ORDINANZA N. 99

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda                          CONTRI                                     Presidente

- Guido                              NEPPI MODONA                     Giudice

- Piero Alberto                   CAPOTOSTI                              "

- Annibale                          MARINI                                     "

- Franco                             BILE                                            "

- Giovanni Maria               FLICK                                         "

- Francesco                        AMIRANTE                              "

- Ugo                                  DE SIERVO                                "

- Romano                           VACCARELLA                          "

- Paolo                               MADDALENA                          "

- Alfio                                FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                           QUARANTA                             "

- Franco                             GALLO                                       "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimit costituzionale dellart. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunti dallart. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanze del 18 novembre, del 30 ottobre e del 13 novembre 2003 dal Tribunale di Reggio Emilia, rispettivamente iscritte ai nn. 113, 194 e 195 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 13, prima serie speciale, dellanno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con le tre ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato questioni di legittimit costituzionale:

a) dellart. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dallart. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in riferimento allart. 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede lassenza di un giustificato motivo quale elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, ivi contemplata, dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis dello stesso art. 14;

b) dellart. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 anchesso aggiunto dallart. 13, comma 1, della legge n. 189 del 2002 in riferimento allart. 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede larresto obbligatorio per il reato di cui al precedente comma 5-ter;

che il giudice a quo chiamato a pronunciarsi sulla convalida di arresto disposto per il reato di cui allart. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 ritiene che la formula senza giustificato motivo difetti del necessario requisito della determinatezza, demandando allinterprete il compito di completare il contenuto della norma incriminatrice, in relazione tanto alla natura che alla gravit delle motivazioni idonee a giustificare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato;

che larresto obbligatorio per tale reato, daltro canto non potendo essere seguito dalladozione di misure cautelari, stante la natura contravvenzionale della fattispecie criminosa sarebbe posto unicamente a garanzia dellesecuzione del provvedimento amministrativo di espulsione: con conseguente violazione dellart. 13 Cost., che limita il potere della polizia giudiziaria di comprimere provvisoriamente la libert personale a casi eccezionali di necessit ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge.

Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo lart. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 obbligatorio larresto dellautore del fatto;

che entrambe le disposizioni impugnate dal giudice rimettente tanto, cio, la norma sostanziale di cui al comma 5-ter che quella processuale di cui al comma 5-quinquies del citato art. 14 sono state quindi modificate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, in particolare, il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, di cui al comma 5-ter dellart. 14, stato trasformato in delitto, punito con la reclusione da uno a quattro anni, nel caso di espulsione disposta per ingresso illegale nel territorio dello Stato ai sensi dellart. 13, comma 2, lettere a) e c), del d.lgs. n. 286 del 1998, ovvero per non aver tempestivamente richiesto il permesso di soggiorno in assenza di cause di forza maggiore, o per essere stato il permesso revocato o annullato; conservando loriginaria natura contravvenzionale nella sola ipotesi residuale di espulsione disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo;

che, a sua volta, il comma 5-quinquies dellart. 14 stato modificato nel senso della limitazione dellarresto obbligatorio alle fattispecie di ingiustificato trattenimento previste dal primo periodo del comma 5-ter, ossia a quelle trasformate in delitto;

che gli atti debbono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia.

Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.

 

Fernanda CONTRI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005