REG. GEN. N. 65322/2002                            

REG.DEP.N.                                   

REPUBBLICA ITALIANA       

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO       

SEZIONE 1 CIVILE                

riunito m camera di consiglio nella persona dei sigg.:

Dott. Giuseppe    TARANTOLA          Presidente

Dott. Marisa G.    NARDO              Giudice rel.

Dott. Claudio      MARANGONI         Giudice           

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da XXXXXXXXXX - elettivamente domiciliato in Milano, Corso XXII Marzo n. 33, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Ferro, dal quale rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Valerio Cicchiello, per delega a margine dell'atto di citazione;

- attore -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - in persona del Ministro in carica - domiciliato in Milano, Via Freguglia n. 1, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende per disposizione di legge;

- convenuto-

e con il P.M.;                                    

OGGETTO: riconoscimento di status di rifugiato.     

CONCLUSIONI  

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti, come sopra costituite, cos

concludevano:

per l'attore:

"Voglia l'.Ill.mo Giudice adito, ritenuta la fondatezza di quanto dedotto, respinta ogni diverga e/o contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta, premesse le opportune declaratorie e provvedimenti del caso, cos giudicare:

in via principale nel merito :

accertare il diritto allo status di rifugiato dell'attore XXXXXXXXX previa disapplicazione, siccome illegittimo, del provvedimento amministrativo di rigetto del predetto status e per l'effetto dichiarare il diritto a permanere, in ragione del suddetto titolo, sul territorio italiano ed a godere delle pretese soggettive connesse, ivi compreso il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a detto titolo, e, se del caso, ad altro titolo ex art. 5 del D.P.R. 136/90 e, dichiarando altres - anche incidenter tantum - che lo stesso si trova nel giustificato timore di essere perseguitato nel suo Paese d'origine.

Sempre in via principale nel merito:

accertare il diritto allo status di esiliato politico dell'attore XXXXXXXXX previa disapplicazione, siccome illegittimo, del provvedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno e, per l'effetto, dichiarare il diritto a permanere, in ragione del suddetto titolo, sul territorio della Repubblica italiana ed a godere delle pretese soggettive connesse, ivi compreso, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a detto titolo, e, se del caso, ad altro titolo e, dichiarando altres - anche incidenter tantum - che allo stesso impedito l'effettivo esercizio delle libert democratiche nel suo Paese d'origine.

In via istruttoria:

si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze dedotte in narrativa riservandosi di specificare l'esatta capitolazione e di indicare i nominativi dei testi. Si chiede fin da ora di disporsi nomina di interprete ai fini dell'interrogatorio dell'attore e dell'escussione dei testi.                                                    

Con ogni pi ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare, formulare e specificare capitoli di prova anche all'esito dell'esame delle eventuali avversarie difese.

Con vittoria di spese, diritti e onorari."

Per il Ministero convenuto:

"Voglia l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza,

1. in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano a favore della competenza del Tribunale di Roma;

2. nel merito, rigettare tutte le domande dell'attore, in quanto infondate e non provate in fatto e in diritto.

Con la rifusione delle spese processuali."

Per il P.M.:

Chiede che il Tribunale rigetti la domanda."

