N. 04/05 R.G. G . d . P .-~cAJC 914 IL GiudICE DI PACE DI MESSINA Letto il
ricorso proposto da Chaparro Gladis, nata a Tulua (Colombia) il 18.06.1956,
avverso il decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Messina del
24.02.2005, Cat. A 11/2005 Imm. Esp. 21, notificato in pari data; sciogliendo la riserva; vista la
documentazione depositata in data 09.03.05 dalla Questura di Messina; ritenuto che
in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorit
procedente di tradurre copia del relativo decreto nella lingua conosciuta
dallo straniero stesso derogabile tutte le volte in cui detta autorit
attesti e specifichi le ragioni per le quali detta operazione sia
impossibile, e si imponga, per l'effetto la traduzione nelle lingue
predeterminate dalla norma di cui all'art. 13, comma 7 del d.lg. n. 286 del
1998 (francese, inglese, spagnolo), tale attestazione essendo, nel contempo,
condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di
espulsione risulti immune da vizi di nullit, non specificando il citato art.
13 i casi di impossibilit, ovvero i parametri generali ai quali essa va
ragguagliata, e senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a
sindacare le scelte della p.a. in termini di concrete possibilit di
effettuare immediate traduzioni nelle lingua dell'espellendo (Cass. Civ. n. 5465/2002, Cass. Civ. n. 3Cb/2003); atteso che
nel caso di specie la p.a. ha attestato la contingente impossibilit di
procedere ad una traduzione nella lingua della ricorrente e nel contempo ha
predisposto una traduzione in inglese, il motivo di opposizione relativo alla
mancata traduzione del decreto infondato; che con
riferimento, invece, alla rilevata inefficacia del decreto stante la
richiesta dello status di rifugiato e di asilo politico e di concessione di
permesso di soggiorno, inoltrata tramite comunicazione a mezzo fax del
27.02.05 (allegata al ricorso), e quindi |
dopo
la notifica del decreto di espulsione impugnato, va osservata la legittimit
dell'istanza;
ritenuto, infatti, che, secondo il recente orientamento della
giurisprudenza di legittimit (Cass. Civ., sez. I, 4 giugno 2002, n. 8067), l'intero
sistema normativo delineato dal D.Lgs. n. 286/1998 ha inteso escludere l'esercizio dei poteri amministrativi
di respingimento ed espulsione degli stranieri "che versino nelle
condizioni previste dalle disposizioni vigenti in tema di asilo politico, di
status di rifugiato", e che la presentazione della relativa istanza di
riconoscimento di una delle condizioni predette comporta l'illegittimit del
decreto prefettizio e di conseguenza l'inefficacia del provvedimento gi
adottato;
ritenuto che tale conclusione (coerente con il riconoscimento del diritto
di asilo sancito dall'art. 10 della Cost.) appare avvalorata dalla disciplina
introdotta dalla legge n. 189/02, i
cui artt. 31 e 32 sanciscono il diritto dei richiedenti asilo al rilascio di un
permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura
di riconoscimento e precludono, di conseguenza, in pendenza della domanda di
asilo, anche l'esecuzione di provvedimenti in precedenza adottati;
che "il divieto di espulsione, e
l'illegittimit del decreto del Prefetto che abbia ad essa provveduto, sono
conseguenza, nel caso dello straniero che deduca delle condizioni per poter
beneficiare dello status di rifugiato, della presentazione della motivata
istanza all'Ufficio di Polizia e della correlata richiesta di fruire del
permesso di soggiorno temporaneo in pendenza della relativa procedura di
riconoscimento, da un canto restando escluso il rilievo delle mere affermazioni
dell'interessato di trovarsi nelle condizioni per un esito favorevole della
procedura e, dall'altro canto, ben potendo il giudice ordinario, adito in
opposizione al decreto di espulsione, annullarlo in ragione della documentata
pendenza della procedura e dell'ingiustificato diniego (o ritardo nella
concessione del) permesso temporaneo da parte del Questore" (Cass. Civ., I
sez. 9 aprile 2002, n. 5055);
che in base agli
esposti principi, la documentata apposita istanza di riconoscimento dello
status di rifugiato e/o di asilo e di concessione del permesso di soggiorno
determina la sopravvenuta inefficacia del decreto di espulsione impugnato;
ritenuto che ricorrono
giusti motivi, in relazione della particolare della natura della controversia,
per compensare interamente tra le parti le spese processuali;
P.Q.M.
Dichiara
l'inefficacia del decreto di espulsione emesso in data 24.02.05 dal Prefetto
della Provincia di Messina ed ogni statuizione conseguente;
compensa tra le parti le spese processuali. Messina, 14.03.05