Sentenza n. 22206 del 24 novembre 2004

 

(Sezione Prima Civile - Presidente R. De Musis - Relatore V. Ragonesi)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Il cittadino straniero KRASNOV Roman veniva rintracciato da agenti della Polizia Municipale di Pescara e sorpreso senza documento alcuno abilitante alla permanenza sul territorio italiano.

 

Il soggetto dichiarava di essere entrato nell'area ‚Schengené attraverso la frontiera della Germania, per poi giungere in Italia nel luglio 2002; affermava inoltre di non aver mai provveduto in alcun senso a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle Autorità italiane.

 

Il Prefetto di Pescara provvedeva pertanto ad emettere decreto di espulsione, notificato allo straniero a cura della locale Questura.

 

Il soggetto nominato si presentava come convivente (rectius come marito, ma senza provare la circostanza) della cittadina straniera Lazaryuk Maryana la quale risultava a sua volta priva di titolo di soggiorno valido.

 

Il Tribunale di Pescara emetteva,in data 23.6.03, provvedimento favorevole ai due extracomunitari, da una parte (per la Lazaryuk) motivato da una pratica di regolarizzazione iniziata medio tempore, dall'altra da una ignoranza ‚lieveé della legge italiana in materia di immigrazione.

 

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il Prefetto della provincia di Pescara sulla base di tre motivi cui non resistono i cittadino stranieri.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

L'amministrazione deduce con il primo motivo di ricorso che il diritto di un cittadino straniero ad entrare e soggiornare nel territorio italiano ¶ subordinato alle condizioni previste dalla legge, per cui in assenza di tali condizioni il cittadino straniero deve essere espulso per cui sotto tale profilo si presenta erroneo il provvedimento impugnato che ha ritenuto non costituire causa di espulsione la permanenza sul territorio dello stato senza permesso di soggiorno.

 

Con il secondo motivo deduce che erroneamente il tribunale di Pescara ha ritenuto di revocare il provvedimento di espulsione del Krasnov in quanto non vi erano ragioni di ordine pubblico a giustificarlo ed inoltre la sua permanenza sul territorio nazionale era giustificata dalla necessità di ricongiungimento alla Lazaryuk.

 

Con il terzo motivo assume che erroneamente il tribunale ha ritenuto che il Krasnov sia incorso in un errore scusabile circa la liceità della sua permanenza in Italia e che il suo comportamento dia luogo ad una lieve irregolarità in quanto giustificato dalla necessità di ricongiungersi alla moglie.

 

Occorre premettere che il ricorso, ancorch¶ formalmente proposto contro il Krasnov e la Lazaryuk, non contiene alcuna censura nei confronti di quella parte del provvedimento che concerne quest'ultima con cui il tribunale di Pescara ha ritenuto che il provvedimento di espulsione fosse stato revocato ope legis in virtÿ del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 1 legge 222/02.

 

Il ricorso proposto nei confronti della Lazaryuk va pertanto dichiarato inammissibile.

 

Non avendo quest'ultima svolto attività difensiva, non si procede a liquidazione di spese.

 

Venendo ora all'esame dei tre motivi di ricorso che concernono il Krasnov, gli stessi possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano fondati.

 

E' appena il caso di rilevare che le condizionai ed i requisiti per l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale sono disciplinati dalla legge dello Stato senza che esista alcun diritto dello straniero ad accedere e permanere a sua discrezione in Italia.

 

Fatta questa ovvia premessa, la Corte osserva che in tema di espulsione amministrativa dello straniero, la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 13, comma secondo, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (trattenimento illegale nel territorio dello Stato), comporta l'emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticità con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del prefetto al riguardo e senza che assumano alcun rilievo nÚ la circostanza che lo straniero sia entrato regolarmente in Italia, nÚ che vi svolga attività lavorativa, in assenza dell'attivazione della specifica procedura di sanatoria al riguardo. (Cass 17694/03).

 

In maniera del tutto erronea pertanto il Tribunale di Pescara ha ritenuto che il mancato assolvimento di detto onere non costituisse valido motivo per procedere alla emanazione del provvedimento di espulsione.

 

NÚ il Krasnov puù validamente addurre a propria giustificazione l'ignoranza del termine di otto giorni richiesto dalla legge per chiedere il permesso di soggiorno, come erroneamente ritenuto dal tribunale di Pescara.

 

Questa Corte ha infatti in svariate circostanze affermato che l'ignoranza del termine in questione, non puù essere dallo straniero invocata  come esimente, atteso che l'ignoranza inevitabile della legge, rilevante agli effetti del principio stabilito dall'art. 5 cod. pen, Ú solo quella che colpisce la generalità dei cittadini per il modo stesso in cui la norma Ú posta, e quindi non si identifica con l'errata percezione individuale del dettato normativo, comunque motivata (Cass 10145/02 ),senza dire che in ogni caso, sarebbe onere dell'interessato che deduce la mancanza di colpa nell'inosservanza del termine per la richiesta del permesso di soggiorno dare la prova della allegata ignoranza inevitabile della norma precettiva che impone allo straniero di richiedere detto permesso al questore entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, non essendo sufficiente la mera deduzione della non conoscenza della legge italiana. (Cass 15408/01).

 

Il provvedimento impugnato si rivela altresã errato, conformemente a quanto dedotto dall'amministrazione ricorrente, in relazione al fatto che il Krasnov si sia introdotto e trattenuto illegalmente. In Italia per ricongiungersi alla propria asserita moglie.

 

Ai fini, infatti, dell'accertamento dell'illegittimità dell'espulsione amministrativa dello straniero ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il diritto al mantenimento dell'unità della propria famiglia riconosciuto dall'art. 28, comma primo alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole procedurali previste dai successivi artt. 29 e 30 , viene in considerazione solamente per gli stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, e cioÚ "titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno".

 

Pertanto, a far ritenere legittima la permanenza in Italia dei cittadini stranieri non in regola con la normativa sull'ingresso nel territorio dello Stato non Ú, di per sÚ, sufficiente l'esistenza di un nucleo familiare; nÚ tale disciplina si pone in contrasto con alcun principio, desumibile dall'art. 2 Cost., relativo alla tutela del diritto all'unità familiare, atteso che il legislatore ordinario puù legittimamente limitare tale diritto, per bilanciare l'interesse dello straniero al mantenimento del nucleo familiare con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri (cfr. Corte cost, ord. n. 286 del 2001; Cass 12226/03).

 

In conclusione, quindi il ricorso nei confronti del rasnov, va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al tribunale di Pescara in persona di altro magistrato.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Lazaryuk, accoglie quello proposto nei confronti del Krasnov e, in relazione al ricorso accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al tribunale di Pescara in persona di altro magistrato.