DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n.35
Disposizioni  urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale.
Capo I SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
dotare  l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le
determinazioni  del  Piano  d'azione  europeo, cosi' da assicurare la
crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 marzo 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  i
Vicepresidenti   del   Consiglio   dei  Ministri  e  con  i  Ministri
dell'interno,  delle attivita' produttive, delle comunicazioni, delle
politiche  agricole  e  forestali,  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
per  i  beni  e le attivita' culturali, per la funzione pubblica, per
gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
Rafforzamento  del  sistema  doganale,  lotta  alla  contraffazione e
     sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

  1.  Per  il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo
di  consentire  l'ingresso  e  l'uscita  delle  merci  dal territorio
doganale  dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze
dei  traffici,  nonche'  per  l'incentivazione  dei sistemi logistici
nazionali  in  grado  di  rendere  piu'  efficiente lo stoccaggio, la
manipolazione  e  la  distribuzione  delle  merci,  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, e' definito,
ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in  materia di servizi di
polizia  doganale,  il  riassetto  delle  procedure amministrative di
sdoganamento   delle   merci,   con   l'individuazione  di  forme  di
semplificazione  e  di  coordinamento  operativo affidate all'Agenzia
delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni
che   concorrono   allo   sdoganamento   delle   merci,   e  comunque
nell'osservanza  dei  principi della massima riduzione dei termini di
conclusione  dei  procedimenti  e  della  uniformazione  dei tempi di
conclusione  previsti  per  procedimenti  tra  loro  analoghi,  della
disciplina  uniforme  dei  procedimenti  dello  stesso  tipo  che  si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima  amministrazione,  dell'accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure
alle  tecnologie  informatiche,  del piu' ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
E'  fatta  salva  la  disciplina in materia di circolazione in ambito
internazionale  dei  beni  culturali  di  cui  al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
  2.  Ai  fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le
prescritte    certificazioni    possono   comunque   consentire,   in
alternativa,   la   presentazione  di  certificazioni  rilasciate  da
soggetto privato abilitato.
  3.  Al  comma  380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  dopo  le  parole:  «Agenzia  delle  entrate»  sono  inserite le
seguenti: «e all'Agenzia delle dogane».
  4.  Per  garantire  il  potenziamento  e  la piena efficienza delle
apparecchiature   scanner   in  dotazione  all'Agenzia  delle  dogane
installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale,
favorire   la  presenza  delle  imprese  sul  mercato  attraverso  lo
snellimento  delle  operazioni  doganali  corrette ed il contrasto di
quelle   fraudolente,   nonche'  assicurare  un  elevato  livello  di
deterrenza  ai  traffici  connessi al terrorismo ed alla criminalita'
internazionale,  l'Agenzia  delle dogane utilizza, entro il limite di
ottanta  milioni  di  euro,  le maggiori somme rispetto all'esercizio
precedente  versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto
del  n.  3)  della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge
10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi
tecnici e strumentali finalizzati al potenziamento delle attivita' di
accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
  5.  E'  istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un  apposito  Fondo  con  la  dotazione di 34.180.000 euro per l'anno
2005,  di  39.498.000  euro  per  l'anno 2006, di 38.700.000 euro per
l'anno  2007  e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le
esigenze  connesse  all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato  al  contrasto  della  criminalita'  organizzata  e della
immigrazione  illegale  attraverso  lo  scambio  tra gli Stati membri
dell'Unione  europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione
2004/512/CE  del  Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo
di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  decreto del Ministro
dell'economia  e  delle finanze, su proposta dei Ministri competenti.
All'onere di cui al presente comma si provvede:
    a) quanto  a  euro  4.845.000  per il 2005, a euro 15.000.000 per
ciascuno  degli  anni  2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando,  per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro
15.000.000  per  ciascun  degli  anni  2006  e 2007, l'accantonamento
relativo  al  Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per
il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
    b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;
    c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il
2006  e  ad  euro  1.134.000  per  il  2007,  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  predetto
Ministero.
  6.  Il  limite  massimo  di  intervento  della  Simest S.p.a., come
previsto  dalla  legge  24 aprile  1990, n. 100, e' elevato al 49 per
cento  per  gli  investimenti  all'estero  che  riguardano  attivita'
aggiuntive  delle  imprese,  derivanti  da  acquisizioni  di imprese,
«joint-venture»  o  altro  e  che  garantiscano il mantenimento delle
capacita'  produttive  interne.  Resta  ferma la facolta' del CIPE di
variare,  con  proprio  provvedimento,  la percentuale della predetta
partecipazione.
  7.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa   pecuniaria   fino   a   10.000   euro  l'acquisto  o
l'accettazione,   senza   averne   prima   accertata   la   legittima
provenienza,  a  qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita' o
per  la  condizione  di  chi  le  offre  o  per l'entita' del prezzo,
inducano  a  ritenere  che siano state violate le norme in materia di
origine  e  provenienza  dei  prodotti  ed  in  materia di proprieta'
intellettuale.  La sanzione di cui al presente comma si applica anche
a  coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi
titolo  alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la
legittima provenienza.
  8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal
comma 7  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate  ad  appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello
stato  di  previsione  del Ministero delle attivita' produttive e del
Ministero   degli   affari  esteri,  da  destinare  alla  lotta  alla
contraffazione.
  9.  All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le
seguenti: «o di origine».
  10.  All'articolo 517  del  codice penale, le parole: «due milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».
  11.   Il   comitato   anti-contraffazione  di  cui  all'articolo 4,
comma 72,  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, opera in stretto
coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
  12.  I  benefici  e  le  agevolazioni previsti ai sensi della legge
24 aprile  1990,  n.  100,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143,  e  della  legge  12 dicembre  2002, n. 273, non si applicano ai
progetti  delle  imprese che, investendo all'estero, non prevedano il
mantenimento  sul  territorio  nazionale  delle attivita' di ricerca,
sviluppo,  direzione  commerciale,  nonche'  di una parte sostanziale
dell'attivita' produttive.
  13.  Le  imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita'
all'estero  in  data  antecedente  alla data di entrata in vigore del
presente   decreto   e   che  intendono  reinvestire  sul  territorio
nazionale,  possono  accedere  alle  agevolazioni  e  agli  incentivi
concessi  alle  imprese estere sulla base delle previsioni in materia
di  contratti  di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02
del  19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del
6 maggio  2003,  e  n.  16/03  del  9 maggio  2003,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
  14.  Allo  scopo  di  favorire l'attivita' di ricerca e innovazione
delle  imprese  italiane  ed  al fine di migliorarne l'efficienza nei
processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla
Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n.
100,  possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo
sociale  della societa' nel caso in cui le imprese italiane intendano
effettuare  investimenti  in  ricerca  e  innovazione  nel periodo di
durata del contratto.
  15.  I  funzionari  delegati  di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare
trasferimenti  tra  le aperture di credito disposte in loro favore su
capitoli  relativi  all'acquisizione  di  beni  e servizi nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base «Uffici all'estero» dello stato di
previsione  del  Ministero  degli affari esteri. Detti trasferimenti,
adeguatamente  motivati,  sono  comunicati  al  competente  centro di
responsabilita',  all'ufficio  centrale del bilancio e alla Corte dei
conti,   al   fine  della  rendicontazione,  del  controllo  e  delle
conseguenti  variazioni  di  bilancio  da  disporre  con  decreto del
Ministro  degli  affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari
esteri,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle norme di cui al
presente comma.

      
                               Art. 2.
Disposizioni  in  materia fallimentare processuale civile e di libere
                             professioni