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2002 il sig. XXXXXXXX, cittadino eritreo, conveniva in giudizio il Ministero degli Interni e - ricostruita la situazione storica e politica del suo Paese d'origine, sottolineata la disastrosa azione del partito Fronte Per la Democrazia e Giustizia (P.F.DJ.), partito di governo ed unico autorizzato in Eritrea, che aveva comportato la graduale compressione delle libert democratiche e l'instaurazione di un regime di oppressioni e di violenza - asseriva: che egli sin dal 1998 era membro attivo del Fronte Democratico Popolare per la liberazione dell'Eritrea; che, a causa del peggioramento della situazione politica interna, degli effetti devastanti della guerra, del rastrellamento dei giovani eritrei per arruolarli forzosamente nell'esercito ed inviare in guerra, nonch della reazione violenta alle proteste degli studenti universitari, egli aveva organizzato la propria fuga dal paese d'origine, partendo nel giugno 2000 insieme alla moglie ed ai due figli in tenera et ed era giunto in Italia nell'ottobre 2001 dopo un viaggio complesso e difficoltoso; che intanto era intervenuto un accordo di pace tra Etiopia ed Eritrea, ma la situazione politica interna in questo ultimo Paese era peggiorata sia sotto il profilo politico che sotto quello dei diritti dei cittadini; che arrivato in Italia, egli era approdato a Ragusa, dove era stato inserito in un centro di prima accoglienza; che ivi gli era stato sottoposto un formulario in lingua italiana, lingua che egli non comprendeva, e che aveva riempito con l'ausilio di volontari a cui egli espressamente aveva dichiarato di volere richiedere lo status di rifugiato politico; che la Questura di Bari aveva rilasciato a suo favore un permesso di soggiorno temporaneo - successivamente rinnovato dalla Questura di Messina, prima, e dalla Questura di Milano, dopo - in cui risultava come motivazione la "richiesta di asilo" e ci in attesa della decisione della Commissione Centrale per il Riconoscimento di Status di rifugiato; che sentito il 18.07.2002 dalla Commissione, il 16.09.2002 gli era stata notificata la decisione di rigetto dell'istanza con contestuale revoca del permesso di soggiorno.

Ci premesso, l'attore, sottolineava il proprio diritto a vedersi riconoscere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. In subordine rilevava la sussistenza dei presupposti per vedersi riconoscere, ex art. 10, comma III, della Costituzione, il diritto all'asilo nel territorio italiano ed il diritto al rilascio di permesso di soggiorno.

Si costituiva il Ministero dell'Interno eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito ritenuto unico Tribunale competente quello di Roma ai sensi dell'ali. 25 c.p.c. e posto che oggetto della domanda proposta era la "disapplicazione" del provvedimento della Commissione Centrale per il riconoscimento dello Status di Rifugiato, la cui sede era a Roma presso il Ministero degli Interni.

Nel merito il Ministero convenuto sosteneva l'infondatezza della pretesa avversaria non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione della Convenzione di Ginevra e della L. n. 39/90.

Quanto alla domanda di asilo politico, il Ministero convenuto, dopo aver sottolineato l'ontologica differenza tra diritto di asilo e Status di rifugiato politico, rilevava come l'art. 10, 3 comma, Costituzione avesse natura programmatica e non fosse ancora stato attuato dal Legislatore con l'individuazione delle condizioni per il conseguimento dell'asilo. In ogni caso il convenuto proseguiva che, anche a voler ravvisare la natura precettiva di tale norma, la Commissione per il Riconoscimento di Status di Rifugiato non aveva alcuna competenza al fine del riconoscimento del diritto d'asilo e che, d'altra parte, la revoca del permesso di soggiorno doveva ritenersi conseguenziale al rigetto della richiesta di riconoscimento di status.

Instauratesi il contraddittorio, all'udienza di prima trattazione compariva personalmente il solo attore. Successivamente, assegnati i termini ex art. 184 c.p.c., l'attore domandava 1'ammissione di capitoli di prova orale, il Giudice, ritenuto di riservare alla fase decisoria ogni provvedimento, anche di tipo istruttorie, invitava le parti a precisare le conclusioni. Acquisito il parere del P.M., all'udienza all'uopo fissata, le parti concludevano come in epigrafe. Quindi, assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sussistenza della giurisdizione del G.O. non in contestazione e, peraltro, pacifica sia in relazione alla domanda di riconoscimento di Status di rifugiato sia a quello di riconoscimento del diritto all'asilo politico. Entrambe le figure, infatti, sono riconducibili alla categorie degli status e dei diritti soggettivi e, pertanto, tutti i provvedimenti assunti dai competenti ordini in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva. Coerentemente a tale principio, l'art. 46 L. 40/98 ha abrogato l'art. 5 della L. 39/90 (abrogazione confermata dall'ari 47 del T.U. 268/98) che attribuiva al Giudice Amministrativo la competenza per l'impugnazione del provvedimento di diniego di status di rifugiato (Cass. S.U. n. 907/99).

Il Ministero convenuto ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sul presupposto che oggetto della domanda l'impugnazione del provvedimento di diniego dello Status di rifugiato dell'attore, reso dalla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato, con sede a Roma presso il Ministero degli Interni e, quindi, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. ivi andrebbe individuato il Giudice territorialmente competente.

