ORDINANZA N.97

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda                              CONTRI                             Presidente

- Guido                                   NEPPI MODONA                Giudice

- Piero Alberto                       CAPOTOSTI                             "

- Annibale                               MARINI                                     "

- Franco                                  BILE                                           "

- Giovanni Maria                    FLICK                                        "

- Francesco                             AMIRANTE                              "

- Ugo                                      DE SIERVO                                "

- Romano                                VACCARELLA                         "

- Paolo                                    MADDALENA                         "

- Alfio                                     FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                                QUARANTA                             "

- Franco                                  GALLO                                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimitˆ costituzionale del combinato disposto dellĠart. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nellĠambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze con due ordinanze del 5 aprile 2003 (iscritte ai numeri 419 e 420 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dellĠanno 2003), con quattro ordinanze del 24 aprile 2003 (iscritte ai numeri 625, 626, 682 e 683 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 e n. 37, prima serie speciale, dellĠanno 2003), con cinque ordinanze del 21 giugno 2003 (iscritte ai numeri da 770 a 774 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dellĠanno 2003), con quattro ordinanze del 23 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 183 a 186 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dellĠanno 2004), con sei ordinanze del 25 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 187 a 192 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dellĠanno 2004), con ordinanza del 21 ottobre 2003 (iscritta al n. 487 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dellĠanno 2004), con tre ordinanze del 20 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 489 a 491 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dellĠanno 2004), con ordinanza del 22 giugno 2004 (iscritta al n. 936 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dellĠanno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ventisei ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, questione di legittimitˆ costituzionale del combinato disposto dellĠart. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui da un lato prevede (art. 14, comma 5-quinquies) che per il reato contravvenzionale di cui allĠart. 14, comma 5-ter,  obbligatorio lĠarresto, e dallĠaltro che si procede con rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere, allĠatto della convalida, il nulla osta allĠespulsione (non ricorrendo le Çinderogabili esigenze processualiÈ di cui allĠart. 13, comma 3, a sua volta richiamato dal comma 3-bis) e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (a norma dellĠart. 13, comma 3-quater, atteso che la presentazione dellĠarrestato al giudice del dibattimento ex art. 558 cod. proc. pen. non costituisce provvedimento che dispone il giudizio);

che il Tribunale premette di essere investito della richiesta di convalida dellĠarresto nei confronti di stranieri per il reato di cui allĠart. 14, comma 5-ter, e del conseguente giudizio direttissimo a norma del combinato disposto degli artt. 558 cod. proc. pen. e 14, comma 5-quinquies, e che, in forza di tali disposizioni, lĠarresto Çdovrebbe essere convalidato e si dovrebbe procedere a giudizio direttissimoÈ;

che tuttavia, ad avviso del rimettente, la previsione dellĠarresto obbligatorio per la fattispecie di cui allĠart. 14, comma 5-ter, punita nel massimo con la pena di un anno di arresto e perci˜ ritenuta allĠevidenza di scarsa gravitˆ dallo stesso legislatore, si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 10 Cost., violando il principio di eguaglianza che, in relazione ad una normativa destinata ad incidere su diritti inviolabili garantiti da trattati internazionali, non consente disparitˆ di trattamento tra cittadini e stranieri;

che ulteriori dubbi di legittimitˆ costituzionale sarebbero ravvisabili, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., anche in relazione agli artt. 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo, nella disciplina del giudizio direttissimo conseguente alla convalida, destinato ad esaurirsi con una Çpronuncia non di meritoÈ, in quanto nei confronti dellĠarrestato non pu˜ essere disposta la custodia cautelare in carcere, non consentita per reati contravvenzionali, e lo straniero sottoposto a procedimento penale deve essere espulso dal questore, previo nulla osta del giudice allĠatto della convalida, con la conseguenza che lo straniero viene privato del diritto di accedere ad un giusto processo quanto ai fatti contestati;

che sarebbero di conseguenza violati anche lĠart. 13 Cost., in quanto la disciplina censurata configura Çun caso di [É] arresto obbligatorio, che non trova il suo naturale sbocco nellĠesercizio dellĠazione penale e nel conseguente vaglio giurisdizionale sul merito dellĠaccusaÈ, e lĠart. 101, secondo comma, Cost., perchŽ il giudice viene espropriato ÇdellĠesercizio della giurisdizioneÈ ed  assoggettato Çad una decisione amministrativa del questore, dalla quale deriva il contenuto necessitato della sua pronunciaÈ;

che il Tribunale, ritenendo i prospettati dubbi di legittimitˆ costituzionale rilevanti ai fini della decisione sulla convalida dellĠarresto, ha sospeso il Çgiudizio di convalidaÈ e, affermando che Çnon pu˜ farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone lĠavvenuta convalida dellĠarresto, che in questo caso manca, in forza della sospensioneÈ e che Çnon sembra [É] si possa sospendere anche il giudizio direttissimo, che non  ancora instauratoÈ, ha disposto Çla restituzione degli atti al pubblico ministero perchŽ proceda con il rito ordinarioÈ;

che nei giudizi iscritti ai numeri 419, 420, 683, 770 del registro ordinanze del 2003 e al n. 491 del registro ordinanze del 2004  intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, della legittimitˆ costituzionale del combinato disposto dellĠart. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui da un lato prevede che per il reato contravvenzionale di cui allĠart. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto  obbligatorio lĠarresto, e dallĠaltro che si procede con il rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere, allĠatto della convalida, il nulla osta allĠespulsione e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere;

che, stante lĠidentitˆ delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il primo gruppo di questioni ha ad oggetto la previsione dellĠarresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui allĠart. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo lĠart. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente;

che, con riferimento al secondo gruppo di questioni, in tutti i giudizi a quibus il Tribunale ha sospeso il giudizio di convalida dellĠarresto e, rilevato che per tale reato non si poteva fare luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone lĠavvenuta convalida dellĠarresto, ha ordinato Çla restituzione degli atti al pubblico ministero perchŽ proceda con il rito ordinarioÈ;

che, a prescindere dalla ritualitˆ del provvedimento con cui  stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, non vi  dubbio che il Tribunale rimettente si  spogliato del processo e non pu˜ pi fare applicazione delle norme della cui legittimitˆ costituzionale dubita;

che le relative questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza (sentenza n. 223 del 2004, ordinanza n. 332 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze in relazione alle questioni di legittimitˆ costituzionale concernenti lĠart. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto;

2) dichiara la manifesta inammissibilitˆ delle questioni di legittimitˆ costituzionale del combinato disposto dellĠart. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Cos“ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 febbraio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005