Prot. n. 200502414 15100/325                                    Roma, 2 Marzo 2005

 

 

CIRCOLARE N. 12 (2005)

 

 

-       AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA                                                 L O R O S E D I

 

-       AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA

PROVINCIA DI                                                                  39100 B O L Z A N O

 

-       AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA

PROVINCIA DI                                                                                   38100 T R E N T O

 

-       AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA VALLE D'AOSTA                                                                     11100 A O S T A

 

e, per conoscenza:

 

-       AL COMMISSARIO DELLO STATO

PER LA REGIONE SICILIA                                                     90100 P A L E R M O

 

-       AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

PER LA REGIONE SARDEGNA                                            09100 C A G L I A R I

 

-       AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO                                       S E D E

 

-       ALLISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

Via Cavour n. 6                                                                                     00184 R O M A

 

 

-       ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Via Cesare Balbo n. 16                                                                      00184 R O M A

 

-       ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Via dei Prefetti n. 46                                                                            00186 R O M A

 

 

-       ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO

CIVILE ED ANAGRAFE

Via dei Mille n. 35 E/F                          40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

 

-       ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o

Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160     56021 CASCINA (PI)

 

-       AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE

CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

= per gli adempimenti di competenza =                                        S E D E

 

 

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al DPR 31 Agosto 1999, n. 394

 

            In attuazione dell' art. 34, comma 1, della legge 30 Giugno 2002 n. 189, stato emanato il DPR 18 Ottobre 2004, n. 334, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10.02.2005, recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel DPR 31 Agosto 1999, n. 394.

            Al riguardo, in ordine al citato DPR n. 334/2004, si ravvisa l opportunit di segnalare l art. 2, che ha dettato nuove previsioni in materia di rapporti con pubbliche amministrazioni e di riconoscimento di documenti e certificazioni concernenti stati, fatti e qualit personali di cittadini stranieri, nonch l art. 14 che, nel modificare l art. 7 del DPR 223/89, ha espressamente previsto che gli "stranieri non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno."

            A tale ultimo proposito, da richiamare l ultima parte dell art. 11 del Regolamento Anagrafico, il quale dispone che per i cittadini stranieri si proceda alla cancellazione dai registri anagrafici in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di cui allart. 7, comma 3, dello stesso regolamento, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno, previo avviso da parte dellufficio, con invito a provvedere nei successivi trenta giorni.

            La fattispecie in parola prevede dunque il concorso di due elementi. Il primo costituito dall omessa dichiarazione e il secondo rappresentato dal decorso dell anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.

            Dalla lettura coordinata dell' art. 7, nella sua nuova formulazione, e dell' art. 11 del medesimo DPR 223/89, si desume che il termine di un anno vada riferito all' ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno, mirando, tale

 

ultima disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda.

            In conseguenza di tanto, si dell avviso che, nel caso di trasferimento di residenza dello straniero in altro Comune, l Ufficiale di anagrafe, a cui stata rivolta la

richiesta, nellambito dei suoi poteri istruttori ed accertativi, oltre a verificare l esistenza del requisito della dimora abituale, dovr farsi esibire dallo straniero la ricevuta comprovante l avvenuta presentazione, nei tempi e nelle forme previste, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dalla copia di quest ultimo titolo.

Sulla tematica si richiamano, altres, l art. 20 del DPR 223/89 e lart. 5 del decreto del Ministero dell Interno del 18.12.2000, i quali prevedono che il Comune, che riceve la richiesta di iscrizione in APR da parte di un cittadino straniero, lo iscrive nellapposito schedario, inserendo i dati relativi alla cittadinanza e al permesso in suo possesso, che, nel caso di specie, dovr essere considerato quello in corso di rinnovo.

Peraltro, sulla stessa linea si pone anche l art. 39 del DPR 334/2004 che, nel modificare il quarto comma dell art. 42 del DPR 394/1999, prevede che, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero non decada dall iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig.ri Sindaci il contenuto della presente, valutando, peraltro, come gi anticipato con circolare del 02.07.2004, lopportunit di porre in essere una serie di iniziative finalizzate a dare attuazione alle procedure previste dall'art. 15 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, e dal citato decreto del Ministro dell'Interno del 18 dicembre 2000, relativo alle modalit di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei Comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'Interno, nonch definire il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri gi iscritti nei registri della popolazione residente.

Si ringrazia per la collaborazione.

 

           

IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                                   (Ciclosi)

 

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