Corte costituzionale della Repubblica italiana
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Ordinanza 83/2005
Giudizio
Presidente CONTRI
  Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del 26/01/2005
  Decisione del 23/02/2005
Deposito del 02/03/2005
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
513/2003   630/2003   792/2004   793/2004   794/2004   795/2004   796/2004   797/2004   798/2004   799/2004   800/2004   801/2004   802/2004   803/2004   804/2004   805/2004   806/2004   807/2004   814/2004   850/2004   851/2004   852/2004   853/2004   854/2004   855/2004   856/2004   857/2004   858/2004   859/2004   860/2004   861/2004   862/2004   863/2004   864/2004   865/2004   866/2004   867/2004   868/2004   869/2004  
Massime:



ORDINANZA N. 83


ANNO 2005


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


- Fernanda              CONTRI                 Presidente


- Guido                 NEPPI MODONA           Giudice


- Piero Alberto         CAPOTOSTI                 "


- Annibale              MARINI                    "


- Franco                BILE                      "


- Giovanni Maria        FLICK                     "


- Francesco             AMIRANTE                  "


- Ugo                   DE SIERVO                 "


- Romano                VACCARELLA                "


- Paolo                 MADDALENA                 "


- Alfio                 FINOCCHIARO               "


- Alfonso               QUARANTA                  "

- Franco                GALLO                     "

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) e dell'art. 558 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 12 febbraio 2003 (iscritta al n. 513 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Firenze con ordinanza in data 11 gennaio 2003 (iscritta al n. 630 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Bologna con tre ordinanze del 19 aprile 2004 (iscritte ai numeri 792, 793 e 794 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 20 aprile 2004 (iscritte ai numeri 795, 796 e 797 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 22 aprile 2004 (iscritta al n. 798 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 6 maggio 2004 (iscritte ai numeri 799 e 800 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 7 maggio 2004 (iscritte ai numeri 801, 802 e 803 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 17 maggio 2004 (iscritte ai numeri 804 e 805 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 19 maggio 2004 (iscritte ai numeri 806 e 807 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Castrovillari con ordinanza del 29 aprile 2004 (iscritta al n. 814 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 6 novembre 2003 (iscritta al n. 850 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 12 febbraio 2004 (iscritta al n. 851 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 2 marzo 2004 (iscritta al n. 852 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 6 marzo 2004 (iscritta al n. 853 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza in data 11 marzo 2004 (iscritta al n. 854 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 17 marzo 2004 (iscritta al n. 855 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 19 marzo 2004 (iscritta al n. 856 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 27 marzo 2004 (iscritta al n. 857 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 30 marzo 2004 (iscritta al n. 858 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 1° aprile 2004 (iscritta al n. 859 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 20 aprile 2004 (iscritta al n. 860 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 21 aprile 2004 (iscritta al n. 861 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 23 aprile 2004 (iscritta al n. 862 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 27 aprile 2004 (iscritta al n. 863 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza in data 11 maggio 2004 (iscritta al n. 864 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 15 maggio 2004 (iscritte ai numeri 865 e 866 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 7 giugno 2004 (iscritta al n. 867 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 28 giugno 2004 (iscritta al n. 868 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 9 luglio 2004 (iscritta al n. 869 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2004).


Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.


Ritenuto che il Tribunale di Milano, il Tribunale di Bologna, il Tribunale di Castrovillari e il Tribunale di Venezia hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;


che il Tribunale di Firenze, censurando formalmente anche l'art. 558 del codice di procedura penale, ha sollevato analoga questione in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 101 e 111 Cost.;


che i rimettenti procedono all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;


che nei giudizi iscritti ai numeri 513 e 630 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.


Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;


che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;


che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti.

per questi motivi


LA CORTE COSTITUZIONALE


riuniti i giudizi,


ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano, al Tribunale di Bologna, al Tribunale di Castrovillari, al Tribunale di Venezia e al Tribunale di Firenze.


Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.


F.to:


Fernanda CONTRI, Presidente


Guido NEPPI MODONA, Redattore


Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere


Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.


Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Piazza del Quirinale, 41 - 00187 Roma tel. 0646981 - fax. 064698916 - ccost@cortecostituzionale.it