L'eccezione inammissibile perch sollevata sotto il solo profilo sopra indicato e senza riferimento ad altri possibili criteri di collegamento.

Deve sottolinearsi che la Commissione Centrale non ha una propria soggettivit ma un organo del Ministero dell'Interno e, che opera anche attraverso l'Ufficio Immigrazione territoriale.

Con riferimento all'Amministrazione dello Stato risulta inapplicabile il criterio generale fissato dall'art. 19 c.p.c. in relazione alla sede delle persone giuridiche, mentre deve farsi riferimento all'art. 25 c.p.c. nonch agli arti 6, 7 e 9 del R.D. n. 1611/33, che prevedono che, in caso sia convenuta un'amministrazione dello Stato, competente per territorio il Giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo dove sorta o si deve eseguire l'obbligazione. Il criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c. non contemplato poich lo Stato, quale persona giuridica non ha propriamente una sede (cfr Cass. SU. N. 1329/74 e Cass. N. 9597/00).

Nel caso di specie l'attore ha proposto, oltre quella di riconoscimento di status (che neppure pu ritenersi una mera impugnazione del provvedimento della Commissione Centrale), molteplici domande, che riguardano anche la richiesta di asilo e la disapplicazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno.

L'Amministrazione convenuta, come rilevato, ha limitato la sua contestazione ad uno soltanto dei possibili criteri di collegamento, con la conseguente inammissibilit dell'eccezione proposta.

Nel merito, la domanda di riconoscimento di Status di rifugiato politico proposta da XXXXXXXXX non fondata.

Va premesso che lo status di rifugiato politico non coincide con quello di avente diritto all'asilo politico. Per un verso la categoria degli aventi diritto allo status di rifugiato politico meno ampia di quella degli aventi diritto all'asilo politico che, per altro verso, non godono delle particolari garanzie che ai primi competono.      

L'art. 1 della Convenzione di Ginevra stabilisce che il termine "rifugiato" va applicato, tra gli altri, a colui che "temendo con ragione di essere perseguitate in ragione della loro razza, religione, nazionalit, dell'appartenenza ad un certo gruppo sociale o di opinioni politiche si trova fuori dal Paese di cui cittadino e non pu e non vuole, a causa di questo timore, reclamare la protezione di questo Paese".

La Convenzione di Ginevra, dunque, prevede "quale fattore determinante per la individuazione del rifugiato, se non la persecuzione in concreto, un fondato timore di essere perseguitato, cio un requisito che non considerato necessario dall'ari 10, terzo comma, Cost." (Cass. S.U. n. 4674/97).

Tale ultima norma attribuisce il diritto d'asilo allo straniero a cui nel proprio Paese sia impedito l'effettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Trattasi di norma a carattere precettivo e di conseguente immediata operativit che delinea con sufficiente chiarezza e precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto d'asilo, individuando la causa di giustificazione del diritto nell'impedimento all'esercizio delle libert democratiche ed indicando l'effettivit quale criterio di accertamento della situazione ipotizzata (Cass. S.U. n. 4674/97).

Ci premesso, si osserva che nel caso di specie nessuna seria prova stata fornita dall'attore da cui risulti che egli sia stato oggetto di persecuzioni od abbia subito concrete angherie, vessazioni tali da dimostrare che egli sia stato perseguitato nel proprio Paese d'origine.

Ne dette prove  sono idonee a confermare la fondatezza dell'asserito timore dell'attore che, in caso di rientro   e di permanenza in patria, possa essere verosimilmente oggetto di persecuzione.

Infatti, le prove dedotte e non ammesse non ineriscono per nulla la specifica situazione dell'attore nel suo paese d'origine. Quanto ai docc. 4 e 34 prodotti dall'attore, si rileva come gli stessi sono privi di valore probatorio, non emergendo con chiarezza da quale organo od ente provengano, ne il potere di questo di certificare l'appartenenza dell'attore ad un gruppo politico dissidente rispetto al Governo Eritreo.