  1.  Al  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato:
«regio   decreto  n.  267  del  1942»,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) l'articolo 67  e'  sostituito dal seguente: «67. Atti a titolo
oneroso,  pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l'altra parte
provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
      1)  gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le prestazioni eseguite o le
obbligazioni  assunte  dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio'
che a lui e' stato dato o promesso;
      2)  gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili
non  effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se
compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
      3)  i  pegni,  le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti
nell'anno  anteriore  alla  dichiarazione  di  fallimento  per debiti
preesistenti non scaduti;
      4)  i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie
costituiti  entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento
per debiti scaduti.
  Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore prova che l'altra parte
conosceva  lo  stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti
liquidi  ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi
di   un   diritto   di   prelazione   per  debiti,  anche  di  terzi,
contestualmente  creati,  se  compiuti  entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
  Non sono soggetti all'azione revocatoria:
    a) i  pagamenti  di  beni  e  servizi  effettuati  nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
    b) le  rimesse  effettuate su un conto corrente bancario, purche'
non  abbiano  ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione
debitoria del fallito nei confronti della banca;
    c) le  vendite  a  giusto  prezzo  d'immobili  ad  uso abitativo,
destinati  a  costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado;
    d) gli  atti,  i  pagamenti  e  le  garanzie concesse su beni del
debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia
idoneo  a  consentire  il  risanamento  della  esposizione  debitoria
dell'impresa  e  ad  assicurare  il riequilibrio della sua situazione
finanziaria   e   la   cui  ragionevolezza  sia  attestata  ai  sensi
dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
    e)  gli  atti,  i  pagamenti  e  le  garanzie  posti in essere in
esecuzione    del    concordato    preventivo,   dell'amministrazione
controllata,     nonche'     dell'accordo    omologato    ai    sensi
dell'articolo 182-bis;
    f)  i  pagamenti  dei  corrispettivi  per  prestazioni  di lavoro
effettuate   da   dipendenti   ed   altri  collaboratori,  anche  non
subordinati, del fallito;
    g) i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed  esigibili eseguiti alla
scadenza   per   ottenere   la  prestazione  di  servizi  strumentali
all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata
e di concordato preventivo.
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di
emissione,   alle  operazioni  di  credito  su  pegno  e  di  credito
fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»;
    b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito
dal  seguente:  «70.  Effetti  della  revocazione. La revocatoria dei
pagamenti  avvenuti  tramite intermediari specializzati, procedure di
compensazione multilaterale o dalle societa' previste dall'articolo 1
della  legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti
nei confronti del destinatario della prestazione.
  Colui  che,  per  effetto  della revoca prevista dalle disposizioni
precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo
fallimentare per il suo eventuale credito.
  Qualora  la  revoca  abbia  ad  oggetto  atti estintivi di rapporti
continuativi  o  reiterati,  il  terzo deve restituire una somma pari
alla  differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese,
nel  periodo  per  il  quale  e'  provata  la  conoscenza dello stato
d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si
e'   aperto  il  concorso.  Resta  salvo  il  diritto  del  convenuto
d'insinuare  al  passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito.»;
    c) nella  rubrica  del  Titolo III,  del regio decreto n. 267 del
1942  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  «e  degli  accordi  di
ristrutturazione»;
    d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal  seguente:  «160.  Condizioni  per  l'ammissione  alla procedura.
L'imprenditore  che  si  trova  in  stato  di  crisi puo' proporre ai
creditori  un  concordato  preventivo sulla base di un piano che puo'
prevedere:
      a) la  ristrutturazione  dei  debiti  e  la  soddisfazione  dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni,
accollo,    o    altre   operazioni   straordinarie,   ivi   compresa
l'attribuzione   ai   creditori,   nonche'   a   societa'  da  questi
partecipate,   di   azioni,   quote,   ovvero   obbligazioni,   anche
convertibili  in  azioni,  o  altri  strumenti finanziari e titoli di
debito;
      b) l'attribuzione  delle  attivita'  delle  imprese interessate
dalla  proposta  di  concordato  ad un assuntore; possono costituirsi
come  assuntori  anche i creditori o societa' da questi partecipate o
da  costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano
destinate   ad   essere  attribuite  ai  creditori  per  effetto  del
concordato;
      c) la  suddivisione  dei  creditori in classi secondo posizione
giuridica e interessi economici omogenei;
      d) trattamenti   differenziati  tra  creditori  appartenenti  a
classi diverse.»;
    e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal   seguente:   «161.   Domanda   di  concordato.  La  domanda  per
l'ammissione  alla procedura di concordato preventivo e' proposta con
ricorso,  sottoscritto  dal  debitore,  al tribunale del luogo in cui
l'impresa  ha  la  propria  sede  principale;  il trasferimento della
stessa  intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non
rileva ai fini della individuazione della competenza.
  Il debitore deve presentare con il ricorso:
    a) una   aggiornata   relazione  sulla  situazione  patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa;
    b) uno  stato  analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco
nominativo  dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e
delle cause di prelazione;
    c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di
proprieta' o in possesso del debitore;
    d) il  valore  dei beni e i creditori particolari degli eventuali
soci illimitatamente responsabili.
  Il  piano  e  la  documentazione  di cui ai commi precedenti devono
essere  accompagnati  dalla  relazione  di  un  professionista di cui
all'articolo  28  che  attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo.
  Per  la  societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a
norma dell'articolo 152.»;
    f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal   seguente:   «163.  Ammissione  alla  procedura.  Il  tribunale,
verificata  la completezza e la regolarita' della documentazione, con
decreto  non  soggetto  a  reclamo,  dichiara  aperta la procedura di
concordato   preventivo;   ove   siano  previste  diverse  classi  di
creditori,  il  tribunale  provvede  analogamente  previa valutazione
della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
  Con il provvedimento di cui al primo comma:
    1) delega un giudice alla procedura di concordato;
    2)  ordina  la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni
dalla   data  del  provvedimento  e  stabilisce  il  termine  per  la
comunicazione di questo ai creditori;
    3)  nomina  il  commissario  giudiziale osservate le disposizioni
degli articoli 28 e 29;
    4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il
quale  il  ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale
la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.
  Qualora  non  sia  eseguito  il deposito prescritto, il commissario
giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.»;
    g) l'articolo 177   del   regio  decreto  n.  267  del  1942,  e'
sostituito  dal  seguente:  «177.  Maggioranza per l'approvazione del
concordato.  Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole
dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al
voto.  Ove  siano previste diverse classi di creditori, il concordato
e'  approvato  se  riporta  il  voto  favorevole  dei  creditori  che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe
medesima.
  Il  tribunale,  riscontrata  in  ogni caso la maggioranza di cui al
primo  comma,  puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di
una  o  piu'  classi  di creditori, se la maggioranza delle classi ha
approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori
appartenenti  alle  classi dissenzienti possano risultare soddisfatti
dal  concordato  in  misura  non  inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.
  I  creditori  muniti  di  privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la
garanzia  sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano
al  diritto  di  prelazione.  La rinuncia puo' essere anche parziale,
purche'  non  inferiore  alla  terza  parte  dell'intero  credito fra
capitale ed accessori.
  Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino
in  tutto  o  in  parte alla prelazione, per la parte del credito non
coperta  dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
  Sono  esclusi  dal  voto e dal computo delle maggioranze il coniuge
del  debitore,  i  suoi  parenti  e  affini  fino  al quarto grado, i
cessionari  o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima
della proposta di concordato.»;
    h)  l'articolo  180  del  regio  decreto  n.  267  del  1942,  e'
sostituito dal seguente: «180. Approvazione del concordato e giudizio
di omologazione. Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio
per  la  comparizione  del  debitore  e  del  commissario giudiziale.
Dispone  che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e
notificato,  a  cura  del  debitore, al commissario giudiziale e agli
eventuali creditori dissenzienti.
  Il  debitore,  il  commissario  giudiziale, gli eventuali creditori
dissenzienti  e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci
giorni  prima  dell'udienza  fissata,  depositando  memoria difensiva
contenente  le  eccezioni  processuali  e  di  merito  non rilevabili
d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti
prodotti.   Nel  medesimo  termine  il  commissario  giudiziale  deve
depositare il proprio motivato parere.
  Il   tribunale,  nel  contraddittorio  delle  parti,  assume  anche
d'ufficio  tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente
delegando   uno   dei  componenti  del  collegio  per  l'espletamento
dell'istruttoria.
  Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo
177  e' raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando
sono  previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata
in  ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177,
puo'  approvare  il  concordato  nonostante il dissenso di una o piu'
classi  di  creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la
proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti
alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato
in  misura  non  inferiore  rispetto  alle  alternative concretamente
praticabili.
  Il  decreto  e' comunicato al debitore e al commissario giudiziale,
che provvede a darne notizia ai creditori, ed e' pubblicato e affisso
a norma dell'articolo 17.
  Le   somme   spettanti  ai  creditori  contestati,  condizionali  o
irreperibili  sono  depositate  nei modi stabiliti dal tribunale, che
fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.»;
    i) l'articolo   181  del  regio  decreto  n.  267  del  1942,  e'
sostituito dal seguente: «181. Chiusura della procedura. La procedura
di  concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai
sensi  dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine
di  sei  mesi  dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo
161;  il  termine  puo'  essere  prorogato  per  una  sola  volta dal
tribunale di sessanta giorni.»;
    l) dopo  l'articolo  182  del  regio  decreto  n. 267 del 1942 e'
inserito  il  seguente:  «182-bis.  Accordi  di  ristrutturazione dei
debiti.  Il  debitore  puo'  depositare,  con  la  dichiarazione e la
documentazione    di    cui   all'articolo   161,   un   accordo   di
ristrutturazione  dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti
almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione
redatta  da  un  esperto  sull'attuabilita'  dell'accordo stesso, con
particolare  riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori estranei.
  L'accordo  e' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed
ogni  altro  interessato  possono  proporre  opposizione entro trenta
giorni dalla pubblicazione.
  Il  tribunale,  decise  le opposizioni, procede all'omologazione in
camera di consiglio con decreto motivato.
  Il  decreto  del  tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai
sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni
dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
  L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel
registro delle imprese.».
  2.  Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle
azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  Al  regio  decreto  28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  133 del codice di procedura civile, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  «L'avviso  di  cui  al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo
telefax  o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;
    b) all'articolo  134 del codice di procedura civile, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  «L'avviso  di  cui  al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo
telefax  o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;
    c) all'articolo  176,  secondo  comma,  del  codice  di procedura
civile,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo
telefax  o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;
    d) all'articolo   250   del  codice  di  procedura  civile,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «L'intimazione  al  testimone  ammesso  su  richiesta  delle  parti
private  a  comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore
attraverso  l'invio  di copia dell'atto mediante lettera raccomandata
con  avviso  di  ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica
nel  rispetto  della  normativa,  anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione,   la   trasmissione  e  la  ricezione  dei  documenti
informatici e teletrasmessi.
  Il  difensore  che  ha  spedito  l'atto  da  notificare con lettera
raccomandata  deposita  nella cancelleria del giudice copia dell'atto
inviato,  attestandone  la  conformita'  all'originale, e l'avviso di
ricevimento.»;
    e) all'articolo  490  del  codice di procedura civile, il secondo
comma e' sostituito dal seguente:
  «In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso puo' essere
inserito in appositi siti Internet.».
  4.  Alla  legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo  3,  secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine, il
seguente periodo: «Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga
per  la  notificazione  di  sistemi  telematici, la sottoscrizione e'
sostituita  dall'indicazione  a  stampa  sul  documento  prodotto dal
sistema  informatizzato  del  nominativo  dell'ufficiale  giudiziario
stesso.»;
    b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo»
sono inserite le seguenti: «o in via telematica»;
    c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Se le persone
abilitate  a  ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano
di  riceverlo,  ovvero  se  l'agente postale non puo' recapitarlo per
temporanea  assenza  del  destinatario  o per mancanza, inidoneita' o
assenza  delle  persone  sopra  menzionate, il piego e' depositato lo
stesso  giorno  presso  l'ufficio  postale  preposto  alla consegna o
presso  una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del
suo  deposito  presso  l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data
notizia  al  destinatario,  a  cura dell'agente postale preposto alla
consegna,   mediante   avviso   in   busta  chiusa  a  mezzo  lettera
raccomandata  con  avviso  di ricevimento che, in caso di assenza del
destinatario,  deve  essere  affisso  alla  porta  d'ingresso  oppure
immesso   nella   cassetta   della   corrispondenza  dell'abitazione,
dell'ufficio  o  dell'azienda.  L'avviso deve contenere l'indicazione
del  soggetto  che  ha  richiesto  la  notifica  e  del suo eventuale
difensore,  dell'ufficiale  giudiziario al quale la notifica e' stata
richiesta  e del numero di registro cronologico corrispondente, della
data  di  deposito  e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua
dipendenza  presso  cui  il  deposito  e'  stato  effettuato, nonche'
l'espresso  invito  al  destinatario  a provvedere al ricevimento del
piego  a  lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine
massimo  di  sei  mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha
comunque  per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito
e  che,  decorso  inutilmente  anche il predetto termine di sei mesi,
l'atto sara' restituito al mittente.»;
      2)  il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci
giorni  dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
secondo  comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia
curato   il   ritiro,   l'avviso  di  ricevimento  e'  immediatamente
restituito  al  mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e
dei  motivi  che  l'hanno  determinato,  dell'indicazione  "atto  non
ritirato   entro  il  termine  di  dieci  giorni"  e  della  data  di
restituzione.  Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato
depositato  nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il
destinatario  o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego
stesso  e'  restituito al mittente in raccomandazione con annotazione
in  calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito  e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non
ritirato  entro  il  termine  di  centottanta giorni" e della data di
restituzione.»;
      3)   il   quarto   comma   e'   sostituito  dal  seguente:  «La
notificazione  si  ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di
spedizione  della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero
dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»;
      4)  al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio postale»
sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;
      5) il sesto comma e' abrogato.».
  5.   Nel  caso  in  cui  l'abilitazione  professionale  costituisca
requisito  per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, e'
obbligatoria  l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative
funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per
l'accesso  alla  professione, quest'ultimo puo' essere svolto secondo
quanto  previsto  dalle norme deontologiche, sotto la responsabilita'
di  un  professionista,  anche  presso amministrazioni e societa' che
svolgono attivita' nel settore.
  6.  Nelle  commissioni  per  l'esame  di  Stato  per l'abilitazione
professionale  non  piu'  della  meta'  dei commissari sono designati
dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo.
  7.  Fatti  salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di
nuovi  ordini  e'  subordinata  alla necessita' di tutelare interessi
costituzionalmente   rilevanti   nello   svolgimento   di   attivita'
caratterizzate  dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali
prestazioni non adeguate.
  8.  Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano
attivita' regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi
dell'articolo  2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e
nel  rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere
riconosciute.

