ORDINANZA N. 98
ANNO 2005
composta dai signori:
- Fernanda |
CONTRI |
Presidente |
- Guido |
NEPPI MODONA |
Giudice |
- Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
" |
- Annibale |
MARINI |
" |
- Franco |
BILE |
" |
- Giovanni Maria |
FLICK |
" |
- Francesco |
AMIRANTE |
" |
- Ugo |
DE SIERVO |
" |
- Romano |
VACCARELLA |
" |
- Paolo |
MADDALENA |
" |
- Alfio |
FINOCCHIARO |
" |
- Alfonso |
QUARANTA |
" |
- Franco |
GALLO |
" |
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimit costituzionale dellart. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunti dallart.
13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 10 febbraio
2003 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze nei
procedimenti penali a carico di N. R. ed altri, iscritta al n. 503 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima
serie speciale, dellanno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 26
gennaio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto
che con
lordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Firenze ha sollevato questioni di legittimit costituzionale:
a)
dellart. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), aggiunto dallart. 13, comma 1, della legge 30
luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo), nella parte in cui prevede che per il reato di cui al comma 5-ter del medesimo art. 14 obbligatorio larresto
in flagranza e si procede con rito direttissimo, in riferimento agli artt. 3 e
97 della Costituzione;
b)
dellart. 14, comma 5-ter,
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 anchesso aggiunto dallart.
13, comma 1, della legge n. 189 del 2002 che punisce con larresto da sei
mesi ad un anno lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dellordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis
dello stesso articolo, in riferimento agli artt. 2 e 27 della Costituzione;
che il giudice a quo pronunciando in sede di convalida di arresto per il
reato di cui allart. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 osserva che la natura contravvenzionale
di tale reato impedisce, in base allart. 280 cod. proc. pen., lapplicazione
di misure cautelari coercitive; con la conseguenza che, immediatamente dopo
larresto dello straniero da parte della polizia giudiziaria, il pubblico
ministero dovrebbe necessariamente disporne la liberazione ai sensi dellart.
121 disp. att. cod. proc. pen.;
che la previsione dellarresto obbligatorio
contrasterebbe, pertanto, sia con il generale canone della ragionevolezza, sia
con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui
allart. 97 Cost., non avendo senso imporre alla polizia giudiziaria di
arrestare soggetti destinati ad essere rimessi subito dopo in libert dal
pubblico ministero, distogliendola cos inutilmente dai propri compiti
istituzionali;
che, daltro canto, il giudizio direttissimo
prevevisto come obbligatorio, per il reato in questione, dal comma 5-quinquies dellart. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 non
potrebbe che svolgersi nella forma anomala di cui al comma 2 dellart. 450
cod. proc. pen. (ossia con limputato libero, anzich in vinculis, come normalmente accade in tale rito
speciale); con lulteriore conseguenza del tutto irrazionale sul piano del
rapporto costi-benefici del servizio giustizia di rendere necessario lo
svolgimento di unattivit urgente da parte dellautorit giudiziaria
(notificazioni, citazioni di testimoni, fissazione di udienze), al fine di
processare soggetti in stato di libert, privi quasi sempre di un domicilio
effettivo e che nel frattempo potrebbero essere stati espulsi dal territorio
italiano in base alle norme della nuova legge;
che larresto obbligatorio non sarebbe in ogni caso
giustificabile per un reato contravvenzionale, dato che anche larresto
facoltativo previsto dal vigente codice di procedura penale solo in relazione
a delitti, di norma non colposi e puniti con la reclusione superiore nel
massimo a tre anni, o comunque in relazione a delitti non colposi puniti anche
meno gravemente, ma di sicuro allarme sociale, quali quelli contemplati
dallart. 381, comma 2, cod. proc. pen.;
che la stessa norma incriminatrice di cui allart. 14,
comma 5-ter, del d.lgs. n.
286 del 1998 si paleserebbe peraltro ad avviso del rimettente di dubbia
legittimit costituzionale;
che essa contrasterebbe, infatti, da un lato, con il
principio della solidariet politica, economica e sociale, sancito dallart. 2
Cost. non solo a favore dei cittadini, ma di chiunque: principio a fronte del
quale sarebbe compito della Repubblica garantire i diritti inviolabili
delluomo anche nei confronti degli stranieri privi di documenti di identit e
non compiutamente identificati, che raggiungano il territorio dello Stato a
seguito di drammatici eventi politici o economici verificatisi nei paesi
dorigine, o semplicemente per sottrarsi a condizioni di indigenza;
che la norma impugnata si porrebbe altres in
conflitto con lart. 27 Cost.: la pena detentiva da essa comminata non sarebbe
difatti destinata a svolgere alcuna finalit rieducativa, rimanendo difficilmente
eseguibile in concreto, in quanto inflitta a stranieri che, per definizione,
debbono essere espulsi dal territorio dello Stato e rispetto ai quali se in
stato di libert nel momento in cui la sentenza di condanna diviene definitiva
lesigenza di allontanamento dal territorio nazionale prevarr su quella di
esecuzione della pena.
Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione,
questa Corte, con sentenza
n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo lart. 14,
comma 5-quinquies, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabilisce che
per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 obbligatorio larresto
dellautore del fatto;
che entrambe le disposizioni impugnate dal giudice
rimettente tanto, cio, la norma sostanziale di cui al comma 5-ter che quella processuale di cui al comma 5-quinquies del citato art. 14 sono state quindi
modificate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in
materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre
2004, n. 271;
che, in particolare, il reato di ingiustificato
trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, di cui al comma 5-ter dellart. 14, stato trasformato in delitto,
punito con la reclusione da uno a quattro anni, nel caso di espulsione disposta
per ingresso illegale nel territorio dello Stato ai sensi dellart. 13, comma
2, lettere a) e c), del d.lgs. n. 286 del 1998, ovvero per non
aver tempestivamente richiesto il permesso di soggiorno in assenza di cause di
forza maggiore, o per essere stato il permesso revocato o annullato;
conservando loriginaria natura contravvenzionale nella sola ipotesi residuale
di espulsione disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi di
sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo;
che, a sua volta, il comma 5-quinquies dellart. 14 stato modificato nel senso
della limitazione dellarresto obbligatorio alle fattispecie di ingiustificato
trattenimento previste dal primo periodo del comma 5-ter, ossia a quelle trasformate in delitto;
che gli atti debbono essere pertanto restituiti al
giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Firenze.
Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.