verificare preventivamente quanto sopra rivolgendosi direttamente all'università d'accoglienza.

Le Rappresentanze provvederanno ad informare i candidati a borse di studio per master circa gli alti costi delle iscrizioni e la possibilità che il master preveda permanenze presso istituzioni aventi sede fuori d'Italia, a volte anche di vari mesi.

13) RINNOVO

La richiesta di rinnovo, per i cittadini stranieri e italiani residenti all'estero (IRE) viene presa in considerazione solo al fine di permettere la prosecuzione o il completamento di un corso di studi pluriennale (corsi di laurea, specializzazioni, dottorati di ricerca, ecc.). Il rinnovo della borsa di studio può essere concesso solo dopo aver accertato con le certificazioni o gli attestati rilasciati dalle università o dagli istituti d'accoglienza il normale svolgimento del programma di studi.

I borsisti che chiedono il rinnovo per l'iscrizione al 2° anno del corso di laurea, dovranno aver superato almeno due esami del 1° anno. I successivi rinnovi sono subordinati al superamento di tutti gli esami previsti nel piano di studi per gli anni accademici precedenti e due dell'anno accademico in corso.

I borsisti interessati devono presentare domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio con un certo anticipo. Per l'anno accademico 2005-2005 la data di scadenza è il 22 aprile 2005.

Il rinnovo per i candidati iscritti a corsi di studi pluriennali è subordinato al superamento degli esami.

Il candidato dovrà inviare, entro il 30 giugno 2005 la documentazione comprovante gli esami sostenuti. In assenza della suddetta documentazione, il borsista decadrà dal beneficio del rinnovo.

Le domande di rinnovo devono essere corredate di:

In mancanza di tale documentazione e della proposta da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio l'Ufficio VI della DGPCC non potrà procedere ad alcun rinnovo.

14) ADEMPIMENTI DEL BORSISTA

I borsisti devono attenersi a quanto contenuto nel "Promemoria del Borsista" riportato nell'allegato alla lettera d'assegnazione, pena la sospensione della borsa. Si fa presente, in particolare, che il borsista è tenuto a:

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