      
Capo II SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
                               Art. 3.
                   Semplificazione amministrativa

  1.  L'articolo  19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal  seguente:  «Art.  19. Dichiarazione di inizio attivita'. 1. Ogni
atto   di   autorizzazione,  licenza,  concessione  non  costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni  in  albi  o  ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge
o  di  atti  amministrativi  a  contenuto generale e non sia previsto
alcun  limite  o  contingente  complessivo  o  specifici strumenti di
programmazione  settoriale  per il rilascio degli atti stessi, con la
sola  esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte
alla  difesa  nazionale,  alla  pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'amministrazione   della  giustizia,  alla  amministrazione  delle
finanze,  ivi  compresi  gli atti concernenti le reti di acquisizione
del  gettito,  anche  derivante dal gioco, alla tutela della salute e
della  pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico
e   dell'ambiente,   nonche'   degli  atti  imposti  dalla  normativa
comunitaria,  e'  sostituito  da  una  dichiarazione dell'interessato
corredata,    anche    per   mezzo   di   autocertificazioni,   delle
certificazioni   e   delle   attestazioni  normativamente  richieste.
L'amministrazione   competente   puo'   richiedere   informazioni   o
certificazioni  relative  a  fatti, stati o qualita' soltanto qualora
non    siano    attestati    in    documenti    gia'    in   possesso
dell'amministrazione  stessa  o  non  siano  direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni.
  2.  L'attivita'  oggetto  della  dichiarazione puo' essere iniziata
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione     competente.     Contestualmente    all'inizio
dell'attivita',      l'interessato      ne      da'     comunicazione
all'amministrazione competente.
  3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle
condizioni,  modalita'  e  fatti  legittimanti, nel termine di trenta
giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo  che,  ove  cio' sia possibile,
l'interessato  provveda  a  conformare  alla  normativa vigente detta
attivita'    ed   i   suoi   effetti   entro   un   termine   fissato
dall'amministrazione,  in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E'
fatto  comunque  salvo  il  potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies   e   21-nonies.  Nei  casi  in  cui  la  legge  prevede
l'acquisizione  di  pareri  di organi o enti appositi, il termine per
l'adozione    dei    provvedimenti   di   divieto   di   prosecuzione
dell'attivita'  e  di  rimozione  dei suoi effetti sono sospesi, fino
all'acquisizione  dei  pareri,  fino  a  un massimo di trenta giorni,
scaduti   i   quali   l'amministrazione   puo'   adottare   i  propri
provvedimenti  indipendentemente  dall'acquisizione del parere. Della
sospensione e' data comunicazione all'interessato.
  4.  Restano  ferme  le  disposizioni di legge vigenti che prevedono
termini  diversi  da  quelli  di  cui  ai  commi  2  e 3 per l'inizio
dell'attivita'   e   per  l'adozione  da  parte  dell'amministrazione
competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'
e di rimozione dei suoi effetti.
  5.  Ogni  controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3
e'    devoluta    alla    giurisdizione    esclusiva    del   giudice
amministrativo.».
  2.  La  prima  registrazione  dei  veicoli  nel  pubblico  registro
automobilistico  (P.R.A.)  puo'  essere  effettuata  su  istanza  del
venditore,  attraverso  lo  Sportello  telematico  dell'automobilista
(STA)  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,  con  le  modalita' di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
  3.  Alla  rubrica  dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358, sono soppresse le seguenti
parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater
e  3-quinquies  del  medesimo  articolo  8,  nonche' l'allegato 1 del
citato decreto, sono abrogati.
  4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi
ad  oggetto  l'alienazione  di  beni  mobili registrati e rimorchi di
valore  non  superiore  a 25.000 euro o la costituzione di diritti di
garanzia  sui  medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa
sottoscrizione,  essa  puo' essere effettuata gratuitamente anche dai
funzionari  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, dai
funzionari    e    dai    titolari    degli    Sportelli   telematici
dell'automobilista  di  cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  19  settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari
dell'Automobile Club d'Italia competenti.
  5.   Con   decreto  di  natura  non  regolamentare  adottato  dalla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  di  concerto  con  il  Ministero dell'infrastrutture e dei
trasporti,  con  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, con il
Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto   1997,  n.  281,  sono  disciplinate  le  concrete  modalita'
applicative  dell'attivita'  di  cui al comma 4 da parte dei soggetti
ivi  elencati  anche  ai  fini  della  progressiva  attuazione  delle
medesime disposizioni.
  6.  L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita' di
svolgere   l'attivita'   di  cui  al  comma  4  e'  demandata  ad  un
regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro   dell'infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con
il  Ministro  dell'interno,  con  cui  sono  altresi'  disciplinati i
requisiti   necessari,   le  modalita'  di  esercizio  dell'attivita'
medesima   da   espletarsi   nell'ambito   dei   rispettivi   compiti
istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.

      
                               Art. 4.
          Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311

  1.  Nell'articolo  1  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 82 e' soppresso;
    b) al  comma  344  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano
a  decorrere  dalla  data  indicata  nel  decreto di approvazione del
modello per la comunicazione previsto dal presente comma.»;
    c) al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite
le seguenti: «e quelle relative a residui passivi perenti»;
    d) il comma 540 e' soppresso.

      
Capo III POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
                               Art. 5.
             Interventi per lo sviluppo infrastrutturale

