N. 04/05 R.G.

G . d . P .-~cAJC 914

IL GiudICE DI PACE DI MESSINA

Letto il ricorso proposto da Chaparro Gladis, nata a Tulua (Colombia) il 18.06.1956, avverso il decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Messina del 24.02.2005, Cat. A 11/2005 Imm. Esp. 21, notificato in pari data;

sciogliendo la riserva;

vista la documentazione depositata in data 09.03.05 dalla Questura di Messina;

ritenuto che in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorit procedente di tradurre copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso derogabile tutte le volte in cui detta autorit attesti e specifichi le ragioni per le quali detta operazione sia impossibile, e si imponga, per l'effetto la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui all'art. 13, comma 7 del d.lg. n. 286 del 1998 (francese, inglese, spagnolo), tale attestazione essendo, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullit, non specificando il citato art. 13 i casi di impossibilit, ovvero i parametri generali ai quali essa va ragguagliata, e senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della p.a. in termini di concrete possibilit di effettuare immediate traduzioni nelle lingua dell'espellendo (Cass. Civ. n. 5465/2002, Cass. Civ. n. 3Cb/2003);

atteso che nel caso di specie la p.a. ha attestato la contingente impossibilit di procedere ad una traduzione nella lingua della ricorrente e nel contempo ha predisposto una traduzione in inglese, il motivo di opposizione relativo alla mancata traduzione del decreto infondato;

che con riferimento, invece, alla rilevata inefficacia del decreto stante la richiesta dello status di rifugiato e di asilo politico e di concessione di permesso di soggiorno, inoltrata tramite comunicazione a mezzo fax del 27.02.05 (allegata al ricorso), e quindi

dopo la notifica del decreto di espulsione impugnato, va osservata la legittimit dell'istanza;

ritenuto, infatti, che, secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimit (Cass. Civ., sez. I, 4 giugno 2002, n. 8067), l'intero sistema normativo delineato dal D.Lgs. n. 286/1998 ha inteso escludere l'esercizio dei poteri amministrativi di respingimento ed espulsione degli stranieri "che versino nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in tema di asilo politico, di status di rifugiato", e che la presentazione della relativa istanza di riconoscimento di una delle condizioni predette comporta l'illegittimit del decreto prefettizio e di conseguenza l'inefficacia del provvedimento gi adottato;

ritenuto che tale conclusione (coerente con il riconoscimento del diritto di asilo sancito dall'art. 10 della Cost.) appare avvalorata dalla disciplina introdotta dalla legge n. 189/02, i cui artt. 31 e 32 sanciscono il diritto dei richiedenti asilo al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento e precludono, di conseguenza, in pendenza della domanda di asilo, anche l'esecuzione di provvedimenti in precedenza adottati;

che "il divieto di espulsione, e l'illegittimit del decreto del Prefetto che abbia ad essa provveduto, sono conseguenza, nel caso dello straniero che deduca delle condizioni per poter beneficiare dello status di rifugiato, della presentazione della motivata istanza all'Ufficio di Polizia e della correlata richiesta di fruire del permesso di soggiorno temporaneo in pendenza della relativa procedura di riconoscimento, da un canto restando escluso il rilievo delle mere affermazioni dell'interessato di trovarsi nelle condizioni per un esito favorevole della procedura e, dall'altro canto, ben potendo il giudice ordinario, adito in opposizione al decreto di espulsione, annullarlo in ragione della documentata pendenza della procedura e dell'ingiustificato diniego (o ritardo nella concessione del) permesso temporaneo da parte del Questore" (Cass. Civ., I sez. 9 aprile 2002, n. 5055);

che in base agli esposti principi, la documentata apposita istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e/o di asilo e di concessione del permesso di soggiorno determina la sopravvenuta inefficacia del decreto di espulsione impugnato;

ritenuto che ricorrono giusti motivi, in relazione della particolare della natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese processuali;

P.Q.M.

Dichiara l'inefficacia del decreto di espulsione emesso in data 24.02.05 dal Prefetto della Provincia di Messina ed ogni statuizione conseguente;

compensa tra le parti le spese processuali. Messina, 14.03.05