ORDINANZA N. 100
ANNO 2005
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimitˆ costituzionale dellÕart. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellÕimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunti dallÕart.
13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 17 novembre
2003 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di O. S.,
iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dellÕanno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 26
gennaio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con lÕordinanza indicata in epigrafe il Tribunale
di Reggio Emilia ha sollevato questioni di legittimitˆ costituzionale:
a) dellÕart. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dallÕart. 13, comma 1, della
legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo), in riferimento allÕart. 25 della Costituzione, nella
parte in cui configura lÕassenza di un Çgiustificato motivoÈ come elemento
costitutivo della fattispecie incriminatrice, ivi contemplata, dello straniero
che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellÕordine impartito
dal questore ai sensi del comma 5-bis dello stesso art. 14;
b) dellÕart. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 Ð anchÕesso aggiunto dallÕart. 13, comma 1,
della legge n. 189 del 2002 Ð in riferimento allÕart. 13 della Costituzione, nella
parte in cui prevede lÕarresto obbligatorio per il reato di cui al precedente
comma 5-ter;
che, ad avviso del giudice a quo, la formula Çsenza giustificato motivoÈ
difetterebbe del requisito della determinatezza, affidando allÕinterprete il
compito di completare il contenuto della norma incriminatrice, riguardo alle
motivazioni idonee a giustificare la permanenza dello straniero nel territorio
dello Stato;
che lÕarresto obbligatorio per il reato in questione,
dÕaltro canto Ð non potendo essere seguito dallÕadozione di misure cautelari, stante la
natura contravvenzionale della fattispecie criminosa Ð sarebbe posto unicamente a garanzia
dellÕesecuzione del provvedimento amministrativo di espulsione, con conseguente
violazione dellÕart. 13 Cost.
Considerato che nellÕordinanza di rimessione manca qualsiasi
riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio sul quale si innesta
lÕincidente di costituzionalitˆ;
che la questione deve essere dichiarata, pertanto,
manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilitˆ delle questioni di legittimitˆ
costituzionale dellÕart. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), aggiunti dallÕart. 13, comma 1, della
legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 13 e 25 della Costituzione,
dal Tribunale di Reggio Emilia con lÕordinanza in epigrafe.
Cos“ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.