Va, peraltro, sottolineato che nell'esposizione dei fatti, l'attore, pur affermando di essere membro attivo del Fronte Democratico Popolare per la Liberazione dell'Eritrea sin dal 1998, non ha riferito alcun episodio di repressione o di rischio che l'abbia coinvolto, neppure indirettamente. Egli ha, invece, raccontato di aver subito "in modo diretto ed immediato gli effetti devastanti del ...contrattacco" sferrato dall'Etiopia all'Eritrea nel maggio 2000 nei pressi della sua citt di residenza; ha menzionato i conseguenti "rastrellamenti di giovani ragazzi e ragazze in tutto il Paese da arruolare forzatamente nell'esercito e da inviare successivamente in guerra"; spiegando, cos, l'esodo di migliaia di giovani dal Paese d'origine verso il Sudan e l'Etiopia, nonch le proteste degli studenti universitari e le conseguenti repressioni (che non pare l'abbiano riguardato). Dopo aver illustrato questa situazione, l'attore ha riferito il proprio timore di essere forzatamente arruolato e perseguitato anche perch appartenente al gruppo di opposizione ma non ha descritto alcuna occasione verifcatasi di serio rischio personale che faccia nutrire fondati timori di persecuzioni o repressioni qualora faccia rientro nel Paese d'origine.

Conseguentemente all'attore non pu riconoscersi lo Status di rifugiato politico. Al contrario risulta fondata la domanda di asilo politico. Dalla copiosa documentazione in atti, in particolare dai rapporti di Amnisty International, risulta che i principi democratici sono attualmente tutt'altro che rispettati in Eritrea. Il Fronte Popolare per la democrazia e la giustizia (PFDJ) ancora al potere ed l'unico partito politico autorizzato, ne prevista alcuna concreta iniziativa per la realizzazione di elezioni multipartitiche, pure previste dalla Costituzione del 1997.

Non risultano attuate le previste garanzie costituzionali per la detenzione arbitraria (attualmente spesso utilizzata arbitrariamente e per reprimere i tentativi di rivendicare i diritti fondamentali), per la libert di pensiero, di opinione, di espressione di organizzazione e di riunione. Non sussiste un sistema giudiziaria; adeguato ad evitare arbitri ed a garantire il diritto di difesa degli imputati e la libert  dei cittadini.  Ancora adesso risultano arresti degli oppositori del governo che sostenevano, riforme democratiche ovvero di persone sospettate di essere oppositori del governo; agli arresti sono seguiti (ed in alcuni casi perdurano a tempo indeterminato) periodi di detenzione in posti segreti ed in condizioni non note e senza 'alcuna seria imputazione e ci solo in quanto prigionieri di coscienza. Anche i giornalisti indipendenti e studenti risultano spesso arrestati a causa delle richieste di riforma ovvero per la diffusione di notizie sulla situazione del Paese. 

La situazione politica e sociale dell'Eritrea, segnata dal violento autoritarismo governativo, insomma, tale da comprimere sistematicamente i principi fondamentali democratici e da avere indotto il Parlamento Europeo ad intervenire nel 2002 con una risoluzione per condannare le violazioni dei diritti delluomo in Eritrea, in particolare nei confronti di studenti, oppositori politici e giornalisti indipendenti, chiedendo la liberazione di tutti i prigionieri politici e la revoca della messa al bando della stampa indipendente, oltre che sollecitando affinch fossero indette elezioni  legislative sotto il controllo internazionale (v. doc. 12, fasc. attore).

In tale contesto si ritengono sussistenti i presupposti per accordare allattore il diritto di asilo, ex art. 10, comma 3, Costituzione, nello Stato Italiano.  

Con riferimento alla richieste riguardanti il rilascio del permesso di soggiorno, infine,  si rileva che le condizioni per provvedere in proposito sono rimesse alla competente  Autorit, sebbene conseguenti ed in esecuzione alla presente pronuncia.     

Le spese di causa vengono poste a carico del convenuto e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.      

II Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria od ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, cos dispone;     

1) accerta e dichiara che XXXXXXXXXXX ha diritto all'asilo politico in Italia ai sensi dell'ari 10, co. 3 della Costituzione;

2) rigetta ogni altra domanda;

3) condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore e che liquida complessivamente in . 3.747,59, di cui . 310,00 per esborsi, . 1.144,51 per diritti di procuratore ed . 2.293,08 per onorari di avvocato; oltre oneri fiscali.

Minano, 11 novembre 2004                    

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tarantola

 

Il Giudice est.

Dott. Marisa G. Nardo