ORDINANZA N. 98

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda

CONTRI     

   Presidente

- Guido

NEPPI MODONA

Giudice

- Piero Alberto

CAPOTOSTI

"

- Annibale

MARINI

"

- Franco

BILE

"

- Giovanni Maria

FLICK

"

- Francesco

AMIRANTE

"

- Ugo

DE SIERVO

"

- Romano

VACCARELLA

"

- Paolo

MADDALENA

"

- Alfio

FINOCCHIARO

"

- Alfonso

QUARANTA

"

- Franco

GALLO

"

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit costituzionale dellart. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunti dallart. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 10 febbraio 2003 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze nei procedimenti penali a carico di N. R. ed altri, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dellanno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con lordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimit costituzionale:

a) dellart. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dallart. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede che per il reato di cui al comma 5-ter del medesimo art. 14 obbligatorio larresto in flagranza e si procede con rito direttissimo, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

b) dellart. 14, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 anchesso aggiunto dallart. 13, comma 1, della legge n. 189 del 2002 che punisce con larresto da sei mesi ad un anno lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo, in riferimento agli artt. 2 e 27 della Costituzione;

che il giudice a quo pronunciando in sede di convalida di arresto per il reato di cui allart. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 osserva che la natura contravvenzionale di tale reato impedisce, in base allart. 280 cod. proc. pen., lapplicazione di misure cautelari coercitive; con la conseguenza che, immediatamente dopo larresto dello straniero da parte della polizia giudiziaria, il pubblico ministero dovrebbe necessariamente disporne la liberazione ai sensi dellart. 121 disp. att. cod. proc. pen.;

che la previsione dellarresto obbligatorio contrasterebbe, pertanto, sia con il generale canone della ragionevolezza, sia con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui allart. 97 Cost., non avendo senso imporre alla polizia giudiziaria di arrestare soggetti destinati ad essere rimessi subito dopo in libert dal pubblico ministero, distogliendola cos inutilmente dai propri compiti istituzionali;

che, daltro canto, il giudizio direttissimo prevevisto come obbligatorio, per il reato in questione, dal comma 5-quinquies dellart. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 non potrebbe che svolgersi nella forma anomala di cui al comma 2 dellart. 450 cod. proc. pen. (ossia con limputato libero, anzich in vinculis, come normalmente accade in tale rito speciale); con lulteriore conseguenza del tutto irrazionale sul piano del rapporto costi-benefici del servizio giustizia di rendere necessario lo svolgimento di unattivit urgente da parte dellautorit giudiziaria (notificazioni, citazioni di testimoni, fissazione di udienze), al fine di processare soggetti in stato di libert, privi quasi sempre di un domicilio effettivo e che nel frattempo potrebbero essere stati espulsi dal territorio italiano in base alle norme della nuova legge;

che larresto obbligatorio non sarebbe in ogni caso giustificabile per un reato contravvenzionale, dato che anche larresto facoltativo previsto dal vigente codice di procedura penale solo in relazione a delitti, di norma non colposi e puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni, o comunque in relazione a delitti non colposi puniti anche meno gravemente, ma di sicuro allarme sociale, quali quelli contemplati dallart. 381, comma 2, cod. proc. pen.;

che la stessa norma incriminatrice di cui allart. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 si paleserebbe peraltro ad avviso del rimettente di dubbia legittimit costituzionale;

che essa contrasterebbe, infatti, da un lato, con il principio della solidariet politica, economica e sociale, sancito dallart. 2 Cost. non solo a favore dei cittadini, ma di chiunque: principio a fronte del quale sarebbe compito della Repubblica garantire i diritti inviolabili delluomo anche nei confronti degli stranieri privi di documenti di identit e non compiutamente identificati, che raggiungano il territorio dello Stato a seguito di drammatici eventi politici o economici verificatisi nei paesi dorigine, o semplicemente per sottrarsi a condizioni di indigenza;

che la norma impugnata si porrebbe altres in conflitto con lart. 27 Cost.: la pena detentiva da essa comminata non sarebbe difatti destinata a svolgere alcuna finalit rieducativa, rimanendo difficilmente eseguibile in concreto, in quanto inflitta a stranieri che, per definizione, debbono essere espulsi dal territorio dello Stato e rispetto ai quali se in stato di libert nel momento in cui la sentenza di condanna diviene definitiva lesigenza di allontanamento dal territorio nazionale prevarr su quella di esecuzione della pena.

Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo lart. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 obbligatorio larresto dellautore del fatto;

che entrambe le disposizioni impugnate dal giudice rimettente tanto, cio, la norma sostanziale di cui al comma 5-ter che quella processuale di cui al comma 5-quinquies del citato art. 14 sono state quindi modificate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, in particolare, il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, di cui al comma 5-ter dellart. 14, stato trasformato in delitto, punito con la reclusione da uno a quattro anni, nel caso di espulsione disposta per ingresso illegale nel territorio dello Stato ai sensi dellart. 13, comma 2, lettere a) e c), del d.lgs. n. 286 del 1998, ovvero per non aver tempestivamente richiesto il permesso di soggiorno in assenza di cause di forza maggiore, o per essere stato il permesso revocato o annullato; conservando loriginaria natura contravvenzionale nella sola ipotesi residuale di espulsione disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo;

che, a sua volta, il comma 5-quinquies dellart. 14 stato modificato nel senso della limitazione dellarresto obbligatorio alle fattispecie di ingiustificato trattenimento previste dal primo periodo del comma 5-ter, ossia a quelle trasformate in delitto;

che gli atti debbono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.

Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.