Sentenza n. 22206 del 24 novembre 2004
(Sezione Prima Civile - Presidente R. De Musis -
Relatore V. Ragonesi)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il cittadino straniero KRASNOV Roman veniva rintracciato
da agenti della Polizia Municipale di Pescara e sorpreso senza documento alcuno
abilitante alla permanenza sul territorio italiano.
Il soggetto dichiarava di essere entrato nell'area
‚Schengené attraverso la frontiera della Germania, per poi giungere in Italia
nel luglio 2002; affermava inoltre di non aver mai provveduto in alcun senso a
regolarizzare la propria posizione nei confronti delle Autorità italiane.
Il Prefetto di Pescara provvedeva pertanto ad emettere
decreto di espulsione, notificato allo straniero a cura della locale Questura.
Il soggetto nominato si presentava come convivente
(rectius come marito, ma senza provare la circostanza) della cittadina
straniera Lazaryuk Maryana la quale risultava a sua volta priva di titolo di
soggiorno valido.
Il Tribunale di Pescara emetteva,in data 23.6.03,
provvedimento favorevole ai due extracomunitari, da una parte (per la Lazaryuk)
motivato da una pratica di regolarizzazione iniziata medio tempore, dall'altra
da una ignoranza ‚lieveé della legge italiana in materia di immigrazione.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il
Prefetto della provincia di Pescara sulla base di tre motivi cui non resistono
i cittadino stranieri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'amministrazione deduce con il primo motivo di ricorso
che il diritto di un cittadino straniero ad entrare e soggiornare nel
territorio italiano ¶ subordinato alle condizioni previste dalla legge, per cui
in assenza di tali condizioni il cittadino straniero deve essere espulso per
cui sotto tale profilo si presenta erroneo il provvedimento impugnato che ha ritenuto
non costituire causa di espulsione la permanenza sul territorio dello stato
senza permesso di soggiorno.
Con il secondo motivo deduce che erroneamente il tribunale
di Pescara ha ritenuto di revocare il provvedimento di espulsione del Krasnov
in quanto non vi erano ragioni di ordine pubblico a giustificarlo ed inoltre la
sua permanenza sul territorio nazionale era giustificata dalla necessità di
ricongiungimento alla Lazaryuk.
Con il terzo motivo assume che erroneamente il tribunale
ha ritenuto che il Krasnov sia incorso in un errore scusabile circa la liceitÃ
della sua permanenza in Italia e che il suo comportamento dia luogo ad una
lieve irregolarità in quanto giustificato dalla necessità di ricongiungersi
alla moglie.
Occorre premettere che il ricorso, ancorch¶ formalmente
proposto contro il Krasnov e la Lazaryuk, non contiene alcuna censura nei
confronti di quella parte del provvedimento che concerne quest'ultima con cui
il tribunale di Pescara ha ritenuto che il provvedimento di espulsione fosse
stato revocato ope legis in virtÿ del rilascio del permesso di soggiorno ex
art. 1 legge 222/02.
Il ricorso proposto nei confronti della Lazaryuk va
pertanto dichiarato inammissibile.
Non avendo quest'ultima svolto attività difensiva, non si
procede a liquidazione di spese.
Venendo ora all'esame dei tre motivi di ricorso che
concernono il Krasnov, gli stessi possono essere esaminati congiuntamente e si
rivelano fondati.
E' appena il caso di rilevare che le condizionai ed i
requisiti per l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio
nazionale sono disciplinati dalla legge dello Stato senza che esista alcun
diritto dello straniero ad accedere e permanere a sua discrezione in Italia.
Fatta questa ovvia premessa, la Corte osserva che in tema
di espulsione amministrativa dello straniero, la ricorrenza dell'ipotesi di cui
all'art. 13, comma secondo, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
(trattenimento illegale nel territorio dello Stato), comporta l'emissione del
decreto di espulsione con carattere di automaticità con esclusione di
qualsivoglia potere discrezionale del prefetto al riguardo e senza che assumano
alcun rilievo nÚ la circostanza che lo straniero sia entrato regolarmente in
Italia, nÚ che vi svolga attività lavorativa, in assenza dell'attivazione della
specifica procedura di sanatoria al riguardo. (Cass 17694/03).
In maniera del tutto erronea pertanto il Tribunale di
Pescara ha ritenuto che il mancato assolvimento di detto onere non costituisse
valido motivo per procedere alla emanazione del provvedimento di espulsione.
NÚ il Krasnov puù validamente addurre a propria
giustificazione l'ignoranza del termine di otto giorni richiesto dalla legge
per chiedere il permesso di soggiorno, come erroneamente ritenuto dal tribunale
di Pescara.
Questa Corte ha infatti in svariate circostanze affermato
che l'ignoranza del termine in questione, non puù essere dallo straniero
invocata come esimente, atteso che
l'ignoranza inevitabile della legge, rilevante agli effetti del principio
stabilito dall'art. 5 cod. pen, Ú solo quella che colpisce la generalità dei
cittadini per il modo stesso in cui la norma Ú posta, e quindi non si
identifica con l'errata percezione individuale del dettato normativo, comunque
motivata (Cass 10145/02 ),senza dire che in ogni caso, sarebbe onere
dell'interessato che deduce la mancanza di colpa nell'inosservanza del termine
per la richiesta del permesso di soggiorno dare la prova della allegata
ignoranza inevitabile della norma precettiva che impone allo straniero di richiedere
detto permesso al questore entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, non
essendo sufficiente la mera deduzione della non conoscenza della legge
italiana. (Cass 15408/01).
Il provvedimento impugnato si rivela altresã errato,
conformemente a quanto dedotto dall'amministrazione ricorrente, in relazione al
fatto che il Krasnov si sia introdotto e trattenuto illegalmente. In Italia per
ricongiungersi alla propria asserita moglie.
Ai fini, infatti, dell'accertamento dell'illegittimitÃ
dell'espulsione amministrativa dello straniero ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286, il diritto al mantenimento dell'unità della propria
famiglia riconosciuto dall'art. 28, comma primo alle condizioni sostanziali e
nel rispetto delle regole procedurali previste dai successivi artt. 29 e 30 ,
viene in considerazione solamente per gli stranieri regolarmente presenti nel
territorio dello Stato italiano, e cioÚ "titolari di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno".
Pertanto, a far ritenere legittima la permanenza in Italia
dei cittadini stranieri non in regola con la normativa sull'ingresso nel
territorio dello Stato non Ú, di per sÚ, sufficiente l'esistenza di un nucleo
familiare; nÚ tale disciplina si pone in contrasto con alcun principio,
desumibile dall'art. 2 Cost., relativo alla tutela del diritto all'unitÃ
familiare, atteso che il legislatore ordinario puù legittimamente limitare tale
diritto, per bilanciare l'interesse dello straniero al mantenimento del nucleo
familiare con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di
ingresso e soggiorno degli stranieri (cfr. Corte cost, ord. n. 286 del 2001;
Cass 12226/03).
In conclusione, quindi il ricorso nei confronti del
rasnov, va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio
anche per le spese al tribunale di Pescara in persona di altro magistrato.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della
Lazaryuk, accoglie quello proposto nei confronti del Krasnov e, in relazione al
ricorso accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al
tribunale di Pescara in persona di altro magistrato.