ORDINANZA N. 99
ANNO 2005
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimit costituzionale dellart. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunti dallart.
13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanze del 18 novembre,
del 30 ottobre e del 13 novembre 2003 dal Tribunale di Reggio Emilia,
rispettivamente iscritte ai nn. 113, 194 e 195 del registro ordinanze 2004 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 13, prima
serie speciale, dellanno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 26
gennaio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con le tre ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale di Reggio
Emilia ha sollevato questioni di legittimit costituzionale:
a)
dellart. 14, comma 5-ter,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), aggiunto dallart. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in
riferimento allart. 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede
lassenza di un giustificato motivo quale elemento costitutivo della
fattispecie incriminatrice, ivi contemplata, dello straniero che si trattiene
nel territorio dello Stato in violazione dellordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis
dello stesso art. 14;
b)
dellart. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 anchesso aggiunto dallart. 13, comma
1, della legge n. 189 del 2002 in riferimento allart. 13 della Costituzione,
nella parte in cui prevede larresto obbligatorio per il reato di cui al
precedente comma 5-ter;
che il giudice a quo chiamato a pronunciarsi sulla convalida di arresto
disposto per il reato di cui allart. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 ritiene che la
formula senza giustificato motivo difetti del necessario requisito della determinatezza,
demandando allinterprete il compito di completare il contenuto della norma
incriminatrice, in relazione tanto alla natura che alla gravit delle
motivazioni idonee a giustificare la permanenza dello straniero nel territorio
dello Stato;
che larresto obbligatorio per tale reato, daltro
canto non potendo essere seguito dalladozione di misure cautelari, stante la
natura contravvenzionale della fattispecie criminosa sarebbe posto unicamente
a garanzia dellesecuzione del provvedimento amministrativo di espulsione: con
conseguente violazione dellart. 13 Cost., che limita il potere della polizia
giudiziaria di comprimere provvisoriamente la libert personale a casi
eccezionali di necessit ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge.
Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione,
questa Corte, con sentenza
n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo lart. 14,
comma 5-quinquies, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabilisce che per il
reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 obbligatorio larresto dellautore del fatto;
che entrambe le disposizioni impugnate dal giudice
rimettente tanto, cio, la norma sostanziale di cui al comma 5-ter che quella processuale di cui al comma 5-quinquies del citato art. 14 sono state quindi
modificate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in
materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre
2004, n. 271;
che, in particolare, il reato di ingiustificato
trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, di cui al comma 5-ter dellart. 14, stato trasformato in delitto,
punito con la reclusione da uno a quattro anni, nel caso di espulsione disposta
per ingresso illegale nel territorio dello Stato ai sensi dellart. 13, comma
2, lettere a) e c), del d.lgs. n. 286 del 1998, ovvero per non
aver tempestivamente richiesto il permesso di soggiorno in assenza di cause di
forza maggiore, o per essere stato il permesso revocato o annullato;
conservando loriginaria natura contravvenzionale nella sola ipotesi residuale
di espulsione disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi di
sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo;
che, a sua volta, il comma 5-quinquies dellart. 14 stato modificato nel senso
della limitazione dellarresto obbligatorio alle fattispecie di ingiustificato
trattenimento previste dal primo periodo del comma 5-ter, ossia a quelle trasformate in delitto;
che gli atti debbono essere pertanto restituiti al
giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia.
Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005