ORDINANZA N. 100

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda                          CONTRI                                     Presidente

- Guido                              NEPPI MODONA                     Giudice

- Piero Alberto                   CAPOTOSTI                              "

- Annibale                          MARINI                                     "

- Franco                             BILE                                            "

- Giovanni Maria               FLICK                                         "

- Francesco                        AMIRANTE                              "

- Ugo                                  DE SIERVO                                "

- Romano                           VACCARELLA                          "

- Paolo                               MADDALENA                          "

- Alfio                                FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                           QUARANTA                             "

- Franco                             GALLO                                       "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimitˆ costituzionale dellÕart. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunti dallÕart. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 17 novembre 2003 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di O. S., iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dellÕanno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con lÕordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato questioni di legittimitˆ costituzionale:

a) dellÕart. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dallÕart. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in riferimento allÕart. 25 della Costituzione, nella parte in cui configura lÕassenza di un Çgiustificato motivoÈ come elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, ivi contemplata, dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellÕordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis dello stesso art. 14;

b) dellÕart. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 Ð anchÕesso aggiunto dallÕart. 13, comma 1, della legge n. 189 del 2002 Ð in riferimento allÕart. 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede lÕarresto obbligatorio per il reato di cui al precedente comma 5-ter;

che, ad avviso del giudice a quo, la formula Çsenza giustificato motivoÈ difetterebbe del requisito della determinatezza, affidando allÕinterprete il compito di completare il contenuto della norma incriminatrice, riguardo alle motivazioni idonee a giustificare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato;

che lÕarresto obbligatorio per il reato in questione, dÕaltro canto Ð non potendo essere seguito dallÕadozione di misure cautelari, stante la natura contravvenzionale della fattispecie criminosa Ð sarebbe posto unicamente a garanzia dellÕesecuzione del provvedimento amministrativo di espulsione, con conseguente violazione dellÕart. 13 Cost.

Considerato che nellÕordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio sul quale si innesta lÕincidente di costituzionalitˆ;

che la questione deve essere dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilitˆ delle questioni di legittimitˆ costituzionale dellÕart. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunti dallÕart. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 13 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con lÕordinanza in epigrafe.

Cos“ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.

 

Fernanda CONTRI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.