  1.  Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale
di  cui  al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  come  modificato  dall'articolo 4,  comma  130,  della legge 24
dicembre  2003,  n.  350,  il CIPE, utilizzando anche le risorse rese
disponibili per effetto della modifiche dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli
interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di
cui  alla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, selezionati secondo i
principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/04 del 29 settembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
  2.  Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento  di  interventi  che,  in  coerenza  con  le  priorita'
strategiche  e  i  criteri di selezione previsti dalla programmazione
comunitaria  per  le  aree  urbane,  consentano  di  riqualificare  e
migliorare  la  dotazione  di  infrastrutture materiali e immateriali
delle  citta'  e  delle aree metropolitane in grado di accrescerne le
potenzialita' competitive.
  3.  L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2,
da   inserire   in   apposito  programma  regionale,  e'  effettuata,
valorizzando  la  capacita'  propositiva  dei  comuni, sulla base dei
criteri  e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle
finanze  e  delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni
interessate,   da   rappresentanti  dei  Comuni  e  dal  partenariato
istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto
dal  punto  1.1  della  delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
  4.  Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di project
financing  possono  essere  destinate  anche  le  risorse costituenti
investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
  5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, sono
dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi
dell'articolo  1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, e delle
disposizioni  del  presente  articolo,  le opere ed i lavori previsti
nell'ambito   delle  concessioni  autostradali  gia'  assentite,  non
inclusi   nel   primo  programma  delle  infrastrutture  strategiche,
approvato  dal  CIPE  con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001,
pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del  21  marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono
indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
  6.  Per  le  opere  ed  i  lavori  di  cui  al  comma 5, i soggetti
competenti  procedono  alla  realizzazione  applicando  la  normativa
comunitaria   in   materia   di  appalti  di  lavori  pubblici  e  le
disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni,  ed  il  decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e
successive  modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere
stesse,  gli  atti  ed  i provvedimenti, gia' formati o assunti, ed i
procedimenti  in  corso  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto, purche' destinati a concludersi entro trenta giorni.
  7.  Per  ciascuna  delle  opere  di  cui al comma 5 si procede alla
nomina  di  un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i
poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  provvedendo
contestualmente  alla  conferma  o  alla  sostituzione dei Commissari
straordinari  eventualmente  gia'  nominati.  Nel  caso  di  opera di
interesse  regionale  la  proposta  di  nomina  o di sostituzione dei
Commissari  straordinari deve essere formulata sentito previamente il
Presidente  della regione o della provincia autonoma interessata; nel
caso  di  opera  di  interesse  interregionale  o  internazionale, la
proposta di nomina o di sostituzione dei commissari straordinari deve
essere   formulata  sentito  il  Presidente  della  regione  o  della
provincia  autonoma  interessata  ovvero  con il sindaco della citta'
metropolitana interessata.
  8.  I  Commissari  straordinari  seguono  l'andamento  delle opere,
svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
2,  comma  5,  del  decreto  legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi
esercitano  i  poteri  loro attribuiti ai sensi del presente articolo
qualora  le  procedure  ordinarie  subiscano rallentamenti, ritardi o
impedimenti  di  qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino
circostanze  tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti
per  la  realizzazione  delle  opere o nella fase di esecuzione delle
stesse,   dandone  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del
citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
  10.  Gli  enti  preposti  al  rilascio  delle  autorizzazioni e dei
permessi    necessari    alla    realizzazione   dei   terminali   di
rigassificazione  gia'  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo 8 della
legge   24   novembre  2000,  n.  340,  e  dichiarati  infrastrutture
strategiche  nel settore del gas naturale con la citata deliberazione
CIPE  n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad esprimersi entro
60  giorni  dalla  richiesta.  In  caso  di  inerzia o ingiustificato
ritardo,  il  Ministero  delle  attivita' produttive, nell'ambito dei
propri  compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio,
provvede,  senza necessita' di diffida, alla nomina di un commissario
«ad acta» per gli adempimenti di competenza.
  11.  Nell'esercizio  dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai
sensi  del  presente  articolo, i Commissari straordinari provvedono,
nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti
alla  relativa  realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle normativa
comunitaria.
  12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla
stazione  appaltante  ai  sensi  degli  articoli 118,  119  e 120 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
l'appaltatore  deve  provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri gia'
allestiti  e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel  termine  a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;
in  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  assegnato, la stazione
appaltante  provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi
oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione
di  eventuali  provvedimenti  giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza   comunque   denominati   che  inibiscano  o  ritardino  il
ripiegamento  dei  cantieri  o  lo  sgombero  delle  aree di lavoro e
relative  pertinenze,  puo'  depositare cauzione in conto vincolato a
favore  dell'appaltatore  o  prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa  con  le  modalita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis,
della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, pari all'uno per cento del
valore  del  contratto.  Resta  fermo  il diritto dell'appaltatore di
agire per il risarcimento dei danni.
  13.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti  i  criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
Commissari  straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa
si  fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
comma 5.
  14.  Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle
acciaierie  di  Genova-Cornigliano,  in  coerenza con quanto previsto
dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzata
la  concessione  di  contributi  in favore dei soggetti competenti, a
carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale
fine  integrato  dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dall'anno 2005.
  15.  I  vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in
attuazione   del  piano  regolatore  generale  degli  acquedotti,  di
competenza   statale   ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  sono
prorogati  fino  all'aggiornamento  dello  stesso piano regolatore ai
sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
  16.  Il  contributo  di  10 milioni di euro di cui all'articolo 83,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' essere utilizzato
anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive.

      
Capo IV AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO
                               Art. 6.
Destinazione  di  quota  parte del Fondo rotativo per investimenti in
ricerca  svolti  congiuntamente  da  imprese  e  universita'  o  enti
  pubblici di ricerca e per altre finalita' di pubblico interesse.

  1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale
e  di  rafforzare  le  azioni dirette a promuovere un'economia basata
sulla  conoscenza,  una  quota pari ad almeno il trenta per cento del
Fondo  rotativo  per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1,
comma  354,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di
quanto  previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e' destinata al
sostegno  di  attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e
sviluppo  delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti
della ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita',
l'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e
gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico (IRCCS)
pubblici  e  privati,  nonche' gli IRCCS trasformati in fondazioni ai
sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
  2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte
della  proposta  di  Programma  nazionale  della  ricerca  e dei suoi
aggiornamenti  che  il  CIPE  approva  annualmente  su  proposta  del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nei limiti delle
finalita'  di  cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  3.  All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  354,  dopo  le parole: «sostegno alle imprese» sono
inserite le seguenti: «e gli investimenti in ricerca»;
    b) al  comma  355, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
fini  dell'individuazione  degli  interventi ammessi al finanziamento
sono    considerati   prioritariamente   i   seguenti   progetti   di
investimento:
      a) interventi   finalizzati   ad   innovazioni,  attraverso  le
tecnologie  digitali,  di  prodotti, servizi e processi aziendali, su
proposta  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive;
      b) programmi   di  innovazione  ecocompatibile  finalizzati  al
risparmio  energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina
comunitaria  degli  aiuti  di  Stato per la tutela ambientale, di cui
alla Comunicazione della Commissione europea 2001/c 37/03, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 37 del 3 febbraio
2001,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
      c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n.
8  e  n.  10  e connesse bretelle di collegamento, nonche' delle reti
infrastrutturali  marittime,  logistiche  ed  energetiche comunque ad
essi collegate.».
  4.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  1, sono destinate
prioritariamente ai seguenti obiettivi:
    a) favorire  la realizzazione di programmi strategici di ricerca,
che   coinvolgano   prioritariamente  imprese,  universita'  ed  enti
pubblici  di  ricerca, a sostegno sia della produttivita' dei settori
industriali  a maggiore capacita' di esportazione o ad alto contenuto
tecnologico,  sia  della attrazione di investimenti dall'estero e che
comprendano  attivita'  di  formazione  per almeno il dieci per cento
delle risorse;
    b) favorire  la  realizzazione  o  il  potenziamento di distretti
tecnologici,  da  sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri
enti nazionali e territoriali;
    c) stimolare  gli  investimenti  in  ricerca  delle  imprese, con
particolare  riferimento  alle imprese di piccola e media dimensione,
per  il  sostegno  di  progetti  di  ricerca  industriale  e sviluppo
precompetitivo proposti dalle imprese stesse.
  5.   Il   CIPE,   su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro delle
attivita'  produttive,  puo'  riservare  una  quota delle risorse del
fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento  di  nuove  iniziative realizzate ai sensi del Titolo I
del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove
iniziative   imprenditoriali   ad   elevato   contenuto   tecnologico
nell'ambito  dei  distretti  tecnologici.  Nella medesima delibera il
CIPE  definisce  le  caratteristiche  delle  iniziative  beneficiarie
dell'intervento  e  i  requisiti  soggettivi  dei  soci  dell'imprese
proponenti,  anche  al fine di promuovere interscambi tra mondo della
ricerca  e  imprese, nonche' le modalita' di accesso preferenziale ai
benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
  6.  Al  fine  di garantire la massima efficacia degli interventi di
cui  al  presente  articolo,  le  convenzioni stipulate dal Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca con gli istituti
bancari   per   la  gestione  degli  interventi  di  cui  al  decreto
legislativo  27  luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate, dalla
data  di  scadenza  delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo
non  superiore  all'originaria  durata contrattuale, a condizione che
sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il venti
per cento.
  7.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  4,  comma 100, della legge 24
dicembre  2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul
rimborso  dei  prestiti  fiduciari,  nonche' alla corresponsione agli
studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi
sui  prestiti  stessi,  e'  ripartito  tra  le  regioni e le province
autonome   di   Trento   e   di  Bolzano  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sulla base dei
criteri  ed  indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo  Stato  e le regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano.
  8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare
l'innovazione   e  la  produttivita'  dei  distretti  e  dei  settori
produttivi,  il  CIPE,  senza  nuovi e maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale
delle  strutture  del  CIPE medesimo. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri  stabilisce,  con proprio decreto, le modalita' semplificate
di  funzionamento  del  Comitato,  anche in deroga all'articolo 3 del
vigente  regolamento  interno  del CIPE, approvato con delibera n. 63
del  9  luglio  1998,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del
27 agosto 1998.
  9.  Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze
e  delle  prospettive  dei diversi settori produttivi anche a livello
territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su
proposta  dei  Ministri  delle  attivita' produttive, delle politiche
agricole  e  forestali,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  per  l'innovazione  e  le tecnologie, dell'economia e delle
finanze,   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle
comunicazioni,   le   priorita'  e  la  tempistica  degli  interventi
settoriali,  indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli
incentivi  esistenti,  il  loro  eventuale  riordino e la proposta di
eventuali    nuovi    incentivi,   sia   attraverso   interventi   in
infrastrutture  materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo
ricorso  alle  modalita'  previste  dall'articolo 2, comma 206, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  10.  Il  Comitato,  inoltre, al fine di promuovere il trasferimento
tecnologico  e  di  rafforzare l'innovazione e la produttivita' delle
imprese  che  si  associano  con  universita',  centri  di ricerca, e
istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni
interessate,   la  predisposizione  e  l'attuazione  di  progetti  di
sviluppo  innovativo  dei distretti produttivi e tecnologici, facendo
ricorso  alle  modalita'  previste  dall'articolo 2, comma 206, della
citata legge n. 662 del 1996.
  11.  Al  fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10,
il  Comitato  orienta  e  coordina  strumenti  e  risorse finanziarie
iscritte  in  bilancio  a legislazione vigente e per i quali sussiste
apposito stanziamento di bilancio e fa ricorso alle risorse del Fondo
aree  sottoutilizzate,  di  cui  agli articoli 60 e 61 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289, e del Fondo rotativo di cui all'articolo 1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere
l'attrazione  di  investimenti e persone di alta qualifica nel Paese,
con  particolare  attenzione  alle  aree  sottoutilizzate, il CIPE si
costituisce  in  Comitato  per  l'attrazione  delle risorse in Italia
senza  oneri  aggiuntivi  per  la finanza pubblica, avvalendosi delle
proprie   strutture.   Il   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
stabilisce   con   proprio   decreto  le  modalita'  semplificate  di
funzionamento  del  Comitato,  anche  in  deroga  all'articolo  3 del
vigente  regolamento  interno  del CIPE, approvato con delibera n. 63
del 9 luglio 1998.
  13.  Per  l'attrazione  degli  investimenti,  il  predetto Comitato
definisce  la  strategia  e  fissa gli obiettivi generali che saranno
attuati  da  Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia
nazionale   per   l'attrazione   degli  investimenti  e  lo  sviluppo
d'impresa,   facendo   in   particolare   ricorso   al  contratto  di
localizzazione,  di  cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre
2002,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e
n.  16/03  del  9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
156 dell'8 luglio 2003.
  14.  Il  CIPE  stabilisce  annualmente  le  risorse  del Fondo aree
sottoutilizzate,  di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del
2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in
generale  dell'intervento  di  Sviluppo Italia per l'attrazione degli
investimenti.

      
Capo V SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
                               Art. 7.
       Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

  1.  Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la
larga  banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03
del  13  novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del
27   febbraio 2004,  possono  essere  realizzati  in  tutte  le  aree
sottoutilizzate.  Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo
aree  sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato
dal  Ministero  delle  comunicazioni  per  il  tramite della Societa'
infrastrutture  e  telecomunicazioni  per  l'Italia  S.p.a  (Infratel
Italia)  del  gruppo  Sviluppo  Italia  S.p.a. e dalla Presidenza del
Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie per il tramite della societa' Innovazione Italia S.p.a.
  2.  Il  contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto
dall'articolo  41,  comma  5,  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, e'
rinnovato,  per il triennio 2005-2007 per l'importo di 5.165.000 euro
annui.
  3.  All'articolo  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma
502 e' sostituito dal seguente:
  «502.  Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  definisce i requisiti tecnici dei
sistemi  elettronici  di identificazione e controllo degli apparecchi
da  intrattenimento  di  cui  all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno  1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme
di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei
documenti  attestanti  il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo
38,  commi  3  e  4,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, tali da
assicurarne  la  controllabilita'  a  distanza, indipendentemente dal
posizionamento  sugli  apparecchi e dal materiale che si frappone fra
chi  e'  preposto  alla  lettura  dei  dati e l'apparecchio stesso. I
sistemi  dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche
in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovra' corrispondere almeno un
sistema  elettronico  di  identificazione.  Gli  eventuali  costi  di
rilascio   dei  predetti  documenti  o  sistemi  sono  a  carico  dei
richiedenti.».

      
Capo VI RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA
                               Art. 8.
                       Riforma degli incentivi

  1.  Al  fine  di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle
aree  sottoutilizzate  e,  quindi,  l'effetto  degli  incentivi sulla
competitivita'  del  sistema  produttivo,  a  decorrere dalla data di
entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  la  concessione  delle
agevolazioni  per  investimenti  in  attivita' produttive disposta ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488,  e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita secondo i seguenti principi:
    a) il  contributo  in  conto  capitale  e'  inferiore o uguale al
finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da
un  finanziamento  pubblico  agevolato e da un finanziamento bancario
ordinario a tasso di mercato;
    b) il  CIPE,  secondo  le  modalita' di cui all'articolo 1, comma
356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e
le  modalita'  di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico
agevolato;
    c) il  tasso  di interesse da applicare al finanziamento pubblico
agevolato non e' inferiore allo 0,50 per cento annuo;
    d) e'  previsto  l'impegno  creditizio  dei soggetti che valutano
positivamente  le  istanze  di  ammissione agli incentivi e curano il
rimborso  unitario  del  finanziamento  pubblico  e  ordinario, salvo
quanto disposto dal comma 4;
    e) gli  indicatori  per  la  formazione  delle  graduatorie  sono
limitati  nel  numero,  univocamente  rappresentativi  dell'obiettivo
misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il
minore ricorso al contributo in conto capitale.
  2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche  agricole  e forestali, per quanto riguardante le attivita'
della  filiera  agricola,  sentita  la  Conferenza  permanente tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,   in   conformita'   alla  vigente  normativa  di
riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di
attuazione  della  disposizione  di cui al comma 1, individuando, tra
l'altro:
    a) le attivita' e le iniziative ammissibili;
    b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
    c) i  meccanismi  di  valutazione delle domande, con le modalita'
della procedura valutativa a graduatoria;
    d) gli  indicatori  per la formazione di graduatorie settoriali e
territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
    e) la   misura   dell'intervento   agevolativo,  assicurando  che
l'intensita'  di  aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle
intensita' massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;
    f) il  rapporto  massimo  fra  contributo  in  conto  capitale  e
finanziamento  con  capitale  di  credito,  entro la soglia di cui al
comma 1, lettera a);
    g) le  modalita'  e  i  contenuti dell'istruttoria delle domande,
prevedendo   la   stipula   di   apposite   convenzioni,  modificando
eventualmente  quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso
dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzieta'.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 2 e 3 non si applicano alla
concessione  di incentivi disposta in attuazione di bandi gia' emessi
alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto o a fronte di
contratti di programma il cui finanziamento e' assicurato con risorse
che,   alla   stessa  data,  risultino  formalmente  attribuite  allo
strumento di intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  4.  Il  finanziamento  bancario  ordinario e' concesso dai soggetti
abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli
incentivi  ovvero, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con
questi  ultimi,  anche  da  altri  soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
  5.  I  finanziamenti  pubblici  agevolati di cui al comma 1 possono
essere  erogati  sulla  quota del fondo rotativo per il sostegno alle
imprese  di  cui  all'articolo 1,  comma 354, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  stabilita  con  le  delibere CIPE di cui al medesimo
articolo 1,  comma  355.  Si applica la disposizione dell'articolo 1,
comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  6.  Nel  primo  biennio  il  CIPE, in attuazione delle disposizioni
contenute  negli  articoli  60  e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del
contributo  in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al
comma 1,  una  quantita'  di risorse in grado di attivare, unitamente
con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti
privati  equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni
2003  e  2004.  Nella  prima fase di attuazione, nel rispetto di tale
indirizzo,   il   CIPE  assicura  un  trasferimento  da  incentivi  a
investimenti  pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di
nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro,
da  cui  consegua  una disponibilita', non inferiore a 225 milioni di
euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel
2007,  da utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo
5, comma 1.
  7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  3,  dopo  il  comma  1, e' aggiunto, in fine, il
seguente:  «1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i
massimali  previsti  dalla normativa comunitaria per gli investimenti
operati  da  giovani  imprenditori  agricoli.  Per  le iniziative nel
settore  della  produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva  del periodo di preammortamento, non superiore a quindici
anni.»;
    b) all'articolo   5,   comma   1,  all'articolo  7,  comma  1,  e
all'articolo  11,  comma  2,  le  parole: «composte esclusivamente da
soggetti  di  eta'  compresa  tra  i 18 ed i 35 anni, ovvero composte
prevalentemente  da  soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni»
sono sostituite dalle seguenti: «composte prevalentemente da soggetti
di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni»;
    c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo
11,  comma  3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «alla data
del 1° gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei
mesi, all'atto della presentazione della domanda,»;
    d) all'articolo  9,  comma 1, le parole: «gli agricoltori di eta'
compresa  tra  i  18 ed i 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i
giovani imprenditori agricoli»;
    e) dopo  l'articolo  12  e'  inserito  il  seguente: «Art. 12-bis
(Ampliamenti aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del
presente  titolo  I  possono  essere  concessi  anche  per finanziare
ampliamenti   aziendali   effettuati   da  societa'  in possesso  dei
requisiti  di  cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della
presentazione   della   domanda,  le  quali  siano  economicamente  e
finanziariamente  sane  ed abbiano effettivamente avviato l'attivita'
di  impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in
cui  le societa' richiedenti abbiano gia' beneficiato di incentivi di
cui  al  presente  decreto,  esse  devono  dare dimostrazione di aver
completato   l'originario  programma  di  investimenti  ammesso  alle
agevolazioni  almeno tre anni prima della data di presentazione della
domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.»;
    f) all'articolo 17, comma 1, le parole: «nei sei mesi antecedenti
la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
    g) all'articolo  23,  dopo  il  comma 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8,
10,  12,  18  e  20  del  presente decreto legislativo possono essere
modificati con delibera del CIPE.».

      
                               Art. 9.
Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione

  1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccole
e  medie  imprese,  di  cui  alla  raccomandazione  della Commissione
europea  n.  2003/361/CE  del  6 maggio  2003,  che  prendono parte a
processi   di   concentrazione  e'  attribuito,  nel  rispetto  delle
condizioni  previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione,
del  12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di imposta
pari  al  cinquanta  per  cento  delle  spese  sostenute  per studi e
consulenze,  inerenti  all'operazione di concentrazione e comunque in
caso   di   effettiva   realizzazione   dell'operazione,  secondo  le
condizioni che seguono:
    a) il  processo  di  concentrazione  deve  essere ultimato, avuto
riguardo  agli  effetti  civili,  nel periodo compreso tra la data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  i  ventiquattro  mesi
successivi;
    b) l'impresa  risultante dal processo di concentrazione, comunque
operata,  deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa
di  cui  alla  raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003;
    c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione
devono  aver esercitato l'attivita' nell'anno precedente alla data in
cui  e'  ultimato  il  processo  di  concentrazione o aggregazione ed
essere  residenti  in  Stati  membri dell'Unione europea ovvero dello
Spazio economico europeo.
  2.  Il  contributo  di cui al comma 1 non compete se il processo di
concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di
controllo  di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono
direttamente   o  indirettamente  controllate  dalla  stessa  persona
fisica,   tenuto   conto  anche  delle  partecipazioni  detenute  dai
familiari  di  cui  all'articolo  5 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
  3.  Per  fruire  del  contributo, l'impresa concentrataria inoltra,
dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita
istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia
delle  entrate,  che  ne  rilascia, in via telematica, certificazione
della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica,
in   via   telematica,   entro   trenta  giorni  dalla  presentazione
dell'istanza,  il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del
contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza
ovvero  per  l'esaurimento  dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro  per  l'anno  2005,  110  milioni  di  euro per l'anno 2006 e 57
milioni di euro per l'anno 2007.
  4.  Con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato  il  modello  da utilizzare per la redazione dell'istanza e
sono  stabiliti  i  dati  in  esso  contenuti,  nonche'  i termini di
presentazione  delle  istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei
fondi  stanziati  e'  data  notizia  con successivo provvedimento del
direttore della medesima Agenzia.
  5.  Per  le  modalita'  di presentazione telematica si applicano le
disposizioni  contenute  nell'articolo  3  del  regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  6.   Il   credito   d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente  in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente  alla  comunicazione  di  avvenuto riconoscimento del
contributo.  Il  credito  d'imposta non e' rimborsabile, non concorre
alla  formazione  del valore della produzione netta di cui al decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  ne'  dell'imponibile agli
effetti  delle  imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di  cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
  7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui
all'articolo  37-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.

      
                              Art. 10.
               Disposizioni in materia di agricoltura

  1.  All'articolo  34  del  decreto  del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c)
le  cooperative  e  loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  18 maggio  2001, n. 228; le associazioni e loro
unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente,
che  effettuano  cessioni  di beni prodotti prevalentemente dai soci,
associati   o   partecipanti,   nello   stato   originario  o  previa
manipolazione  o  trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per
legge,  anche  previa  manipolazione  o  trasformazione, alla vendita
collettiva per conto dei produttori soci.»;
    b) il comma 3 e' soppresso;
    c) al  comma  4,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
sempre  che  il  cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al
regime ordinario.»;
    d) il comma 10 e' soppresso;
    e) il  comma  11 e' sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni
del  presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma
7,  ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino
per   l'applicazione   dell'imposta   nei   modi   ordinari   dandone
comunicazione  all'ufficio secondo le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».
  2.  All'allegato  I  del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le  parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»
sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per
grado-Plato»;
    b) le  parole:  «Prodotti  alcolici  intermedi:  euro  56,15  per
ettolitro»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «Prodotti  alcolici
intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;
      c) le  parole:  «Alcole  etilico:  euro  730,87  per  ettolitro
anidro»  sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44
per ettolitro anidro».
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, da
adottare  entro  il  31 dicembre  2005, ai sensi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
rideterminatele  percentuali di compensazione applicabili ai prodotti
agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di
euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.
  4.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono
stabilite  le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto
dal  1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori
entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
  5.  All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo le parole: «contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e
di distretto».
  6.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti
i  criteri e le modalita' per l'attivazione di contratti di distretto
di cui al comma 5, prevedendo anche la possibilita' di partecipazione
attiva  ai  predetti  contratti dei consorzi agrari di cui alla legge
28 ottobre 1999, n. 410.
  7.  In  attuazione  di  quanto disposto dall'articolo 1, comma 512,
della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  il Fondo interbancario di
garanzia  di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' soppresso.
  8.  All'articolo  17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel  comma  5  dopo  le  parole: «dal presente articolo», sono
inserite  le  seguenti:  «,  nonche' quelle previste dall'articolo 1,
comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
    b) dopo  il  comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Le garanzie
prestate  ai  sensi  del  presente  articolo possono essere assistite
dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da
stabilire  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli   eventuali   oneri  derivanti  dall'escussione  della  garanzia
concessa  al sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7,
secondo  comma,  numero  2),  della  legge  5 agosto 1978, n. 468. La
predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata
legge n. 468 del 1978.».
  9.  Il  Fondo di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio
2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
2003,  n.  268, e' soppresso. Le disponibilita' finanziarie accertate
alla  data di entrata in vigore del presente decreto sul Fondo per la
meccanizzazione  dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966,
n.   910,  gia'  destinate  al  Fondo  per  il  risparmio  idrico  ed
energetico,  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per
essere  successivamente  trasferite all'ISMEA per le finalita' di cui
all'articolo  17,  comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102.
  10.  Allo  scopo  di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti
agricoli  ed  agroalimentari  italiani  il  Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  promuove  un  programma di azioni al fine di
assicurarne   un  migliore  accesso  ai  mercati  internazionali  con
particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  si  avvale,  per  l'attuazione del
programma  di  cui  al  presente  comma,  della societa' «Buonitalia»
S.p.a.,  di  cui  all'articolo  17,  comma 1, del decreto legislativo
29 marzo  2004,  n.  99.  A  tale fine e' destinata, per l'anno 2005,
quota  parte,  nel  limite  di  50  milioni  di  euro,  delle risorse
finanziarie  di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre
2003,  n. 350, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui
alla  delibera  CIPE  n.  90/00  del  4 agosto 2000, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  251  del  26 ottobre  2000,  e  successive
modificazioni.  Con  decreto  del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita' e le procedure per
l'attuazione  del  presente comma, ivi inclusa l'individuazione delle
risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.

      
                              Art. 11.
            Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva

  1.  Il  Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di
rischio  di  cui  all'articolo  4, comma 106, della legge 24 dicembre
2003,  n.  350,  e' incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a
100 milioni di euro.
  2.  Sviluppo  Italia S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare le risorse
del  Fondo  di  cui  al  comma  1  per  sottoscrivere  ed acquistare,
esclusivamente  a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese
produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati
ad  introdurre  innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con
tecnologie  digitali,  ovvero  quote  di minoranza di fondi mobiliari
chiusi  che  investono in tali imprese, secondo le modalita' indicate
dal  CIPE,  nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da
106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3.  E'  istituito  il  Fondo  per il finanziamento degli interventi
consentiti  dagli  Orientamenti  UE  sugli  aiuti  di  Stato  per  il
salvataggio  e  la  ristrutturazione delle imprese in difficolta' con
una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.
  4.  All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede
mediante   corrispondente   riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui  al  comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004,
n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
  5. Le attivita' di coordinamento e monitoraggio degli interventi di
cui  al  comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato
con   decreto   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per
la  valutazione  ed  attuazione  dei  citati  interventi  senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
  6.  Con  delibera  del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sono dettati i
criteri  e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 3 e 5.
  7.  All'articolo  13  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 28 e' soppresso;
    b) dopo il comma 61-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «61-quater.    Le    caratteristiche    delle   garanzie   dirette,
controgaranzie  e  cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di
cui  all'articolo  2,  comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  al  fine  di  adeguarne  la natura a quanto previsto
dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di
capitale  per  le  banche, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.».
  8.  Al  fine  di concorrere alla soluzione delle crisi industriali,
gli  interventi  di reindustrializzazione e di promozione industriale
di  cui  al  decreto-legge  1° aprile  1989,  n. 120, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  15 maggio  1989, n. 181, sono estesi al
territorio  dei  comuni  individuati  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  tenuto conto degli accordi intervenuti fra
Governo,  enti  territoriali e parti economiche e sociali, secondo le
procedure  di  cui  all'articolo  1,  commi  266  e  267, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
  9.  Per  gli interventi di cui al comma 8 e' concesso un contributo
straordinario  pari  a  50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di
euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro
per  il  2008.  Saranno  realizzati  prioritariamente  gli interventi
cofinanziati  dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite
di  societa'  o  enti  strumentali,  tenendo  conto  della  quota  di
cofinanziamento.
  10.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede
mediante  riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata
ai  sensi  delle  tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
per 50 milioni di euro per l'anno 2005, 50 milioni di euro per l'anno
2006,  85  milioni  di  euro per l'anno 2007 e 65 milioni di euro per
l'anno   2008.  Conseguentemente,  per  l'anno  2005  il  limite  dei
pagamenti  indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 50 milioni di euro.
  11.  Al  fine  di  consentire  lo  sviluppo  e  la ristrutturazione
produttiva  delle  imprese  interessate, l'applicazione di condizioni
tariffarie  favorevoli  per  le forniture di energia elettrica di cui
all'articolo  1,  lettera  c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n.
25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83,
viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui
al 31 dicembre 2004.
  12.  Le  condizioni  tariffarie  di  cui  al  decreto  del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996,
sono  estese con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica
ed  il  gas,  alle  forniture  di  energia  elettrica  destinata alle
produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al
ciclo  cloro-soda,  con riferimento ai prezzi praticati per forniture
analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla
data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  situati  nel
territorio  della  regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione
in  alta  tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma
vengono  riconosciute  a  fronte  della  definizione di un protocollo
d'intesa  contenente  impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle
parti  con  l'amministrazione  della  regione Sardegna ed i Ministeri
interessati.
  13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e
vengono  aggiornate  dall'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
che  incrementa  su  base annuale i valori nominali delle tariffe del
quattro  per  cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti piu'
elevato,  dell'incremento  percentuale  del prezzo medio dell'energia
elettrica  all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'Europa
centrale.
  14.  Allo  scopo  di  ridurre  i  costi  di  fornitura dell'energia
elettrica  alle  imprese  e  in generale ai clienti finali sfruttando
risorse  del  bacino  carbonifero  del  Sulcis,  nel  rispetto  della
normativa   comunitaria,  nazionale  ed  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  in  data  24 gennaio  1994, la regione
Sardegna, dopo l'approvazione del piano energetico regionale, assegna
una  concessione  integrata  per la gestione della miniera di carbone
del  Sulcis e la produzione di energia elettrica. La regione Sardegna
assicura   la   disponibilita'  delle  aree  e  delle  infrastrutture
necessarie  e assegna la concessione mediante procedure di gara entro
un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto. Gli
elementi  da  prendere  in  considerazione  per  la valutazione delle
offerte, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:
    a) massimizzazione  del  rendimento  energetico complessivo degli
impianti;
    b) minimizzazione  delle  emissioni  con  utilizzo  di tecnologia
idonea  al  contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in
forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
    c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
    d) presentazione  di  un  piano  industriale  per lo sfruttamento
della  miniera  e  la  realizzazione  e l'esercizio della centrale di
produzione   di  energia  elettrica,  che  preveda  ricadute  atte  a
promuovere  lo  sviluppo  economico  dell'area del Sulcis Iglesiente,
avvalendosi della disponibilita' di energia elettrica a costo ridotto
per le imprese localizzate nell'Isola;
    e) definizione   e   promozione  di  un  programma  di  attivita'
finalizzato  alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero
ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351.

      
                              Art. 12.
           Rafforzamento e rilancio del settore turistico

  1.  Al  fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche
di  indirizzo  del  settore  turistico  in  sede  nazionale  e la sua
promozione  all'estero,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  da  adottarsi  entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, e' istituito il Comitato nazionale per
il   turismo  con  compiti  di  orientamento  e  coordinamento  delle
politiche   turistiche  nazionali  e  di  indirizzo  per  l'attivita'
dell'Agenzia.  Fanno  parte  del Comitato: i Ministri e Viceministri,
indicati  nel  citato  decreto,  il  Presidente  della conferenza dei
presidenti  delle  regioni; il coordinatore degli assessori regionali
al  turismo;  quattro  rappresentanti  delle  regioni  indicati dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano; i rappresentanti delle
principali  associazioni  di  categoria,  nel  numero massimo di tre,
secondo modalita' indicate nel citato decreto.
  2.   Per  promuovere  l'immagine  unitaria  dell'offerta  turistica
nazionale  e  per  favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale
del turismo (ENIT) e' trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo,
di   seguito   denominata:  «Agenzia»,  sottoposta  all'attivita'  di
indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita' produttive.
  3. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita' giuridica di diritto
pubblico,  con  autonomia  statutaria,  regolamentare, organizzativa,
patrimoniale,  contabile  e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il
presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori
dei conti.
  4.  L'Agenzia  assume  la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale
del  turismo  e  succede  in  tutti  i  rapporti  giuridici, attivi e
passivi,  dell'ENIT,  che  prosegue nell'esercizio delle sue funzioni
fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.
  5.   L'Agenzia  provvede  alle  spese  necessarie  per  il  proprio
funzionamento attraverso le seguenti entrate:
    a) contributi dello Stato;
    b) contributi delle regioni;
    c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di
altri   enti   pubblici  per  la  gestione  di  specifiche  attivita'
promozionali;
    d) proventi  derivanti  dalla  gestione e dalla vendita di beni e
servizi a soggetti pubblici e privati, nonche' dalle attivita' di cui
al comma 8;
    e) contribuzioni diverse.
  6.   Per   l'anno   2005,   all'ENIT   e'  concesso  il  contributo
straordinario di 20 milioni di euro.
  7.  Con  decreto  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro per la funzione
pubblica,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, con il
Ministro  degli  affari  esteri, con il Ministro per gli italiani nel
mondo  e  con  il  Ministro  per  gli  affari regionali, se nominato,
sentite   le   organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente
rappresentative,  acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  si  provvede  all'organizzazione  e  alla disciplina
dell'Agenzia,  con  riguardo  anche  all'istituzione  di  un apposito
comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo
e  alla  partecipazione  negli  organi dell'agenzia di rappresentanti
delle  regioni  e  delle associazioni di categoria, anche in deroga a
quanto  stabilito  dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia e' in
particolare  previsto lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in
raccordo   con   le   iniziative  di  valorizzazione  del  patrimonio
culturale.
  8.  Per  l'iniziativa  volta  a  promuovere  il  marchio Italia nel
settore  del  turismo, sulla rete Internet, gia' avviata dal progetto
Scegli   Italia,   la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso
opportune   convenzioni,  alla  realizzazione  dell'iniziativa,  alla
gestione  della  relativa  piattaforma  tecnologica, alla definizione
delle  modalita'  e  degli standard tecnici per la partecipazione dei
soggetti  interessati  pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia,
con  il  Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero degli
affari  esteri,  con  il Ministro per gli italiani nel mondo e con le
regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla
promozione  turistica  di  livello  nazionale e internazionale e, con
riferimento  al  settore  del  turismo  culturale, in raccordo con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
  9.  Al  finanziamento  dell'iniziativa  di  cui  al  comma  8  sono
destinate anche le somme gia' assegnate al progetto Scegli-Italia con
decreto  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie in data
28 maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  137 del
14 giugno   2004,  nell'ambito  delle  disponibilita'  del  Fondo  di
finanziamento  per  i progetti strategici nel settore informatico, di
cui  all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
nonche'   gli  eventuali  proventi  derivanti  da  forme  private  di
finanziamento   e  dallo  sfruttamento  economico  della  piattaforma
tecnologica.
  10.  E'  autorizzata  la  spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno
degli   anni   2005  e  2006  per  la  partecipazione  del  Ministero
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio   al   Progetto
Scegli-Italia.
  11.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 10 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'
revisionale  di  base di conto capitale Fondo speciale dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

      
Capo VII MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTO
AMMORTIZZATORI SOCIALI
                              Art. 13.
Disposizioni   in   materia   di  previdenza  complementare,  per  il
potenziamento  degli  ammortizzatori  sociali  e  degli  incentivi al
reimpiego     nonche'     conferma    dell'indennizzabilita'    della
  disoccupazione nei casi di sospensione dell'attivita' lavorativa.

  1.  Al  fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la
graduale   attuazione   delle   deleghe  legislative  in  materia  di
previdenza  complementare  previste  dall'articolo  1, comma 2, della
legge  23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo
1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per
l'anno  2005,  200  milioni  di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di
euro  a  decorrere  dall'anno  2007.  Al  relativo onere si provvede,
quanto  a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per
l'anno  2006  e  506  milioni  di  euro  per  l'anno  2007,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  di  parte  corrente «Fondo speciale»" dello stato di previsione
del  Ministero  dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  quanto  a  14  milioni  di euro per l'anno 2007,
mediante   utilizzo   di   parte  delle  maggiori  entrate  derivanti
dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro
per     l'anno     2007,     mediante     corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto  1978,  n. 468, come determinata dalla tabella C della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
  2.  In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e
del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006
sono adottati i seguenti interventi:
    a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile
2005  al  31 dicembre  2006  la  durata  dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione  con  requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo
comma,  del  regio  decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive
modificazioni,  e'  elevata  a  sette  mesi  per  i soggetti con eta'
anagrafica  inferiore  a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti
con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale
di  commisurazione  alla  retribuzione  della  predetta indennita' e'
elevata  al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed e' fissata al
quaranta  per  cento  per i successivi tre mesi e al trenta per cento
per  gli  ulteriori  mesi.  Resta  confermato il riconoscimento della
contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento
nel  limite  massimo  di  sei mesi per i soggetti con eta' anagrafica
inferiore  a  cinquanta  anni  e di nove mesi per i soggetti con eta'
anagrafica  pari  o  superiore  a  cinquanta  anni. Gli incrementi di
misura  e  di  durata  di  cui  al presente comma non si applicano ai
trattamenti  di  disoccupazione  agricoli,  ordinari  e speciali, ne'
all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7,
comma 3,  del  decreto-legge  21 marzo  1988,  n. 86, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  20 maggio  1988, n. 160. L'articolo 20,
comma  2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni, e' abrogato. L'indennita' di disoccupazione non spetta
nelle  ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra domanda e
offerta  di lavoro. Per le finalita' di cui alla presente lettera, e'
istituita,  nell'ambito  dell'INPS, una speciale evidenza contabile a
cui  affluisce  per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e
per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro;
    b) all'articolo   1,   comma  155,  primo  periodo,  della  legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  le  parole: «310 milioni di euro"» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «460  milioni di euro»; dopo le parole:
«entro  il  31 dicembre  2005»" sono inserite le seguenti: «e per gli
accordi  di  settore  entro  il  31  dicembre  2006»; dopo le parole:
«intervenuti  entro  il  30 giugno  2005»" sono inserite le seguenti:
«che   recepiscono   le  intese  intervenute  in  sede  istituzionale
territoriale»;
    c) gli  articoli 8,  commi  2  e  4,  e  25, comma 9, della legge
23 luglio  1991,  n.  223, si applicano anche al datore di lavoro, in
caso  di  assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione,
di  lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 1, comma
155,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311. Ai lavoratori posti in
cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  ai  sensi  del predetto
articolo 1,  comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1,
comma  1,  del  decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   3 dicembre   2004,  n.  291,  ovvero
dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, in caso
di  cessazione  di  attivita',  si  applicano  le disposizioni di cui
all'articolo  8,  comma  9,  della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed
all'articolo  4,  comma  3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Fino  al  31 dicembre  2005  e con riferimento ai predetti lavoratori
l'applicazione   del   citato  articolo 4,  comma  3,  e'  effettuata
indipendentemente   dai   limiti   connessi  alla  fruizione  per  il
lavoratore  e  all'ammissione  per  l'impresa ai trattamenti di cassa
integrazione   guadagni  straordinaria  e  senza  l'applicazione  ivi
prevista  delle  riduzioni  connesse  con l'entita' dei benefici, nel
limite  di  10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio  1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera
non  si  applicano  con  riferimento  ai  lavoratori  che siano stati
collocati  in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati
collocati  in  mobilita' nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
dello  stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento della
sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento
del   licenziamento,  presenti  assetti  proprietari  sostanzialmente
coincidenti  con  quelli  dell'impresa  che assume o utilizza, ovvero
risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;
    d) nel  limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del
Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi
di  mobilita'  territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di
lavoro  privati,  al  mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori in
mobilita' o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che
accettino  una  sede  di lavoro distante piu' di cento chilometri dal
luogo  di  residenza,  e'  erogata  una  somma  pari a una mensilita'
dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a tempo determinato
di   durata   superiore  a  dodici  mesi  o  pari  a  tre  mensilita'
dell'indennita'   di   mobilita'   in   caso  di  contratto  a  tempo
indeterminato  o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel
caso  del  distacco  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro distante piu' di
cento  chilometri  dal  luogo di residenza, al lavoratore interessato
viene  erogata,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui al
capoverso precedente, una somma pari a una mensilita' dell'indennita'
di  mobilita' in caso di distacco di durata superiore a dodici mesi o
pari  a  tre  mensilita'  dell'indennita'  di  mobilita'  in  caso di
distacco  di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono definite le relative
modalita' attuative.
  3.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 2, lettere b), c) e d), il
Fondo   per   l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma 7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di 170 milioni di
euro  per  l'anno 2005. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato di
1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
  4.  All'articolo  1-ter  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
l'anno  2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo e' stabilita
in 10 milioni di euro.»;
    b) al  comma  2,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Comitato  per  il  coordinamento  delle  iniziative per l'occupazione
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  tenuto  conto  dei
fenomeni  di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i
criteri   di   priorita'  per  l'attribuzione  delle  risorse  e  con
riferimento  alle  aree  territoriali  ed  ai  settori industriali in
crisi,  nonche'  i  criteri di selezione dei soggetti di gestione dei
programmi di sviluppo locale connessi.» .
  5.  Agli  oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni
di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a
1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a
456,05  milioni  di  euro per l'anno 2005, per 402,23 milioni di euro
per  l'anno  2006 e per 0,35 milioni di euro per l'anno 2007 mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 23,5 milioni di euro per
l'anno  2005, 17 milioni di euro per l'anno 2006 e un milione di euro
per  l'anno  2007, mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 2,
e,  per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate
di  cui  all'articolo 7,  comma  3,  e quanto a 8 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2005  e 2006 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 9-ter della citata
legge  5 agosto  1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  6.  L'INPS  provvede  al monitoraggio degli effetti derivanti dalle
disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati
al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali ed al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  ai  fini dell'adozione, per
quanto  concerne  gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei
provvedimenti  correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure  correttive  da  assumere  ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
della  lettera  i-quater),  della  medesima  legge.  Limitatamente al
periodo    strettamente    necessario   all'adozione   dei   predetti
provvedimenti  correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto
alle   previsioni   a   legislazione  vigente  si  provvede  mediante
corrispondente   rideterminazione,  da  effettuare  con  decreto  del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  degli interventi posti a
carico  del  Fondo  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236.
  7.  L'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola  con
requisiti  normali  di  cui  all'articolo  19, primo comma, del regio
decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6 luglio  1939, n. 1272, e successive modificazioni, e'
riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni
aziendali    dovute    ad    eventi    transitori,   non   imputabili
all'imprenditore  o  ai  lavoratori,  e  che  siano  in  possesso dei
requisiti  di  cui  al  predetto  articolo 19, comma 1, nel limite di
spesa  di  48  milioni  di  euro  annui, ivi inclusi gli oneri per il
riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto
dalla  normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e
gli  oneri  conseguenti  agli incrementi di misura di cui al comma 2,
lettera a).
  8.  L'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola  con
requisiti  ridotti  di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
21 marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
20 maggio  1988,  n.  160,  e' riconosciuta, nel limite di spesa di 6
milioni  di  euro  annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento
della   contribuzione   figurativa   secondo  quanto  previsto  dalla
normativa  vigente  e  gli  oneri per assegni al nucleo familiare, ai
dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza
di  situazioni  aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili
all'imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti
di  cui  al  predetto  articolo 7,  comma 3, e subordinatamente ad un
intervento  integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a
carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva
o  alla  somministrazione  da parte degli stessi enti di attivita' di
formazione  e qualificazione professionale, di durata non inferiore a
centoventi ore.
  9.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  7 e 8 non si applicano ai
lavoratori  dipendenti  da  aziende  destinatarie  di  trattamenti di
integrazione  salariale,  nonche'  nei  casi  di contatti di lavoro a
tempo   indeterminato   con   previsione  di  sospensioni  lavorative
programmate  e  di  contratti  di  lavoro a tempo parziale verticale.
L'indennita'  di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione   dello   stato   di  disoccupazione  disciplinate  dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
  10.  La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi
7  e 8 non puo' superare sessantacinque giornate annue di indennita'.
Per  l'indennita' ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal
diritto  quando,  nel  periodo  di un anno immediatamente precedente,
risultino  corrisposte  complessivamente  sessantacinque  giornate di
prestazione. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita
dichiarazione  da  inviare  ai  centri  per  l'impiego  e  alla  sede
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale territorialmente
competente,  la  sospensione  dell'attivita' lavorativa e le relative
motivazioni,  nonche'  i  nominativi  dei lavoratori interessati, che
devono  aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro
al locale centro per l'impiego.
  11.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da
adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  definite  le situazioni aziendali dovute ad
eventi  transitori,  non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori,
per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e
8,  nonche'  le  procedure  di  comunicazione all'INPS dei lavoratori
aventi  titolo  alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini
del  tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al
comma 12.
  12. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi
dei  benefici  di  cui  ai  commi 7 e 8, consentendo l'erogazione dei
medesimi  nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone
le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze.
  13.  All'articolo  118,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  1,  il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «I
piani  aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le
regioni e le province autonome territorialmente interessate.»;
    b) al  comma  2, le parole: «da due rappresentanti delle regioni»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  quattro rappresentanti delle
regioni».

      
Capo VIII INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL
SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI
LAVORATORI.
                              Art. 14.
                        ONLUS e terzo settore

  1.  Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche
o  da  enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore
di   organizzazioni   non   lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui
all'articolo  10,  commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre
1997,  n.  460,  nonche'  quelle erogate in favore di associazioni di
promozione   sociale   iscritte   nel   registro  nazionale  previsto
dall'articolo  7,  commi  1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
sono  deducibili  dal  reddito complessivo del soggetto erogatore nel
limite  del  dieci  per  cento  del reddito complessivo dichiarato, e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
  2.  Costituisce  in  ogni caso presupposto per l'applicazione delle
disposizioni  di  cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che
riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con
completezza  e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo
di  gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio,    di   un   apposito   documento   che   rappresenti
adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
  3.  Resta  ferma  la  facolta'  di applicare le disposizioni di cui
all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
  4.  Qualora  nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore
delle  liberalita'  siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile,
operate  in  violazione  dei  presupposti  di deducibilita' di cui al
comma  1,  la  sanzione  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per
cento.
  5.  Se  la  deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione
della   riscontrata  insussistenza,  in  capo  all'ente  beneficiario
dell'erogazione,  dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in
comunicazioni  rivolte  al  pubblico ovvero rappresentati ai soggetti
erogatori   delle   liberalita',   l'ente   beneficiario   e  i  suoi
amministratori  sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per
le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
  6.  In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la
deducibilita'  di  cui  al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni
altra  agevolazione  fiscale  prevista  a  titolo  di  deduzione o di
detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
  7.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) e' aggiunta,
in  fine,  la  seguente:  «1-quater) le erogazioni liberali in denaro
effettuate  a  favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'articolo  59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
istituzioni  universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
ovvero  degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore
di  sanita'  e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»;
    b) all'articolo 100, comma 2, lettera a), le parole: «o finalita'
di  ricerca  scientifica»  sono  soppresse;  nel  medesimo  comma, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le erogazioni liberali a
favore  di  universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo
59,  comma  3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti    di    ricerca   vigilati   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore
di  sanita'  e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;».
  8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di
universita',  fondazioni  universitarie di cui all'articolo 59, comma
3,   della   legge   23 dicembre  2000,  n.  388,  e  di  istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti    di    ricerca   vigilati   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore
di  sanita'  e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del  lavoro,  nonche'  degli  enti  parco regionali e nazionali, sono
esenti  da  tasse  e  imposte  indirette diverse da quella sul valore
aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili
relativi  agli  atti  di  donazione, effettuati ai sensi del comma 7,
sono ridotti del novanta per cento.

      
Capo IX DISPOSIZIONI FINALI
                              Art. 15.
                        Copertura finanziaria

  1.  Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7,
comma  2,  9,  comma  3,  10,  comma  1,  12,  comma  6, e 14, pari a
complessivi  73  milioni di euro per l'anno 2005, 458 milioni di euro
per  l'anno  2006,  e  368,5  milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3
milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
    a) quanto  a  5  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007,  mediante  corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti
nell'ambito dell'unita' previsionale di base «Fondo speciale di parte
corrente»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, all'uopo utilizzando la proiezione per
i  predetti  anni  dell'accantonamento  relativo  al  Ministero delle
comunicazioni;
    b) quanto  a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti
nell'ambito dell'unita' previsionale di base «Fondo speciale di conto
capitale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze per l'anno 2005, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente;
    c) quanto  a  68  milioni di euro per l'anno 2005, 315 milioni di
euro  per  l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3
milioni  di  euro  a  decorrere  dal 2008, mediante utilizzo di parte
delle  maggiori  entrate  derivanti  dagli articoli 7, comma 3, e 10,
commi 2, 3 e 4;
    d) quanto a 133 milioni di euro per l'anno 2006 e a 65 milioni di
euro    per    l'anno   2007,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni, come determinata
dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2.  L'importo  corrispondente  alle  maggiori  entrate  di cui agli
articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura
degli oneri derivanti dal presente decreto, e' iscritto sul Fondo per
gli  interventi  strutturali  di politica economica di cui al comma 5
dell'articolo   10   del  decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
per 19 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno
2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.

      
                              Art. 16.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 marzo 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Siniscalco,   Ministro dell'economia  e
                              delle finanze
                              Fini,  Vicepresidente del Consiglio dei
                              Ministri
                              Follini,  Vicepresidente  del Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Lunardi, Ministro delle in-frastrutture
                              e dei trasporti
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le
                              tecnologie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

      

17.03.2005
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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